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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 aprile 2016
629.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 12

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO – Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08433 Sisto e Gregorio Fontana: Sull'organico delle Forze di polizia nella provincia di Bergamo.

  Gregorio FONTANA (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere la posizione del Governo in merito alla questione della carenza di organico delle forze di polizia nella provincia di Bergamo, questione posta più volte all'attenzione del Governo.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gregorio FONTANA (FI-PdL), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta articolata. Sottolinea l'aspetto paradossale della situazione, dato che la Regione Lombardia e la provincia di Bergamo sono costrette a stipulare contratti con istituti di vigilanza privati per assicurare ai cittadini servizi di tutela della loro sicurezza, servizi che i cittadini finiscono per pagare due volte. Desidera ribadire come nel 2015 l'organico sia sceso sotto il venti per cento e come non sia stata riattivata nella provincia di Bergamo, come in altre province lombarde, l'operazione «strade sicure», meccanismo utile perlomeno a un ristoro dell'organico delle forze di polizia.

5-08430 Dieni e altri: Sulle misure per incrementare l'efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in Calabria.

  Federica DIENI (M5S), illustrando la sua interrogazione, evidenzia che nell'ambito del Corpo dei vigili del fuoco, in particolare nel territorio della Calabria, si registrano carenze di personale e mancanze logistiche, nonché sprechi di risorse pubbliche che rischiano di generare disservizi gravi per i cittadini. Fa notare che già la sola presentazione dell'interrogazione ha generato una interlocuzione positiva con gli uffici del ministero, che auspica possa continuare.

Pag. 13

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Federica DIENI (M5S), replicando, fa notare che una riduzione di risorse non può giustificare le condizioni attuali del Corpo dei vigili del fuoco, che richiederebbero un po’ di attenzione e di dialogo con il territorio. Sarebbe necessario, a suo avviso, procedere a nuove assunzioni per lo svolgimento dei servizi più urgenti ai cittadini, ad esempio ricorrendo alle graduatorie di idonei già esistenti. La mancanza di iniziative al riguardo testimonia a suo avviso la mancanza di una volontà politica tesa alla risoluzione della questione.

5-08431 Marco Di Maio e Fiano: Sull'organico della questura di Forlì – Cesena.

  Marco DI MAIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, con la quale si chiede al Governo quali provvedimenti intenda porre in essere per sopperire alla carenza di personale e all'inadeguatezza della sede della questura di Forlì-Cesena. Sottolinea come sia alto l'allarme sociale in un territorio che il Censis ha messo al primo posto riguardo all'incremento dei furti in abitazione negli ultimi dieci anni.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Marco DI MAIO, replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la sua risposta, ma rimarca la preoccupazione per una carenza di organico che potrebbe incrementarsi in seguito ai fisiologici pensionamenti del personale in servizio. Si augura che nelle prossime immissioni in ruolo si tenga conto di questi fattori. Ritiene infatti che non vada abbassata la guardia in un territorio con un elevato flusso turistico estivo. Sottolinea, infine, l'importanza del reperimento sul territorio di una sede adeguata per la questura.

5-08432 Plangger e altri: Sul dispositivo di sicurezza aeroportuale di Fiumicino.

  Massimo ARTINI (Misto-AL-P) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, soffermandosi sul dispositivo di sicurezza aeroportuale interforze previsto dal piano nazionale di sicurezza Leonardo Da Vinci. Chiede quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere, al fine di utilizzare per tutto il dispositivo sicurezza aeroportuale un'unica maglia radio, di permettere il coordinamento tra le pattuglie interforze del dispositivo sicurezza aeroportuale di Fiumicino e di apprestare un dispositivo di sicurezza efficace ed efficiente per quanto concerne il complesso addestramento/equipaggiamento, comprensivo delle pattuglie messe a disposizione dai tre corpi armati coinvolti, prevedendo anche delle aree di filtraggio con finalità antiterroristiche in prossimità dell'aeroporto stesso.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Massimo ARTINI (Misto-AL-P), nel replicare, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del rappresentante del Governo, fatta eccezione per l'ultima parte che fa riferimento ad argomentazioni di carattere technologico. Evidenzia l'assoluta necessità di favorire un coordinamento tra Polizia di Stato, Guardia di finanza e Arma dei carabinieri, sottolineando come l'incapacità di dialogo tra le forze di sicurezza sia stata alla base degli ultimi tragici fatti terroristici verificatisi a Bruxelles. Richiama altresì la necessità di prevedere quanto prima aree di filtraggio con finalità antiterroristiche in prossimità dell'aeroporto stesso.

5-08429 Sottanelli e Galgano: Sul contrasto del fenomeno mafioso in Umbria.

  Adriana GALGANO (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere le Pag. 14informazioni in possesso del Governo sull'infiltrazione mafiosa nella Regione Umbria. Ricorda, in proposito, i dati riportati in una recente indagine dell'EURISPES, la notifica dell'interdittiva antimafia alla principale azienda di rifiuti della Regione, il traffico di stupefacenti e le minacce di morte ad un giornalista a Terni.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Adriana GALGANO (SCpI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo, ed evidenzia come proprio dalla sua risposta si deduce la gravità dell'infiltrazione mafiosa nella Regione Umbria. Non è convinta, invece, dell'assenza di infiltrazione mafiosa nella città di Terni, come dimostra l'episodio da lei citato di minacce a un giornalista. Ritiene, infine, che, al fine di un efficace contrasto alla criminalità organizzata, vada rafforzata la Direzione distrettuale antimafia di Perugia.

5-08428 Quaranta e altri: Sull'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di cui al comma 754 della Legge di stabilità 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che, essendo i presentatori impossibilitati a partecipare alla seduta odierna e non essendovi obiezioni da parte del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo avrà luogo in altra data.
  Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 15.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) desidera ricordare che il suo gruppo, all'inizio della legislatura, aveva chiesto l'attivazione del circuito chiuso per tutte le sedute della Commissione, ad esclusione di quelle dove non fosse tassativamente escluso.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, precisa che la richiesta va fatta per ciascuna seduta, perché va verificata l'assenza di obiezioni da parte dei componenti della Commissione presenti alla seduta.
  Rassicura, peraltro, il deputato Cozzolino che sarà sua cura tenere conto della richiesta del gruppo del Movimento 5 Stelle e verificare di volta in volta se vi siano le condizioni per assicurare l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Atto n. 267
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2016.

  Anna ASCANI (PD), relatrice, presenta una nuova proposta di parere (vedi allegato 6). La proposta contiene una nuova condizione che, recependo un suggerimento dei colleghi del gruppo del Movimento 5 Stelle, stabilisce che alle Autorità portuali sia applicata pienamente, e non Pag. 15soltanto in quanto compatibile, la disciplina riguardante la trasparenza. In relazione alla questione emersa nella seduta di ieri, ha inserito nel parere un'osservazione, nel senso di invitare il Governo a valutare l'opportunità di chiarire se le disposizioni della legge di delegazione relative all'accesso dei parlamentari agli atti siano assorbite dalle disposizioni sull'accesso civico generalizzato.

  Andrea GIORGIS (PD) richiama l'attenzione della relatrice sull'articolo 14, comma 1, lettera f), che impone obblighi di trasparenza e di comunicazione alle società a controllo pubblico, senza tuttavia distinguere tra incarichi affidati direttamente e incarichi derivanti dall'aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica. Ritiene che, nel caso di gare pubbliche, gli obblighi posti a carico di tali società possa recare loro un ingiusto svantaggio sul piano della competitività con le altre imprese. Fa notare che tale distinzione è correttamente contemplata dalla legge n. 124 del 2015 e auspica che la relatrice possa recepire tale osservazione nella sua proposta di parere.

  Andrea CECCONI (M5S) nel ringraziare la relatrice per aver inserito nella nuova proposta di parere la condizione relativa agli atti delle Autorità portuali, osserva che andrebbe estesa anche agli atti degli ordini professionali. Con riguardo alla condizione n. 5) che prevede l'individuazione di un rimedio in via amministrativa ulteriore rispetto al ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ritiene che sarebbe opportuno indicare che tale strada sia percorribile senza oneri per il cittadino.
  Sottolinea, invece, l'assenza sia nello schema che nella proposta di parere della relatrice di qualsiasi riferimento a sanzioni nel caso di inottemperanza da parte della pubblica amministrazione. A suo avviso, infatti, la mancanza di sanzioni avrà come conseguenza il non funzionamento dell'istituto dell'accesso civico.

  Francesco SANNA (PD) evidenzia l'opportunità di intervenire sulla condizione n. 6 della nuova proposta di parere della relatrice, laddove si fa riferimento all'articolo 6, comma 2, capoverso «Art. 5-bis», del provvedimento, in relazione ai limiti all'accesso civico. In proposito, giudica utile specificare che la redazione di apposite linee guida a carattere vincolante appositamente adottate per meglio chiarire le incertezze della disciplina derogatoria sia affidata sia all'ANAC che al Garante per la protezione dei dati personali, posti su un piano di parità. Fa notare che ciò sarebbe in armonia con l'impostazione generale del provvedimento, che prevede un'equilibrata conciliazione tra le esigenze di tutela dei dati personali e quelle connesse al diritto di accesso.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) nel rilevare come, rispetto al suo precedente intervento, sia stata recepita in parte la condizione relativa alle Autorità portuali, dichiara tutta la sua insoddisfazione per non essere riuscito a difendere, in relazione agli ordini professionali, l'impianto dei decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013. Osserva che le disposizioni dei due atti richiamavano un atto europeo sull'anticorruzione del 1999 e come anche da parte di alcuni dei consiglieri dell'Autorità nazionale anticorruzione sia stato rilevato come tali norme vadano estese addirittura al terzo settore e, quindi, ancora di più, agli ordini professionali. Sottolinea provocatoriamente il carattere «massonico» di molti di questi ordini. Provocatoriamente fino a un certo punto, perché, da notizie informali a lui giunte, sembrerebbe che alcune associazioni professionali riconosciute facciano capo legalmente alla massoneria. Sottolinea come siano stati gli ordini professionali nazionali, e, quindi, dotati di risorse, a non adeguarsi alla normativa dei due decreti legislativi. Evidenzia come molti di questi ordini raccolgano fino a 600 milioni di contributi obbligatori, con un potere impositivo delegato loro dallo Stato. E in proposito ricorda gli scandali sulla gestione delle casse previdenziali, soldi pubblici gestiti in modo privatistico. Rileva come gli organi degli ordini professionali siano prodromici Pag. 16all'attività politica. Anzi, mentre i consiglieri esercitano un'attività di indirizzo politico, gli organi direttivi sono veri e propri organi politici. Sottolinea come sia inattuata – proprio per la forza di questi organismi che arrivano talvolta addirittura a riprendere i parlamentari loro associati presentatori di interrogazioni sul loro funzionamento – la norma sull'incompatibilità prevista dal decreto legislativo n. 39 del 2013. La cattiva gestione di questi ordini professionali e il loro potere sono denotati pure dal fatto che, ad esempio, il collegio dei revisori dei conti è formato da loro affiliati, quindi non professionisti del settore. Riguardo allo schema in esame, se il problema è la mancanza di mezzi degli enti più piccoli, si può prevedere una norma analoga a quella prevista per le Unioni di comuni dal parere della relatrice con l'osservazione alla lettera i): la nomina di un responsabile unico della prevenzione delle corruzione per più enti.

  Marco MELONI (PD) dichiara di non condividere le considerazioni svolte dal deputato Baroni sugli ordini professionali, che ritiene siano basate su semplici illazioni.

  Paolo COPPOLA (PD), pur comprendendo le ragioni addotte dal deputato Sanna nel suo intervento, ritiene utile mantenere la formulazione della proposta di parere della relatrice, che alla condizione n. 6 individua un ruolo primario dell'ANAC nella elaborazione delle linee guida volte a chiarire le incertezze della disciplina derogatoria. Considerato il forte ritardo con cui si giunge all'introduzione di tale normativa, ritiene che il fatto di prevedere un mero ruolo consultivo del Garante per la protezione dei dati personali contribuisca a scongiurare ulteriori ritardi e differimenti nella sua applicazione, peraltro corrispondendo alle più recenti tendenze legislative che attribuiscono maggior rilievo alle esigenze connesse alla lotta alla corruzione.

  Anna ASCANI (PD), relatrice, presenta un'ulteriore proposta di parere (vedi allegato 7), facendo notare che alla condizione n. 5 sono state aggiunte, in fine, le parole «senza oneri per il cittadino». Pur sottolineando che l'elemento della competitività delle società a controllo pubblico è già preso in considerazione dalla normativa vigente in chiave derogatoria, rispondendo al deputato Giorgis, fa notare che la questione da lui posta merita attenzione. Auspica, pertanto, che essa possa essere approfondita e possa trovare un seguito, eventualmente in sede di elaborazione delle linee guida.

  Andrea GIORGIS (PD) ritiene che la previsione degli obblighi di trasparenza e di comunicazione nei confronti delle società a controllo pubblico, secondo l'articolo 14, comma 1, lettera f), del testo – a voler seguire paradossalmente un ragionamento già utilizzato dalla Commissione Bilancio in occasione dell'espressione del parere su un altro provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea – equivarrebbe a trasformare tali società, che operano nel mercato privato, in soggetti di diritto pubblico.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, in risposta al deputato Giorgis, fa notare che qualsiasi operatore privato può essere assoggettato ad un regime di trasparenza e controllo senza per questo dover essere assimilato ad un soggetto di diritto pubblico.
  Ricorda che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle, a prima firma del deputato Nuti (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 19 aprile 2016)
  Avverte che porrà prima in votazione l'ulteriore nuova proposta di parere della relatrice. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere a prima firma Nuti si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

  La Commissione approva l'ulteriore nuova proposta di parere della relatrice (vedi allegato 7).

  La seduta termina alle 16.

Pag. 17

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 16.

Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4 e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), relatore, ricorda che il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Tale documento traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo per l'anno in corso e per il triennio successivo. Il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma vanno inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile. Secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) il Documento deve essere presentato al Parlamento, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, entro il 10 aprile di ciascun anno, al fine di consentire alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici di politica economica in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR).
  Quanto alla struttura, il Documento di Economia e Finanza si compone di tre sezioni e di una serie di allegati. In particolare, la prima sezione espone lo schema del Programma di Stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico.
  La seconda sezione, «Analisi e tendenze della finanza pubblica» riporta, principalmente, l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente; le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico e del saldo di cassa; l'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico della pubblica amministrazione riferite almeno al triennio successivo; le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio; le informazioni sulle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.
  La terza sezione reca lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale.
  Quanto allo scenario macroeconomico internazionale, il Documento di Economia e Finanza, nella prima sezione relativa al Programma di Stabilità, evidenzia come nel 2015 il ritmo di crescita dell'economia mondiale abbia mostrato un rallentamento rispetto al 2014, nonostante il sostegno Pag. 18fornito dal calo dei corsi petroliferi. Anche la crescita del commercio mondiale ha mostrato nel 2015 un andamento stagnante. La causa di questa modesta crescita può essere legata al deterioramento delle prospettive economiche globali, su cui ha pesato in particolare la flessione dei mercati, ed in taluni casi l'entrata in recessione di importanti paesi emergenti, che si è intensificata a seguito del perdurante declino dei prezzi delle materie prime e dell'inasprimento delle condizioni finanziarie. Secondo i dati forniti dalla Commissione europea a febbraio, riportati nel Documento di Economia e Finanza 2016, la crescita del PIL mondiale si sarebbe realizzata ad un tasso del 3,0 per cento, rispetto al 3,3 dell'anno precedente, con il commercio mondiale in aumento del 2,6 per cento, in decelerazione rispetto al 3,4 per cento del 2014 e molto al di sotto della media di lungo periodo. In questo quadro, le prospettive di crescita dell'economia globale si mantengono moderate anche negli anni a venire, al 3,3 per cento nel 2016 e al 3,5 per cento nel 2017.
  Rispetto a tali andamenti riportati nel DEF, le nuove proiezioni elaborate del Fondo monetario internazionale il 12 aprile scorso, limitano ulteriormente le prospettive di crescita globale.
  Per quanto concerne, poi, il quadro di finanza pubblica, il Documento di Economia e Finanza riporta l'analisi del conto economico delle amministrazioni pubbliche a legislazione vigente, integrato con le informazioni relative alla chiusura dell'esercizio 2015. Le tabelle riportate nel Documento espongono i dati riferiti al consuntivo dell'esercizio 2015 e alle previsioni 2016-2019. Limitatamente al consuntivo 2015 e al triennio 2016-2018 sono presentati, inoltre, elementi di raffronto con le stime formulate nella Nota tecnico illustrativa della legge di stabilità 2016 (NTI). Per quanto riguarda i dati riferiti al consuntivo 2015, le informazioni riportate nel Documento di Economia e Finanza tengono conto dell'aggiornamento dei dati di preconsuntivo diffuso dall'ISTAT con i comunicati del 1o marzo e del 4 aprile 2016.
  Relativamente al quadro programmatico, il Documento di Economia e Finanza aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il quadriennio 2016-2019 e, in particolare, il piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Termine, già autorizzato con le risoluzioni delle Camere sulla Relazione al Parlamento 2015 adottate in data 8 ottobre 2015 e, ulteriormente aggiornato con la Comunicazione al Parlamento 2015, deliberata dal Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2015. La fissazione degli obiettivi di saldo strutturale, ossia corretto per il ciclo economico e per le misure una tantum, riflette l'impegno del Paese al raggiungimento dell'obiettivo di medio termine (OMT) concordato in sede europea; tale obiettivo si affianca alla riduzione programmatica del debito pubblico.
  Prendendo ora in esame i contenuti di più stretto interesse della I Commissione, il Documento di Economia e Finanza 2016 reca menzione – come già i Documenti riferiti al 2014 e al 2015 – delle riforme istituzionali. La sezione III del Documento, dedicata al Programma nazionale di riforma, rammenta i due salienti momenti dell'intrapreso mutamento dell'architettura istituzionale, la riforma costituzionale e la riforma della legge elettorale, inserendoli nel «cronoprogramma per le riforme». Tale strategia di riforma mira ad un «rafforzamento della capacità istituzionale». La riforma costituzionale è stata approvata dalla Camera il 12 aprile 2016, così giungendo all'ultimo passaggio dell'iter parlamentare, in attesa si pronunzi su di essa il corpo referendario, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. La riforma costituzionale, la quale ridefinisce il bicameralismo e le regole di riparto di competenze legislative tra Stato e Regione, è detta migliorativa «della capacità decisionale del Parlamento preservando al contempo l'equilibrio fra istituzioni democratiche». Il Senato – si legge nel Documento – «sarà un organo elettivo di secondo grado», con alcune competenze, rimanendo fermo che la Camera dei deputati «sarà il principale organo legislativo», esclusiva titolare del rapporto fiduciario Pag. 19con il Governo. L'istituto del «voto a data certa» «assicurerà una corsia preferenziale ai disegni di legge di particolare rilevanza per il Programma di Governo». Il riassetto delle competenze tra Stato centrale e territorio «consentirà una più efficace conduzione della politica economica nel rispetto delle autonomie regionali e locali». In tal modo è perseguito, secondo il Documento «un rinnovamento istituzionale che incrementi la capacità decisionale della democrazia parlamentare».
  L'altra rilevante riforma, quella della legge elettorale per la Camera dei deputati (legge 6 maggio 2015, n. 52), è stata seguita dalla rideterminazione dei collegi plurinominali in essa previsti (con il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122). Secondo la dicitura del Documento di economia e finanza «la nuova legge elettorale coniuga le esigenze di rappresentatività con quelle di stabilità istituzionale». Il Documento altresì menziona, sotto la «voce» riforme istituzionali, una nuova disciplina in materia di conflitto di interessi. Si ricorda che la Camera dei deputati ha approvato il 25 febbraio 2016 uno specifico disegno di legge, del quale è in corso presso il Senato l'esame in sede referente, congiuntamente ad alcuni altri disegni di legge di iniziativa parlamentare sulla medesima materia. Il «cronoprogramma» del Documento prevede un'approvazione del provvedimento entro la fine del 2016.
  Con riguardo alla pubblica amministrazione e alle semplificazioni, si ricorda che la raccomandazione n. 3 indirizzata dal Consiglio europeo nel 2015 invitava il Governo ad adottare e attuare le leggi in discussione intese a migliorare il quadro istituzionale e a modernizzare la pubblica amministrazione. La Relazione della Commissione UE del febbraio 2016 rileva come dai confronti internazionali disponibili (Banca mondiale – Indicatori mondiali della governance 2015) emerga che l'efficienza e l'efficacia del settore pubblico italiano sono inferiori alla media dell'Unione europea. I dati rivelano anche un andamento negativo: il punteggio dell'Italia per l'efficienza della pubblica amministrazione è progressivamente diminuito, passando da 0,67 nel 2004 a 0,42 nel 2009 e a 0,38 nel 2014. L'Unione presenta una simile tendenza al ribasso, ma a un ritmo più lento. L'Italia presenta inoltre la variazione più ampia a livello dell'Unione europea per differenze interregionali in termini di qualità e imparzialità del servizio pubblico. La Relazione individua diversi fattori responsabili della scarsa performance delle pubbliche amministrazioni italiane: l'eccessiva durata delle procedure burocratiche; il non chiaro riparto di competenze tra amministrazioni centrali e locali, con conseguenti sovrapposizioni e conflitti intraistituzionali; mancanza di trasparenza. Vi è inoltre un problema di età (solo il 10 per cento dei dipendenti è di età pari o inferiore a 35 anni) e di qualità (solo il 18 per cento è in possesso di laurea) dei pubblici dipendenti. La Relazione sottolinea come la scarsa efficienza della pubblica amministrazione italiana incida negativamente sul contesto imprenditoriale e sulla produttività.
  Secondo la relazione 2015-2016 sulla competitività globale del Forum economico mondiale, l'inefficienza della burocrazia pubblica è considerata il principale ostacolo all'attività commerciale e imprenditoriale in Italia. Nella Relazione si dà inoltre conto dell'adozione di un'ampia legge per la riforma della pubblica amministrazione, che mira a porre rimedio a gran parte delle inefficienze evidenziate, agevolando l'accesso del pubblico a documenti e dati, migliorando l'assunzione, la gestione e la mobilità del personale e semplificando e accelerando i procedimenti amministrativi. A tale riguardo, richiede l'adozione dei decreti attuativi entro tempi ravvicinati. Il Governo nel Documento di Economia e Finanza, ricorda l'importanza strategica dell'approvazione ad agosto 2015 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), definita già nel Piano nazionale di riforma 2015 come asse principale per l'ammodernamento strutturale e l'efficientamento del settore pubblico. Sottolinea, inoltre, che, oltre a prevedere 13 deleghe, la legge contiene Pag. 20alcune misure-applicative, già entrate in vigore, quali la definizione del meccanismo del silenzio assenso tra amministrazioni e la ridefinizione dei limiti ai poteri di autotutela decisoria.
  Per quanto riguarda l'attuazione della legge delega, è stato emanato il primo decreto legislativo, relativo all'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (decreto legislativo 10 del 2016). Il Documento ricorda che il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare a gennaio del 2016 undici decreti attuativi, su cui devono rendere parere il Consiglio di Stato, la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti per materia. Gli schemi di decreto intervengono in materia di: licenziamento, intervenendo in particolare sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio; razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato; revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale; modifica e integrazione del codice dell'amministrazione digitale (CAD); segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e introduzione di moduli standardizzati e uniforme per le istanze, comunicazioni e segnalazioni alle pubbliche amministrazioni; riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi; semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in particolari settori considerati strategici per lo sviluppo; dirigenza sanitaria, in particolare sulla istituzione presso il Ministero della salute di un elenco nazionale di quanti hanno i requisiti per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie italiane; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali. Quattro dei decreti citati (in materia di: trasparenza e anticorruzione, SCIA, conferenza di servizi e licenziamento disciplinare) sono attualmente all'esame delle Camere per il parere. Il Governo dichiara inoltre che è in corso la preparazione di un secondo pacchetto di provvedimenti relativi, in particolare, al nuovo quadro giuridico per la dirigenza e al nuovo testo unico del pubblico impiego. Per quanto concerne la tempistica, il cronoprogramma del Governo stima che l'approvazione definitiva degli undici schemi approvati in via preliminare avverrà entro agosto 2016. Entro la stessa data, il Governo conta di approvare in via preliminare ulteriori schemi riguardanti: la trasparenza e la prevenzione della corruzione e la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi; la riforma della dirigenza pubblica; la riforma della Camere di Commercio; il riordino delle procedure dei giudizi innanzi alla Corte dei Conti; la riorganizzazione dell'amministrazione statale centrale. Per quanto riguarda, invece, la riforma del pubblico impiego, si stima di adottare il decreto entro febbraio 2017. Il cronoprogramma è per la maggior parte affine alle indicazioni contenute nella Relazione della Commissione UE del febbraio 2016 che tuttavia chiedeva l'adozione entro febbraio 2016 del decreto sulle norme per la semplificazione e la trasparenza, nonché l'adozione definitiva di tutti gli altri decreti attuativi (tranne la riforma del pubblico impiego) prima di agosto 2016.
  Per quanto riguarda le politiche di semplificazione, che il Governo considera essenziali per recuperare il ritardo competitivo dell'Italia, la raccomandazione n. 6 suggeriva di attuare l'Agenda per la semplificazione 2015-2017, al fine di snellire gli oneri amministrativi e normativi. Si ricorda in proposito che con l'Agenda per la semplificazione per il 2015-2017, il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane si sono assunti un comune impegno ad assicurare l'effettiva realizzazione degli obiettivi individuati, nonché alla definizione di alcuni interventi di settore. Pag. 21
  L'Agenda individua cinque settori strategici di intervento: cittadinanza digitale; welfare e salute; fisco; edilizia e impresa. Nel Documento di Economia e Finanza il Governo riferisce che al 15 marzo 2016 risultano raggiunte circa il 90 per cento delle scadenze previste dall'Agenda e dalla pianificazione di dettaglio delle attività. In particolare, sottolinea come nel processo in corso assumano particolare rilevanza l'adozione della modulistica standardizzata e semplificata per l'edilizia e l'avvio della semplificazione della modulistica per le attività di impresa. Tra gli obiettivi dell'Agenda il Governo ricorda quello della diffusione del sistema pubblico di identità digitale (SPID), previsto dall'articolo 17- ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, che consente l'accesso in sicurezza a tutti i siti web – pubblica amministrazione e privati – che erogano servizi online. Nelle intenzioni, lo SPID è il primo pilastro sul quale basare l'accessibilità online ai servizi ed alle comunicazioni di interesse di ciascun cittadino. A tale proposito, nel Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di Economia e Finanza 2016, il Governo riferisce l'operatività dello SPID a partire dal 16 marzo 2016, limitata all'accessibilità ai servizi online di INPS e Regione Toscana. Entro giugno 2016 si stima l'accessibilità dei servizi di Agenzia delle entrate, INAIL, Equitalia, nonché di tre comuni e di sei Regioni. Il percorso di implementazione durerà ventiquattro mesi. Lo stato di avanzamento delle altre azioni in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione è riportato nel paragrafo dedicato all'Agenda digitale.
  Il cronoprogramma del Governo stima che gli interventi di attuazione dell'Agenda per la semplificazione proseguiranno fino a dicembre 2017 e saranno mirati al raggiungimento di quattro obiettivi specifici, legati all'attuazione della legge delega di riforma della pubblica amministrazione: taglio dei tempi della conferenza di servizi; ricognizione, semplificazione e standardizzazione dei procedimenti amministrativi; SCIA unica; semplificazione della modulistica. Quanto agli effetti prevedibili in termini di crescita, il Governo stima che le riforme proposte nella pubblica amministrazione e in materia di semplificazioni determineranno un incremento pari allo 0,4 per cento del PIL nel 2020, allo 0,8 per cento nel 2030 e all'1,2 per cento nel lungo periodo (confermando così le previsioni contenute nel DEF 2015).
  Con riferimento all'attuazione dell'Agenda digitale che, come riportato nel Programma nazionale di riforma ha un orizzonte quinquennale (2015- 2020) definito, nel marzo 2015, dalla Strategia italiana per la banda ultra larga e dalla Strategia italiana per la crescita digitale, il Documento di Economia e Finanza 2016 dà conto dei principali interventi programmati in tale ambito. Viene definita prioritaria l'approvazione del decreto legislativo contenente il nuovo codice dell'amministrazione digitale (in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 124 del 2015). Quanto agli interventi previsti, si tratta principalmente di sviluppi di iniziative concernenti le attività previste per l'implementazione dell'Agenda digitale già definiti negli anni precedenti (sviluppo del sistema pubblico per l'identità digitale, proseguimento della migrazione dei dati ai fini della costituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, prosecuzione delle attività dirette alla diffusione del Fascicolo sanitario elettronico, creazione dell'infrastruttura tecnologica per l'assegnazione del codice unico nazionale dell'assistito – CUNA e via dicendo). Nel settore giudiziario si prevede l'avvio del processo amministrativo digitale e si ricorda che, a dicembre 2015, nelle regioni pilota è stato avviato il processo tributario telematico prevedendo nel corso di due anni l'estensione dello stesso sull'intero territorio nazionale.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

Pag. 22

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 16.10.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre e C. 3740 Vargiu.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 3708 e 3740).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che sono state assegnate alla I Commissione la proposta di legge C. 3708 Gigli: «Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione» e la proposta di legge C. 3740 Vargiu: «Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di personalità giuridica e statuto dei partiti politici, e deleghe al Governo per la disciplina dello svolgimento delle elezioni primarie e per la redazione di un testo unico delle disposizioni riguardanti i partiti politici».
  Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

  Matteo RICHETTI (PD) integra la propria relazione e illustra le nuove proposte di legge abbinate.
  In particolare rileva che la proposta di legge C. 3693 Centemero recante «Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e altre disposizioni per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica, nei partiti politici e nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione» si compone di sei articoli e mira alla promozione dell'equilibrio di genere nella partecipazione e nella rappresentanza politica a tutti i livelli, sia per le cariche pubbliche elettive, sia negli organi dei partiti politici, sia nei mezzi di comunicazione. In tal senso contiene specifiche disposizioni volte a promuovere l'equilibrio di genere all'interno dei partiti politici attraverso alcune modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149. Nelle disposizioni relative allo statuto dei partiti viene ampliata la parte relativa alle modalità destinate a promuovere la parità tra i sessi nelle candidature, inserendo modalità e strumenti per promuovere e assicurare l'equilibrio di genere nelle candidature e sono altresì disciplinate le modalità con cui debbono essere assicurate le risorse per l'attuazione e il sostegno dell'equilibrio di genere. Viene inserito, tra l'altro, il riferimento all'equilibrio di genere anche nelle norme sulla trasparenza della rendicontazione e sulla parità di accesso alle cariche elettive nei partiti politici. Contiene norme volte a promuovere l'equilibrio di genere nei partiti politici attraverso modifiche alla disciplina del Fondo previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 149 del 2013. Disciplina la promozione dell'equilibrio di genere nell'accesso ai mezzi di informazione nei programmi di comunicazione politica e durante le campagne elettorali.
  La proposta di legge C. 3694 Carloni recante «Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento» si compone di dieci articoli. Stabilisce che i partiti devono avere statuti pubblici e ne indica gli elementi che devono essere obbligatoriamente presenti. Prevede tempi e modalità di approvazione e di pubblicazione dello Pag. 23statuto. Regola la selezione della candidature prevedendo la consultazione degli iscritti o – facoltativamente – le elezioni primarie tra gli elettori e le elettrici. Disciplina le elezioni primarie. Stabilisce che gli statuti prevedano l'istituzione di un comitato dei garanti che vigila sull'organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie e procede alla definizione di una rosa di nomi. Prevede inoltre le modalità di costituzione dei seggi elettorali. Interviene sul meccanismo di destinazione volontaria di una percentuale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, contestualmente alla dichiarazione dei redditi, aumentando la predetta percentuale dall'attuale due per mille al quattro per mille.
  La proposta di legge C. 3708 Gigli recante «Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione» si compone di otto articoli. Disciplina il riconoscimento della personalità giuridica dei partiti politici, il loro ordinamento interno e la dotazione del simbolo e della denominazione dei partiti medesimi. Disciplina altresì i meccanismi di contribuzione volontaria, stabilendo l'obbligo ad assicurare il rispetto della trasparenza di tutte le contribuzioni volontarie e definendo la relativa sanzione in caso di inottemperanza. Viene vietata ogni altra forma di finanziamento diretto o indiretto di iniziative, organi o cariche dei partiti politici da parte di singoli, enti o fondazioni.
  La proposta di legge C. 3724 Quaranta recante «Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione» si compone di otto articoli e si propone di applicare il «metodo democratico», previsto dall'articolo 49 della Costituzione, sotto il profilo della democrazia interna, ai partiti politici a garanzia dei diritti politici dei cittadini. Prevede, tra l'altro, che lo statuto dei partiti politici dovrà stabilire i requisiti minimi per accedere alle elezioni indicando, oltre agli obiettivi programmatici e alla propria identità politica, anche le incompatibilità fra cariche di partito e funzioni pubbliche e le forme della propria organizzazione interna volte a favorire quella rappresentanza attiva richiesta dalla Costituzione. Istituisce presso il Ministero dell'economia e dalle finanze un Fondo per il finanziamento dei partiti politici la cui gestione è posta sotto la vigilanza del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e del Presidente della Corte dei conti e reca limiti al finanziamento dei partiti politici.
  La proposta di legge C. 3731 Mazziotti Di Celso recante «Disciplina dei partiti e dei gruppi politici organizzati, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, nonché disposizioni sulla trasparenza della loro gestione finanziaria» si compone di sei articoli. In particolare, riconosce espressamente la libertà dei cittadini di concorrere alla politica non solo attraverso partiti iscritti in un registro nazionale, ma anche attraverso partiti non iscritti in tale registro o gruppi politici organizzati diversi dai partiti. Demanda agli accordi associativi la libera definizione dell'ordinamento interno e dell'amministrazione di tali soggetti. Identifica i princìpi generali e le norme di dettaglio applicabili ai soggetti politici organizzati, in mancanza di disposizioni degli accordi associativi. Stabilisce in via generale che per quanto non regolato espressamente dagli accordi associativi e dalle disposizioni della proposta di legge, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 36, 37 e 38 del codice civile e le norme del codice civile che disciplinano le associazioni riconosciute e le società. Regola la questione della disciplina applicabile alla denominazione e al simbolo dei partiti e movimenti politici e interviene sulle modalità di deposito, ai fini della presentazione delle liste elettorali, dello statuto e del contrassegno. Contiene norme finalizzate alla trasparenza finanziaria dei partiti e degli altri gruppi politici organizzati.
  La proposta di legge C. 3732 Toninelli recante «Disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici» si compone di cinque articoli. In particolare, vieta ai partiti e ai movimenti politici di accettare contributi o altre forme di sostegno da quanti non ne autorizzino la pubblicità nelle forme prescritte; Pag. 24introduce limiti all'utilizzazione dei contributi che essi ricevono da soggetti pubblici o privati; richiede espressamente la pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati alle elezioni di qualunque grado; assegna a un collegio unico permanente della Corte dei conti la funzione di controllo dei bilanci e dei rendiconti. Reintroduce l'obbligo di dichiarazione congiunta per le erogazioni in favore dei partiti di importo superiore a 1.000 euro, in luogo dei vigenti 100.000 euro. Introduce una nuova definizione delle fondazioni o associazioni politiche equiparandole ai partiti ed introduce, altresì, sanzioni pecuniarie dirette nei casi di irregolarità o di violazione di disposizioni normative.
  La proposta di legge C. 3733 D'Attorre recante «Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e altre disposizioni in materia di deposito degli statuti dei partiti e movimenti politici e di condizioni per la partecipazione alle elezioni» si compone di quattro articoli. Stabilisce che gli statuti prevedano che il simbolo del partito o del movimento sia di proprietà collettiva degli iscritti, proponendo altresì, quale elemento di trasparenza, anche modalità atte a escludere casi di conflitto di interesse nonché l'incompatibilità tra cariche di vertice di partito e cariche di Governo, nonché incarichi di alta amministrazione dello Stato, che è prevista quale requisito indispensabile ai fini dell'accesso ai benefìci di cui agli articoli 11, 12 e 16 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014.
  La proposta di legge C. 3740 Vargiu recante «Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di personalità giuridica e statuto dei partiti politici, e deleghe al Governo per la disciplina dello svolgimento delle elezioni primarie e per la redazione di un testo unico delle disposizioni riguardanti i partiti politici» si compone di nove articoli. Apporta modifiche al decreto-legge n. 149 del 2013, nel senso di prevedere la facoltà per i partiti politici di acquisire la personalità giuridica al fine di avvalersi dei benefìci previsti dal medesimo decreto mediante il deposito di un atto costitutivo e di uno statuto. Prevede altresì che le elezioni primarie siano strumento di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, della Camera dei deputati, per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma e di designazione del capo del partito politico o della coalizione dei partiti alle elezioni politiche e, facoltativamente, per i candidati ai consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e ai consigli comunali e in tale senso le disciplina. Modifica la disciplina della contribuzione volontaria ai partiti politici.
  Le proposte di legge C. 2839 Marco Meloni, C. 3006 Formisano, C. 3172 Palese e C. 3663 Roccella intervengono tutte in materia di disciplina delle elezioni primarie.
  In particolare: la proposta di legge C. 2839 Marco Meloni recante «Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni politiche, regionali e comunali» si compone di sette articoli e prevede, tra l'altro, che la disciplina contenuta nella legge si applichi alla selezione dei candidati a cariche monocratiche quali sindaco e presidente della regione, a determinate proposte di candidatura. Definisce le elezioni primarie «pubbliche e statali», stabilendo di conseguenza che i giudizi sulla validità delle medesime siano affidati alla competenza esclusiva e inappellabile del Consiglio di Stato. Fanno eccezione le elezioni primarie relative alla selezione dei candidati alle elezioni politiche, affidata alle Camere ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. Stabilisce che le elezioni primarie sono indette con lo stesso provvedimento di indizione delle elezioni alle quali esse sono riferite. Definisce le condizioni per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo. Prevede poi che alle elezioni primarie si applichino le Pag. 25norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali. Disciplina il procedimento elettorale e la modalità di selezione dei vincitori.
  La proposta di legge C. 3006 Formisano recante «Introduzione delle elezioni primarie per la scelta dei candidati a cariche pubbliche elettive» si compone di otto articoli. Specifica le caratteristiche che devono avere i partiti o movimenti politici nel momento in cui indicono le elezioni primarie al fine di evitare anche l'abuso di questo metodo. Stabilisce la non obbligatorietà per i partiti di avvalersi del metodo delle elezioni primarie per scegliere i propri candidati. Stabilisce i diritti e i vincoli per la candidatura alle elezioni primarie per il singolo cittadino e determina gli ambiti di competenza, in caso di controversie, che devono fare riferimento alle norme stabilite per le elezioni corrispondenti. Detta le norme per la registrazione dei cittadini nelle liste per le elezioni primarie dei partiti o movimenti politici. Definisce la tempistica con cui indire le elezioni primarie, che devono essere svolte almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le elezioni alle quali fanno riferimento.
  La proposta di legge C. 3172 Palese recante «Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni politiche, regionali e comunali» si compone di nove articoli. Oltre a fissare i tempi entro i quali è possibile indire le elezioni primarie, prevede l'istituzione del registro degli elettori delle elezioni primarie e stabilisce che un cittadino non può risultare iscritto al registro di più di un partito o movimento politico o loro coalizione. Definisce le condizioni per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo. Prevede limitazioni all'esercizio dell'elettorato attivo e passivo. La disciplina dei relativi tempi e modi per la presentazione delle candidature è stabilita con regolamento adottato dal Ministro dell'interno. Stabilisce che il giudizio sulla validità delle elezioni primarie sia affidato alla competenza esclusiva e inappellabile del Consiglio di Stato, con l'eccezione dei candidati alle elezioni politiche, e prevede la facoltà di denuncia di irregolarità da parte di tutti gli elettori. Reca disposizioni in materia di propaganda politica e di spese elettorali.
  La proposta di legge C. 3663 Roccella recante «Disposizioni in materia di elezioni primarie e disciplina dei partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione» si compone di diciassette articoli. Disciplina le elezioni primarie, elevandole a strumento esplicitamente previsto dall'ordinamento, ancorché facoltativo. Riguarda la designazione dei candidati alle cariche monocratiche e anche la designazione delle persone indicate come «capo della forza politica» che concorrono all'elezione della Camera dei deputati. Il diritto di elettorato attivo spetta agli iscritti al partito politico promotore delle primarie, residenti nel territorio interessato dalla competizione elettorale, nonché ai sostenitori del partito stesso che abbiano provveduto a iscriversi in un apposito registro. Vieta di partecipare a elezioni primarie organizzate da due o più partiti o coalizioni in occasione della medesima scadenza elettorale. Propone tra l'altro di prevedere forme di trasparenza e pubblicità in ordine alle modalità con le quali i partiti politici intendono selezionare le candidature per le elezioni politiche, pena la perdita dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. Integra le prescrizioni relative al contenuto minimo degli statuti.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 16.15.

Pag. 26

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.
Emendamenti C. 2212-A Mariani.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
Emendamenti C. 3540-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che l'emendamento 14-sexies.100 della Commissione e gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
C. 3672 Governo, approvato dal Senato, ed abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, fa presente che il disegno di legge di delega, approvato dal Senato il 10 marzo 2016, riforma la disciplina della magistratura onoraria. La riforma riguarda le principali figure di magistrato onorario ovvero i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari. I principali profili di novità del disegno di legge delega appaiono i seguenti: l'introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria in ordine alle modalità di accesso, alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell'incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità; la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace, posto sotto il coordinamento del presidente del tribunale; l'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e GOT e l'istituzione del giudice onorario di pace (GOP); l'istituzione di una specifica struttura organizzativa dei VPO presso le Procure; la rideterminazione del ruolo e delle competenze dei magistrati onorari.
  Il provvedimento consta di 9 articoli.
  I principi e criteri direttivi indicati dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 riguardano i contenuti della delega volti a prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario (articolo 1, lettera a)) nonché la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica (articolo 1, comma 1, lettera b)).
  I principi e criteri direttivi enunciati dal comma 3 dell'articolo 2 riguardano l'esigenza di disciplinare i requisiti e le Pag. 27modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera c)).
   L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge delega il Governo ad operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario (lettera d)). Il Governo dovrà attuare la delega rispettando cinque principi e criteri direttivi, dettati dall'articolo 2, comma 4. In particolare, la lettera a) individua alcune categorie di soggetti che non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario. Rispetto alla normativa vigente, la riforma introduce un'incompatibilità per quanti abbiano ricoperto incarichi nei sindacati maggiormente rappresentativi. Le lettere b) e c) dettano disposizioni particolari per i magistrati onorari che svolgano la professione forense. La lettera d) riguarda l'incompatibilità familiare e delega il Governo a vietare che magistrati onorari legati tra loro da rapporti di coniugio, convivenza, parentela (entro il secondo grado) o affinità (entro il primo grado) possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario. Infine, la lettera e) esclude che il magistrato onorario possa assumere o mantenere incarichi affidati dall'autorità giudiziaria nell'ambito del circondario nel quale svolge le funzioni onorarie.
  L'articolo 1, comma 1, lettera d), pone al Governo l'obiettivo di disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica. I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono dettati dall'articolo 2, comma 5, per quanto riguarda i giudici onorari di pace, e dall'articolo 2, comma 6, per quanto riguarda i vice procuratori onorari. Il comma 5 dell'articolo 2 descrive quelle che dovranno essere le modalità di impiego dei giudici onorari di pace nei tribunali, riprendendo a grandi linee la disciplina oggi vigente ed aggiungendo – seppur con ampie cautele – la possibilità di inserire i giudici onorari anche nei collegi giudicanti civili e penali. Il Governo dovrà esercitare la delega relativa all'impiego nei tribunali dei giudici onorari nel rispetto di 3 principi e criteri direttivi: attribuire al Presidente del tribunale il compito di inserire i giudici onorari nell'ufficio per il processo; disciplinare la possibile applicazione dei giudici onorari nel collegio; pur escludendo l'applicazione del magistrato onorario quale componente delle sezioni specializzate, il disegno di legge consente infatti ai presidenti di tribunale di applicare i giudici onorari di pace, che abbiano già svolto 2 anni di incarico, quali componenti dei collegi giudicanti civili e penali; disciplinare la possibile applicazione dei giudici onorari per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario.
   Il comma 7 dell'articolo 2 prevede i principi e criteri direttivi riferiti alla esigenza di disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico (articolo 1, comma 1, lettera f)). Tali principi e criteri riguardano tutti i magistrati onorari. Motivi ostativi della conferma sono individuati nell'aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'incarico o nell'essere stato condannato a più di una sanzione (ovviamente diversa dalla citata sospensione).
  Il comma 8 dell'articolo 2 detta principi e criteri di delega per regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio (articolo 1, lettera g)). Con tali disposizioni, che riguardano l'intera magistratura onoraria, viene demandato al legislatore delegato il compito di regolare il trasferimento a domanda del magistrato onorario, procedura attualmente possibile in riferimento al solo giudice di pace.
  Il comma 9 dell'articolo 2 concerne i criteri di delega volti alla individuazione dei doveri e dei casi di astensione del magistrato onorario (articolo 1, lettera h)). L'articolo 2, comma 10, indica i principi e i criteri direttivi di delega volti a regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio (articolo 1, lettera i)). In relazione alla decadenza e dispensa si prevede l'applicazione all'intera magistratura onoraria della disciplina prevista per i giudici di pace (articolo 9 Pag. 28della legge n. 374 del 1991). Il comma 11 dell'articolo 2 indica i principi e criteri direttivi di delega per regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione.
  La previsione e regolamentazione del potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari di pace (articolo 1, comma 1, lettera m)) costituisce uno dei profili di maggior rilievo del disegno di legge. Infatti, la disciplina vigente individua l'ufficio del giudice di pace come autonoma struttura sia dal punto di vista funzionale che organizzativo, diretta dal giudice di pace coordinatore (il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età). I principi e criteri direttivi inerenti a tale contenuto della delega prevedono anzitutto l'attribuzione al presidente del tribunale, in sede di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace, di provvedere alla gestione complessiva del personale sia di magistratura (gli attuali GOT e giudici di pace) che amministrativo. In tale ambito, il presidente provvederà alla predisposizione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio onorario, che proporrà al presidente della Corte d'appello. L'assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace dovrà avvenire sulla base dei criteri stabiliti dal presidente del tribunale in sede tabellare e mediante il ricorso a procedure automatiche. In considerazione della gravosità dei nuovi compiti, è previsto che il presidente del tribunale possa avvalersi dell'ausilio di giudici professionali.
  Ai sensi dell'articolo 5 del disegno di legge, le citate prerogative del presidente del tribunale sul coordinamento e la complessiva gestione dell'ufficio del giudice di pace sono di immediata precettività. La disposizione permette, quindi, l'esercizio degli indicati poteri di coordinamento già all'entrata in vigore della legge delega in esame. L'articolo 1, comma 1, lettera n), individua come specifico obiettivo della delega quello di prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità. Si prevede, anzitutto, una doppia componente dell'indennità per tutti i magistrati onorari, costituita da una parte fissa e una parte variabile. Tale articolazione dell'indennità è attualmente prevista per i soli giudici di pace, retribuiti – oltre che con una base fissa – con una parte variabile che tiene conto delle udienze tenute e dei provvedimenti definitivi emessi, senza alcuna tutela previdenziale ed assistenziale. Altro obiettivo della delega è quello di operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale (articolo 1, comma 1, lettera o)). A tale scopo, i criteri di delega (comma 14) prevedono una formazione permanente decentrata, valida per l'intera magistratura onoraria, con la partecipazione dei magistrati onorari a corsi dedicati di cadenza almeno semestrale, organizzati sulla base dei programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. La formazione acquisita è valutata anche ai fini dell'adempimenti degli obblighi formativi e di aggiornamento previsti dalla disciplina di settore dell'attività lavorativa eventualmente svolta dal magistrato onorario.
  Come l'articolo 5 per i poteri di coordinamento del presidente del tribunale, così l'articolo 7 del disegno di legge contiene disposizioni immediatamente precettive – nelle more dell'attuazione della riforma – sulla formazione permanente decentrata e sulla partecipazione degli attuali magistrati onorari, giudicanti (giudici di pace e GOT) e requirenti (VPO) alle citate riunioni trimestrali organizzate, rispettivamente, dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica.
  Il comma 15 dell'articolo 2 detta principi e criteri di delega per ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità. Per quanto riguarda la permanenza in carica dei magistrati onorari (tutti, cioè giudici di pace, GOT e VPO) in servizio alla data di entrata in vigore del Pag. 29decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega si prevede, tra l'altro, la possibilità di essere confermati per quattro ulteriori mandati di quattro anni.
  Ulteriori principi e criteri direttivi di delega riguardano le funzioni che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, possono svolgere i magistrati onorari giudicanti in servizio. I criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto o dell'ultimo dei decreti legislativi per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai GOT dovranno essere ancora applicati fino alla scadenza del quadriennio. Un autonomo criterio di delega stabilisce che, per i primi quattro anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo o dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione, per la liquidazione delle indennità spettanti ai VPO, continuino ad applicarsi i criteri di liquidazione vigenti al momento della indicata data di entrata in vigore. Ulteriori criteri direttivi stabiliscono: che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto o dell'ultimo dei decreti legislativi siano regolati dalle disposizioni vigenti a tale data.
  L'articolo 6 detta una disciplina destinata a trovare applicazione per un periodo di due anni, successivi all'entrata in vigore della riforma in esame. La disposizione permette di applicare giudici di pace in servizio presso un determinato ufficio presso altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto di corte d'appello, anche se privi di scoperture di organico.
  L'articolo 8 prevede che la riforma della magistratura onoraria prevista dalla disegno di legge delega in esame sia applicata in Trentino-Alto Adige/Süd Tirol e in Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste compatibilmente con le norme statutarie e la relativa disciplina di attuazione. Ulteriori norme di coordinamento della riforma che tengano conto della peculiarità degli ordinamenti regionali potranno essere adottate da nuove norme di attuazione degli statuti speciali delle due regioni.
   Si prevede, infine, che nell'attribuzione delle competenze civili al nuovo giudice onorario (articolo 1, comma 1, lettera p)) debba tenersi conto della particolarità dell'istituto tavolare, attribuendo al giudice di pace i procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità.
  L'articolo 3 detta norme sul procedimento per l'esercizio della delega. L'ultimo articolo del disegno di legge stabilisce l'invarianza finanziaria dell'intero provvedimento di riforma della magistratura onoraria, cui si deve provvedere con le risorse previste a legislazione vigente.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, con riguardo alla disciplina dell'impiego dei magistrati onorari nei tribunali e nelle procure della Repubblica (articolo 1, lettera e), e articolo 2, commi 5 e 6) è prevista la possibile applicazione dei giudici onorari nel collegio. L'inserimento del giudice onorario nel collegio, per quanto avente carattere eccezionale, va considerato alla luce dell'articolo 106 della Costituzione che, al secondo comma, consente che la legge sull'ordinamento giudiziario possa prevedere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli». Sul punto, con la sentenza n. 99 del 1964, la Corte costituzionale ha affermato che «i provvedimenti, i quali, per ragioni contingenti, facciano luogo alla temporanea destinazione di un magistrato ad una sede oppure ad una funzione diversa da quelle alle quali egli sia assegnato, non incidono sullo «stato» dei magistrati (sentenza n. 156 del 1963)» e che non si ha violazione dell'articolo 106 della Costituzione quando per «esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia, che si verificano soprattutto nei piccoli Tribunali, nei quali non è possibile talvolta comporre il collegio giudicante per mancanza di un giudice», il giudice onorario Pag. 30(nella specie il vice pretore onorario) viene chiamato a far parte del collegio. Tale principio, ovvero della possibile deroga in casi eccezionali, è stato ribadito anche dalla più recente sentenza n. 103 del 1998. Sul possibile utilizzo dei GOT nei collegi si è pronunciata più recentemente la Corte di cassazione (sentenza n. 9323 del 2005) escludendo l'incapacità del giudice onorario che abbia partecipato ad una deliberazione collegiale del tribunale. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
Testo unificato C. 2656 Iori e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, fa presente che il testo unificato in esame, formato da 16 articoli, disciplina l'esercizio delle professioni di educatore socio-pedagogico e di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario, nuova denominazione dell'attuale educatore professionale. A tal fine, stabilisce, in particolare, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale socio-sanitario.
  Passando al contenuto specifico del testo, l'articolo 1 individua le professioni sulle quali il medesimo testo unificato interviene. In particolare, esplicita che per l'educatore professionale socio-sanitario continua ad applicarsi, per quanto non espressamente ora previsto, il decreto del Ministro della sanità n. 520 del 1998. Evidenzia, inoltre, che si intende valorizzare le professioni di educatore sociopedagogico e di pedagogista, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale.
  L'articolo 2 definisce le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista – entrambe caratterizzate da autonomia scientifica e responsabilità deontologica –, in particolare specificando che il pedagogista è un professionista di livello apicale. Entrambe le figure professionali operano nel campo dell'educazione formale e di quella non formale, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, ove possibile, mediante forme di collaborazione, svolgendo interventi in vari contesti educativi e formativi, su individui e gruppi di ogni età, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione. In particolare, in base al combinato disposto del comma 4, e degli articoli 7 e 11, l'esercizio della professione è consentito solo a chi possiede le qualifiche di educatore professionale sociopedagogico e di pedagogista, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato che, per il pedagogista, come già detto, è abilitante. Lo stesso principio si applica, anche per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-sanitario, subordinato al conseguimento dello specifico titolo di studio abilitante.
  L'articolo 3 individua gli ambiti dell'attività professionale. In particolare, specifica che: l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e presidi socioeducativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi socio-sanitari, con riferimento agli aspetti socioeducativi; l'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e presidi sanitari, nonché nei servizi e presidi socio-sanitari (e non anche, come invece attualmente prevede il citato decreto ministeriale n. 520 del 1998, nelle strutture socio-educative). Indica poi i seguenti ambiti prioritari di intervento dell'educatore Pag. 31professionale socio-pedagogico e del pedagogista: educativo e formativo; scolastico; socio-sanitario e della salute, con riguardo agli aspetti socio-educativi; socio-assistenziale; della genitorialità e della famiglia; ambientale; culturale; sportivo e motorio; giudiziario; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 4 elenca le diverse tipologie di servizi nei quali l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, in particolare, operano, specificando che possono essere pubblici o privati. Si tratta, fra l'altro, di: servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale; servizi educativi da 0 a 3 anni; servizi extrascolastici per l'infanzia, nonché per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; servizi educativi nelle scuole; servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza, in particolare in ambito familiare; servizi educativi di promozione del benessere e della salute; servizi educativi, ludici, artistico-espressivi e del tempo libero per soggetti di ogni età; servizi per anziani; servizi di educazione formale e non formale per adulti; servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi di educazione ambientale e sui beni culturali; servizi educativi nel campo dell'informazione e della comunicazione; servizi educativi nei contesti lavorativi e nei servizi di formazione, collocamento, consulenza; servizi per la rieducazione e la risocializzazione di soggetti detenuti e servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario; servizi per l'aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e di pedagogisti.
  Gli articoli 6 e 10 – declinando quanto già stabilito agli articoli 2, 3 e 4 – precisano le attività professionali e le competenze, rispettivamente, dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista. In particolare, all'educatore professionale socio-pedagogico spetta, tra l'altro, programmare, progettare, attuare, gestire e valutare le azioni educative e formative dei servizi pubblici e privati di educazione e formazione, nonché concorrere alla progettazione dei suddetti servizi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti. Il pedagogista si occupa – oltre che di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti –, di progettare, programmare, organizzare e coordinare i servizi pubblici o privati di educazione e formazione, nonché di monitorarli e valutarli. I due articoli elencano, inoltre, le specifiche attività attribuite alle due professioni.
  Gli articoli 7 e 11 – cui si è già accennato – disciplinano la formazione universitaria necessaria, disponendo che: la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a chi consegue un diploma di laurea nella classe di laurea L-19, Scienze dell'educazione e della formazione; la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a chi consegue un diploma di laurea abilitante nella classe di laurea L/SNT/2, Professioni sanitarie della riabilitazione. Si dispone che le università favoriscono l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà fra strutture afferenti all'area medica e strutture afferenti all'area delle scienze dell'educazione e della formazione, per il conseguimento di un diploma di laurea nella classe L-19 o nella classe L/SNT/2 e favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, possedendo già uno dei due titoli, intenda conseguire l'altro. La qualifica di pedagogista è attribuita a chi consegue un diploma di laurea magistrale abilitante nelle classi di laurea magistrale: LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85, Scienze pedagogiche; LM-93, Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Entrambi gli articoli specificano, inoltre, che la formazione universitaria del pedagogista e dell'educatore professionale socio-pedagogico deve essere funzionale al raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali indicate, rispettivamente, negli articoli 6 e 10. La medesima qualifica di pedagogista è attribuita a professori Pag. 32universitari, anche fuori ruolo e in quiescenza, e a dottori di ricerca in pedagogia, anche se in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati, che abbiano insegnato discipline pedagogiche per almeno 3 anni accademici, anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in discipline pedagogiche, anche se in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati.
  In materia di formazione universitaria, interviene anche l'articolo 13 che dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge i Ministri competenti apportano le necessarie modifiche al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 16 marzo 2007 e al decreto interministeriale 19 febbraio 2009.
  Gli articoli 5 e 9 riconoscono all'educatore professionale socio-pedagogico e al pedagogista le conoscenze, competenze e abilità proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del 6o e 7o livello del Quadro europeo delle qualifiche.
  L'articolo 14 dispone che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano fra le professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge n. 4 del 2013. Dispone, altresì, che le stesse professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono inserite negli elenchi e nelle banche dati dei soggetti deputati alla classificazione e alla declaratoria delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Al fine indicato, sono attivati specifici codici professionali ed è unificata la classificazione delle professioni di CNEL, ISFOL, ISTAT, Ministeri, regioni e altri organismi autorizzati. A tale classificazione devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, le associazioni professionali e i singoli professionisti.
  L'articolo 15 reca norme finali e transitorie. In particolare, dispone che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita direttamente a chi, alla data di entrata in vigore della legge, è in possesso di un diploma o di un attestato che, entro 90 giorni dalla medesima data, è riconosciuto equipollente a un diploma di laurea della classe L-19. A tal fine, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È, altresì, attribuita direttamente a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati nel testo, che abbiano almeno 50 anni di età o 25 anni di servizio. Prevede, infine, che, in via transitoria – evidentemente in casi diversi da quelli sopra indicati – la medesima qualifica è acquisita, previo superamento di un corso intensivo di formazione di almeno un anno, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, da chi sia inquadrato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, con il profilo di educatore, a seguito di un pubblico concorso, ovvero da chi abbia svolto l'attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per questa seconda fattispecie dispone che l'attività svolta è dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero con autocertificazione. Le modalità di accesso e di svolgimento del corso e della prova scritta finale devono essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nell'ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni possono esercitare la propria potestà Pag. 33legislativa. Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, peraltro, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 9).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.
Nuovo testo C. 2721 Tullo.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, fa presente che la proposta di legge n. 2721, modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti nei porti, riforma la materia della responsabilità civile dei piloti marittimi, regolata attualmente dal codice della navigazione e dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 1952, n. 328) e contiene altresì disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici (rubrica modificata in sede di esame in Commissione). In alcuni porti, per determinate tipologie di navi o in determinate condizioni, il comandante di una nave deve o può farsi assistere nelle manovre da personale specializzato, ossia da un pilota. Nei luoghi in cui il pilotaggio è obbligatorio il pilota non può cessare dalla sua opera fino all'ormeggio della nave nel luogo assegnato ovvero fino all'uscita della nave dall'area nella quale il pilotaggio è obbligatorio. Tale area è determinata o, in via generale, nelle aree in cui il pilotaggio è obbligatorio, con decreto del Presidente della Repubblica, ovvero, nelle aree nelle quali il servizio di pilotaggio è facoltativo, per particolari esigenze, con un decreto del direttore marittimo che rende altresì obbligatorio il pilotaggio per quelle aree (articolo 92 comma 2 e articolo 87).
  La disciplina generale prevede comunque l'obbligo per il pilota di prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave anche in caso di aree nelle quali il pilotaggio è facoltativo (articolo 92, comma 3).
  Il sistema di responsabilità civile attualmente in essere prevede che il pilota risponda esclusivamente per i danni cagionati alla nave (articolo 93) a condizione che venga provato (con onere della prova a carico del danneggiato, articolo 133) che il danno dipenda da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta. Accanto alla responsabilità del pilota, è prevista la responsabilità solidale della corporazione dei piloti per il danno cagionato dal pilota medesimo «nei limiti della cauzione prestata» (articolo 94). L'importo della cauzione da prestare da parte della corporazione dei piloti, a garanzia di eventuali responsabilità, è definita sulla base dei regolamenti locali (articolo 89). Dalla relazione si desume che le cauzioni di norma prestate non sono idonee a garantire un'adeguata copertura dei danni, in quanto gli importi, a livello locale, sono determinati in termini quantitativamente insufficienti.
  La proposta di legge in esame che nella sua formulazione originaria constava di due articoli è stata integrata nel corso dell'esame in Commissione con l'introduzione di un ulteriore articolo 2-bis.
  L'articolo 1 consta di tre commi. Il comma 1 abroga l'articolo 89 del codice della navigazione, che disciplina l'istituto della cauzione prestata dalla corporazione dei piloti. Il comma 2 novella il testo dell'articolo 93 del codice stabilendo che: il pilota risponda dei danni cagionati alla nave, a persone o a cose; il presupposto della responsabilità è rappresentato, come Pag. 34nel regime attuale, dalla inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta; il limite della responsabilità del pilota per ciascun evento ed indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dalla tipologia del sinistro è di 1.000.000 di euro, salvo il caso in cui sia accertato il dolo o la colpa grave del pilota. In tale circostanza non si applica alcun limite di responsabilità. Rispetto al regime pregresso si verifica pertanto un'estensione della responsabilità del pilota per i danni prodotti a persone e cose (oltre a quelli previsti alla nave), si conferma l'onere della prova in capo al danneggiato riguardo al presupposto della responsabilità medesima e si stabilisce un limite di responsabilità pari ad un milione di euro per la responsabilità del pilota, fatti salvi i casi di colpa grave e dolo. Il comma 3 completa la riforma introducendo, al posto del sistema della corresponsabilità solidale della corporazione dei piloti, una copertura assicurativa obbligatoria in capo ai singoli piloti. A tale scopo è novellato l'articolo 94 prevedendo: la stipula di un contratto di assicurazione, con un massimale pari al limite fissato per la responsabilità civile del pilota (ossia 1 milione di euro) a copertura dei danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio; l'obbligo di deposito di una copia del contratto stipulato presso la corporazione dei piloti presso la quale l'interessato presta servizio; la possibilità, nell'ambito dei poteri di vigilanza dell'autorità marittima, di accertare la validità e l'idoneità del contratto stipulato; la preclusione dello svolgimento dell'attività di pilotaggio in caso di mancanza, invalidità o insufficienza della copertura assicurativa.
  L'articolo 2 fissa dei principi in relazione alle modifiche da disporre ad alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 1952, n. 328). In particolare: la lettera a) stabilisce la modifica dell'articolo 110 del Regolamento sostituendo il riferimento alla cauzione, che si prevede debba essere prestata sia dai piloti che dagli aspiranti piloti, con quello alla stipula del contratto di assicurazione obbligatorio sopra descritto; la lettera b) stabilisce, conseguentemente, la modifica dell'articolo 111 del regolamento, che indica, nella formulazione attuale, la prestazione della cauzione quale condizione di efficacia della nomina dell'aspirante pilota, la quale resta sospesa fino al momento in cui la cauzione non venga versata. Qualora la cauzione non venga prestata entro un mese dall'esito favorevole della prova di idoneità si verifica la decadenza dalla medesima. Il principio contenuto nella disposizione propone di sostituire il riferimento alla cauzione con la stipula del contratto di assicurazione obbligatoria, fermo restando l'esito favorevole della prova di idoneità che l'aspirante pilota deve sostenere, ai sensi dell'articolo 108 del medesimo regolamento, e che consiste in una prova pratica di idoneità alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale nel quale l'aspirante pilota deve prestare servizio; la lettera c) dispone di sopprimere il riferimento al rimborso della cauzione dalla disposizione che disciplina i diritti del pilota cancellato, per qualsiasi motivo, dal registro dei piloti; la lettera d) dispone infine di introdurre le disposizioni necessarie al fine di disciplinare l'adempimento dell'obbligo di assicurazione e le conseguenze amministrative della mancanza, dell'invalidità o dell'insufficienza della prescritta copertura assicurativa.
  L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 14 della legge n. 84 del 1994 intervenendo sul regime di obbligatorietà dei servizi tecnico nautici. I servizi tecnico-nautici oltre al pilotaggio, sono il servizio di rimorchio, di ormeggio e di battellaggio. La disciplina vigente prevede che per il pilotaggio l'obbligatorietà sia stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mentre per gli altri servizi tecnico-nautici l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate. La nuova disciplina che la proposta di cui si tratta si propone di introdurre prevede che la competenza del Ministero Pag. 35a decretarne l'obbligatorietà si estenda a tutti i servizi tecnico nautici e si prevede che tale obbligatorietà sia definita su proposta dell'autorità marittima d'intesa con l'autorità portuale (ove istituita). Si stabilisce anche che tale regime possa essere modificato temporaneamente, in caso di necessità ed urgenza, dall'autorità marittima d'intesa con l'autorità portuale (ove istituita) per un periodo non superiore a 60 giorni prorogabili una sola volta. Viene comunque fatta salva la validità dei provvedimenti concernenti i regimi di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici vigenti al momento dell'entrata in vigore della proposta di legge.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la materia trattata rientra nell'ambito dell'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, ordinamento civile e penale, concernendo aspetti relativi alla responsabilità civile e disposizioni contenute nel codice della navigazione. Allo stesso ambito può essere ricondotto anche il contenuto dell'articolo 2-bis che disciplina alcuni aspetti concernenti l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, disciplinati dal codice della navigazione, e contenuti nella legge n. 84 del 1994.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 10).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.25.

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