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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2016
698.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 52

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI.

  La seduta comincia alle 12.35.

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.
Audizione dei rappresentanti di Smartika Spa.
(Svolgimento e conclusione).

  Paolo PETRINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta Pag. 53odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Luciano MANZO, Amministratore delegato di Smartika Spa, Maurizio SELLA, Presidente di Smartika Spa, e Umberto FILOTTO, Segretario generale dell'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (Assofin), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele PESCO (M5S), Michele PELILLO (PD), Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALA-MAIE) e Sebastiano BARBANTI (PD), ai quali rispondono Luciano MANZO, Amministratore delegato di Smartika Spa, e Maurizio SELLA, Presidente di Smartika Spa.

  Paolo PETRINI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.15.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, segnala che, essendo previsto l'inizio della discussione in Assemblea nella seduta di giovedì 29 settembre prossimo, la Commissione Cultura concluderà l'esame in sede referente del provvedimento nella mattinata di domani, e che pertanto la Commissione dovrà esprimere il parere su di esso nella giornata odierna.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, le proposte di legge C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale, recanti istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, approvate in un testo unificato dalla Camera e modificate dal Senato.
  In merito ricorda innanzitutto che la Commissione Finanze ha già esaminato in sede consultiva il provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo su di esso, nella seduta del 17 febbraio 2016, parere favorevole.Pag. 54
  In linea generale, rammenta che il provvedimento istituisce un nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria e all'emittenza radiofonica e televisiva locale (al contempo recando alcune disposizioni precettive), nonché la disciplina relativa a profili pensionistici dei giornalisti e a composizione e competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
  Esso reca, inoltre, disposizioni inerenti i giornalisti, nonché il sistema distributivo e la vendita dei giornali, oltre a disciplinare la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa nonché a fissare un limite massimo retributivo per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della medesima concessione.
  Passando a sintetizzare le principali modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato al provvedimento, che ora si compone di 10 articoli, esse sono, in estrema sintesi, le seguenti.
  All'articolo 1, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, è stato modificato il comma 4, il quale dispone che il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.
  Nel corso dell'esame al Senato, nel predetto comma 4 è stata soppressa la disposizione che prevedeva che sul DPCM si esprimessero le Commissioni parlamentari competenti. Inoltre, il Senato ha previsto che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate in quello successivo. In base alla relazione tecnica aggiornata presentata al Senato, tale modifica è finalizzata ad applicare a tutte le risorse che confluiscono nel Fondo lo stesso regime contabile.
  Sempre al comma 4, è stata modificata la procedura e i termini di trasmissione alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei requisiti soggettivi, dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti. In particolare, il termine per l'espressione del parere è fissato in 60 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
  Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi «sulle osservazioni» del Presidente del Consiglio dei ministri entro 10 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.
  Nel medesimo articolo 1 è stato inoltre aggiunto un nuovo comma 5, il quale prevede l'erogazione di un contributo – da concedere nel limite delle risorse a ciò destinate dal DPCM che fissa anche i criteri di ripartizione delle risorse fra Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati.
  Il contributo sostituisce le riduzioni tariffarie previste per le imprese editrici, nonché per le imprese di radiodiffusione sonora, anche a carattere locale e per le imprese di radiodiffusione televisiva a carattere locale.
  I soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione del nuovo contributo sono definiti con un regolamento di delegificazione, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Sullo schema di Pag. 55regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 60 giorni dalla ricezione, decorsi i quali il regolamento è comunque emanato.
  Infine, il medesimo regolamento stabilisce procedure amministrative semplificate al fine di ridurre i tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle riduzioni tariffarie previste dall'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi.
  In tale contesto il comma 4 dell'articolo 10, anch'esso introdotto dal Senato, dispone che le risorse per le riduzioni tariffarie per le imprese editrici confluiscono nel Fondo nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di delegificazione; in tal modo si passerà quindi da un rimborso alle concessionarie dei servizi di telecomunicazione a un contributo corrisposto direttamente all'impresa editoriale (per il quale è previsto un tetto di spesa).
  Ancora con riferimento all'articolo 1, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, non è stata invece sostanzialmente modificata la lettera d) del comma 2, la quale prevede che al Fondo affluiscano, oltre ad altre fonti di finanziamento, le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti assoggettati all'IRES ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tale contributo è posto a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche. Si tratta in sostanza di un'addizionale IRES applicabile ai soggetti appena indicati.
  L'articolo 2, ai commi 1 e 2, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati, in particolare, a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e del sostegno agli investimenti delle imprese editrici, nonché, in base alle modifiche introdotte dal Senato al comma 1, dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, finalizzati anche all'innovazione dell'offerta informativa.
  Nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega il Senato ha inoltre modificato il comma 2, relativamente alla lettera a), alinea e numeri 2) e 3), alla lettera e), numeri 1), 2) e 4), e alla lettera n).
  In particolare è prevista, al comma 2, lettera a), la ridefinizione della platea dei beneficiari dei contributi diretti alle imprese editrici, stabilendo innanzitutto quale condizione necessaria per il finanziamento l'esercizio esclusivo, in ambito commerciale (specifica, quest'ultima, introdotta dal Senato), di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale.
  Con riferimento alla veste giuridica, sempre alla lettera a) del comma 2 si prevede l'ammissione al finanziamento di: imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche; enti senza fini di lucro, ovvero – a seguito delle modifiche apportate dal Senato – di imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto; limitatamente a un periodo di cinque anni (invece dei tre previsti nel testo approvato dalla Camera) dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici, il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.
  Per quanto concerne il calcolo dei contributi, oggetto del principio direttivo di cui al comma 2, lettera e), evidenzia innanzitutto come il Senato abbia soppresso il criterio che prevedeva il superamento della distinzione fra testata nazionale e testata locale, stabilendo che il contributo sia graduato in modo diverso, in funzione delle copie annue vendute, in misura non Pag. 56inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per le testate locali e in misura non inferiore al 20 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali.
  Sempre tra i criteri di calcolo del contributo, durante l'esame al Senato è stato inoltre aggiunto, alla lettera e) del comma 2, un nuovo numero 4), contenente la previsione di riduzione del contributo pubblico per le imprese editrici che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di euro 240.000 annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze richiama la lettera n) del comma 2, con la quale si introduce nell'ambito dei criteri di esercizio della delega l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché – in base alle modifiche introdotte durante l'esame al Senato – sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.
  In merito alla delega per il riordino e la razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui alla lettera b) del comma 5, segnala come il Senato abbia integrato il principio direttivo di cui al numero 3), stabilendo che il numero massimo di membri del Consiglio sia stabilito in 60 (e non più in 36) e prevedendo che sia componente del Consiglio stesso almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche, sia per la componente dei giornalisti professionisti, sia per la componente dei pubblicisti.
  All'articolo 3, recante disposizioni precettive che si applicano a decorrere dai contributi per le imprese editrici relativi all'anno 2016, il Senato ha modificato il comma 1, lettera c).
  In particolare, relativamente all'erogazione dei contributi, il predetto comma 1, lettera c), stabilisce che le somme da corrispondere annualmente a ciascuna impresa sono erogate in due rate. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, la prima, versata entro il 30 maggio, è pari al 50 per cento del contributo calcolato per l'impresa (e non più al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente, come previsto nel testo approvato dalla Camera); la seconda rata è liquidata entro il termine di conclusione del procedimento.
  In tale contesto non è stato invece modificato, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'ultimo periodo della predetta lettera c), il quale prevede che, all'atto dei pagamenti dei contributi, l'impresa editoriale non deve risultare inadempiente all'esito della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento relative alla riscossione delle imposte sul reddito, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
  È stato invece modificato il comma 4 del medesimo articolo 3, contenente previsioni che si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge.
  In particolare, durante l'esame al Senato, è stata inserita una nuova lettera c), la quale aggiunge nell'articolo 1 della legge n. 62 del 2001 (recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali), il comma 3-bis, recante la definizione di «quotidiano on line». Quest'ultimo è inteso come testata giornalistica che:
   sia regolarmente registrata presso la cancelleria di un tribunale;Pag. 57
   abbia un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti come pubblicista o come professionista;
   pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
   non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
   produca principalmente informazione;
   abbia una frequenza di aggiornamento quotidiano;
   non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.

  Gli articoli 4 e 5, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di durata in carica della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico e di esercizio della professione di giornalista, non hanno subito modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera.
  Il nuovo articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la costituzione di Consigli dell'Ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano (presumibilmente sostitutivi del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige), a tal fine novellando l'articolo 1, quinto comma, della legge n. 69 del 1963, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti.
  Il nuovo articolo 7, anch'esso introdotto al Senato, estende a regioni, province, città metropolitane e comuni l'autorizzazione ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (ANSA) o di altre agenzie di informazione per l'effettuazione dei servizi di diramazione di notizie e di comunicati, di trasmissione diretta agli stessi soggetti di informazioni nazionali ed estere, di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto riguarda il servizio estero, già prevista per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'autorizzazione è concessa nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati.
  L'articolo 8, recante disposizioni per la vendita dei giornali, non ha subito modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera.
  L'articolo 9, inserito a sua volta durante l'esame al Senato, disciplina la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa e introduce il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui per dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della concessione.
  In particolare, – novellando, con l'inserimento dei commi da 1-bis a 1-septies, l'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici – si dispone, anzitutto, che l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata pari a 10 anni e si ribadisce che lo stesso affidamento è preceduto da una consultazione pubblica sugli obblighi dello stesso servizio.
  Ulteriormente novellando il predetto articolo 49 del decreto legislativo n. 177, il provvedimento prevede inoltre che agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, si applica il «tetto» retributivo, pari a euro 240.000, fissato dal già citato articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014.
  Il comma 4 dell'articolo 10, sempre introdotto dal Senato, dispone – come già accennato – che le risorse per le riduzioni tariffarie per le imprese editrici confluiscono nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di delegificazione, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.Pag. 58
  In conseguenza delle modifiche sostanziali apportate al testo, è stato inoltre modificato il titolo del provvedimento, nel senso di richiamare, tra gli ambiti oggetto di ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico, anche i settori dell'emittenza radiofonica e televisiva locale e di ampliare l'oggetto del provvedimento alla definizione della procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), la quale è già stata trasmessa via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
Atto n. 325.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame la relatrice, Fregolent, ha illustrato il contenuto del provvedimento. Informa quindi che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di competenza.

  Silvia FREGOLENT (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), rammenta innanzitutto che la realizzazione dell'Unione bancaria, ora in fase di completamento, è il frutto di lunghe discussioni svolte nei competenti organi europei, che hanno visto coinvolta, con un ruolo di grande rilevanza, la Gran Bretagna. Sottolinea quindi come, all'esito del recente referendum sulla cosiddetta «Brexit», prima di procedere alla votazione del parere, sia importante ascoltare i rappresentanti della Banca d'Italia, al fine di raccogliere elementi e notizie in ordine alla posizione e al ruolo svolto dalla Gran Bretagna stessa nella definizione dei contenuti della normativa europea che il provvedimento intende trasfondere nell'ordinamento nazionale.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda in primo luogo come il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto sia scaduto lo scorso 21 settembre, sebbene il rappresentante del Governo, nel corso della scorsa seduta di esame, si sia dichiarato disponibile ad attendere l'espressione del predetto parere anche oltre il termine stesso.
  Alla luce di ciò, nel ritenere condivisibile, in linea di massima, la richiesta sollevata dal deputato Villarosa, rileva come si renda necessario verificare se i rappresentanti della Banca d'Italia siano disponibili ad essere ascoltati in audizione sui contenuti del provvedimento in una data compatibile con l'esigenza della Commissione di procedere in tempi rapidi all'espressione del parere.

Pag. 59

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel ribadire la sua richiesta di audizione, evidenzia la particolare delicatezza di taluni temi oggetto dello schema di decreto di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013. In tale ambito sottolinea come il provvedimento determini l'adeguamento delle normativa in materia di vigilanza sugli enti creditizi in base a un nuovo riparto delle competenze tra autorità nazionali e BCE e come tali modifiche normative avranno ricadute molto rilevanti sulla gestione delle crisi bancarie. Al riguardo ricorda in particolare la vicenda che ha coinvolto la Banca popolare di Spoleto, la quale nel 2013 è stata posta in amministrazione straordinaria dal Ministero dell'economia sulla base della proposta in tal senso della Banca d'Italia. Nel rammentare che il predetto provvedimento è stato poi annullato dal Consiglio di Stato sulla base di motivazioni connesse ai tempi di espletamento della procedura, evidenzia come il sistema di controlli e segnalazioni tra i diversi organi nazionali, i quali vengono profondamente modificati dal provvedimento in esame, debbano essere maggiormente approfonditi dalla Commissione, anche attraverso l'interlocuzione con esponenti della Banca d'Italia.

  Silvia FREGOLENT (PD), relatrice, condivide la proposta di ascoltare i rappresentanti della Banca d'Italia, ritenendo che, qualora non fosse possibile svolgerla entro i primi giorni della prossima settimana, si potrebbe procedere acquisendo dalla stessa Banca un eventuale contributo scritto.

  Maurizio BERNARDO, presidente, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, si riserva di prendere contatti con la Banca d'Italia per verificare la possibilità di svolgere l'audizione entro i primi giorni della prossima settimana: ove ciò non fosse possibile, chiederà alla stessa Banca d'Italia di trasmettere in forma scritta le sue valutazioni sullo schema di decreto.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.
Atto n. 326.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Marco Di Maio, ha illustrato il contenuto del provvedimento. Informa quindi che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di competenza.
  Rammenta inoltre che sono pervenute, da parte dell'Ivass e della CONSOB, alcune osservazioni sul provvedimento, le quali sono già state trasmesse informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione alla fine della scorsa settimana.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, avverte di aver formulato una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 3), la quale è già stata trasmessa via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.
  In particolare rileva come, alla luce della recente approvazione da parte del Parlamento europeo di una risoluzione con cui si chiede alla Commissione europea di ritirare e riformulare il regolamento delegato, previsto dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con cui dovranno essere definite le norme tecniche sulla presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave relative ai prodotti di Pag. 60investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, la prima osservazione contenuta nella sua proposta di parere chieda al Governo di valutare se ciò possa comportare effetti sull'assetto complessivo della normativa nazionale e della normativa europea in materia, segnalando inoltre l'obiettivo di assicurare la massima tutela dei risparmiatori e degli investitori.
  La seconda osservazione sottolinea invece l'esigenza che il riparto di competenze tra le diverse autorità di vigilanza competenti sui prodotti di investimento assicurativi assicuri la massima razionalità, coerenza, chiarezza ed efficacia nell'attività di vigilanza e nell'esercizio dei poteri pubblici in materia, anche attraverso strumenti e modelli di collaborazione e coordinamento tra le medesime autorità, perseguendo la finalità prioritaria di tutelare appieno i diritti dei risparmiatori e degli investitori.

  Luigi CASERO, viceministro dell'economia e delle finanze, concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Daniele PESCO (M5S) chiede di non procedere già nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore, al fine di poterne approfondire maggiormente il contenuto.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, ritiene possibile accogliere la richiesta di rinvio avanzata dal deputato Pesco, rilevando, tuttavia, come le tematiche trattate dovranno molto probabilmente essere oggetto di ulteriori successivi interventi e come la sua proposta di parere tenga conto di tale esigenza.
  Si rimette comunque alle decisioni della Presidenza in merito all'organizzazione dei lavori per l'espressione del parere sul provvedimento.

  Michele PELILLO (PD) dichiara la disponibilità del suo gruppo ad accedere alla richiesta di rinviare ad altra seduta la votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare per la giornata di domani, nella quale si procederà alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

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