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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 maggio 2016
640.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 13

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 19.55.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

Pag. 14

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), che illustra.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).
Atto n. 296
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, in considerazione dei contenuti dello Schema di decreto legislativo, che non reca profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
Atto n. 295
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, evidenzia come con lo schema di decreto in esame – che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere al Governo – si intenda recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
  La delega al recepimento della direttiva è contenuta nella Legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114).
  La nuova «direttiva revisione» contiene una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili, nonché alcune previsioni applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico. La riforma della revisione legale dei bilanci si inserisce in un contesto più ampio di riforme adottate immediatamente dopo la crisi finanziaria, per rilanciare la stabilità del sistema.
  Il termine di recepimento è il 17 giugno 2016.
  In particolare, la direttiva modifica alcune definizioni rilevanti contenute nella normativa previgente: in primo luogo, tra le modifiche introdotte vi è la definizione di «revisione legale dei conti» al fine di ricomprendervi, oltre alla revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati prescritta dal diritto dell'Unione europea, la revisione dei bilanci prescritta dalla legislazione nazionale per quanto riguarda le piccole imprese. L'impatto della modifica ha rilevanza ai fini dell'individuazione della tipologia di imprese soggette all'obbligo di revisione.
  Quanto al riconoscimento delle imprese di revisione contabile, la direttiva in esame Pag. 15aggiunge l'articolo 3-bis alla direttiva 2006/43. Si introduce una deroga alla regola generale in base alla quale la revisione legale è svolta esclusivamente da revisori o società di revisione abilitati dallo Stato membro che impone la revisione, stabilendo che le società di revisione già abilitate in uno Stato membro che intendano effettuare revisioni presso un altro Stato membro possano farlo, purché iscritte presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante.
  La nuova direttiva modifica parzialmente anche la procedura per l'abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri, contemplando, in alternativa al superamento della prova attitudinale, già previsto dalla previgente direttiva revisione, un tirocinio di adattamento ai sensi della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
  La direttiva introduce quindi il concetto di «scetticismo professionale», al quale viene attribuito la valenza di un principio generale da rispettare nello svolgimento della revisione legale, al pari dei princìpi di deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale. Per scetticismo professionale si intende un atteggiamento, da adottare durante tutto il corso della revisione legale, caratterizzato da un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi e una valutazione critica degli elementi probativi.
  Per quanto attiene alle regole sull'indipendenza, la direttiva in commento contiene, per alcuni aspetti, un grado di dettaglio maggiore rispetto alla previgente normativa, anche se i requisiti fondamentali rimangono sostanzialmente invariati. Particolare attenzione viene posta sulla posizione dell'ex revisore assunto dalla società revisionata, al quale è vietato – prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione delle sue attività in qualità di revisione (2 anni nel caso di revisione di un ente di interesse pubblico) – di assumere le funzioni presso l'ente revisionato.
  La direttiva in esame introduce quindi regole relative all'organizzazione interna del revisore o società di revisione e del suo lavoro e conferma il meccanismo di adozione dei princìpi di revisione internazionali da parte della Commissione europea.
  La direttiva elenca inoltre i requisiti minimi della relazione di revisione che, rispetto al passato, reca la dichiarazione su eventuali incertezze relative a eventi o circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'ente revisionato di rispettare il presupposto della continuità aziendale.
  Altro elemento di novità è l'ipotesi della revisione congiunta, effettuata da più di un revisore o società di revisione (c.d. joint audit).
  La disciplina sui controlli di qualità rimane sostanzialmente invariata.
  Un elemento di novità riguarda la frequenza dei controlli in merito alla quale la nuova direttiva introduce il concetto della valutazione del rischio, ma nel caso di revisioni legali prescritte dal diritto europeo, rimane il limite massimo di 6 anni tra una verifica della qualità e la successiva. Altro importante elemento di novità è l'introduzione del concetto di proporzionalità dei controlli di qualità rispetto alla complessità dell'attività di revisione o della società di revisione o dell'ente revisionato.
  La direttiva in esame contiene, poi, ulteriori specifiche relative ai criteri per la selezione dei soggetti incaricati di eseguire le verifiche di qualità, finalizzate a garantire l'assenza di conflitti di interesse tra gli stessi e il revisore o la società di revisione da sottoporre a verifica.
  La nuova direttiva amplia infine la disciplina relativa alle indagini e sanzioni.
  Lo schema di decreto in esame, ricalcando quanto avvenuto in sede europea, innesta i propri interventi di modifica sul corpus del D.Lgs. n. 39 del 2010, con il quale è stata recepita nell'ordinamento interno la richiamata direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ed è stata unificata in un corpus normativo omogeneo la disciplina dell'attività di revisione.Pag. 16
  In particolare, con l'articolo 1 sono modificate le vigenti definizioni contenute nell'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 39 del 2010. Si segnala in particolare che vengono definiti gli «enti sottoposti a regime intermedio», ossia quegli enti che, seppure espunti dall'elenco degli enti di interesse pubblico, si ritiene comunque opportuno assoggettare ad alcune norme più stringenti previste per i predetti enti di interesse pubblico.
  L'articolo 2 interviene sui requisiti delle imprese che possono chiedere l'iscrizione al registro dei revisori.
  L'articolo 3 innova la disciplina del tirocinio dei revisori, introducendo un limite al numero di tirocinanti ammessi presso ciascun revisore legale e anticipando il periodo di tirocinio in analogia con quanto previsto per i dottori commercialisti ed esperti contabili.
  L'articolo 4 introduce la competenza del Ministro della giustizia accanto a quella del Ministero dell'economia in ordine agli esami di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di revisione dei conti, da bandire una volta l'anno in luogo dell'attuale cadenza almeno semestrale.
  L'articolo 5 modifica il sistema della formazione continua prevedendo, tra l'altro, che il nucleo fondamentale di materie oggetto della formazione continua sia specificatamente attinente alla revisione legale.
  L'articolo 6 reca disposizioni sulla formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualità.
  L'articolo 7 modifica le disposizioni relative alla cancellazione dal registro dell'iscritto privo dei requisiti per l'abilitazione, eliminando la previsione secondo cui l'interessato, in seguito alla comunicazione del Ministero e prima della cancellazione, debba essere comunque ulteriormente sentito.
  L'articolo 8 incide sul contenuto informativo del registro dei revisori, prevedendo in particolare l'obbligo di indicare la posta elettronica certificata per gli iscritti, mentre l'articolo 9 modifica le diciture attualmente utilizzate nel registro.
  L'articolo 10 modifica la disciplina della deontologia professionale, aggiornando le previsioni in materia con il riferimento allo «scetticismo professionale» di cui alla direttiva.
  L'articolo 11 introduce un nuovo articolo 9-bis nel D.Lgs. n. 39 del 2010 concernente la riservatezza e il segreto professionale, imponendo così ai revisori legali appositi obblighi in tale senso.
  L'articolo 12 novella le disposizioni in materia di indipendenza e obiettività del revisore nella generalità delle sue attività.
  L'articolo 13 disciplina, aggiungendo alcuni articoli al D.lgs. n. 39 del 2010, le modalità di svolgimento della revisione legale. Le norme proposte intervengono anche sull'organizzazione interna dei soggetti che svolgono la revisione legale, sull'organizzazione del lavoro e sulla responsabilità del revisore nel caso di revisione del bilancio consolidato.
  L'articolo 14 precisa, fermo restando che la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione UE, che, con riferimento al periodo transitorio, devono utilizzarsi principi di revisione elaborati tenendo conto dei principi di revisione internazionali.
  L'articolo 15 abroga l'articolo 12 del D.lgs. n. 39 del 2010, che consente al MEF di sottoscrivere convenzioni con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a attuare alcune disposizioni in tema di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, indipendenza e obiettività e principi contabili applicabili transitoriamente.
  L'articolo 16 si occupa di conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, nonché risoluzione del contratto. Viene in particolare vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della società di revisione legale, da parte dell'assemblea delle società, a determinate categorie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale.
  L'articolo 17 disciplina gli aspetti concernenti la relazione di revisione, il giudizio sul bilancio e la responsabilità del revisore.Pag. 17
  L'articolo 18 apporta sostanziali modifiche al Capo V del D.lgs. n. 39 del 2010, dedicato ai cd. enti di interesse pubblico. In estrema sintesi, da tale categoria sono espunti alcuni enti, assoggettati ad un regime «intermedio» che prevede l'applicazione solo di alcune delle – più stringenti – regole applicate agli enti di interesse pubblico.
  L'articolo 19 apporta modifiche alla disciplina relativa allo svolgimento del controllo della qualità sui revisori legali.
  L'articolo 20 apporta modifiche alle norme che riguardano le competenze della Consob e del MEF in ordine all'attività di revisione contabile.
  L'articolo 21 riforma l'apparato sanzionatorio amministrativo e penale. Sono elencate puntualmente le sanzioni applicabili dal Ministero dell'economia quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale. Sono introdotti gli istituti di sospensione cautelare dal registro dei revisori e della sospensione per morosità.
  Gli articoli da 22 a 24 apportano modifiche alla normativa riguardante le attività internazionali in relazione ai revisori di paesi terzi, in particolare sostituendo le competenze della Consob a quelle del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 25 elimina la previsione ai sensi della quale alla Commissione centrale per i revisori contabili sono attribuite funzioni consultive.
  L'articolo 26 apporta modifiche alla disciplina delle abrogazioni e delle disposizioni transitorie contenuta nel D.lgs. n. 39 del 2010.
  L'articolo 27 reca invece le disposizioni transitorie concernenti lo schema di decreto in esame, allo scopo di garantire il coordinamento tra le disposizioni modificate del decreto legislativo n. 39 del 2010 e l'ordinamento.
  L'articolo 28 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE ! – Pri) chiede chiarimenti in ordine ai tempi di esame del provvedimento, anche al fine dello svolgimento di una adeguata istruttoria legislativa.

  Vanessa CAMANI (PD) rileva come potrebbe essere di interesse per la Commissione svolgere l'audizione di rappresentanti dell'ordine dei dottori commercialisti e dei revisori contabili.

  Michele BORDO, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto è fissato al prossimo 25 maggio e che le eventuali audizioni dovranno pertanto essere organizzate entro tale data; si riserva in ogni caso di verificare se le Commissioni Giustizia e Finanze, cui il provvedimento è anche assegnato, stanno assumendo analoga iniziativa.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 11 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 20.05.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio.
COM(2015)671 final.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

  Michele BORDO, presidente, invita i colleghi ad intervenire; nessuno chiedendo di prendere la parola, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 18

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
COM(2016)128 final
(Parere alla XI Commissione)
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), che illustra.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 20.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.10 alle 20.15.

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