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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2017
770.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 43

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 12.50.

DL 244/16: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.
C. 4304 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione. Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI (PD), presidente e relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, nella seduta odierna, il parere sul disegno di legge, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, in materia di proroga e definizione di termini (A.C. 4304).
  Nel soffermarsi sui soli profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 2 bis, nonché quelle di cui all'articolo 5, comma 8, e all'articolo 10. In particolare, i commi 2 e 2-bis dell'articolo Pag. 441 recano disposizioni concernenti il Corpo di polizia penitenziaria. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2017 le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, pubblicate in data non anteriore al 1o gennaio 2012. Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga (fino al 31 dicembre 2017) delle graduatorie di concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria di cui al comma precedente e di incrementare l'efficienza delle carceri, autorizza l'amministrazione penitenziaria (nell'ambito delle facoltà assunzionali per il 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 112/2008) ad assumere 887 unità nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, in via prioritaria mediante lo scorrimento delle graduatorie, pubblicate in data non anteriore al 1o gennaio 2012, di concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria. Per i posti residui, si prevede lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi richiamati in precedenza, attribuendo in ogni caso precedenza alle graduatorie relative ai concorsi più recenti.
  In riferimento all'articolo 5, lo stesso, al comma 8, proroga al 31 gennaio 2018 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria competente che i direttori del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati ai colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (che a sua volta veniva a modificare l'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi un comma 2-bis).
  Quanto all'articolo 10, lo stesso proroga i termini concernenti gli interventi strutturali sul Palazzo di Giustizia di Palermo e le relative procedure amministrative, di cui ai commi da 98 a 106 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014). Ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interventi, effettuati sotto la vigilanza di un commissario straordinario, servono a realizzare strutture e impianti di sicurezza necessari a fronteggiare il rischio di attentati. L'individuazione dei lavori da realizzare è stata affidata a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (decreto ministeriale 29 gennaio 2015). La legge prevede altresì che un commissario straordinario vigili sull'andamento degli interventi e sulla gestione delle risorse finanziarie. In base al comma 99-bis dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, i tempi per la realizzazione dell'investimento e la durata dell'incarico del commissario straordinario sarebbero giunti a scadenza il 31 dicembre 2015. La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) aveva già prorogato tale termine al 31 dicembre 2016. Ebbene, il decreto-legge in commento proroga tale scadenza di ulteriori 12 mesi, portandola quindi al 31 dicembre 2017 (articolo 10, comma 1, lett. a). Il provvedimento, inoltre, posticipa dal 28 febbraio 2016 al 28 febbraio 2017 la data entro la quale si possono apportare modifiche al ricordato decreto ministeriale (articolo 10, comma 1, lett. b). La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge motiva questa ulteriore proroga con «la particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative». Il comma 2 dell'articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2018 la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. In particolare, la disposizione interviene sul comma 1-bis del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito questa deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, Pag. 45motivandola con l'esigenza di coprire i posti di dirigente dell'esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici. L'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede, infatti, tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso. Nelle more dell'espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017. Il decreto-legge in commento proroga sin d'ora fino al 31 dicembre 2018 la vigenza della deroga. In merito, la relazione illustrativa motiva la proroga con «la circostanza che i concorsi pubblici per lo svolgimento delle funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna non sono stati banditi e il numero dei medesimi continua a diminuire nel tempo (su 34 previsti ne sono in servizio 25), con conseguenti possibili difficoltà operative e di gestione di un settore particolarmente sensibile quale quello dell'esecuzione penale esterna». Il comma 2-bis dell'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modificando l'articolo 3 del decreto-legge n. 168 del 2016, interviene sulla disciplina relativa ai trasferimenti dei magistrati assegnati in prima sede o che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Per tali magistrati viene subordinato il trasferimento ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza triennale (anziché quadriennale). La nuova disciplina trova applicazione anche con riguardo ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno 2017. La modifica qui introdotta estende pertanto l'ambito applicativo di carattere derogatorio (permanenza almeno triennale) rispetto alla nuova regola generale della permanenza almeno quadriennale nella sede di assegnazione. Infatti, oggi l'esenzione dall'obbligo di permanenza almeno quadriennale interessa i soli magistrati che, al 31 agosto 2016, siano stati assegnati in prima sede da almeno tre anni, oltre che le procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già avviate alla medesima data. La modifica introdotta: non investe l'esenzione per le procedure di trasferimento o assegnazione già avviate al 31 agosto 2016; prevede invece – in luogo dell'esenzione per i soli magistrati che, al 31 agosto 2016, si trovavano nell'ufficio di prima assegnazione da almeno tre anni – che la regola del triennio (e non quella del quadriennio) si applichi: a tutti i magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 244 del 2016 in commento, esercitano le funzioni nella sede di prima assegnazione oppure a tale data sono stati assegnati alla prima sede oppure ancora ai magistrati assegnati alla prima sede nel 2017. Il comma 2-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della riforma forense. In particolare, la disposizione interviene sull'articolo 22 della legge di riforma della professione forense (legge n. 247 del 2012) che disciplina l'albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche. In proposito, rammento che il termine originario previsto dalla legge n. 247 era di tre anni dall'entrata in vigore della riforma; termine che scadeva il 2 febbraio 2016. È poi intervenuto il decreto-legge di proroga termini n. 210 del 2015 che ha portato i 3 anni di vigenza della norma transitoria a 4 anni, Pag. 46con conseguente scadenza del termine al 2 febbraio 2017. È quest'ultimo termine che viene prorogato di un ulteriore anno, fino al 2 febbraio 2018, dalla disposizione in commento.Il comma 2-quater dell'articolo 10, introdotto durante l'esame al Senato, modificando l'articolo 49 della legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) proroga di un anno (da 4 a 5 anni) il termine, decorrente dalla data di vigenza della stessa legge (2 febbraio 2013), che consente lo svolgimento con la disciplina previgente – sia in relazione alle prove scritte e orali sia alle modalità esecutive – dell'esame di abilitazione all'esercizio alla professione di avvocato. Tale esame continuerà, quindi, ad essere sostenuto con le vecchie regole fino al 2 febbraio 2018. Al riguardo, rammento che l'articolo 46 della legge n. 247 del 2012 delinea la nuova articolazione dell'esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli avvocati con la finalità di renderlo più rigoroso. Non innovando rispetto alla precedente normativa (articolo 17-bis del RD 37/1934, regolamento di attuazione della legge professionale, il R.decreto-legge 1578/1933), la riforma prevede tre prove scritte e una prova orale. In particolare, le tre prove scritte rimangono invariate e cambia solo leggermente il punteggio richiesto al fine del passaggio alla prova orale. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto: la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile; la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale; la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. Soprattutto per quanto riguarda la prova orale, la riforma del 2012 mira a rendere meno agevole il superamento dell'esame. Se, infatti, con la disciplina previgente il candidato deve dimostrare la conoscenza di deontologia e ordinamento forense e discutere questioni relative a 5 materie a scelta, di cui una di diritto processuale (tra diritto costituzionale, civile, penale, commerciale, lavoro, amministrativo, tributario, processuale civile e penale, internazionale privato, ecclesiastico e comunitario), il nuovo esame prevede che all'orale il candidato illustri la prova scritta (la norma previgente prevedeva una esposizione succinta), dimostrando la conoscenza – oltre che di deontologia e ordinamento forense – anche di 4 materie obbligatorie (diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale) e 2 materie a scelta. L'elenco delle materie disponibili è analogo al vigente, con la sola aggiunta dell'ordinamento giudiziario e penitenziario. In sostanza, dunque, se attualmente il candidato porta all'esame, oltre a deontologia e ordinamento forense, 5 materie da lui scelte – potendo escludere quelle che ritiene più complesse – con la riforma, oltre a deontologia e ordinamento forense (già previste), le materie d'esame diventano 6 e vengono limitate le possibilità di scelta da parte del candidato. Come nella normativa vigente, non è prevista alcuna prova di conoscenza della lingua straniera. Nulla cambia con la riforma anche in relazione alla correzione degli elaborati scritti, che è affidata a una commissione d'esame situata presso una diversa corte d'appello, attraverso abbinamenti stabiliti dal Ministro della giustizia mediante sorteggio.
  Rilevanti novità sono, invece, introdotte dalla riforma del 2012 in relazione alla valutazione delle prove e alle modalità esecutive dell'esame:
   a) si prevede che il voto numerico assegnato per ogni prova scritta al candidato debba essere accompagnato da una motivazione. A tal fine si stabilisce che la commissione debba annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato;
   b) è attribuito al Ministro della giustizia, sentito il CNF, il compito di regolamentare le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato ma anche Pag. 47di valutazione delle prove. Tale valutazione dovrà tener conto di una serie di criteri enumerati, gli stessi attualmente previsti dall'articolo 22 della precedente legge professionale, R.decreto-legge 1578/1933 (chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; dimostrazione della capacità di soluzione di specifici problemi giuridici e della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà e delle tecniche di persuasione e argomentazione);
   c) è vietata la consultazione dei codici commentati con la giurisprudenza (consentita finora dall'articolo 21 del RD 37/1934) stabilendo che le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Come avviene anche oggi, i testi di legge portati dai candidati dovranno essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova e collocati sul banco del candidato;
   d) esclude che i candidati possano portare con sé o ricevere dall'esterno testi o scritti, anche informatici, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame e la denuncia al Consiglio istruttore di disciplina;
   e) punisce con la reclusione fino a 3 anni chiunque faccia pervenire ai candidati all'interno della sede d'esame testi relativi al tema proposto. Il candidato destinatario dei testi resterà esente da conseguenze penali, ma sarà denunciato al consiglio istruttore di disciplina;
   f) imputa agli aspiranti avvocati i costi sostenuti per l'espletamento delle procedure d'esame (fissati nella misura forfetaria di 50 euro).

  Il comma 2-quinquies dell'articolo 10, inserito durante l'esame al Senato, proroga i termini previsti dall'articolo 1, comma 181, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), relativi alla possibile revoca del finanziamento da parte del CIPE finalizzato ad interventi urgenti per nuove sedi di uffici giudiziari ad elevato carico di affari pendenti. La citata disposizione ha previsto che, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna ai fini indicati una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro. Tali interventi, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, sono finanziati previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. Il comma in esame proroga: a 36 mesi dalla data di pubblicazione della delibera di assegnazione il termine per la revoca obbligatoria del finanziamento per mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori (il termine attuale è di 12 mesi); a 24 mesi il termine per la stessa revoca per mancato affidamento dei lavori dalla data della citata pubblicazione (il termine attuale è di 6 mesi).
  Il comma 2-sexies dell'articolo 10 – di modifica dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 2015 – proroga di sei mesi (al 30 giugno 2017) il termine per l'adozione, da parte del responsabile dei servizi automatizzati del Ministero della giustizia, delle specifiche tecniche necessarie per la pubblicazione in modalità informatiche delle domande di iscrizione e per la tenuta, presso i tribunali, di specifici albi ed elenchi di professionisti operanti nel settore dell'esecuzione (consulenti tecnici, periti, soggetti specializzati per la custodia e la vendita di beni pignorati e professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita).
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Vittorio FERRARESI (M5S) evidenzia, preliminarmente, come il provvedimento in discussione contenga disposizioni in parte condivisibili, in parte non condivisibili. Fa notare, quindi, che, contrariamente alle rassicurazioni in un primo tempo rese del Governo, per procedere Pag. 48all'assunzione di nuove unità di personale del corpo della polizia penitenziaria non sia sufficiente una semplice proroga delle graduatorie dei concorsi già espletati, ma sia necessaria, piuttosto, l'introduzione di una espressa disposizione autorizzativa attraverso una fonte di rango primario. A tale riguardo, osserva come disposizioni del tenore di quelle di cui ai commi 2 e 2 bis del provvedimento in titolo avrebbero, infatti, dovuto essere inserite già nell'ambito della legge di bilancio per l'anno 2017.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 12.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 12.55.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido.
(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, ove non vi siano obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Rammenta, quindi, che il gruppo Movimento Cinque Stelle ha formulato talune osservazioni sulla proposta di documento conclusivo (vedi allegato), sulle quali si sofferma.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S), nel ringraziare la presidente, auspica che la Commissione possa pervenire all'approvazione di un documento condiviso da tutti i gruppi parlamentari.

  Donatella FERRANTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 13.10.

7-01123 Berretta: Sulla stipulazione di accordi di collaborazione tra i tribunali e la commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
(Seguito della discussione e rinvio).

  Donatella FERRANTI (PD), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 13.15.

Pag. 49

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C.257 Fucci, recanti Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.
Audizione di Francesco Minisci, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, e di Tullio Padovani, professore di diritto penale presso la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Francesco Minisci, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, e Tullio Padovani, professore di diritto penale presso la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Donatella FERRANTI, presidente, Edmondo CIRIELLI (FdI-AN), Vittorio FERRARESI (M5S) e David ERMINI (PD).

  Rispondono ai quesiti posti Francesco MINISCI, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, e Tullio PADOVANI, professore di diritto penale presso la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Pag. 50