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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2017
774.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 112

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 28 febbraio 2017.

Audizione del Presidente di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, Evelina Christillin sulla riorganizzazione della struttura e sulle strategie di promozione del turismo in Italia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Adriana GALGANO (CI), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo, recante nuove misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e proseguita nei mesi successivi del 2016 e nell'anno in corso, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VIII Commissione Ambiente. Il decreto in esame contiene una serie di misure volte ad accelerare i procedimenti in corso e la Pag. 113realizzazione degli interventi relativi alle strutture d'emergenza e agli edifici scolastici, a sostenere le fasce deboli della popolazione, a potenziare la dotazione di personale utilizzato per le attività di ricostruzione, nonché a prorogare alcuni termini di adempimenti tributari e ad attribuire alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018. Il decreto interviene a modificare in più punti il decreto-legge n. 189 del 2016, che ha disciplinato gli interventi urgenti destinati ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati ad agosto e il cui ambito di applicazione è stato ampliato anche ai comuni colpiti dalle scosse del 26 e del 30 ottobre 2016.
  L'articolo 1 attribuisce al Commissario straordinario il compito di promuovere un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di III livello, sulla base di incarichi conferiti ad esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti. A tali fini, è, inoltre, prevista la stipula di una apposita convenzione per il supporto tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche. L'articolo 1 prevede, altresì, l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale e consente ai comuni e alle province interessate di predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario.
  L'articolo 2 stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Per tali finalità, le stazioni appaltanti procedono al sorteggio all'interno dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016) o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, di almeno cinque operatori economici, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso. È prevista inoltre l'anticipazione da parte delle regioni interessate, fino al 30 per cento, del contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel settore zootecnico da parte dei singoli operatori danneggiati.
  L'articolo 3 interviene sulla disciplina in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, al fine di estendere anche al coniuge e alle persone legate da rapporti derivanti da unioni civili la fattispecie in cui non si applica la decadenza dai benefici in seguito ad alienazione degli immobili danneggiati. Un'ulteriore disposizione è volta a specificare che le disposizioni in materia di criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 189, si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ossia in quelli diversi dai 131 comuni elencati negli allegati 1 e 2 del medesimo decreto n. 189.
  L'articolo 4 interviene sulla disciplina per l'avvio di interventi di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, ampliando i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, individuando nel 31 luglio 2017 il termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentare la documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo.
  L'articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti, e, con riferimento agli immobili, prevedere la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell'anno Pag. 114scolastico 2017/2018. Per l'affidamento degli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani la norma consente l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e l'affidamento di tali interventi sulla base di un invito, rivolto sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia o in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture uffici territoriali del Governo.
  L'articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, e non più quelli delle regioni per i quali sono competenti le Conferenze regionali. La costituzione di tali Conferenze regionali, in luogo delle Commissioni paritetiche, è infatti prevista per gli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni e dalle Diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Si prevede, inoltre, che la determinazione conclusiva del procedimento assunta dalla Conferenza permanente comporta la non applicazione della disciplina concernente il rilascio di titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire).
  L'articolo 7, che modifica in più punti l'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie che il testo previgente attribuiva al Commissario straordinario. Viene conseguentemente soppresso il previsto Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti. La disciplina della raccolta e del trasporto delle macerie viene modificata al fine di applicarla alle sole macerie insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, nonché integrata in modo da garantire che tali attività, se effettuate su suoli privati, avvengano previo consenso del soggetto destinatario dei contributi per la ricostruzione. Vengono infine dettate disposizioni volte a precisare le finalità dell'utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti.
  L'articolo 8 reca una serie di modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di prevedere che tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Al fine di ridurre i tempi necessari per i controlli, si prevede che, qualora al momento dell'aggiudicazione, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute.
  L'articolo 9, che modifica l'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, estende l'incompatibilità del direttore dei lavori, oltreché ai rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa, anche ai rapporti di coniugio, di affinità ovvero ai rapporti derivanti da unioni civili. Si prevede, inoltre, un aumento della percentuale massima di contributo riconosciuto per le prestazioni tecniche.
  L'articolo 10 autorizza, per l'anno in corso, la concessione, a fronte di requisiti di accesso modificati, della misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, al fine di migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016. Le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Diversamente dalla misura nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico identificato Pag. 115da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data rispettivamente dal 24 agosto o dal 26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, è stato escluso dal calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio.
  L'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere la cosiddetta «busta pesante» indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta. In particolare, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal decreto ministeriale 1o settembre 2016 è prorogata fino al 30 novembre 2017. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali sono sospesi, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal 1o gennaio 2017 al 30 novembre 2017. Si segnala che i commi dall'11 al 13 provvedono alla copertura degli oneri recati dalle disposizioni dell'articolo in esame. In particolare, il comma 11 provvede alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno di cassa derivanti dai commi 3 e 4, disponendo che a tali oneri – pari a 380 milioni per il 2017 e a 180 per il 2018 – si provveda mediante versamento, sui conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale – remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica – delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi energetici per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e a 100 milioni per il 2018, nonché dalla Cassa per i servizi energetici ed ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e ad 80 milioni per il 2018. Va segnalato che disposizioni analoghe a quella contenuta nel comma 11 qui in esame sono state adottate dal legislatore: in particolare, nel decreto-legge n. 98 del 2016 a compensazione di oneri derivanti dal medesimo provvedimento nonché, in precedenza, nel decreto-legge n. 101 del 2013. La prima delle suddette disposizioni ha previsto che agli oneri in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvedesse mediante corrispondente versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero; la seconda norma ha disposto per il 2013 il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 300 milioni di euro delle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilendo contestualmente che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvedesse ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari.
  L'articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016. Pag. 116
  L'articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES (Agibilità e danno in emergenza sismica). Lo stesso articolo disciplina i requisiti dei professionisti e il loro compenso. Inoltre, ai fini del riconoscimento di tale compenso, l'articolo prevede la non applicazione dei limiti quantitativi all'assunzione degli incarichi previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.
  L'articolo 14 consente alle regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo (agibili e conformi alle norme edilizie e per le costruzioni in zona sismica) da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici. L'articolo disciplina altresì la ricognizione dei fabbisogni, la valutazione dell'opportunità economica degli acquisti (rimessa al Capo del Dipartimento della protezione civile) ed il trasferimento degli immobili, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, al patrimonio di ERP dei comuni.
  L'articolo 15 autorizza la spesa di 20.942.300 di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, e la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone. Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. Le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Viene quindi prolungato il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi e incrementato, per il 2017, il Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per finanziare gli interventi compensativi ivi indicati.
  L'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.
  L'articolo 17 prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze processuali – civili e amministrative – nonché quelle recanti il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali trovino applicazione, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a decorrere dal 26 e dal 30 ottobre 2016 e sino al 31 luglio 2017, solo quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.
  L'articolo 18 contiene un'articolata serie di misure volte al potenziamento del personale (già dipendente di regioni, province, comuni ed altre amministrazioni regionali o locali) utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma. L'articolo, inoltre, reca disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale, prevedendo sia l'incremento delle unità di personale della segreteria tecnica di progettazione, sia la costituzione di apposita contabilità speciale.
  L'articolo 19 autorizza la Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile. Pag. 117
  L'articolo 20 qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  L'articolo 21, oltre ad alcune correzioni meramente formali al decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 2, stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato sul capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.
  In conclusione informa la Commissione di aver acquisito la documentazione depositata nel corso delle numerosi audizioni svolte presso la Commissione Ambiente al fine di verificare eventuali suggerimenti e richieste in materia di misure a sostegno del turismo nelle zone colpite dagli eventi sismici.
  Altra questione da approfondire riguarda quella della copertura individuata all'articolo 11, comma 11, che determina una distrazione di risorse attualmente nelle casse del GSE e della Cassa servizi energetici con possibili effetti sull'aumento della bolletta per i clienti finali.
  Per queste ragioni chiede di dedicare la seduta già fissata domani ad ulteriore dibattito per deliberare la proposta di parere nella prima seduta utile della prossima settimana.

  Davide CRIPPA (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dalla relatrice sulla necessità di interventi urgenti a favore delle strutture turistico-ricettive, sottolinea l'importanza di prevedere l'obbligo di una certificazione antisismica a valle di interventi di ricostruzione delle strutture medesime al fine di garantire la loro sicurezza. Ciò potrà esplicare anche positivi effetti per un rilancio del turismo nelle regioni colpite dagli eventi sismici. Ritiene altresì necessario un chiarimento sull'effettiva sostenibilità della copertura finanziaria prevista nell'articolo 11 del decreto-legge in esame a valere sulle somme del GSE e della Cassa per i servizi energetici al fine di scongiurare ulteriori incrementi tariffari sulle bollette dei clienti finali.

  Adriana GALGANO (CI), relatrice, segnala che nel corso dell'esame decreto-legge n. 98/2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, i rappresentanti della Cassa per i servizi energetici hanno espresso perplessità su questa forma di copertura soprattutto nel caso in cui non avesse carattere non transitorio, per i possibili effetti di incrementi tariffari a carico della bolletta elettrica.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
(COM(2016) 761 final).
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.
(COM(2016) 765 final).
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.
(COM(2016) 862 final).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 118

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, espone in sintesi i contenuti dei provvedimenti in titolo.
  Si tratta di tre proposte della Commissione europea che costituiscono parte del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», presentato lo scorso 30 novembre. Il pacchetto si compone di atti legislativi e non riguardanti l'efficienza energetica, la prestazione energetica dell'edilizia, la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, la riforma del mercato dell'energia elettrica e le fonti rinnovabili, alcuni dei quali non sono ancora disponibili in lingua italiana. Il pacchetto di misure, comunemente denominato Winter package, conferma l'impegno dell'Unione europea in queste materie; impegno che in parte si è già tradotto in risultati apprezzabili e che consentono all'UE di rivendicare legittimamente il ruolo di leadership a livello internazionale.
  Gli atti di cui oggi viene avviato l'esame sono la proposta di regolamento in materia di preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica (COM(2016)862) e due proposte di direttiva, rispettivamente, sull'efficienza energetica (COM(2016)761) e sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)765).
  Per quanto riguarda la proposta di regolamento in materia di preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica (COM (2016)862), l'obiettivo è garantire che tutti gli Stati membri adottino adeguati strumenti di prevenzione, preparazione e gestione di situazioni di crisi dell'energia elettrica, dovute a condizioni climatiche estreme, discontinuità nelle forniture e nella disponibilità di fonti, attacchi dolosi, anche di tipo informatico. A tal fine, la proposta prevede norme sulla cooperazione tra gli Stati membri improntate ai principi di solidarietà, trasparenza e libera concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica, introducendo una dimensione regionale nella valutazione e nella gestione delle crisi.
  La sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica è un elemento imprescindibile per il buon funzionamento delle società moderne. La preoccupazione della Commissione europea è quella di creare le condizioni per evitare o perlomeno minimizzare i rischi che possano mettere a repentaglio tale sicurezza e continuità. A tal fine, diventa indispensabile costruire un vero e proprio sistema europeo dell'energia elettrica, che consenta di prevenire i rischi derivanti da una frammentazione dei mercati nazionali. Per funzionare un sistema presuppone che esista una disponibilità di fonti senza discontinuità, ma anche di reti di distribuzione e trasmissione interconnesse e sufficientemente flessibili in grado di rispondere agli shock. Nei singoli Stati membri la stabilità della rete spesso dipende in ampia misura da flussi di energia elettrica che hanno origine in paesi confinanti e, di conseguenza, i potenziali problemi di sicurezza dell'approvvigionamento hanno solitamente un impatto transfrontaliero. La sicurezza dell'approvvigionamento necessita, pertanto, di una rete pienamente interconnessa, sincronizzata e caratterizzata da mercati ben funzionanti, che adotti soluzioni transfrontaliere che permettano agli Stati membri di beneficiare di eccedenze di produzione in altri Stati. Ciò premesso, a giudizio della Commissione europea, la proposta si è resa necessaria in quanto attualmente gli Stati membri adottano approcci molto divergenti che tendono a considerare esclusivamente il contesto nazionale, senza tener conto di quanto accade negli Stati confinanti. In particolare, secondo la Commissione europea, gli Stati membri valutano rischi diversi e adottano diversi tipi di misure per prevenire e gestire le situazioni di crisi e condividono le informazioni su scala molto limitata.
  La normativa vigente – contenuta in una direttiva (2005/89/CE), mentre quella in esame è una proposta di regolamento – si limita a definire obiettivi generali di sicurezza dell'approvvigionamento, lasciando agli Stati membri la determinazione dei modi e degli strumenti con cui perseguirli. La direttiva si è rivelata operativamente poco efficace e ha contribuito scarsamente a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento in Europa. Inoltre, alcune sue disposizioni sono state superate Pag. 119da atti legislativi successivi (in particolare il terzo pacchetto dell'energia e il regolamento sulle infrastrutture energetiche transeuropee TEN-E) e permangono lacune normative per quanto riguarda la prevenzione e la gestione delle situazioni di crisi. La proposta di regolamento abroga la direttiva vigente prevedendo una disciplina più puntuale e dettagliata per quanto riguarda l'articolazione delle diverse fasi di prevenzione e gestione delle crisi di approvvigionamento. Peraltro, pur facendosi ricorso allo strumento del regolamento, si può osservare che, mentre la relativa disciplina è molto puntuale e dettagliata per quanto concerne i profili procedurali e metodologici, alcune altri parti, quali quelle relative ai livelli delle prestazioni e all'individuazione dei clienti protetti, non vengono definite dettagliatamente, ma vengono rimesse ad una fase successiva.
  L'atto in esame ha un impianto parzialmente corrispondente a quello dell'omologa proposta di regolamento (COM(2016)52), presentata il 16 febbraio 2016, volta a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, sulla quale la X Commissione (Attività produttive) della Camera ha approvato il 29 giugno 2016 un documento finale, esprimendo forti riserve, ritenendo che, una volta compiutamente realizzate tutte le opere infrastrutturali necessarie per garantire la piena interconnessione delle reti in Europa, la suddivisione in regioni dovrà considerarsi superata e il principio di solidarietà dovrà trovare attuazione a livello continentale e non esclusivamente in specifici ambiti regionali. Inoltre, la X Commissione ha chiesto di introdurre un maggior grado di flessibilità nell'articolazione in regioni, in modo da consentire agli Stati membri di far parte anche di più regioni contemporaneamente, al fine di applicare in modo concreto il concetto di solidarietà. La proposta in esame, peraltro, rispetto a quella relativa al settore del gas risulta meno dettagliata e di diretta applicazione, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle regioni e delle categorie di utenti protetti, per le quali si rinvia ad atti successivi.
  Più in dettaglio, la proposta di regolamento in esame si compone di 19 articoli. Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni:
   l'articolo 2 contiene alcune definizioni, tra cui quella di «regione», definita come un gruppo di Stati membri che condividono lo stesso centro operativo regionale, per la cui istituzione (da parte dell'ACER su proposta dell'ENTSO-E) si rinvia ad un'altra proposta di regolamento facente parte del pacchetto «Energia pulita»;
   l'articolo 4 prevede che, ai fini della valutazione di tutti i rischi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, gli Stati membri cooperano con la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E) e con i centri operativi regionali;
   l'articolo 5 prevede che l'ENTSO-E presenti all'ACER (Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia), che l'approva, una proposta di metodologia per individuare gli scenari di crisi dell'energia elettrica di maggior rilievo in un contesto regionale;
   l'articolo 6 riguarda l'individuazione degli scenari di crisi a livello regionale e prevede che l'ENTSO-E individui gli scenari di crisi dell'energia elettrica di maggior rilievo per ciascuna regione e possa delegare compiti relativi all'individuazione degli scenari ai centri operativi regionali;
   l'articolo 7 riguarda l'individuazione degli scenari di crisi a livello nazionale e prevede che questi siano individuati dagli Stati membri in coerenza con gli scenari regionali individuati dall'ENTSO-E;
   l'articolo 8 riguarda la metodologia per le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e prevede che l'ENSO-E presenti all'ACER una proposta di metodologia per valutare l'adeguatezza stagionale e quella a orizzonte da settimanale a infragiornaliero;Pag. 120
   l'articolo 10 riguarda i piani di preparazione ai rischi e prevede che, prima di adottare il piano, l'autorità competente sottoponga il progetto alle autorità competenti degli altri Stati membri della regione e al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica, che entro tre mesi possono formulare raccomandazioni;
   gli articoli 11 e 12 riguardano i contenuti del piano, che concernono sia misure nazionali che regionali. Tra le misure sono compresi piani di riduzione del carico e modalità di assistenza reciproca per assicurare l'approvvigionamento di energia elettrica dove è più necessario;
   l'articolo 13 prevede che al verificarsi di una situazione di crisi l'autorità competente dello Stato membro interessato trasmetta un preallarme alla Commissione e al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica. Di fronte ad un'accertata situazione di crisi dell'energia elettrica, la medesima autorità ne informa le autorità competenti degli Stati membri confinanti e la Commissione, comunicando i motivi, le misure adottate e programmate per attenuarla e l'eventuale bisogno di ricevere assistenza da altri Stati membri;
   l'articolo 14 riguarda la cooperazione e l'assistenza e stabilisce che gli Stati membri sono chiamati ad agire e cooperare in uno spirito di solidarietà, garantendo che l'energia elettrica sia fornita dove è più necessaria per la tutela della sicurezza pubblica e personale. Laddove gli Stati membri si offrano mutua assistenza, questa è soggetta a compensazione;
   l'articolo 15 riguarda l'osservanza della normativa sul mercato e prevede che le misure di prevenzione o attenuazione delle crisi debbano essere conformi alle norme del mercato interno dell'energia elettrica. Le misure non di mercato possono essere attivate solo se tutte le opzioni offerte dal mercato sono state esaurite;
   gli articoli 16 e 17 riguardano la valutazione e il monitoraggio da parte del gruppo di coordinamento per l'energia elettrica e della Commissione europea.

  Ciò premesso, la proposta in esame presenta alcuni profili problematici, che sono stati segnalati dal Ministero dello sviluppo economico, nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234/2012, che individua due criticità relative all'approccio regionale: il rischio che tale approccio non sia in grado di tenere conto adeguatamente delle esigenze di continuità del servizio in ciascuno Stato membro e delle diverse specificità nazionali; la mancanza di sufficiente chiarezza circa i confini delle responsabilità tra centri, Stati membri e gestori di rete nazionali, che può complicare il processo decisionale in un ambito che richiede tempi di reazione molto rapidi, con il rischio di indebolire, anziché rafforzare, la sicurezza del sistema elettrico. Riguardo alla composizione delle regioni, peraltro, sono già emersi diversi orientamenti tra Stati, organismi regolatori e gestori dei sistemi trasmissione. Nel complesso, le preoccupazioni del Ministero riguardano la tendenza ad attribuire maggiori poteri a soggetti sovranazionali, che ridimensionerebbero drasticamente gli spazi di manovra degli Stati membri e delle autorità di regolazione nazionali e la loro capacità di intervenire con le misure e gli strumenti che ritengono più adeguati alla situazione specifica del sistema elettrico nazionale.
  Per quanto riguarda la proposta di direttiva sull'efficienza energetica (COM(2016)761), essa modifica la direttiva vigente in materia 2012/27/UE che, a giudizio della Commissione europea, è necessario aggiornare all'orizzonte temporale 2030, fissando un obiettivo del 30 per cento di efficienza energetica per l'Unione europea nel suo complesso. In base alle valutazioni della Commissione europea, la revisione della vigente disciplina si è resa necessaria in quanto il quadro normativo e le politiche attuali avrebbero consentito di raggiungere una riduzione del consumo di energia entro il 2030 soltanto del 23,9 per cento. Secondo la Commissione europea, l'obiettivo del 30 per cento di efficienza energetica entro il 2030 apporterà all'Europa molteplici benefici, tra cui un aumento del PIL di circa 0,4 per cento (70 Pag. 121miliardi di euro); 400 mila nuovi posti di lavoro, in particolare nell'edilizia; la riduzione delle importazioni di gas del 12 per cento.
  La proposta in esame riguarda soltanto gli articoli della citata direttiva sull'efficienza energetica che è necessario adeguare all'orizzonte temporale 2030, nonché le disposizioni sulla misurazione e sulla fatturazione e in materia di delega alla Commissione. Inoltre, essa reca alcune modifiche tecniche relative al coefficiente di base applicabile dagli Stati per il risparmio di energia elettrica in kWh.
  La proposta si compone di 4 articoli. Le modifiche alla direttiva vigente sull'efficienza energetica sono contenute tutte nell'articolo 1 della proposta. Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni:
   all'articolo 1 della direttiva vigente viene introdotto un obiettivo unionale vincolante di miglioramento dell'efficienza energetica del 30 per cento per il 2030. Al riguardo, si può osservare che la normativa proposta non prevede una norma di chiusura nell'eventualità in cui il mancato conseguimento dell'obiettivo previsto sia attribuibile alla responsabilità di singoli e specifici Stati membri;
   l'articolo 3 della direttiva vigente viene modificato prevedendo che gli Stati membri stabiliscano i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica, tenendo conto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non dovrà superare 1.321 di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtoe) di energia primaria e 987 Mtoe di energia finale. I suddetti contributi saranno notificati dagli Stati membri attraverso i piani nazionali integrati per l'energia e il clima;
   viene esteso al 2030 anche l'obbligo, di cui all'articolo 7 della direttiva, per gli Stati membri di realizzare un risparmio annuo dell'1,5 per cento in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, attualmente previsto fino al 31 dicembre 2020. Il calcolo dei risparmi richiesti per il 2030 è riferito al volume delle vendite medie annue realizzate nel triennio 2016-2018. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a realizzare risparmi annui dell'1,5 per cento anche per periodi decennali successivi al 2030, a meno che la Commissione, in sede di riesame entro il 2027, non li ritenga più necessari per il conseguimento degli obiettivi per il 2050;
   lo stesso articolo 7, come modificato, prevede che per il periodo 2021-2030 gli Stati membri possono contabilizzare soltanto i risparmi energetici derivanti dalle misure introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o adottate durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, purché sia dimostrabile che danno luogo ad azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020 e generano risparmi. In merito, dal momento che i nuovi risparmi dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli che si produrrebbero a politiche invariate, si rileva che il sistema proposto penalizzerebbe gli Stati membri come l'Italia, che hanno attuato politiche più audaci e tempestive per incentivare l'efficientamento energetico, che non potrebbero conteggiare i risultati di tali azioni ai fini del rispetto degli obblighi imposti dalla direttiva;
   sempre l'articolo 7, come modificato, pone sullo stesso piano le opzioni a disposizione degli Stati per realizzare il volume di risparmi prescritto (regime obbligatorio di efficienza energetica, misure alternative o una combinazione delle due opzioni), laddove la direttiva vigente privilegia l'istituzione di regimi obbligatori;
   l'articolo 7-bis, inoltre, rafforza le disposizioni sul monitoraggio e sulla verifica disponendo che gli Stati membri eseguano degli audit documentati su una parte statisticamente significativa e su un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti obbligate;
   gli Stati membri devono includere nei regimi obbligatori di efficienza energetica o nelle misure alternative obiettivi a finalità sociale (attualmente facoltativi), anche imponendo (anziché richiedendo, come attualmente previsto) che una parte delle Pag. 122misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali;
   vengono introdotte nuove norme relative a riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico concernenti la misurazione, la misurazione divisionale e la ripartizione dei costi (articolo 9-bis), le informazioni di fatturazione e consumo (articolo 10-bis) e i costi dell'accesso alle informazioni di misurazione e fatturazione (articolo 11). Gli articoli in questione e l'Allegato VII della direttiva vengono modificati al fine di fornire informazioni dettagliate e frequenti sul consumo di energia. In particolare, dal 1o gennaio 2020 i contatori di calore e i contabilizzatori di calore di nuova installazione devono essere leggibili a distanza affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi. Entro il 1o gennaio 2027, i contatori e i contabilizzatori già installati, se sprovvisti, dovranno essere dotati di capacità di lettura a distanza oppure sostituiti.

  In tema di efficienza energetica, va segnalato che l'Italia, anche grazie a una normativa fortemente incentivante adottata negli scorsi anni, ha conseguito risultati apprezzabili. In base ai dati forniti dalla Commissione europea, risulta che in Italia il consumo di energia primaria e il consumo di energia finale sono già al di sotto degli obiettivi indicativi per il 2020. Infatti, nel 2015 l'Italia ha conseguito un consumo di energia primaria di 149,6 milioni di tonnellate di petrolio equivalente (Mtoe) (obiettivo al 2020 è di 158 Mtoe) e un consumo di energia finale di 116,4 Mtoe (obiettivo al 2020 è di 124 Mtoe).
  La relazione trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012 evidenzia alcune criticità. In particolare, il Ministero rileva che la previsione per cui gli obblighi sono calcolati in maniera proporzionale ai consumi energetici in base ad un fattore uguale per tutti, pari all'1,5 per cento annuo, va a discapito dei Paesi più virtuosi, in quanto il costo dell'investimento pubblico e privato per raggiungere quel risultato crescerebbe in maniera più che proporzionale al crescere della performance di efficienza energetica, con il risultato che i Paesi che vantano una migliore performance in termini di consumi energetici dovranno mobilitare risorse economiche più ingenti per riuscire ad aggredire il potenziale di riduzione residuo. A giudizio del Ministero, gli elementi sopra richiamati possono arrecare importante pregiudizio al sistema italiano, considerato che l'Italia gode di un'intensità energetica di circa il 18 per cento inferiore rispetto alla media UE.
  Per quanto riguarda la proposta di direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)765), che modifica la direttiva vigente in materia 2012/31/UE, essa intende contribuire al perseguimento dell'obiettivo prioritario dell'efficienza energetica attraverso l'accelerazione della ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici. L'aggiornamento in questione discende da un'espressa previsione della direttiva 2010/31/UE che, all'articolo 19, stabilisce che la Commissione, entro il 1o gennaio 2017, effettui una valutazione alla luce dell'esperienza acquisita e dei progressi compiuti nel corso della sua applicazione e, se necessario, presenti proposte di modifica.
  La Commissione europea ritiene che il settore edilizio abbia un enorme potenziale di risparmio energetico ancora da sfruttare pienamente: è responsabile del 40 per cento del consumo energetico finale e del 36 per cento delle emissioni di gas serra e produce il 9 per cento del PIL europeo e garantisce circa 18 milioni di posti di lavoro diretti contando su 3 milioni di imprese, di cui il 99 per cento PMI, con un fatturato annuo di oltre 1.211 miliardi di euro. Il settore edilizio ha, quindi, un ruolo centrale nella transizione europea verso l'energia pulita e per il raggiungimento dell'obiettivo del 30 per cento di miglioramento dell'efficienza energetica al 2030.Pag. 123
  A giudizio della Commissione, sono stati raggiunti notevoli progressi nel miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia, ma la trasformazione del parco immobiliare sta procedendo a un ritmo relativamente lento. Si ritiene che con il tasso di ristrutturazione attuale in Europa, pari mediamente all'1 per cento annuo, quindi assai modesto, occorrerebbe circa un secolo per decarbonizzare il parco immobiliare. Per questo è necessario stimolare la ristrutturazione efficiente del parco immobiliare, incoraggiando la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero, con un alto rendimento energetico e con l'implementazione dell'uso delle fonti rinnovabili. Tutto ciò, a giudizio della Commissione, permetterebbe di ridurre il consumo annuale di energia finale in modo significativo; creerebbe un mercato della ristrutturazione per le PMI di valore compreso tra 80 e 120 miliardi di euro, con circa 220 mila nuovi posti di lavoro entro il 2030; comporterebbe un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di circa 47 miliardi di euro entro il 2030 e permetterebbe una riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie pari ad un importo compreso tra 24 e 26 miliardi di euro; permetterebbe a numerose famiglie di abbandonare la povertà energetica.
  In questo scenario, la questione degli investimenti è centrale. Già adesso la maggior parte dei progetti finanziati dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nel settore dell'energia (che rappresentano il 22 per cento dell'investimento complessivo, pari a 154 miliardi di euro) riguarda l'efficienza energetica e il settore delle energie rinnovabili. Tuttavia, sono necessarie altre risorse. La Commissione ha annunciato che avvierà l'iniziativa «Finanziamento intelligente per edifici intelligenti» per dare un ulteriore impulso agli investimenti nell'efficienza energetica e negli edifici intelligenti da parte di enti del settore pubblico, società di servizi energetici, PMI e famiglie che, in stretta cooperazione con la BEI e gli Stati membri, dovrebbe sbloccare altri 10 miliardi di euro di finanziamenti pubblici e privati fino al 2020 per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili.
  La proposta di direttiva si compone di 5 articoli e di un allegato. Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni:
   l'articolo 2 della direttiva vigente viene modificato al fine di estendere la definizione di «sistema tecnico per l'edilizia» all'automazione e al controllo dell'edificio, alla produzione di energia elettrica in loco e alle infrastrutture in loco per l'elettromobilità;
   gli articoli 6 e 7 della direttiva vigente vengono modificati per stabilire che gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti destinati ad una ristrutturazione importante rispondano solamente all'obbligo generale di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica e non sia più necessario valutare anche la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi di efficienza energetica;
   l'articolo 8 della direttiva vigente, come modificato, incoraggia la diffusione delle infrastrutture necessarie all'elettromobilità (con particolare riguardo ai grandi immobili commerciali ed esclusi gli edifici pubblici e le PMI), incentiva il sistema elettronico di monitoraggio, automazione e controllo degli edifici e introduce un indicatore d'intelligenza per valutare la capacità tecnologica dell'edificio di interagire con gli occupanti e con la rete ai fini di una gestione efficiente;
   l'articolo 10 della direttiva vigente, concernente gli incentivi che possono essere concessi dallo Stato per migliorare l'efficienza energetica, viene modificato per stabilire che tali incentivi siano parametrati al risparmio energetico ottenuto dalla ristrutturazione stessa. Al riguardo, il Ministero dello sviluppo economico, nella relazione trasmessa ai sensi della legge n. 234 del 2012, ritiene che tale metodo di quantificazione del risparmio possa essere poco significativo, specialmente nel settore non residenziale e, di conseguenza, sarebbe opportuno che tale disposizione non fosse vincolante. Inoltre, Pag. 124gli Stati membri sono tenuti a predisporre una banca dati dove registrare gli attestati di prestazione energetica, per tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati. Il Ministero dello sviluppo economico ritiene che tale previsione non sia applicabile poiché gli attestati di prestazione energetica si basano sul consumo stimato e non su quello effettivo;
   gli articoli 14 e 15 della direttiva vigente, concernenti le ispezioni di riscaldamento e di condizionamento negli edifici residenziali e non, sono semplificati al fine di applicare approcci più efficaci alle ispezioni regolari nell'ottica di preservare e migliorare le prestazioni degli immobili. Alternativamente alle ispezioni periodiche, gli Stati membri possono fissare dei requisiti affinché gli edifici siano dotati di sistemi di automazione e controllo elettronico in grado di monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso di energia.

  Si riserva quindi di valutare se procedere ad una trattazione congiunta con gli altri atti del Pacchetto clima-energia che saranno assegnati a breve alla Commissione. In seguito alla definizione delle modalità di trattazione potranno essere individuati i soggetti da chiamare in audizione.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che nella seduta dell'Assemblea di ieri sono stati annunciati i restanti atti del Pacchetto clima-energia che sono stati assegnati alla X Commissione ad eccezione della Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che è stata assegnata alle Commissioni riunite VIII e X. Si riserva pertanto di valutare la migliore organizzazione dei lavori per concludere l'esame del Pacchetto clima-energia entro il prossimo mese di maggio.

  Adriana GALGANO (CI) fa presente che in sede europea Spagna, Portogallo e isole del Regno Unito sono stati individuati come Paesi ad alta priorità per investimenti in interconnessione, mentre non è stata menzionata l'Italia che presenta evidenti necessità in questo ambito e nel reverse flow. Ritiene che questo aspetto dovrebbe essere approfondito nel corso della trattazione degli atti in esame.

  Davide CRIPPA (M5S) sottolineato l'interesse degli atti in esame, chiede che sia dedicato congruo tempo all'approfondimento di ciascuna comunicazione anche attraverso audizioni mirate sui specifici argomenti dell'efficienza energetica o del mercato elettrico. Chiede quindi di avere un quadro completo del recepimento delle precedenti direttive in materia di efficienza energetica, sottolineando che molti obblighi sono ancora disattesi dal nostro Paese come dimostra la proroga recentemente approvata in relazione all'installazione degli apparecchi di contabilizzazione delle calorie.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, con riferimento alle osservazioni della collega Galgano, sottolinea che il criterio che è stato considerato come raggiungimento dell'interconnessione è pari al 10 per cento della capacità totale che tuttavia non si adatta all'Italia che ha una grande capacità di installazione di cui solo circa la metà normalmente in servizio. Come più volte sottolineato nel dibattito sugli investimenti elettrici, la situazione del Paese rapportata alla capacità effettiva è assai migliore di quella che appare rispetto alla capacità installata. Ciò non significa che non sono necessari investimenti in interconnessione, ma che l'Italia è in una situazione migliore rispetto a Spagna, Portogallo e isole del Regno Unito.
  Con riferimento alle questioni sollevate dall'onorevole Crippa, osserva che un'analisi sullo stato di applicazione delle direttive inerenti l'efficienza energetica può essere certamente utile per la Commissione, rileva tuttavia che in questa sede il Parlamento interviene nella fase ascendente del processo normativo europeo con il fine di presentare la posizione italiana in relazione agli atti contenuti nel Pacchetto clima-energia.

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  Davide CRIPPA (M5S), nel ribadire l'importanza di analizzare le modalità di recepimento delle direttive e i risultati registrati sul territorio italiano, ad esempio in termini di efficientamento energetico del patrimonio edilizio, sottolinea che rispetto a un anno e mezzo fa i dati odierni dimostrano che non siamo più in una situazione di overcapacity, come dimostrato anche dalle recenti vicende sulla riapertura delle centrali a carbone in conseguenza del fermo di numerose centrali nucleari francesi. Ciò dimostra chiaramente, a suo avviso, una mancanza di programmazione nelle politiche energetiche del Paese.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, ritiene che si potrebbero organizzare i lavori sulle comunicazioni relative al Pacchetto clima-energia procedendo in congiunta con la Commissione Ambiente per quelle assegnate alle Commissioni riunite, mentre per quelle assegnate alla sola X Commissione si potrebbero esaminare, da una parte, le comunicazioni relative al mercato elettrico e all'Autorità sovranazionale di regolazione del mercato e, dall'altra, quelle in tema di efficienza energetica.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ritiene opportuna la proposta del relatore Benamati. Ricordato al collega Crippa che la Commissione partecipa in questa fase al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, ritiene tuttavia possa essere utile avere un quadro sullo stato degli adempimenti dell'Italia in relazione alla normativa europea in materia energetica.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia in seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.