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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 marzo 2017
781.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 238

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.05.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione Ambiente della Camera sul disegno di legge del Governo C. 4286, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017».
  Sottolinea che si tratta di un decreto-legge di grande rilievo, che rafforza ed amplia le misure già adottate con precedenti provvedimenti.Pag. 239
  L'articolo 1, che modifica gli articoli 2 e 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III, sulla base di incarichi conferiti ad esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti. A tali fini, è inoltre prevista la stipula di una apposita convenzione per il supporto tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche. L'articolo prevede altresì l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale (comma 1). Si stabilisce infine che i Comuni e le Province interessate, in luogo dei soggetti attuatori, possano predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario (comma 2).
  L'articolo 2 stabilisce che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime Regioni procedono all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (comma 1). Per tali finalità, le stazioni appaltanti procedono al sorteggio all'interno dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016) o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, di almeno cinque operatori economici, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso (comma 2). È prevista inoltre l'anticipazione da parte delle Regioni interessate, fino al 30 per cento del contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel settore zootecnico da parte dei singoli operatori danneggiati (comma 3).
  L'articolo 3 interviene in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, apportando due novelle all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016. Con la prima novella, si estende anche al coniuge e alle persone legate da rapporti derivanti da unioni civili, la fattispecie in cui non si applica la decadenza dai benefici in seguito ad alienazione degli immobili danneggiati. Si prevede poi l'applicazione anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del contributo previsto dall'articolo 6 del decreto n. 189.
  L'articolo 4 sostituisce il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale disciplina una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, ampliando i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi del citato decreto-legge n. 189, individuando nel 31 luglio 2017 il termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentare la documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo per la ricostruzione privata.
  L'articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti. Inoltre, con riferimento agli immobili, l'articolo prevede la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell'anno scolastico 2017/2018. Per l'affidamento degli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani si ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
  L'articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività Pag. 240culturali e delle infrastrutture e dei trasporti. La determinazione conclusiva del procedimento assunta dalla Conferenza, inoltre, comporta la non applicazione della disciplina concernente il rilascio di titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire). Si prevede, altresì, la costituzione di Conferenze regionali, in luogo delle Commissioni paritetiche, per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni e dalle Diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Ricorda in proposito che l'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha affidato la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, a un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario per la ricostruzione o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competenti (comma 1). Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici, l'articolo 16 ha, inoltre, previsto, presso ogni Regione, l'istituzione di una «Commissione paritetica», di cui l'articolo in esame prevede la sostituzione con la Conferenza regionale.
  L'articolo 7, che modifica l'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie che il testo previgente attribuiva al Commissario straordinario. Viene conseguentemente soppresso il Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti. La disciplina della raccolta e del trasporto delle macerie viene modificata al fine di applicarla alle sole macerie insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, nonché integrata in modo da garantire che tali attività, se effettuate su suoli privati, avvengano previo consenso del soggetto destinatario dei contributi per la ricostruzione. Vengono infine dettate disposizioni volte a precisare le finalità dell'utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti.
  L'articolo 8 reca una serie di modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 volte a rafforzare il presidio di legalità che era stato introdotto con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione.
  L'articolo 9 reca disposizioni in materia di contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata, apportando novelle all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di qualificazione dei professionisti.
  L'articolo 10, per migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, autorizza, per il 2017, l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata «sostegno per l'inclusione attiva» (SIA), con requisiti e limite massimo del valore dell'indicatore ISEE che tengono conto dell'impoverimento subito dalle popolazioni delle zone terremotate. Diversamente dal SIA nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico identificato da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data dal 24 agosto o dal 26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, viene escluso dal calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Le modalità di concessione Pag. 241del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate sono definite con apposito decreto interministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
  L'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018.
  L'articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette Regioni a far data dal 24 agosto 2016.
  L'articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES. Lo stesso articolo disciplina i requisiti dei professionisti e il loro compenso.
  L'articolo 14 consente alle Regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo (agibili e conformi alle norme edilizie e per le costruzioni in zona sismica) da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici. L'articolo disciplina altresì la ricognizione dei fabbisogni, la valutazione dell'opportunità economica degli acquisti (rimessa al Capo del Dipartimento della protezione civile) ed il trasferimento degli immobili, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, al patrimonio di ERP dei comuni.
  L'articolo 15 autorizza la spesa di 20.942.300 di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle Regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell'incremento dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione (che è in corso di modifica in tal senso). Autorizza inoltre, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone (comma 1). Gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra sono anticipati dall'AGEA a valere sulle risorse disponibili del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria (comma 2). Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (disposta ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000) è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 (comma 3). Le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (comma 4). Viene quindi prolungato il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi (comma 5) e incrementato, per il 2017, il Fondo di Pag. 242solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per finanziare gli interventi compensativi ivi indicati (comma 6).
  L'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dal decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.
  L'articolo 17 contiene disposizioni in tema di sospensione di termini processuali.
  L'articolo 18 prevede il potenziamento del personale (già dipendente di Regioni, Province, Comuni ed altre amministrazioni regionali o locali) utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma. Inoltre, reca disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale, prevedendo sia l'incremento delle unità di personale della segreteria tecnica di progettazione, sia la costituzione di apposita contabilità speciale. In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina dell'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, che ha disposto l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dal sisma, di Uffici speciali per la ricostruzione dopo il sisma del 2016 prevedendo: che il personale venga destinato agli Uffici speciali non solo a seguito di distacchi dalle Regioni, Comuni e Province interessate, bensì anche da parte di altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate (lettera a), n. 1); che gli oneri stanziati per le dotazioni del richiamato personale sono da riferire ai distacchi in precedenza richiamati, all'utilizzo di forme contrattuali flessibili, nonché all'istituzione degli Uffici speciali (con relativa predisposizione delle convenzioni da parte del Commissario straordinario) (lettera a), n. 2); la possibilità (ferme restando le disposizioni in merito alle dotazioni di personale richiamate in precedenza) di destinare ulteriori risorse (nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al precedente articolo 4, comma 3, e fino ad un massimo di 16 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018) per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni nonché da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte di Regioni, Province o Comuni interessati di nuovo personale; che tale personale viene assunto, con contratti a tempo determinato della durata massima di 2 anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati (lettera a), n. 3); che gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità in precedenza individuate non siano computati ai fini della limitazione delle dotazioni organiche per i dirigenti di prima e seconda fascia prevista dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (lettera b)). Il comma 5 reca inoltre alcune modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, concernente il personale dei Comuni interessati dal sisma e del Dipartimento della protezione civile. In particolare, esso prevede la facoltà, per i Comuni interessati dal sisma, di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato (in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente) fino a 700 unità ulteriori (con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile) per il 2018, oltre a quelle già previste per il 2017, che vengono confermate.
  L'articolo 19 autorizza che sia bandito da parte della Presidenza del Consiglio un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile.
  L'articolo 20 qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Pag. 243
  L'articolo 21 reca disposizioni di coordinamento, mentre l'articolo 22 disciplina infine l'entrata in vigore.

  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol per tutela minoranza ladina.
S. 2643 cost., approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 1a Commissione Affari costituzionali del Senato, sul disegno di legge costituzionale S. 2643, recante «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina», approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 21 dicembre 2016, nel corso dell'esame alla Camera. Le tre osservazioni formulate nel parere risultano sostanzialmente recepite nel prosieguo dell'esame del provvedimento.
  Ricorda inoltre che la disciplina di modificazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972) è recata dall'articolo 103 dello Statuto medesimo, come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale n. 2 del 2001, che ha introdotto un procedimento di revisione degli Statuti speciali identico per tutte e cinque le Regioni ad autonomia differenziata.
  L'articolo 103 prevede che per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali (posto che l'articolo 116, primo comma, della Costituzione dispone che gli Statuti speciali sono adottati con legge costituzionale). L'iniziativa spetta «anche» al Consiglio regionale, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. I progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi. Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.
  Ricorda, altresì, che la procedura di revisione degli Statuti speciali è stata, fin dalle passate legislature, oggetto di discussione da parte del Parlamento, il quale – al fine di accentuarne la natura ’pattizia’ – ha valutato l'opportunità di introdurre le intese quale elemento necessario per la revisione degli Statuti speciali. Ad oggi, tuttavia, ai disegni di legge costituzionale recanti modificazioni agli Statuti speciali si applicano le norme procedurali stabilite per gli altri disegni di legge costituzionale.
  In particolare, nel corso dell'esame del progetto di legge costituzionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016 – che, come noto, non è stato oggetto di promulgazione a seguito del referendum costituzionale svoltosi il 4 dicembre 2016 – precisamente in data 19 giugno 2015, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva annunciato l'istituzione di una Commissione paritetica per la redazione di un disegno di legge costituzionale volto a definire le procedure condivise di modifica degli Statuti speciali, così da sancire definitivamente, con norme di rango costituzionale, il meccanismo pattizio e definirne anche la procedura applicativa. Il principio da garantire – ad avviso della Conferenza – doveva essere quello per il quale le modifiche devono Pag. 244avvenire solo attraverso l'intesa espressa dai Consigli regionali e provinciali interessati.
  Sul provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, sono stati, acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, nonché del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016.
  Il testo proposto dalla I Commissione della Camera è stato considerevolmente modificato a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in Assemblea, di alcuni emendamenti.
  La proposta di legge costituzionale – approvata dalla Camera in prima lettura – si compone di 13 articoli, 11 dei quali consistenti in modifiche allo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
  Rinviando per il resto alla relazione già svolta nel corso dell'esame alla Camera, ricorda le più rilevanti modificazioni introdotte dalla Camera nel corso dell'esame in Assemblea.
  È stato, innanzitutto, modificato il titolo del provvedimento sostituendo «Trentino-Alto Adige» con «Trentino-Alto Adige/Südtirol» e sopprimendo la specificazione «della Provincia di Bolzano». Il testo originario della proposta di legge costituzionale riguardava, infatti, esclusivamente la tutela della minoranza linguistica ladina della Provincia di Bolzano; durante l'esame alla Camera, è stato, tuttavia, inserito, in sede referente, l'articolo 1, che reca disposizione in ordine ai lavori del Consiglio regionale a tutela della minoranza linguistica ladina, presente in entrambe le Province, e dei gruppi linguistici dei mocheni e dei cimbri, rilevabili esclusivamente – sulla base delle dichiarazioni per gruppo appartenenza rilasciate in occasione dell'ultimo censimento disponibile (quello del 2011) – in Provincia di Trento.
  L'articolo 2 – che risulta dall'approvazione, nel corso dell'esame in Assemblea, di un emendamento aggiuntivo – dispone la soppressione della vigente disposizione statutaria (articolo 47, terzo comma, primo periodo) sulla base della quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto «con sistema proporzionale», e – novellando il successivo articolo 48, secondo comma – pone (quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l'elezione del Consiglio di Bolzano), a garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino, l'obbligo di prevedere che l'elezione del Consiglio medesimo sia a suffragio universale e diretto «con sistema su base proporzionale».
  Nel dibattito politico, con la formula «sistema su base proporzionale», si è soliti fare riferimento all'introduzione, in un sistema elettorale proporzionale, di congegni (quali la previsione di clausole di sbarramento o l'attribuzione di un premio di maggioranza) volti ad alterare una assegnazione dei seggi rigorosamente proporzionale ai voti ottenuti. Pertanto, con l'approvazione delle novelle in esame, la Provincia di Bolzano – che, a Statuto vigente, prevede, quale unica deroga al sistema proporzionale di elezione del Consiglio provinciale, la riserva di un seggio a favore della minoranza ladina – potrebbe risultare statutariamente autorizzata ad introdurre correttivi al sistema proporzionale.
  L'articolo 3 (risultante dall'approvazione, nel corso dell'esame in Assemblea, di un emendamento aggiuntivo) modifica l'articolo 49 dello Statuto, al fine di prevedere che ai Consigli provinciali si applichino, in quanto compatibili, anche le disposizioni recate dall'articolo 27 dello Statuto, relative alle modalità di svolgimento dell'attività del Consiglio regionale (con sedute tenute ciascuna e alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano).
  L'articolo 5 (risultante dall'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame in Assemblea) introduce nell'articolo 61 dello Statuto la previsione per la quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali devono essere eletti con sistema «su base proporzionale». Ciò al fine di garantire quanto già previsto dal vigente primo comma dell'articolo 61, il quale vincola l'ordinamento degli enti pubblici locali a stabilire norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale Pag. 245dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.
  Al riguardo, è utile ricordare che, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 3), dello Statuto, spetta alla Regione Trentino-Alto Adige la potestà di emanare norme legislative nella materia «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», nella quale rientra il più specifico ambito della disciplina elettorale degli enti locali. La potestà legislativa regionale deve essere esercitata «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (articolo 4, primo comma, alinea).
  L'articolo 10 (risultante dall'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame in Assemblea) aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma, che autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio di insediamento storico del gruppo ladino-dolomitico di Fassa.
  Al riguardo parrebbe opportuno un approfondimento da parte della Commissione di merito in ordine alla portata di tale disposizione, con particolare riferimento alla facoltà, che parrebbe riconosciuta sulla base dell'attuale formulazione, della Regione e della Provincia di Trento di giungere sino al punto di trasferire al Comun General de Fascia funzioni legislative proprie, nell'ambito della «valorizzazione della minoranza linguistica ladina», in deroga alle altre disposizioni statutarie disciplinanti le attribuzioni spettanti alla stessa Regione e alla stessa Provincia autonoma.
  Presenta quindi una proposta di parere favorevole, con una osservazione (vedi allegato 2).

  Il deputato Florian KRONBICHLER (MDP) esprime la propria contrarietà al parere. Le modifiche apportate nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera hanno infatti stravolto il contenuto della proposta di legge costituzionale. Per ben due volte, infatti, è stato cambiato il sistema elettorale vigente nella provincia di Bolzano, che non sarà più un sistema «proporzionale», ma un sistema «su base proporzionale»; si è così aperta la strada a modifiche che potranno attenuare la natura proporzionale del sistema stesso. Fuorviante risulta dunque allo stato il titolo del provvedimento, che fa riferimento unicamente alla tutela della minoranza linguistica ladina, senza fare cenno alle rilevanti modifiche in materia elettorale.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, data la rilevanza della questione ed i tempi ristretti per lo svolgimento del dibattito, propone di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) rileva che il progetto di legge costituzionale nasce come provvedimento per la tutela della minoranza ladina ed è stato poi modificato nel corso dell'esame della Camera, anche perché è molto difficile pervenire ad una modifica dello Statuto speciale. Ricorda in proposito che la discussione sul sistema elettorale va avanti dal 2001. Ritiene dunque opportuno non porre ostacoli ad una rapida approvazione del provvedimento.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ricorda che un problema analogo si è posto nel corso dell'esame delle modifiche dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, quando nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte norme relative alla Città metropolitana.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, in considerazione del fatto che non vi è urgenza per l'espressione del parere, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Pag. 246

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla I Commissione Affari costituzionali della Camera sul testo della la proposta di legge C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati», limitatamente alle modifiche apportate dal Senato.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 20 ottobre 2016 e 25 gennaio 2017, nel corso delle precedenti letture del provvedimento.
  La proposta di legge introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con la finalità di definire una disciplina unitaria organica, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.
  Durante l'esame del provvedimento al Senato sono state introdotte modifiche relative, in particolare, alla copertura finanziaria di alcune disposizioni (articoli 7, 12, 16, 17 e 21), nonché volte a specificare maggiormente l'ambito di applicazione (articolo 11).
  Per ciò che attiene i profili di competenza della Commissione, l'articolo 7 prevede che gli enti locali «possono promuovere» (espressione introdotta dal Senato in luogo di «promuovono») la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza.
  Nel corso dell'esame al Senato, è stata altresì introdotta una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni introdotte. Gli enti locali vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
  L'articolo 11 stabilisce che presso ogni tribunale per i minorenni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. All'elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali e «delle province autonome di Trento e di Bolzano» – come specificato nel corso dell'esame al Senato – per l'infanzia e l'adolescenza, i quali possono collaborare con i tribunali (protocolli d'intesa) per promuovere la nomina dei tutori volontari. Laddove il Garante regionale non sia stato nominato, provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.
  La previsione, come modificata nel corso dell’iter al Senato, si estende dunque alle Regioni a statuto speciale.
  L'articolo 12 introduce alcune modifiche al quadro normativo vigente in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il testo prevede che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possono accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR. La capienza del Sistema dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio nazionale (articolo 12, co. 1, lett. a)) e, come ulteriormente precisato al Senato, è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.20.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.25.

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.
Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Introduce, quindi, l'audizione.

  Franco IACOP, coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Gianfranco GANAU, presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Massimo GARAVAGLIA, coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Enzo BIANCO, presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI, Filippo SPANU, assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna, Carlo RIVA VERCELLOTTI, vicepresidente dell'UPI e Enrico BORGHI, presidente dell'UNCEM, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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