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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 marzo 2017
783.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IV)
COMUNICATO
Pag. 4

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
Atto 395.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Emanuele FIANO (PD), relatore per la I Commissione, osserva che lo schema di decreto legislativo (A.G. 395) è adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Il termine per l'attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, originariamente fissato al 28 agosto 2016, è stato prorogato al 28 febbraio 2017 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 2016 (convertito dalla legge n. 131 del 2016). Tale previsione delega il Governo, nell'ambito degli interventi di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica, ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali. È altresì investito della delega (articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1)) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (la cui attuazione è contenuta in un autonomo schema di decreto legislativo, trasmesso alle Camere per il parere parlamentare – A.G. 394). Criteri specifici sono dettati, dal medesimo articolo 8, per il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza agroalimentare. Alla delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) è stata finora data parziale attuazione con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
  La previsione di delega (articolo 8, comma 1, lettera a)) stabilisce che i decreti Pag. 5legislativi provvedono altresì alle «conseguenti modifiche» agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria) in aderenza al nuovo assetto funzionale ed organizzativo anche attraverso: la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche. In ogni caso, comunque, è prevista la necessità di assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, tenendo altresì conto dei criteri di delega della legge n. 124 del 2015 in quanto compatibili (n. 1); la rideterminazione delle dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge), ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data (n. 1); l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della delega contenuta alla lettera a), tenuto anche conto di quanto previsto in relazione al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia (dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) (n. 3). Giova al contempo ricordare che la legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 365) ha destinato specifiche risorse – nell'ambito di quelle stanziate per il Fondo del pubblico impiego – per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al contempo, è prevista la destinazione di parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego all'incremento – dal 2017 – del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. I decreti legislativi (ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015) sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni. In considerazione dell'imminente scadenza Pag. 6della delega, il testo in esame (A.G. 395) è stato assegnato alle competenti Commissioni parlamentari che sono in ogni caso tenute ad attendere, per esprimersi in via definitiva, i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Si applica inoltre la richiamata previsione, che stabilisce lo slittamento del termine della delega di 90 giorni, nel caso in cui il termine per il parere parlamentare scada successivamente al termine del 28 febbraio 2017, previsto dalla legge di delega. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura previsti per la disposizione di delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  Quanto al Capo I, di revisione del ruolo del personale della polizia di stato, l'articolo 1, comma 1 (ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), interviene sui ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, attraverso alcune modifiche puntuali al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. In primo luogo, viene semplificata l'articolazione dei ruoli della Polizia di Stato che vengono ridotti dai sei attuali a quattro: vengono mantenuti i primi tre ruoli (agenti e assistenti; sovrintendenti; ispettori) e vengono abrogati i tre ruoli dirigenziali: il ruolo direttivo speciale (mai istituito), il ruolo dei commissari e il ruolo dei dirigenti che confluiscono nella carriera dei funzionari (lettere a), b) e c), che modificano gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). La nuova disciplina della carriera dei funzionari è recata dal comma 5 dell'articolo in esame (cui si rinvia) che modifica il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante l'ordinamento del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato. In sostituzione del ruolo direttivo speciale, l'articolo 2, comma 1, lettera t) (cui si rinvia) istituisce il ruolo direttivo ad esaurimento della polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione; commissario; commissario capo. Il provvedimento in esame mantiene le quattro qualifiche in cui si articola il ruolo degli agenti e assistenti (agente, agente scelto, assistente e assistente capo) apportandovi alcune modifiche. In primo luogo, si interviene sulle funzioni del personale del ruolo degli agenti e assistenti prevedendo la valorizzazione della qualifica apicale degli assistenti capo. Agli appartenenti a tale qualifica da almeno 8 anni e in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, può affidare, anche nell'ambito dello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità individuati sempre nell'ambito delle mansioni proprie del ruolo (mansioni esecutive, di addestramento, di coordinamento o comando di agenti in servizio operativo), tra cui compiti di coordinamento anche in servizi non operativi. (lettera d), che aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). A costoro viene conferita la specifica denominazione di «coordinatore», che determina preminenza gerarchica anche nei casi di diversa anzianità a parità di qualifica. Costituiscono cause ostative all'attribuzione della denominazione di coordinatore: l'aver riportato nei 3 anni precedenti un giudizio inferiore a «distinto» o nei 5 anni precedenti una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; essere stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione Pag. 7più grave della pena pecuniaria. In tal caso, la denominazione è attribuita dopo la conclusione del procedimento disciplinare, cui si applicano le norme generali valide per gli impiegati pubblici, relative all'accesso ad esami e promozioni in caso di proscioglimento da addebiti disciplinari di cui agli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957. In secondo luogo, viene modificato il regime di accesso ai ruoli della Polizia di Stato (lettera e)) che modifica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Fermo restando il principio del concorso pubblico per l'assunzione degli agenti di Polizia, si prevede: l'introduzione per legge di un limite massimo di età pari a 26 anni per poter partecipare al concorso (attualmente tale limite è di 30 anni, si veda decreto ministeriale 115 del 1999, articolo 1); l'elevazione del titolo di studio per l'accesso al ruolo iniziale degli agenti e assistenti: il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione all'università, in luogo del titolo di studio della scuola dell'obbligo. Una deroga a tale ultima disposizione è prevista per il reclutamento degli atleti dei Gruppi Sportivi» Polizia di Stato-Fiamme Oro», per i quali è sufficiente il diploma di scuola secondaria di primo grado, in quanto – si legge nella relazione illustrativa – «per questa categoria di operatori, il requisito del reclutamento è eminentemente quello del merito sportivo, che può essere raggiunto anche prima della maggiore età e, quindi, indipendentemente dal conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado». In terzo luogo, vengono semplificate le procedure concorsuali rinviando ad un decreto del Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza – anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno, come attualmente previsto – le modalità di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione delle graduatorie finali. Modificata anche la disciplina della promozione alla qualifica di assistente capo, riducendo da 5 a 4 anni l'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione allo scrutinio del personale con qualifica di assistente (lettera f)) che modifica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982) Quanto al ruolo dei sovrintendenti, ferma restando l'articolazione del ruolo dei sovrintendenti nelle tre qualifiche di vice sovrintendente, sovrintendente e sovrintendente capo, viene previsto per quest'ultima la medesima disciplina di valorizzazione vista sopra per gli assistenti capo (cui si rinvia) che prevede la possibilità di attribuire a determinate condizioni la qualifica di «coordinatore» (lettera g)), che modifica il comma 3 ed introduce il comma 3-bis all'articolo 24-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Sono, inoltre, modificate le procedure per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, ossia quella di vice sovrintendenti (lettera h)) che sostituisce i commi 1, 3, 4 e 6 e modifica i commi 2, 5 e 7 dell'articolo 24-quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Attualmente, l'accesso al ruolo dei sovrintendenti avviene, per il 60 per cento dei posti disponibili annualmente, con concorso interno per titoli riservato agli assistenti capo, e successivo corso. Il restante 40 per cento è coperto con concorso interno per titoli ed esami aperto a tutto il personale del ruolo degli agenti ed assistenti con quattro anni di servizio. Il concorso interno per titoli riservato agli assistenti capo viene sostituito con una procedura selettiva, a domanda, mediante il ricorso alle modalità dello scrutinio per merito comparativo, nella misura del 70 per cento dei posti (e non del 60 per cento) e l'attuale concorso per titoli ed esami, per il residuo 30 per cento dei posti (in luogo del 40 per cento) annualmente disponibili, riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti con quattro anni di effettivo servizio, viene sostituito con un concorso per titoli ed esame consistente in risposte ad un questionario, effettuato con modalità telematiche. Per i vincitori di entrambe le procedure selettive è previsto il successivo superamento di un corso di formazione Pag. 8professionale della durata non superiore a tre mesi, come previsto attualmente che però può essere espletato anche con modalità telematiche. Viene, inoltre, rimessa ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza – anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto –, la definizione delle modalità attuative delle suddette procedure, in analogia a quanto visto sopra in merito alle procedure concorsuali per l'accesso al ruolo degli agenti. Inoltre, sono introdotte alcune disposizioni di coordinamento all'esito della modifica delle procedure di selezione che riproducono nella sostanza le norme vigenti (lettera h), n. 2, 3, 4 e 6), con una integrazione: agli assistenti capo vincitori dello scrutinio di merito comparativo viene garantito il mantenimento della sede di servizio. Viene apportata anche una modifica alla disciplina delle dimissioni del corso di formazione obbligatorio successivo al superamento delle prove selettive (lettera i)), che incide sull'articolo 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). In particolare, viene modificato il conteggio delle assenze ai fini delle dimissioni automatiche: non più in termini assoluti (oltre i venti giorni), bensì relativi (per un periodo superiore ad un quarto dei giorni totali del corso). In merito alla progressione di carriera all'interno del ruolo, le lettere l) e m) modificano agli articoli 24- sexies e 24-septies anticipando di due anni (da sette a cinque) la promozione dei vice sovrintendenti a sovrintendenti e quella dei sovrintendenti a sovrintendenti capo, e sostituendo, per la promozione a sovrintendente capo, lo scrutinio per merito assoluto a quello per merito comparativo attualmente previsto Il metodo dello scrutinio per merito comparativo viene, dunque, generalizzato, per tutte le fasi di progressione di carriera e per l'accesso iniziale al ruolo da parte degli assistenti capo.
  Anche il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato viene profondamente modificato dal provvedimento in esame: in luogo delle quattro qualifiche attuali, ne viene aggiunta una quinta, quella di sostituto commissario e la quarta (attualmente denominata ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza) assume la denominazione di ispettore superiore. Inoltre, per il ruolo degli ispettori è prevista una carriera con sviluppo direttivo (lettera n)) che modifica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Nella disciplina vigente è già prevista la figura del sostituto commissario, cui possono accedere gli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza previo superamento di una specifica selezione che sostituisce l'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Vengono quindi ridefinite le funzioni dell'ispettore superiore e definite quelle della nuova qualifica di sostituto commissario, prevedendo, in particolare e analogamente a quanto disciplinato per i precedenti ruoli di base e dei sovrintendenti, la valorizzazione dei sostituti commissari con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, in ragione delle maggiori responsabilità che possono essere assegnate ai fini dello svolgimento di ulteriori mansioni, viene conferita con decreto del Capo della polizia, la denominazione di «coordinatore» (lettera o)) che modifica il comma 5 e introduce i commi 5-bis e 5-ter all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Per agevolare l'accesso al ruolo da parte del personale più giovane degli altri ruoli, riducendo da sette a cinque anni l'anzianità minima di servizio necessaria per la partecipazione al concorso riservato per l'accesso alla qualifica iniziale di vice ispettore. Viene, inoltre, soppressa, la quota (pari al 30 per cento) riservata agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio. Si prevede poi che i posti non coperti annualmente siano portati in aumento a quelli riservati, per le rispettive aliquote, per gli anni successivi e, come per gli altri concorsi sopra visti, viene rimessa ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza – anziché ad un regolamento del Pag. 9Ministro dell'interno come attualmente previsto – la definizione delle modalità attuative delle predette procedure (lettera p)) che modifica il comma 1 e inserisce il comma 1-bis all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Analogamente a quanto visto sopra, viene ridotta l'età massima per la partecipazione al concorso per vice ispettore a 28 anni, attualmente fissata in 32 dal decreto ministeriale n. 115 del 1999 (lettera q)) che modifica l'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). La durata del corso per la nomina a vice ispettori, attualmente di 18 mesi, è elevata ad almeno 2 anni, in quanto «preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale» individuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al termine del corso viene previsto un periodo di tirocinio applicativo di durata non superiore ad un anno (attualmente è previsto un periodo di prova di durata di 6 mesi). Nell'ottica della semplificazione, per le modalità attuative dello svolgimento del corso, viene fatto rinvio ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno, come attualmente previsto (lettere r) e s)) che modificano l'articolo 27-ter e – ai fini di coordinamento l'articolo 28 – del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Per quanto riguarda la progressione di carriera si prevede una diversa modalità per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore mediante scrutinio per merito comparativo ma a ruolo aperto, riservato agli ispettori capo con 9 anni di servizio, in luogo degli 8 previsti dalla normativa vigente. È richiesto inoltre, il possesso del diploma di laurea, analogamente a quanto previsto per l'accesso alla carriera dei funzionari (lettera t)) che modifica l'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Viene soppressa la denominazione «sostituto commissario», che diventa nuova qualifica apicale del ruolo, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 25. La lettera u) sostituisce l'articolo 31-quater e reca modifiche agli articoli 73 e 74. Attualmente, la disciplina del ruolo degli ispettori prevede, come accennato, la «denominazione» di sostituto commissario, che può essere concessa agli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza (ferma restando la qualifica rivestita) dopo 15 anni di effettivo servizio in ruolo, previo superamento di una specifica selezione per titoli. La denominazione di sostituto commissario viene abolita e trasformata in una qualifica distinta, cui si accede, nel limite dei posti disponibili ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli ispettori superiori con almeno 8 anni di effettivo servizio nella qualifica (lettera u) che sostituisce l'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Le lettere v) e z) recano modifiche per ragioni di coordinamento formale.
  L'articolo 1, comma 2, modifica la disciplina dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni attività tecnico-scientifica o tecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1982, n. 337. Molte delle modifiche sono analoghe a quelle operate al comma precedente nei confronti del personale che espleta funzioni di polizia. L'articolo 1, comma 2, dello schema in esame opera una ridenominazione dei primi tre ruoli del personale tecnico (le cui denominazioni riproducono quelle dei ruoli di polizia) e, come per il personale di polizia, unifica gli ultimi due ruoli nella carriera dei funzionari tecnici (lettera a)) che sostituisce l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982. In conseguenza della modifica delle denominazioni dei ruoli tecnici, vengono ridenominate anche le qualifiche in cui essi si articolano (lettera c) che sostituisce l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982). Le lettere da d) ad h) modificano la disciplina del ruolo tecnico di base riproducendo sostanzialmente le innovazioni introdotte per il Pag. 10corrispondente ruolo di polizia e cioè: possibilità di attribuzione della denominazione di coordinatore agli assistenti capo tecnici dopo 8 anni di anzianità nella qualifica; introduzione come requisiti per l'accesso al ruolo l'età massima di 26 anni e il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o, nel caso specifico, di titolo di abilitazione professionale (in luogo del titolo di studio della scuola dell'obbligo); definizione delle modalità di svolgimento del concorso con decreto del capo della polizia in luogo di atto ministeriale; partecipazione alla selezione per la promozione ad assistente capo tecnico dopo 4 anni di servizio anziché 5.
   Le qualifiche del secondo ruolo tecnico sono ridenominate anch'esse e ridisciplinate dalle lettere i-p) che intervengono sugli articoli da 20-bis a 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982. Anche la nuova disciplina del ruolo dei sovrintendenti tecnici, ricalca le innovazioni introdotte per l'omologo ruolo che espleta funzioni di polizia, a partire dalla possibilità di attribuire la denominazione di coordinatore al personale più qualificato. Notevolmente modificata la disciplina per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici (lettera m)) che sostituisce gli articoli 20-quater e 20-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982), nell'ottica di ridurre tempi e i costi attraverso l'utilizzo di strumenti telematici e di valorizzare l'esperienza professionale acquisita negli anni dal personale con qualifica apicale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici. In particolare, l'attuale concorso interno per titoli riservato agli assistenti capo tecnici viene sostituito con una procedura selettiva, a domanda, mediante il ricorso alle modalità dello scrutinio per merito comparativo, nella misura del 70 per cento dei posti disponibili. Viene abolita la prova pratica a carattere professionale e viene elevato da 3 a 6 mesi il successivo corso di formazione. Eliminato anche il requisito del possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista per legge. Abolita anche al riserva dei posti riservasti al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo. Inoltre, l'attuale modalità di copertura del 30 per cento dei posti residui (concorso pubblico per esame scritto aperto a tutti i cittadini italiani con riserva del 10 per cento dei posti disponibili al personale delle qualifiche inferiori) è sostituita da un concorso sostituito con un concorso per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario, effettuato con modalità telematiche, riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici con quattro anni di effettivo servizio. Per i vincitori di entrambe le procedure selettive è previsto il successivo superamento di un corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi (attualmente è di 6 mesi), espletato anche con modalità telematiche. In esito alle descritte procedure selettive, si prevede una precedenza in ruolo degli assistenti capo tecnici rispetto agli altri vincitori. Viene, altresì, rimessa ad un decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza – anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto – la definizione delle modalità attuative delle predette procedure.
  Il nuovo articolo 20-quinquies prevede modifiche in tema di dimissioni dal corso, per esigenza di coordinamento con quelle apportate all'articolo 20-quater. Per quanto riguarda la progressione di carriera nel ruolo, viene anticipato di due anni (da sette a cinque) la promozione dei vice sovrintendenti tecnici a sovrintendenti tecnici e quella dei sovrintendenti tecnici a sovrintendenti capo tecnici, sostituendo, per la promozione a sovrintendente capo, lo scrutinio per merito assoluto a quello per merito comparativo attualmente previsto, al fine di velocizzare e semplificare la progressione in carriera (lettere n) ed o) che intervengono sugli articoli 20-sexies e 20-septies del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982). Infine, viene abolita la possibilità dell'amministrazione di disporre corsi di qualificazione professionale per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per il ruolo di appartenenza. La modifica è conseguente Pag. 11alla soppressione dei numerosi profili professionali in cui si articolano i ruoli esecutivi tecnici, operata dalla lettera a) (lettera p) che abroga l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982). Le cinque qualifiche del terzo ruolo tecnico sono ridenominate. Dunque, il «ruolo dei periti tecnici» viene ridenominato in «ruolo degli ispettori, introducendo la nuova qualifica apicale di «sostituto direttore tecnico prevedendo – come si legge nella relazione illustrativa – «una carriera con sviluppo direttivo» per il predetto ruolo. Si prevede, in primo luogo, che l'amministrazione possa, nell'ambito della mobilità interna del personale, disporre il passaggio degli appartenenti al ruolo ispettivo tecnico non solo da un profilo all'altro del ruolo ma anche da un settore all'altro. In analogia con gli altri ruoli, vengono valorizzate le funzioni apicali di ispettore superiore tecnico e sostituto direttore tecnico, prevedendo, per entrambi la possibilità di affidare funzioni di coordinamento sul personale dipendente e, per i secondi (con almeno 4 anni di servizio) compiti di maggiore responsabilità comportanti l'attribuzione della denominazione di coordinatore. In relazione all'accesso al ruolo, si prevede che nel concorso per la nomina a vice ispettore tecnico, i posti non coperti annualmente siano portati in aumento alla vacanza di organico complessiva per gli anni successivi. Anche altre modifiche ricalcano quelle operate nei confronti del corrispondente ruolo degli ispettori di polizia, quali la definizione dei limiti di età massimo per l'accesso al ruolo (28 anni) e le modalità stesse di accesso che può richiedere il possesso anche della specifica laurea triennale per l'assolvimento di particolari funzioni inerenti i profili professionali richiesti. In tal caso, i vincitori che non sono in possesso del titolo di studio richiesto devono frequentare un corso della durata non inferiore a 2 anni, anche preordinato alla acquisizione della laurea richiesta, mentre i vincitori in possesso del diploma di laurea richiesto, frequentano un corso di formazione non superiore a 6 mesi. Viene inoltre introdotto un tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno che i vice ispettori tecnici in prova devono frequentare prima del giuramento e della conferma in ruolo. La lettera v) reca modifiche all'articolo 25-ter in materia di concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico, riservandolo non solo al personale dei ruoli tecnici ma a tutto il personale della Polizia di Stato in possesso di determinati requisiti quali l'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni (attualmente è di 7 anni), nonché in possesso dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale ove richiesto. La lettera cc) sostituisce l'articolo 31-bis, prevedendo una modalità diversa per la promozione alla qualifica di «ispettore superiore tecnico», non più apicale del ruolo degli ispettori. In particolare, viene previsto un unico accesso attraverso scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, riservato agli ispettori capo tecnici con 9 anni (anziché 8) di servizio nella qualifica. Rispetto alla disciplina vigente viene prescritto l'obbligo del possesso di una delle lauree di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000 e viene abrogata la modalità alternativa di accesso che prevede la copertura del 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami riservati ai periti (ispettori) tecnico capo. La lettera dd), inoltre, sostituisce l'articolo 31-quinquies, che disciplina le modalità per la promozione alla nuova qualifica apicale di sostituto direttore tecnico (che sostituisce l'attuale omonima denominazione) del ruolo degli ispettori tecnici, prevedendo lo scrutinio per merito comparativo, a ruolo chiuso, riservato agli ispettori capo tecnici con otto anni di servizio effettivo nella qualifica. La lettera ee) reca una serie di modifiche all'articolo 42, abrogandone il comma 1 e modificandone il comma 2, nel senso di attribuire, come già previsto dalla legislazione vigente, limitatamente alle funzioni esercitate, le qualifiche di agente ed ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alle nuove denominazioni assunte dai ruoli tecnici.Pag. 12
   L'articolo 1, comma 3, modifica la disciplina dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato attraverso novelle puntuali al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240. La lettera a) sostituisce l'articolo 9, modificando l'articolazione del ruolo del maestro direttore – che a legislazione vigente si compone dell'unica qualifica di maestro direttore – nelle seguenti tre qualifiche: maestro direttore-direttore tecnico capo; maestro direttore-direttore tecnico superiore; maestro direttore – primo dirigente tecnico. La lettera b) sostituisce l'articolo 10, modificando l'articolazione del ruolo del maestro vice direttore, che anch'essa attualmente si compone di una unica qualifica, nelle seguenti due qualifiche: maestro vice direttore-direttore tecnico principale; maestro vice direttore-direttore tecnico capo. Le lettere c) e d) introducono gli articoli 12-bis e 13-bis, che disciplinano la progressione in carriera, delle nuove qualifiche dei due ruoli di cui sopra. In entrambi i ruoli la progressione interna avviene mediante scrutinio per merito comparativo al compimento degli anni di servizio indicati nella nuova tabella G-bis allegata, ossia 8 anni per ciascuna qualifica. La promozione nella qualifica apicale dei due ruoli avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica della qualifica precedente (come indicata nella tabella A allegata). La lettera e) sostituisce l'articolo 15-quinquies, prevedendo la possibilità attribuire la denominazione di coordinatore, come si è visto per gli altri ruoli del personale di Polizia, agli orchestrali di primo livello che maturano 4 anni di effettivo servizio nella qualifica. La lettera f), concernente le cause di cessazione dal servizio del personale della banda musicale, apporta una serie di modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 1987. In particolare, si prevede che il personale della banda musicale, parzialmente inidoneo, transiti nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, potendo, comunque, rimanere nell'ambito della banda musicale per attività logistiche ed amministrative. Mentre il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo all'espletamento delle attività musicali, ma giudicato impiegabile nei ruoli tecnici, può presentare domanda di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, nel settore supporto logistico e può essere destinato alle attività di supporto logistico della banda musicale. La lettera g) sostituisce l'articolo 33, prevedendo che i titolari degli strumenti soppressi continuino a far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio, mantenendo il relativo trattamento e la progressione economica. Attualmente essi cessano di far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale, pur mantenendo il trattamento e la progressione economica.
  Il comma 4 apporta una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Si ricorda in proposito che i ruoli dei sanitari della Polizia di Stato, sono costituiti interamente da personale direttivo e dirigente, e la relativa disciplina è ora recata principalmente dal decreto legislativo n. 334 del 2000 che ha accorpato in un unico provvedimento le norme riguardanti i ruoli direttivi e dirigenti di tutto il personale della Polizia, da quello che espleta funzioni di polizia, al personale tecnico, a quello, appunto, sanitario. Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982 che originariamente ospitava integralmente la disciplina dei ruoli sanitari sono rimaste alcune disposizioni di carattere generale, oggetto di novella del comma in esame, la cui portata deve essere valutata alla luce delle norme contenute nel successivo comma 5 che modifica ampiamente e integra il citato decreto legislativo n. 334 del 2000, anche nella parte relativa ai ruoli sanitari. In particolare, la lettera a) abroga l'articolo 5 del decreto legislativo n. 338 del 1982 che riguarda le attribuzioni del personale direttivo sanitario. Ossia medici capo, medici principali e medici. L'abrogazione si rende Pag. 13necessaria, stante la relazione illustrativa «per esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte dal successivo comma 5». La lettera b) modifica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982, prevedendo, analogamente a quanto stabilito per il personale dei ruoli che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, l'adeguamento alle nuove denominazioni assunte dai ruoli sanitari (vedi oltre comma 5) l'attribuzione delle qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria Le lettere c), d) ed e) integrano gli articoli 8, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982, ai fini di coordinamento, in relazione alle modifiche apportate dal successivo comma 5, concernenti l'introduzione della carriera dei medici veterinari nell'ordinamento della Polizia di Stato.
  Il comma 5 dell'articolo 1 interviene sulla disciplina dei ruoli direttivi e dirigenti della Polizia di Stato, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 335. In dettaglio, le lettere dalla a) alla r), riguardano il personale che espleta funzioni di polizia; le lettere dalla s) alla gg), il personale dei ruoli che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica; le lettere dalla hh) alla bbb), il personale dei ruoli professionali dei sanitari. L'attuale carriera dei funzionari di polizia è costituita dai 2 ruoli dei commissari e dei dirigenti, ciascuno dei quali, a loro volta, articolati in 3 qualifiche. Come si è accennato all'inizio, il provvedimento in esame provvede ad unificare i due ruoli di commissari e dirigenti in una unica struttura denominata «carriera dei funzionari di Polizia», articolata in 8 qualifiche. Come si legge nella relazione illustrativa dello schema in esame, tale articolazione realizza «un assoluto riallineamento, nel pieno rispetto del principio di equiordinazione, con i corrispondenti gradi degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare». La lettera b) disciplina anche le funzioni istituzionali del personale della carriera dei funzionari, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 334 del 2000, adeguandolo alla nuova articolazione delle qualifiche. Tra le innovazioni principali si segnalano: la assimilazione dei vice questori aggiunti e vice questori ai dirigenti relativamente alle funzioni; il rinvio per la determinazione puntuale delle funzioni delle qualifiche fino a commissario capo a specifici decreti del capo della polizia, che dovranno privilegiare l'impiego dei vice commissari e dei commissari e indicheranno le funzioni di direzione degli uffici da attribuire in via prioritaria ai commissari capo. Le funzioni delle qualifiche da vice questore aggiunto in poi sono indicate in dettaglio nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, come modificata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame. La lettera c), che inserisce l'articolo 2-bis dopo l'articolo 2, stabilisce, poi, le nuove modalità di accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, prevedendo, accanto all'ingresso mediante concorso pubblico, un altro accesso mediante concorso interno riservato esclusivamente al ruolo degli ispettori. Mentre però, il concorso riservato dà accesso alla qualifica di vice commissario, da cui dopo due anni si può transitare in quella di commissario, il concorso pubblico permette di accedere direttamente alla qualifica di commissario e, dopo due anni di formazione, in quella di commissario capo. Le successive lettere d) ed e), che apportano modificazioni agli articoli 3 e 4, disciplinano, in dettaglio, l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico per titoli ed esami. È definito, in particolare, un limite di età massimo, pari a 30 anni di età; la soppressione del diploma di laurea ad indirizzo economico quale titolo di studio per l'accesso al concorso (è mantenuto solo l'indirizzo giuridico); il rinvio al decreto del Capo della polizia, in luogo di quello del ministro per la definizione delle procedure concorsuali. Viene sostituito l'accesso per concorso interno per titoli ed esami, per una quota del 20 per cento dei posti, riservato a tutto il personale di Polizia in possesso dei requisiti di studio ed attitudinali richiesti, con una quota riservata, sempre del 20 per Pag. 14cento, del concorso pubblico. Inoltre, solo la metà dei posti (10 per cento) è riservata al personale di Polizia (per i quali viene inoltre elevato da 3 a 5 anni il requisito dell'anzianità), mentre la restante metà è riservata al personale del ruolo degli ispettori. Il superamento del concorso dà accesso alla qualifica di commissario e, come avviene attualmente è previsto un corso di formazione iniziale di due anni, al termine del quale il superamento dell'esame finale permette di accedere alla qualifica di commissario capo. La lettera f), inserisce dopo l'articolo 5, gli articoli da 5-bis a 5-sexies, relativi alla modalità di accesso alla carriera dei funzionari del concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli ispettori in possesso della laurea triennale. La tipologia di prove concorsuali e modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale (preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento della laurea quinquennale), sono da disciplinare nel dettaglio attraverso l'adozione di specifici decreti del Capo della polizia. Come già accennato, a differenza dei funzionari che accedono mediante concorso pubblico, coloro che superano il concorso interno iniziano la carriera con la qualifica di vice commissario per poi essere promossi alle qualifiche di commissario e di commissario capo. La promozione da vice commissario a commissario avviene mediante scrutinio per merito assoluto dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso. Per il passaggio alla qualifica di commissario capo è necessario transitare per 5 anni nella qualifica precedente e l'accesso avviene sempre mediante scrutinio per merito assoluto. Anche l'ulteriore progresso di carriera, rimane differenziato (lettera g)): i commissari capo, provenienti sia dal concorso pubblico che da quello interno, possono conseguire, con la medesima anzianità di qualifica (6 anni), la promozione a vice questore aggiunto, attraverso, però, due differenti modalità di accesso: per l'80 per cento dei posti, scrutinio per merito comparativo a ruolo chiuso, per i funzionari provenienti dal concorso pubblico; per il 20 per cento dei posti, concorso interno con il possesso della laurea magistrale o specialistica, per i funzionari provenienti dall'interno. Modificato anche il passaggio alla qualifica di primo dirigente, cui si accede esclusivamente mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale con la qualifica di vice questore con 4 anni di servizio. Viene abolita la seconda modalità di accesso, prevista attualmente per il 20 per cento dei posti, che consiste in un concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari. Invariata la modalità di promozione alla qualifica di dirigente superiore che si consegue sempre mediante scrutinio per merito comparativo. Viene aumentato (da 3 a 5 anni) il periodo di permanenza nella qualifica di primo dirigente necessaria per accedere allo scrutinio. La lettera n) modifica la disposizione di cui all'articolo 10, concernente il percorso di carriera attraverso un rinvio, per il dettaglio, ad un decreto del Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza in luogo del decreto del Ministro dell'interno. Viene eliminato il requisito minimo di servizio (pari ad un anno) in ciascuno dei settori di impiego al fine della valutazione del percorso di carriera. Rimangono inalterate le modalità di nomina alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, ma viene integrata la denominazione della commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza ed a dirigente generale medico anche con il riferimento al dirigente generale tecnico. Infine, vengono abrogati gli articoli 23, comma 6, 24 e 25 recanti disposizioni di natura transitoria e – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – ormai prive di effetti.
   In analogia con quanto previsto per la carriera dei funzionari di Polizia che espletano funzioni di polizia viene istituita la «carriera dei funzionari tecnici di Polizia» che unifica gli attuali ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici e le rispettive qualifiche, come schematizzato nella tabella che segue. Da rilevare l'introduzione di due nuove qualifiche. L'accesso Pag. 15alla carriera avviene soltanto attraverso concorso pubblico, per titoli ed esami. Analogamente agli altri ruoli, è introdotto un limite massimo di età (pari a 30 anni) per la partecipazione al concorso e viene stabilita una riserva pari al 20 per cento dei posti disponibili – per metà, per il personale del ruolo degli ispettori tecnici e, per l'altra metà, per il restante personale di tutti i ruoli con anzianità di almeno 5 anni, in possesso del prescritto diploma di laurea e con un età massima di 40 anni. Si prevede, inoltre, che i funzionari tecnici, che frequentano il corso di formazione iniziale con la qualifica di direttore tecnico, all'esito positivo dello stesso, accedano alla seconda qualifica «pre-dirigenziale» di direttore tecnico principale (con la quale svolgeranno anche il periodo di tirocinio operativo). In tale qualifica gli stessi permarranno, ai fini della promozione alla prima qualifica dirigenziale di direttore tecnico capo, un anno di più (almeno sette invece che almeno sei) degli equiparati colleghi commissari capo della carriera che espleta funzioni di polizia, riallineando, così, l'anno in meno di frequenza di corso di formazione iniziale. Le lettere z), aa) e bb), sostituiscono, poi, gli articoli 33 e 34 e inseriscono l'articolo 33-bis, disciplinando, in analogia con la carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia – le promozioni dei funzionari tecnici nelle qualifiche dirigenziali di direttore tecnico capo – cui si accede mediante scrutinio per merito comparativo tra i funzionari tecnici con almeno 7 anni di effettivo servizio nella qualifica richiesta –, direttore tecnico superiore – qualifica che si consegue mediante scrutinio per merito comparativo tra il personale direttore tecnico capo che abbia compiuto almeno 5 anni di servizio – e primo dirigente tecnico, cui si accede mediante scrutinio per merito comparativo tra il personale con almeno 4 anni di servizio nella qualifica di direttore tecnico superiore. Con la lettera cc) viene soppressa l'articolo 35, concernente il concorso per la nomina a primo dirigente tecnico, come previsto per le carriere di coloro che espletano funzioni di polizia. Le lettere dd) ed ee), modificando l'articolo 36 del decreto legislativo n. 334 del 2000 ed aggiungendo l'articolo 36-bis, completano la disciplina della progressione in carriera dei funzionari tecnici nelle qualifiche di dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico.
  Le modifiche disposte al Capo II del Titolo III concernono la revisione dei «ruoli professionali sanitari dei direttivi e dei dirigenti medici» della Polizia di Stato, che, con le lettere hh) e ii), vengono sostituiti con la denominazione di «carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia». È introdotta, per la prima volta nell'ordinamento della Polizia di Stato, la figura professionale dei medici veterinari. Il nuovo testo dell'articolo 43 (lettera nn)), articola le carriere dei medici e dei medici veterinari, rispettivamente, in sette e cinque qualifiche, prevedendosi, per i primi, uno sviluppo del tutto analogo ai funzionari tecnici mentre, per i secondi, l'articolazione è analoga ma non sono previste le qualifiche apicali di dirigente superiore e di dirigente generale. Sono quindi disciplinate (lettere mm), nn), oo), pp) e qq)), che intervengono sugli articoli 44, 45,46 e 47 e inseriscono l'articolo 45-bis) le attribuzioni e le competenze dei medici e i medici veterinari, le modalità – soltanto attraverso concorso pubblico, per titoli ed esami – e i requisiti per l'accesso alle carriere, la tipologia delle prove concorsuali e le modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale (preordinato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello), anche attraverso il rinvio a specifici decreti.
   Sono quindi disciplinate le promozioni dei funzionari medici e medici veterinari nelle qualifiche dirigenziali di medico capo e medico veterinario capo (mediante scrutinio per merito comparativo tra personale con la qualifica richiesta da almeno 3 anni di servizio e superamento del corso di formazione dirigenziale), medico superiore e medico veterinario superiore (mediante scrutinio per merito comparativo tra personale con la qualifica richiesta da almeno 5 anni di servizio), primo dirigente medico e primo dirigente medico veterinario (mediante Pag. 16scrutinio per merito comparativo tra personale con la qualifica richiesta da almeno 4 anni di servizio) e dirigente superiore medico (mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica) (lettere dalla rr) alla vv) sostituiscono gli articoli 48, 49 e 51 e introducono l'articolo 48-bis). Analogamente a quanto stabilito per le altre carriere, viene quindi soppresso l'articolo 50 riguardante il concorso per la nomina a primo dirigente medico (cui si accede per scrutinio per merito comparativo).
  Nuove disposizione disciplinano l'aggiornamento professionale e la formazione specialistica dei medici e dei medici veterinari, nonché la possibilità e i limiti per gli stessi di praticare attività libero-professionali (lettere zz) e aaa), che modificano l'articolo 52 e introducono l'articolo 52-bis). La lettera bbb), infine, prevede modifiche di coordinamento del testo connesse alla nuova disciplina dei medici e dei medici veterinari; le lettere da ccc) a mmm), a loro volta, recano modifiche di adeguamento del testo alle disposizioni comuni previste dal titolo V del decreto legislativo n. 334 del 2000.
  L'articolo 2 reca una serie di disposizioni (dalla lettera a) alla lettera bbbb) relative alla fase di prima applicazione del decreto. In primo luogo si provvede, entro i termini ivi indicati, alla copertura dei posti per l'accesso a diverse qualifiche nell'ambito delle risorse disponibili. Le previsioni sono finalizzate, secondo quanto riportato nella relazione, ad assicurare la funzionalità attraverso un'applicazione graduale della nuova disciplina dei ruoli. Viene disposta, in primo luogo, (lettere a), b), c), e d) la copertura delle vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, attraverso concorsi riservati a specifiche categorie di personale da espletare fino al 2022. È previsto (lettera e)) il mantenimento della sede di servizio per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo che accedono ai ruoli superiori. Sono previste (lettere da f) a m)) disposizioni attuative relative alla progressione di carriera delle varie qualifiche e le determinazioni dell'anzianità di servizio, delle qualifiche e delle denominazioni di coordinatore a seguito delle modifiche apportate (lettere o), p), q)). La lettera n) prevede misure compensative, sotto il profilo giuridico, per il personale che non beneficia delle riduzioni di permanenza nelle varie qualifiche dei diversi ruoli previste dal provvedimento in esame. Sono altresì previste disposizioni attuative e di collegamento per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore ed il relativo scrutinio, con riferimento alla determinazione dei posti disponibili al 31 dicembre 2014 e 2015 (lettera r)). Sono altresì dettate norme derogatorie e transitorie volte a stabilire che: non è richiesta la laurea fino al 2016 per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore (lettera s); non è richiesto il requisito di età introdotto, per il concorso interno a vice commissario (lettera u)), fino al 2026. È inoltre prevista, con decorrenza 1o gennaio 2017 (lettera t)), l'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, in sostituzione del ruolo direttivo speciale. Ha una dotazione organica di 1.800 unità ed è articolato in 3 qualifiche vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione; commissario; commissario capo. Alla copertura dei posti del ruolo si provvede con corsi per titoli riservati ai sostituti commissari. A seguito dell'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento viene dettagliatamente disciplinato il computo delle disponibilità dei posti nell'ambito della carriera dei funzionari di polizia e nel ruolo degli ispettori (lettera ii)). Sono dettate (lettere da v) a gg) disposizioni attuative di transito dell'attuale personale del ruolo dei commissari nella nuova carriera dei funzionari con l'acquisizione delle nuove qualifiche. Al contempo sono dettate disposizioni sulle modalità degli scrutini per le promozioni a primo dirigente con decorrenza dal 1o gennaio 2018 al 1o gennaio 2021, e la disciplina per l'accesso alle funzioni di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale. La lettera h) posticipa al Pag. 172020 l'applicazione delle nuove disposizioni che disciplinano la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 334 del 2000, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n) del provvedimento in esame. In sede di prima applicazione si prevedono concorsi straordinari nei ruoli del personale tecnico-scientifico e tecnico con riferimento all'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici (lettere ll) ed mm). In analogia con il corrispondente ruolo direttivo speciale ad esaurimento del personale che esplica funzioni di Polizia, la lettera nn) prevede l'istituzione di un ruolo direttivo tecnico ad esaurimento dei direttori tecnici in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 334 del 2000, con una dotazione organica complessiva di 80 unità. Per le modalità attuative sia dei concorsi straordinari, sia di quello per il nuovo ruolo ad esaurimento, si fa rinvio ad un decreto del capo di polizia (lettera oo)). Dalla lettera pp) alla lettera tt) vengono previste disposizioni attuative di prima applicazione per lo svolgimento di scrutini per il conferimento di qualifiche superiori del personale dei ruoli tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. La lettera uu) prevede che gli ispettori superiori tecnici (già periti tecnici superiori) che hanno ottenuto la denominazione di «sostituto direttore tecnico» assumono la nuova, e omonima, qualifica apicale di sostituto direttore tecnico (ai sensi dell'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera dd) dello schema in esame) mantenendo l'anzianità di servizio e l'anzianità della denominazione. La lettera vv) prevede misure compensative, analoghe a quelle disposte dalla lettera n), per il personale tecnico che non beneficia delle riduzioni di permanenza nelle varie qualifiche dei diversi ruoli previste dal provvedimento in esame. Nelle lettere zz), aaa) e bbb) sono contenute disposizioni per la applicazione anche al personale tecnico in servizio del conferimento della denominazione di «coordinatore» al personale dei ruoli tecnici con qualifica apicale. Analoga disposizione è disposta per gli orchestrali di primo livello (lettera ddd)). La lettera ccc)) dispone una deroga all'obbligo del possesso della laurea per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore tecnico fino al 2016, «salvo che non sia richiesto come presupposto per l'accesso al ruolo». Nella lettera eee) sono contenute disposizioni attuative di ricollocazione del personale dei ruoli tecnici, a seguito della variazione dell'articolazione dei settori nei vari ruoli del personale tecnico. Nella lettera fff) vengono rideterminate le dotazioni organiche complessive dei ruoli di base del personale tecnico: gli agenti e assistenti tecnici passano da 1.905 a 1.000 unità e i sovrintendenti tecnici da 1.838 a 852 unità. Le dotazioni sono ridotte gradualmente dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026 e l'entità delle riduzioni sono stabilite ciascun anno con decreto del Ministro dell'interno. Le lettere ggg), hhh), iii), ooo), ppp), qqq) ed rrr) disciplinano le modalità attuative di transito del personale dei ruoli dei direttori e dirigenti tecnici e dei medici in servizio al 1o gennaio 2017 nella nuova carriera dei funzionari tecnici ed in quella dei medici con l'acquisizione delle nuove qualifiche. La lettera lll) disciplina la promozione, fino al 2021, dei direttori tecnici capo alla qualifica a primo dirigente tecnico che a regime sarà riservata agli appartenenti alla nuova qualifica di direttore tecnico superiore. La lettera mmm) dispone l'immediato accesso alle nuove funzioni dei primi dirigenti tecnici, dirigenti superiore tecnico e dirigente generale tecnico. La lettera nnn) prevede che per i medici e i medici principali attualmente in servizio continuino ad applicarsi le disposizioni in materia frequenza del corso di formazione e di accesso alle qualifiche superiori di cui all'articolo 47 nel testo vigente, prima della entrata in vigore delle modifiche introdotte dal presente provvedimento. La lettera sss) prevede modalità attuative per lo scrutinio a primo dirigente medico dal Pag. 182018 al 2021. La lettera ttt) dispone l'immediato accesso alle nuove funzioni dei primi dirigenti medici, dirigenti superiore medico e dirigente generale medico. Le lettere uuu), vvv) e aaaa) disciplinano l'accesso del maestro direttore e del vice maestro direttore della Banda musicale della Polizia di Stato nelle nuove qualifiche dirigenziali, nonché la relativa progressione in carriera. La lettera zzz) disciplina le modalità di effettuazione di concorsi straordinari per l'accesso nel ruolo degli orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato. Infine, la lettera bbbb) prevede che «le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto».
   L'articolo 3 reca disposizioni comuni a tutti i ruoli della Polizia di Stato. Sono in primo luogo (comma 1) rideterminate le dotazioni organiche con il rinvio alle Tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate allo schema di decreto, che sostituiscono le Tabelle A, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335, 337 e 338, nonché la Tabella F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240. Viene prevista (comma 2) la possibilità di procedere all'assunzione, nell'ambito della disciplina delle facoltà assunzionali, di agenti anche in sovrannumero rispetto alla relativa dotazione organica, nell'ambito delle vacanze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori e senza oneri aggiuntivi. Si introduce (comma 3) una disciplina transitoria, dal 2017 al 2021, con la finalità di incrementare, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 21.562 a 24.000 unità la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, anche attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, assicurando l'invarianza di spesa attraverso la disciplina delle facoltà assunzionali. Si demanda (comma 4) ad un decreto attuativo, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione delle classi di laurea triennale per l'accesso alla carriera dei funzionari attraverso concorso interno, nonché all'adeguamento del regolamento sull'organizzazione delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in relazione alla rimodulazione delle funzioni e dei ruoli e delle carriere. È dettata (comma 5) una disposizione transitoria che stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ivi menzionati, continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti («vigenti alla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame»). Una disposizione specifica (comma 6) stabilisce che per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato, il prescritto titolo di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare. Si stabilisce inoltre che (comma 13) i candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure concorsuali. A sua volta, si prevede che (comma 7) il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti non è richiesto per i volontari delle Forze armate, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedati entro la stessa data. Si dispone (comma 8) l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore del decreto, dei commi 2 e 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. A decorrere dalla medesima data (comma 12) è altresì abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. È prevista (commi da 9 a 11) la possibilità di istituire anche nella Polizia di Stato la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi Polizia di Stato-Fiamme oro, anche attraverso il contestuale adeguamento dell'iscrizione al ruolo d'onore, attualmente previsto per i soli funzionari, ed Pag. 19esteso al restante personale. È demandata ad un decreto di attuazione la disciplina per l'applicazione dello stesso ruolo d'onore e ad un regolamento per disciplinare le modalità d'impiego del personale della medesima Sezione paralimpica; il personale non più idoneo alle attività della Sezione paraolimpica può essere impiegato in altre attività istituzionali dei ruoli tecnico-scientifici e tecnici della Polizia di Stato.
  Gli otto articoli del Capo IV (articoli 37-44) prevedono una revisione dei ruoli e delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, sulla base di un modello di riorganizzazione delineato secondo i criteri di maggior efficienza ed efficacia previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.
  Le prime modifiche, introdotte dall'articolo 37, articolato in sette commi, riguardano la disciplina dell'ordinamento del personale (non direttivo) del Corpo di polizia penitenziaria dettata dal decreto legislativo n. 443 del 1992 «Istituzione dei ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria». I primi 4 commi dell'articolo 37 dettano modifiche ai titoli I, III, IV e V del Capo I del decreto legislativo n. 443.
  Un primissimo intervento adegua il contenuto dell'articolo 2, relativo alla gerarchia del Corpo, al nuovo assetto ordinamentale che prevede, in luogo dei ruoli direttivi, la carriera dei funzionari. Ulteriori interventi riguardano la disciplina dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori.
  Quanto al ruolo degli agenti e assistenti, all'articolo 4 risulta, soprattutto, valorizzato il ruolo degli assistenti capo che, dopo 8 anni di servizio e ferma la qualifica rivestita, possono essere denominati coordinatori e svolgere funzioni di controllo del personale di pari qualifica; per la promozione a tale ruolo, l'accesso allo scrutinio per merito assoluto previsto dall'articolo 11 potrà avvenire con 4 anni di anzianità nella qualifica di assistente (anziché 5). I coordinatori hanno diritto alla corresponsione di un importo (determinato sulla base della tabella AA allegata); all'articolo 5 si prevede l'elevazione del titolo di studio necessario per il concorso ad allievo agente, primo scalino delle qualifiche (da diploma di scuola media a diploma di scuola superiore), con deroga per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo. Quanto al ruolo dei sovrintendenti, all'articolo 15 come per gli assistenti capo viene valorizzata la funzione dei sovrintendenti capo con maggior anzianità di servizio (8 anni), con la previsione di compiti di maggior responsabilità e il possibile accesso alla denominazione di coordinatore, con riflessi anche qui di tipo gerarchico sui sovrintendenti capo nonché economico (importo determinato sulla base della tabella AA allegata). All'articolo 16, è modificata la disciplina del concorso per la nomina a vice sovrintendente (qualifica iniziale del ruolo), sulla base di modalità meno onerose e volte alla valorizzazione dell'anzianità e del merito di agenti e assistenti; è confermato il concorso interno e la selezione avviene per merito comparativo tra gli assistenti capo (70 per cento dei posti) e per titoli e esami tra agenti e assistenti con almeno 4 anni di servizio (30 per cento); sono semplificate le modalità di nomina a vice sovrintendente (con decreto del direttore generale del personale anziché con decreto del Ministro della giustizia) ed è demandata ad un decreto del capo del DAP la disciplina del concorso e dei corsi di formazione; all'articolo 18 sono parzialmente modificate le circostanze che determinano l'esclusione dal corso di formazione post concorso (in relazione alle eccessive assenze) e sono precisate le conseguenze sullo stato giuridico di chi non supera l'esame finale del corso; all'articolo 20 è abbassata da 7 a 5 anni l'anzianità di servizio per partecipare allo scrutinio per la nomina a sovrintendente. Identica modifica riguarda l'articolo 21 in relazione allo scrutinio per la nomina a sovrintendente capo che, inoltre, avverrà per merito assoluto, anziché comparativo.
  Per quanto riguarda gli ispettori, la prima novità riguarda, all'articolo 22 del decreto legislativo n. 443 del 1992, il numero Pag. 20delle qualifiche che passano da 4 a 5: agli attuali vice ispettore, ispettore, e ispettore capo è aggiunta la nuova qualifica apicale di «sostituto commissario», con separata dotazione organica (si tratta di una posizione prevista solo come «denominazione» – ferma restando la qualifica di ispettore superiore – dall'articolo 30-quater che, per coordinamento, viene abrogato)
  Viene di conseguenza operata, all'articolo 23, una rivisitazione delle funzioni degli ispettori e, in analogia con quanto previsto per i precedenti ruoli, viene prevista la figura del sostituto commissario coordinatore; per acquisire tale denominazione serve una anzianità di servizio di almeno 4 anni come sostituto commissario e, in relazione alla maggiore responsabilità attribuita, i coordinatori hanno preminenza gerarchica sui pari qualifica. Ai coordinatori è in particolare attribuita la funzione di garantire la sicurezza degli istituti carcerari. Tra le novità si segnalano: all'articolo 25, il corso di formazione post concorso per la nomina a vice ispettore (che passa dagli attuali 12 mesi ad almeno 2 anni) viene finalizzato anche all'acquisizione di una specifica laurea triennale (da individuare con DM giustizia); all'articolo 26, viene stabilito che gli allievi vice ispettori in prova idonei al termine del corso debbano frequentare un tirocinio applicativo di durata non superiore a un anno; all'articolo 27, in analogia ai sovrintendenti, sono modificate le circostanze che determinano l'esclusione dal corso di formazione post concorso in relazione alle eccessive assenze; all'articolo 28 è abbassata da 7 a 5 anni l'anzianità di servizio per partecipare (nell'ambito della quota riservata del 50 per cento) al concorso interno a vice ispettore da parte del personale di polizia penitenziaria in possesso dei requisiti; all'articolo 30-bis cambia la disciplina del concorso ad ispettore superiore, che avviene integralmente con scrutinio per merito assoluto e al quale sono ammessi gli ispettori capo con 9 anni di servizio (attualmente, solo il 50 per cento dei posti sono assegnati con scrutinio per merito comparativo ed è richiesta una anzianità di 8 anni); inoltre, per accedere allo scrutinio è necessario il possesso di laurea ad indirizzo giuridico-economico (per gli orchestrali, il diploma nello strumento, conseguito presso gli istituti superiori di studi musicali); il nuovo articolo 30-ter disciplina l'accesso alla nuova qualifica apicale di sostituto commissario, prevedendo uno scrutinio con metodo comparativo cui è ammesso chi ha 8 anni di servizio come ispettore superiore. Il comma 5 dell'articolo 37 modifica alcune disposizioni del capo I, titolo II, del decreto legislativo n. 443 del 1992, relativo a «Norme particolari di stato». In particolare: è introdotto l'articolo 48-bis che detta disposizioni sul rapporto informativo per il personale della polizia penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede diversa da quella di assegnazione; la norma precisa la competenza alla redazione del rapporto e considera anche il caso di servizio temporaneo in più sedi diverse; all'articolo 50 è precisato che le Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (competenti sullo stato giuridico del personale) sono presiedute dal vice capo del DAP; è poi abrogata la disposizione che prevedeva la partecipazione di rappresentanti sindacali del personale; le modifiche degli articoli 51, 52, 53 e 54 derivano da necessità di coordinamento delle disposizioni sulle promozioni per merito straordinario con le nuove qualifiche del personale di polizia penitenziaria; tra le modifiche, si segnala la competenza sulla proposta di promozione assegnata al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (e non più al Ministro) nonché, in specifiche ipotesi, l'eliminazione dell'automatismo degli scatti stipendiali (articoli 53 e 54). Il comma 6, intervenendo sul titolo IV del decreto legislativo n. 443 del 1992, concernente l’«Accesso ai ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria», modifica l'articolo 86, sottraendo i partecipanti al concorso per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria già appartenenti al Corpo all'obbligo di sottoporsi a visita medica e accertamento delle qualità psicoattitudinali. Il comma 7 dell'articolo 37 Pag. 21modifica, infine, nel titolo V dello stesso decreto legislativo n. 443, l'articolo 122 per consentire di adeguare all'evoluzione tecnica in tema di difetti della vista i requisiti fisici dei candidati del concorso ad allievo agente e allievo vice ispettore.
  L'articolo 38 dello schema in esame interviene sulla disciplina del decreto legislativo n. 449 del 1992, relativa alla materia disciplinare.
  In particolare, le modifiche agli articoli 3, 4 5 e 7 derivano dalla necessità di coordinare detta disciplina con l'introduzione della carriera dei funzionari a sviluppo dirigenziale nonché di attribuire la competenza al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per l'irrogazione delle diverse pene disciplinari a tali figure; il nuovo articolo 13 prevede una nuova, più articolata, composizione sia del Consiglio centrale che del Consiglio regionale di disciplina; quest'ultimo in particolare avrà competenza a giudicare per le sanzioni disciplinari da infliggere agli appartenenti al Corpo non più in ambito regionale, bensì provveditorale (con competenza, quindi, su più regioni); la durata dei due organi sarà triennale (ora è di 2 anni, non rinnovabili).
  L'articolo 39 modifica il decreto legislativo n. 162 del 2010 che, in attuazione del Trattato di Prüm, per l'istituzione della banca dati del DNA, ha istituito i ruoli tecnici della polizia penitenziaria. Va preliminarmente segnalato che la dotazione organica passa da 37 a 72 unità e che è disegnata una nuova articolazione dei ruoli e delle qualifiche. Anzitutto, con le modifiche all'articolo 1 si interviene sull'elenco dei ruoli tecnici modificandone, con l'eccezione dei direttori tecnici, la denominazione; in ordine di progressione di carriera: agenti e assistenti tecnici (gli attuali operatori tecnici); sovrintendenti tecnici (gli attuali revisori tecnici), ispettori tecnici (gli attuali periti tecnici); direttori tecnici.
  Nulla cambia nelle qualifiche del ruolo iniziale, l'attuale operatore tecnico (articolo 3) che rimangono 4 (agente tecnico, agente scelto tecnico, assistente tecnico e assistente capo tecnico). Le modifiche al decreto legislativo n. 162 intendono soprattutto – come indica la relazione al provvedimento in esame – valorizzare il ruolo degli assistenti capo tecnici, dei sovrintendenti tecnici e dei sostituti direttori tecnici. In particolare: l'articolo 4 prevede anche per gli assistenti capo tecnici l'adeguamento alla disciplina sui coordinatori già introdotta dal provvedimento in esame per il resto del personale di polizia penitenziaria, con le relative conseguenze gerarchiche ed economiche, ferma restando la qualifica; l'articolo 5 stabilisce che il titolo di studio per il concorso ad agente tecnico sia il diploma di scuola secondaria superiore (ora basta avere adempiuto all'obbligo scolastico fino a 16 anni); l'articolo 8 riduce da 5 a 4 anni l'anzianità di servizio necessaria a partecipare allo scrutinio per assistente capo tecnico. Per quanto riguarda il ruolo di sovrintendente tecnico (l'attuale revisore tecnico), l'articolo 9 del decreto legislativo n. 162 ne conferma l'articolazione in 3 qualifiche: vice sovrintendente tecnico, sovrintendente tecnico e sovrintendente capo tecnico. Le modifiche all'articolo 10 hanno natura di coordinamento con le nuove denominazioni di ruolo e qualifiche nonché con la citata disciplina dei coordinatori, introdotta anche per i sovrintendenti. Identiche finalità di coordinamento hanno le modifiche ai successivi articoli 11, 12, 13 e 14, che prevedono anche qui la riduzione delle anzianità di servizio che permettono la partecipazione ai concorsi interni (scrutini) per gli avanzamenti nelle qualifiche del ruolo dei sovrintendenti. In relazione al ruolo degli ispettori tecnici (gli attuali periti tecnici), l'articolo 15 del decreto legislativo n. 162 prevede l'articolazione in ispettori tecnici biologi e ispettori tecnici informatici. Le relative qualifiche passano da 4 a 5: vice ispettore tecnico, ispettore tecnico, ispettore capo tecnico, ispettore superiore tecnico e sostituto direttore tecnico. Quest'ultima diventa la nuova figura apicale del ruolo degli ispettori, qualifica cui si accede secondo la disciplina del nuovo articolo 22-bis.
  Anche in tal caso, le modifiche agli articoli successivi (dal 16 in poi) hanno Pag. 22natura di coordinamento con le nuove denominazioni di ruolo e qualifiche; con la citata disciplina dei coordinatori, introdotta anche per gli ispettori tecnici; con le nuove anzianità di servizio che permettono la partecipazione ai concorsi interni per gli avanzamenti nelle qualifiche del ruolo degli ispettori tecnici. Nel ruolo dei direttori tecnici è introdotta come nuova qualifica apicale quella di direttore tecnico coordinatore superiore (articolo 24), cui accedono con scrutinio per merito comparativo i direttori tecnici coordinatori con 5 anni di servizio (nuovo articolo 30-bis). Modifiche ulteriori riguardano, all'articolo 34, le Commissioni per il personale dei ruoli tecnici che decidono le questioni sullo stato giuridico del personale non direttivo; in particolare, si prevede che dette Commissioni decidano anche sui ricorsi gerarchici avverso il rapporto informativo annuale.
  L'articolo 40 modifica il decreto legislativo n. 146 del 2000 che attualmente disciplina (capi II e III) il ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria. Le modifiche derivano dal processo di riorganizzazione del Ministero della giustizia che ha interessato anche l'amministrazione penitenziaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015), con razionalizzazione delle strutture, ottimizzazione delle risorse e valorizzazione del personale. In particolare, per quanto concerne la dirigenza si è adottato, come per la Polizia di Stato, un nuovo modello strutturale con l'introduzione della carriera dei funzionari a sviluppo dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria; a tale intervento fa riscontro la soppressione della disciplina del ruolo direttivo speciale contenuta nel Capo III del citato decreto legislativo.
  Più nello specifico, le modifiche al capo II del decreto legislativo n. 146 del 2000 riguardano in particolare: il nuovo articolo 5, che delinea l'articolazione della carriera dei funzionari in 7 qualifiche: alle attuali qualifiche (del ruolo direttivo) di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario, commissario capo penitenziario e commissario coordinatore penitenziario si aggiungono quelle di commissario coordinatore superiore, primo dirigente e dirigente superiore. La dotazione organica dei funzionari prevista dall'allegata tabella 2 è stabilita in 715 unità: 5 dirigenti superiori; 96 primi dirigenti; 299 tra commissari coordinatori e commissari coordinatori superiori penitenziari; 315 tra vice commissari, commissari e commissari capo penitenziari; l'articolo 6 individua le funzioni delle diverse qualifiche funzionali dirigenziali precisandone esattamente l'ambito di operatività: in particolare: il dirigente superiore svolge le funzioni di dirigente di ufficio o servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo presso la sede centrale del DAP; il primo dirigente svolge le funzioni di direttore dell'ufficio che svolge presso i provveditorati regionali le attività di traduzione e piantonamento dei detenuti o di vicedirettore di ufficio presso la sede centrale del DAP e i provveditorati regionali; sempre il primo dirigente può svolgere funzioni di direttore dell'area sicurezza degli istituti più importanti assumendo le funzioni di comandante di reparto; le altre qualifiche dei funzionari – il commissario coordinatore superiore, il commissario capo, il commissario e il vice commissario – svolgono funzioni di diversa natura, ma comunque di minore rilevanza e complessità presso gli istituti penitenziari, il DAP, i provveditorati regionali e il Dipartimento della giustizia minorile; sono, infine, specificate dall'articolo 6 le prerogative e i poteri organizzativi dell'area sicurezza che i funzionari esercitano in qualità di comandante di reparto, cui è, inoltre, demandata la responsabilità sul complesso dell'organizzazione dei servizi delle caserme e sull'operatività del contingente del Corpo di polizia penitenziaria; con la sostituzione degli articoli 7, 9 e 10 del decreto legislativo n. 146 del 2000 è disciplinato l'accesso alla carriera dei funzionari, i requisiti dei candidati, le prove di concorso, nonché il sistema dei corsi di formazione, anche con rinvio all'emanazione di decreti specifici, e le ipotesi di dimissioni dal corso. In particolare, l'articolo 7 prevede un doppio canale di accesso alla carriera Pag. 23dei funzionari: al 70 per cento dei posti si accede con concorso pubblico (laurea specialistica) ma il 20 per cento di tali posti è riservato al personale penitenziario con 5 anni di anzianità di servizio; al restante 30 per cento, si accede con concorso interno riservato agli ispettori con almeno 5 anni di servizio, in possesso di laurea triennale (il 20 per cento di tali posti sono, tuttavia, riservati ai sostituti commissari).
  In relazione al tipo di concorso sono previsti corsi di formazione (articolo 9) di diversa durata a seconda del tipo di concorso; i vincitori del concorso pubblico sono nominati allievi commissari e superato l'esame del corso biennale di formazione, accedono alla qualifica di commissario capo (qualifica da confermare al termine di un ulteriore periodo di tirocinio biennale); i vincitori del concorso interno, nominati vice commissari, una volta superato l'esame al termine del periodo formativo di un anno, sono confermati nella qualifica di vice commissario (secondo la relazione, invece, avrebbero la qualifica di commissario).
  L'articolo 10 detta i motivi di dimissione dai corsi di formazione, in particolare introducendo tra questi il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi del corso nonché disciplinando più specificamente le dimissioni per assenze prolungate; cambia anche la competenza all'adozione dei provvedimenti di dimissione ed espulsione che, dal capo del DAP, passa al direttore generale del personale, della formazione e delle risorse.
  Gli articoli 11 e 12 dettano la disciplina della promozione a commissario e commissario capo dei vincitori del concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari: scrutinio per merito assoluto cui si può accedere, rispettivamente, con una anzianità di servizio di 2 anni (per i vice commissari) e di 5 anni (per i commissari).
  Gli articoli 13 e 13-bis riguardano la disciplina della promozione a commissario coordinatore e commissario coordinatore superiore. Anche in tal caso, sono previsti scrutini (ma per merito comparativo) con accesso in ragione dell'anzianità di servizio (6 anni per il commissario coordinatore; 5 anni per il commissario coordinatore superiore). Il 70 per cento dei posti da commissario coordinatore sono riservati ai commissari capo vincitori di concorso pubblico; il restante 30 per cento è riservato ai commissari capo vincitori del concorso interno.
  I nuovi artt. 13-ter e 13-quater dettano le modalità di promozione alle due qualifiche apicali dei ruoli dei funzionari. Possono partecipare allo scrutinio con metodo comparativo per la promozione a primo dirigente i commissari coordinatori con 4 anni di servizio nella qualifica; per la partecipazione allo scrutinio con metodo comparativo per la promozione a dirigente superiore sono necessari 5 anni di servizio nella qualifica di primo dirigente. Il nuovo articolo 13-quinquies prevede una disposizione generale sul percorso di carriera per l'accesso alle due indicate qualifiche apicali dei funzionari.
  L'articolo 14 viene integrato con una disposizione che prevede la competenza di una specifica commissione presieduta dal capo del DAP per i pareri su stato giuridico e progressione di carriera del personale della carriera dei funzionari. Spetta a tale commissione formulare la graduatoria di merito (il riferimento sembra essere agli scrutini per le progressioni interne di carriera) al Consiglio di amministrazione del Ministero della giustizia, cui spetta l'approvazione. Allo stesso Consiglio è assegnata la competenza per le deliberazioni sui ricorsi gerarchici avverso i rapporti informativi di fine anno relativi ai funzionari.
  L'articolo 15 modifica ed integra la disciplina della promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari. Oltre a modifiche di coordinamento derivanti dalla nuova denominazione dei dirigenti, è anche qui resa solo possibile l'attribuzione di benefici economici ed è precisato che una ulteriore promozione per merito straordinario, può essere attribuita solo decorsi almeno 3 anni dalla precedente.
  L'articolo 16 detta una dettagliata disciplina relativa agli organi competenti alla compilazione del rapporto informativo Pag. 24e a quelli che esprimono il giudizio complessivo sui funzionari. Nella sostanza, tali competenze dipendono dalla combinazione delle qualifiche rivestite nel ruolo dai funzionari oggetto del rapporto con l'articolazione territoriale di svolgimento del servizio (amministrazione centrale del DAP, Dipartimento della giustizia minorile, provveditorati regionali, scuole di formazione e aggiornamento, istituti penitenziari).
  Le modifiche agli articoli 17 e 19 del decreto legislativo n. 146 – relative, rispettivamente alla tessera di riconoscimento e alle norme disciplinari – hanno natura di coordinamento, risultandone adeguata la formulazione alla nuova denominazione del ruolo direttivo (ora carriera dei funzionari).
  L'articolo 41 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006, il regolamento relativo alla del Corpo di polizia penitenziaria. Le novità intendono sostanzialmente allineare tale disciplina a quella del personale delle bande musicali degli altri Corpi di polizia coordinando, nel contempo, le attuali qualifiche con quelle corrispondenti in altri settori del Corpo di polizia penitenziaria.
  In particolare: l'articolo 2 riarticola la carriera del maestro direttore su 3 diverse qualifiche (attualmente la qualifica è unica) allineandole a: commissario coordinatore, commissario coordinatore superiore e primo dirigente, analogamente, l'articolo 3 riarticola la carriera del vice maestro direttore su 2 qualifiche allineandole a: commissario capo e a commissario coordinatore; le formulazioni degli articoli. 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 relativi, rispettivamente, alla Commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e a maestro vice direttore (articolo 9), alla Commissione esaminatrice del concorso a orchestrale (articolo 10) e alle modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla banda musicale (articolo 15) sono adeguati alle modifiche apportate alla disciplina delle carriere e alle nuove competenze dei diversi organi dell'amministrazione penitenziaria; l'articolo 18 prevede nuove disposizioni sulla progressione di carriera degli appartenenti alla banda musicale (maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrali). In particolare, le promozioni del maestro direttore e del vice maestro direttore avvengono con scrutinio per merito comparativo; quelle alle posizioni apicali (maestro direttore primo dirigente e maestro direttore-commissario coordinatore) in sovrannumero nella relativa dotazione organica del Corpo.
  Dopo che il decreto legislativo n. 146 del 2000 aveva istituito il ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria è rimasta persistente, ancor più dopo il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (decreto legislativo n. 334 del 2000), l'esigenza di porre mano alla sperequazione con lo status giuridico ed economico dei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato. Dall'esame comparato delle disposizioni emerge, infatti, che le carriere del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria non sono allineate rispetto alle carriere del corrispondente personale della Polizia di Stato, avuto riguardo sia alla differente articolazione delle qualifiche, sia alle disposizioni concernenti la promozione alle qualifiche superiori. Le differenze sono state sintetizzate graficamente dal Governo in schede riepilogative contenute nella relazione illustrativa allo schema di decreto in esame.
  L'articolo 42, mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 973), mira quindi al riallineamento delle qualifiche e della carriera del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato come determinati dal citato decreto legislativo n. 334 del 2000 nel testo in vigore prima dell'entrata in vigore del decreto in esame.
  In particolare, dopo avere enunciato la citata finalità di riallineamento (finanziata dalla stessa legge di stabilità 2016), l'articolo 42: applica i tempi massimi di percorrenza della carriera direttiva della polizia di Stato al corrispondente personale del Corpo di polizia penitenziaria: 7 anni Pag. 25e sei mesi per il ruolo ordinario; 13 anni per quello speciale; precisa, per il personale del ruolo direttivo ordinario e speciale, in ragione della data di immissione in ruolo, la data di decorrenza giuridica ed economica derivante dall'assunzione delle qualifiche di commissario coordinatore penitenziario e di commissario capo penitenziario; precisa che i vice direttori tecnici (biologi e informatici) e i maestri direttore e vicedirettori della assumono, rispettivamente, la qualifica superiore di direttore tecnico e commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1o gennaio 2016; indica lo scrutinio per merito comparativo come modalità di passaggio alle qualifiche superiori di commissari capo penitenziari del ruolo ordinario e speciale nonché dei direttori tecnici (biologi e informatici), precisando l'anzianità di servizio necessaria per partecipare allo scrutinio in base alla decorrenza dell'immissione in ruolo (7 anni e 6 mesi o 13 anni).
  L'articolo 43 detta disposizioni volte al raccordo con il nuovo assetto ordinamentale del Corpo. In particolare, l'intervento intende armonizzare la disciplina del personale della carriera dirigenziale penitenziaria con quella dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in considerazione della disciplina prevista dal regolamento di riorganizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015.
  Viene in particolare precisato: che il personale della carriera dei funzionari e del ruolo a esaurimento del corpo di polizia penitenziaria è gerarchicamente e funzionamente dipendente del direttore dell'istituto penitenziario, cui spettano i poteri di organizzazione e funzionamento e la responsabilità della sicurezza; che il personale della carriera dei funzionari e del ruolo a esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria, quale direttore dell'area sicurezza – comandante di reparto, garantisce la sicurezza interna ed esterna dell'istituto e svolge le sue funzioni con l'autonomia professionale afferente all'area di competenza; che l'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia in base alla normativa vigente resta ferma fino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni dello schema di decreto in esame.
  L'articolo 44 detta una disciplina transitoria complessa e articolata in ben 32 commi. In base alla riforma in esame sono sostituite le tabelle allegate alle diverse normative, relative: alle dotazioni organiche dei diversi ruoli e qualifiche del Corpo della polizia penitenziaria, alla equiparazione e corrispondenza delle qualifiche del personale dei ruoli tecnici con quelle del personale con funzioni di polizia. La tabella 1 – che sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo n. 443 del 1992 – prevede una rimodulazione della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziari che passa da 44.610 (36.455 agenti ed assistenti; 4500 sovrintendenti; 3655 ispettori) a 40.487 unità: 32.332 agenti ed assistenti; 4.500 sovrintendenti; 3.655 ispettori). Come si evince dall'ATN (analisi tecnico-normativa) allegata allo schema di decreto, è prevista una successiva rimodulazione delle dotazioni organiche ad invarianza di spesa, e precisamente: 1) un incremento di 800 unità del ruolo dei sovrintendenti, da compensare attraverso la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti; 2) un incremento di 535 unità del ruolo degli ispettori, da compensare attraverso la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti. Successivamente, la dotazione organica complessiva degli agenti e assistenti, completato l'aumento di 800 unità del ruolo dei sovrintendenti (la cui dotazione organica viene modificata da 4500 a 5300) e di 535 unità del ruolo degli ispettori (la cui dotazione viene modificata da 3015 a 3550), passerà da 32.332 a 30.645 unità. Si ricorda che l'organico della del Corpo (105 unità) è compreso in quello del Corpo di polizia penitenziaria e non comporta incrementi della dotazione complessiva. In base alla tabella 2 – che sostituisce le tabelle D ed E allegate al Pag. 26decreto legislativo n. 146 del 2000 – la dotazione complessiva del ruolo dei funzionari (715 unità) è rimasta inalterata rispetto ai soppressi ruoli ordinario e speciale attualmente previsti. In particolare sono previsti in organico: 5 dirigenti superiori; 96 primi dirigenti; 299 tra commissari coordinatori e commissari superiori penitenziari; 315 tra vice commissari, commissari e commissari capo penitenziari. In base alla tabella 3 – che sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo n. 162 del 2010 – la dotazione organica complessiva del personale tecnico addetto alle attività inerenti alla gestione e al funzionamento della banca dati del DNA – aumenta da 37 a 72 unità, così suddivise nei diversi ruoli: 12 agenti e assistenti tecnici; 18 sovrintendenti tecnici; 28 ispettori tecnici (16 biologi e 12 informatici); 14 direttori tecnici (11 biologi e 3 informatici).
  Nel complesso, l'articolo 44 – oltre alle Tabelle – interviene con una serie di misure tra cui: la possibilità di assunzione nella qualifica iniziale di agenti e assistenti, in eccedenza rispetto alla consistenza del ruolo ma non oltre il limite delle vacanze degli altri ruoli del Corpo e con riassorbimento per effetto dei passaggi di tale personale agli altri ruoli (comma 5); le misure che consentono l'incremento della dotazione organica dei ruoli tecnici (comma 6) e delle consistenze organiche di sovrintendenti e ispettori (comma 7); le modalità di copertura, in prima applicazione, dei posti relativi al ruolo dei sovrintendenti (comma 8); l'applicabilità della previgente normativa per le procedure concorsuali non concluse per l'accesso al ruolo degli ispettori (comma 9);la disciplina di prima attuazione per l'accesso al ruolo degli ispettori, mediante concorso interno (comma 10); la copertura di posti di ispettore superiore in base alla normativa previgente (comma 11); la promozione alla qualifica di ispettore superiore, fino al 2026, anche in assenza dei titoli di studio previsti dalla nuova normativa (comma 12); la decorrenza dal 2026 delle nuove disposizioni sulla nomina a vice ispettore e sulla promozione a ispettore (comma 13); la previsione di una disciplina transitoria di prima attuazione con l'istituzione del ruolo a esaurimento del Corpo, articolato in tre qualifiche (vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario) (comma 14); una disciplina speciale e articolata delle promozioni nelle diverse qualifiche, di ammissione agli scrutini e di assunzione delle nuove qualifiche (comma 15); la nuova denominazione di alcune categorie di personale che soddisfano alcuni requisiti (commi 16, 17 e 18); l'indisponibilità di posti di funzionario fino al riassorbimento delle posizioni numerarie del ruolo a esaurimento (comma 19); l'applicabilità della riduzione a due anni del periodo minimo nella qualifica di ispettore per la promozione a ispettore capo (comma 20); la decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2000 della nomina di 1757 vincitori di concorsi interni per la nomina a vice sovrintendente (comma 21); il computo, in prima applicazione, dei posti disponibili per l'accesso alla carriera di funzionario del Corpo (comma 22); la prosecuzione delle funzioni attribuite secondo la disciplina previgente da parte dei funzionari del Corpo, nelle more dell'applicazione delle nuove disposizioni (comma 23); l'applicazione in via transitoria dei precedenti criteri relativi agli scrutini per merito assoluto per la progressione in carriera del personale dei ruoli diversi dalla carriera dei funzionari (comma 24); la riduzione dell'anzianità nella rispettiva qualifica per alcune fasce di personale che accede alla qualifica di assistente capo, sovrintendente, sovrintendente capo e sostituto commissario (comma 25); la previsione delle necessarie modifiche al regolamento di servizio del Corpo (comma 26); la possibilità di rideterminazione, con decreto del Ministro, delle dotazioni dei singoli ruoli, fermo restando il volume organico complessivo e l'invarianza finanziaria (comma 27); l'abrogazione, dal 2023, della disposizione che consente di computare, ai fini dell'avanzamento nel Corpo, il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza (comma 28); Pag. 27la possibilità di conseguire il prescritto titolo di studio per l'accesso nei ruoli del Corpo entro la data di svolgimento della prima prova concorsuale (comma 29); la deroga al requisito del titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti e assistenti, per volontari delle Forze armate (comma 30); la salvaguardia – per l'accesso ai ruoli del Corpo – dei diplomi di laurea rilasciati prima dell'adeguamento dell'ordinamento didattico in base alla legge n. 127 del 1997 (comma 31); la possibilità per il DAP di avvalersi in certe circostanze dei medici delle Forze di Polizia e delle Forze Armate (comma 32).
  L'articolo 45 reca disposizioni finali e finanziarie. A decorrere dal 1 ottobre 2017 è sostituita la tabella dei parametri (allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193), con la tabella AA allegata al decreto in esame, in conseguenza – come evidenziato nella relazione tecnica – del potenziamento delle funzioni e dell'attribuzione delle denominazioni e qualifiche apicali (il cui onere è richiamato nella tabella 1 per gli anni 2017-2026).
  L'articolo 46 introduce una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di un'area di negoziazione dirigenziale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con il rinvio a quota parte dello stanziamento relativo al trattamento accessorio, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
  L'articolo 47 dispone l'abrogazione – a seguito delle modifiche apportate dal provvedimento – di una serie di previsioni normative a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  L'articolo 48 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

  Vincenzo D'ARIENZO (PD), relatore per la IV Commissione, ricorda preliminarmente che quello in esame è un provvedimento complesso, atteso da molti anni, con il quale le amministrazioni di riferimento dimostrano di essere capaci di riformare se stesse e di allinearsi alle esigenze dei tempi. Premesso che la sua relazione si concentrerà sulle Forze di polizia a ordinamento militare, cioè l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, rileva che il provvedimento dà loro un assetto più funzionale e motivante. Per le Forze di polizia a ordinamento militare rilevano il Capo II (articoli da 4 a 32) e il Capo III (articoli 32 a 36).
  Il Capo II si riferisce all'organizzazione del personale dell'Arma dei carabinieri. In particolare, la sezione I reca disposizioni generali concernenti le dotazioni e i ruoli dell'Arma, mentre le sezioni II, III, IV e V dispongono, rispettivamente, in merito ai ruoli degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e dei carabinieri. Infine, le sezioni VI e VII recano norme concernenti l'ordinamento dell'Arma nonché norme di coordinamento e finali.
  Più in dettaglio, l'articolo 4 novella gli articoli 800, 826, 828 e 829 del codice. In particolare, il comma 1, lettera a) interviene sull'articolo 800 al fine di modificare le dotazioni complessive dell'Arma aumentando le consistenze organiche degli ufficiali e dei sovrintendenti e diminuendo quelle degli ispettori, degli appuntati e dei carabinieri. L'intervento, che si sviluppa su base decennale, è finalizzato a un progressivo incremento nel grado di colonnello e di quello di generale di brigata al fine di coprire i Comandi provinciali che devono necessariamente essere retti da ufficiali di tale grado. La consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente passa da 4.188 a 4.207 unità; quella del ruolo ispettori da 30.979 a 30.956 unità; quella del ruolo sovrintendenti da 21.182 a 21.701 unità; mentre quella del ruolo appuntati e carabinieri passa da 65.464 a 58.877 unità. Le dotazioni potranno essere oggetto di successive rideterminazioni. Le lettere da b) ad f) novellano gli articoli da 826 a 830 del codice, al fine di rimodulare o ridurre le dotazioni extra organiche dell'Arma dedicate alle esigenze specifiche di alcuni Ministeri, Pag. 28nonché della Banca d'Italia. Infine, la lettera g) interviene sull'articolo 2212-quater del codice con l'obiettivo di ricomprendere, nella consistenza organica dei ruoli elencati dall'articolo 800, le dotazioni temporanee dei ruoli forestali a esaurimento, soggette a progressiva diminuzione.
  L'articolo 5 interviene sulla normativa concernente i ruoli del personale dell'Arma. Le principali novità riguardano l'unificazione del ruolo normale e del ruolo speciale (quest'ultimo posto a esaurimento) e la ridefinizione dei comparti del ruolo tecnico-logistico, ridenominato «ruolo tecnico». Nel dettaglio, le lettere a) e b) novellano gli articoli 821 e 822 del codice, riguardanti i ruoli degli ufficiali al fine di realizzare l'unificazione dei ruoli normale e speciale in un unico ruolo (ruolo normale), rimodulare i tre comparti del ruolo tecnico-logistico in amministrativo, tecnico-scientifico e sanitario psicologico (articolo 821) ed eliminare la parola logistico dal ruolo tecnico (articolo 822).
  La lettera c), novellando l'articolo 823 del codice, prevede una modifica alle dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello. La lettera d) abroga, in conseguenza dell'unificazione del ruolo normale e del ruolo speciale, gli articoli 835 e 836 del codice che disciplinano il transito, per i capitani, dal ruolo speciale al ruolo normale, e viceversa.
  La lettera e) novella l'articolo 915 del codice in materia di sospensione precauzionale obbligatoria dall'impiego al fine di superare i dubbi interpretativi e consentire in maniera certa l'applicazione della misura della sospensione facoltativa dall'impiego al militare nei cui confronti sia stata revocata la sospensione precauzionale obbligatoria.
  Infine, la lettera f) aggiunge un nuovo comma all'articolo 952 del codice, concernente il transito, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, del personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori, appuntati e carabinieri che sia stato giudicato inidoneo al servizio militare per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio.
  Gli articoli da 6 a 10 intervengono sulla disciplina normativa del ruolo degli ufficiali. In particolare, l'articolo 6 regola l'accesso nei ruoli degli ufficiali modificando, alla lettera a), l'articolo 651 del codice al fine di distinguere l'alimentazione ordinaria dei ruoli normali delle altre Forze armate da quella specifica prevista per l'Arma dei carabinieri ed inserendo, alla lettera b), il nuovo articolo 651-bis che detta nuove disposizioni in materia di reclutamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri. La lettera c) modifica l'articolo 622 del codice in materia di soglia minima per il reclutamento straordinario nel ruolo normale, prevedendo l'attivazione del meccanismo quando il numero dei sottotenenti che concludono nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulti inferiore a 1/26 (attualmente la soglia è pari ad 1/13) della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale.
  La lettera d) abroga l'articolo 663 del codice in materia di alimentazione del ruolo speciale, posto a esaurimento, mentre le lettere f) e g) novellano gli articoli 664, 664-bis e 665 del codice prevedendo specifiche norme per le immissioni nel ruolo tecnico e del ruolo forestale. La lettera h) novella l'articolo 666 del codice in materia di immissioni in ruolo degli ufficiali, prevedendo che le immissioni annuali nel ruolo normale non possano in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo; che le immissioni annuali nel ruolo tecnico non possano in ogni caso superare un ventinovesimo degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello e che il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non possa in ogni caso superare un nono della consistenza organica degli ufficiali inferiori di detto ruolo.
  Le lettere da i) a n) modificano gli articoli 667, 668, 670 e 676 del codice riguardanti gli ufficiali piloti di complemento a seguito della soppressione del ruolo speciale, al cui interno transitano i Pag. 29capitani piloti di complemento dell'Arma al compimento della ferma di 12 anni.
  Infine, la lettera o) novella l'articolo 678 del codice prevedendo la riserva di posti per il reclutamento degli ufficiali ausiliari solo per il ruolo tecnico, in conseguenza della richiamata soppressione del ruolo speciale.
  L'articolo 7 reca disposizioni concernenti la formazione e l'addestramento degli ufficiali. In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 722 del codice aumentando da uno a due anni la durata del corso applicativo per gli ufficiali a nomina diretta provenienti dal mondo civile. La lettera b), invece, sostituisce l'articolo 734 del codice in materia di corsi di applicazione (due anni) e di perfezionamento (un anno) per gli ufficiali provenienti dal concorso pubblico che hanno frequentato l'Accademia militare. La lettera c) modifica l'articolo 735 del codice regolando i casi di mancato superamento dei richiamati corsi di applicazione e di perfezionamento. La lettera d) sostituisce l'articolo 736 del codice, novellando la durata e le modalità dei corsi applicativi, mentre la lettera e) modifica l'articolo 737 del codice relativo al corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico. La lettera f) modifica l'articolo 738 del codice, in tema di obblighi di servizio per i vari ruoli degli ufficiali, abrogando il comma 2 riferito agli ufficiali del soppresso ruolo speciale. La lettera g) modifica l'articolo 740 del codice relativo al superamento dei corsi di formazione previsti per gli ufficiali in ferma prefissata, ovvero per coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione non definitivo. La lettera h) – in conseguenza della soppressione del ruolo piloti di complemento dell'Arma – abroga l'articolo 749 del codice concernente l'ammissione ai corsi per pilota e navigatori. Infine, la lettera i), modifica l'articolo 755 del codice prevedendo che il corso d'istituto sia svolto nel grado di maggiore al fine di consentire di frequentare un corso specifico prima dell'ammissione al grado di tenente colonnello.
  L'articolo 8 reca disposizioni concernenti la formazione e l'addestramento degli ufficiali. In particolare, le lettere a) e b) novellano l'articolo 855 del codice in vista dell'esclusione dell'Arma dalle disposizioni sulle precedenze tra militari di differenti ruoli delle Forze armate. Inoltre, il nuovo articolo 855-bis introduce una specifica disciplina della precedenza in comando tra i ruoli degli ufficiali dell'Arma. La lettera c) – in seguito all'abrogazione dell'articolo 907 del codice ad opera del decreto legislativo n. 177 del 2016 – introduce una modifica all'articolo 908 del codice, che regola le ipotesi speciali di riduzione dei quadri. La lettera d) interviene invece sull'articolo 928 del codice, che regola i limiti di età per il collocamento in congedo di coloro che rivestono il grado di colonnello. La lettera e) modifica l'articolo 944 del codice in base al quale gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri (inciso quest'ultimo di cui si propone la soppressione) che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, siano stati esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possano chiedere di essere prosciolti dalla ferma di dodici anni. Anche in questo caso la modifica proposta viene considerata necessaria a seguito della soppressione del ruolo speciale, al cui interno transitano i capitani piloti di complemento dell'Arma al compimento della ferma di 12 anni. Da ultimo, le lettere da f) a h) modificano gli articoli 963, 964 e 965 del codice con riguardo alla possibilità per gli ufficiali del ruolo tecnico di frequentare corsi di specializzazione inerenti alle professionalità mediche.
  L'articolo 9 reca disposizioni concernenti il giudizio di avanzamento degli ufficiali. Nello specifico, la lettera a) novella l'articolo 1045 del codice variando la composizione della Commissione ordinaria di avanzamento attraverso l'innalzamento del grado dei componenti che ne fanno parte. La lettera b) modifica l'articolo 1097 del codice al fine di armonizzare le forme di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri Pag. 30– che ora avviene ad anzianità, per i gradi di tenente e capitano; a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata – alle nuove modalità di progressione in carriera previste dalle tabelle. La lettera c) modifica l'articolo 1226-bis del codice che riguarda le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dell'Arma. La lettera d) modifica l'articolo 1231 del codice, in tema di mancato conseguimento della laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno della nomina al grado di capitano, prevedendo il collocamento dell'interessato nella categoria del complemento e non nel ruolo speciale (come avviene a legislazione vigente) in ragione della soppressione di quest'ultimo ruolo. La lettera e) modifica l'articolo 1269 del codice, in tema di periodi di comando/servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento, prevedendo almeno diciotto mesi continuativi di servizio. Infine, le lettere da f) a l) modificano la Tabella 4 – quadri da I a V allegata allo schema in esame – alla luce delle novità introdotte per quanto attiene ai ruoli degli ufficiali dell'Arma.
  L'articolo 10 modifica l'articolo 1512 del codice al fine di inquadrare il maestro direttore e il maestro vice direttore della banda musicale nel ruolo normale e non più nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri. Anche in questo caso la novella è conseguente all'unificazione dei ruoli normale e speciale prevista dall'articolo 8 dello schema di decreto in esame.
  Gli articoli da 11 a 16, inseriti nella sezione III, intervengono sull'attuale normativa che regola il ruolo degli ispettori. Nello specifico, il comma 1, lettera a) dell'articolo 11 novella l'articolo 679 del codice, in materia di reclutamento dei marescialli e degli ispettori, riservando – ferme restando le attuali percentuali complessive di reclutamento – il 20 per cento dei posti banditi nel concorso interno agli appartenenti al ruolo sovrintendenti e il restante 10 per cento al ruolo appuntati e carabinieri. La lettera b) sostituisce l'articolo 683 del codice in materia di alimentazione del ruolo ispettori stabilendo, tra l'altro, che i posti del concorso interno sono suddivisi tra sovrintendenti (2/3) senza distinzione di grado e appuntati/carabinieri (1/3) (attualmente 1/3 dei posti sono per brigadiere capo e 1/3 per gli altri gradi del ruolo). La lettera c) sostituisce l'articolo 685 del codice prevedendo, per i ruoli appuntati e carabinieri, un concorso per titoli ed esami che consente l'accesso all'intero corso superiore di qualificazione (ipotesi 1 anno) e, per i sovrintendenti, un concorso per soli titoli che consente l'accesso alla seconda fase (ipotesi 6 mesi) del corso richiamato. Le lettere d) ed e) modificano gli articoli 687 e 694 del codice al fine di integrare la composizione delle commissioni d'esame per l'accesso ai ruoli ispettori e sovrintendenti con un luogotenente al posto di un maresciallo aiutante, in ragione della trasformazione in grado dell'attuale qualifica di luogotenente. La lettera f) novella l'articolo 696 del codice che disciplina il reclutamento degli ispettori del Reggimento corazzieri prevedendo che la decorrenza della nomina al grado di maresciallo inizi dal giorno successivo al termine del corso di qualificazione professionale, della durata non inferiore a sei mesi, che i vincitori del concorso interno devono superare per conseguire la nomina a maresciallo.
  L'articolo 12 reca disposizioni in materia di formazione e addestramento del personale del ruolo degli ispettori novellando, alle lettere a) e b), gli articoli 765 e 767 del codice, mentre l'articolo 13 interviene sui compiti degli ispettori stessi.
  Gli articoli 14 e 15 intervengono sulle disposizioni del codice che regolano lo stato giuridico e l'avanzamento. In particolare, l'articolo 14 novella l'articolo 1004 del codice, che attualmente disciplina la nomina nel complemento del personale dell'Arma, consentendo ai luogotenenti la possibilità, all'atto della cessazione dal servizio, di conseguire, a domanda, la nomina a ufficiale di complemento. La lettera a) dell'articolo 15 è volta a prevedere il grado di luogotenente quale grado apicale del ruolo. La lettera b) modifica l'articolo 1292 del codice al fine di inserire Pag. 31l'avanzamento a scelta (in luogo della selezione per titoli) quale forma di avanzamento al grado di luogotenente. La lettera c) novella l'articolo 1293 del Codice stabilendo i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo (8 anni) e di maresciallo aiutante (8 anni) per la promozione al grado superiore, mentre la lettera d) è volta a sostituire l'articolo 1294 del codice, riguardante le condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capi. La lettera e) sostituisce l'articolo 1295 del codice prevedendo l'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, con attribuzione del grado, il giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza, solo per il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta. I restanti marescialli capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento «all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo». Il nuovo articolo 1295-bis del codice, il cui inserimento è previsto dalla lettera f), definisce le modalità di avanzamento «a scelta» per i marescialli aiutanti al grado di luogotenente, limitando il numero delle promozioni a una frazione (1/47) dell'organico dell'intero ruolo ispettori. La lettera g) è volta a modificare l'articolo 1296 del codice al fine di prevedere la possibilità per i luogotenenti, nuovo grado apicale del ruolo ispettori, di essere promossi sottotenenti del ruolo normale, mentre la lettera h) propone di abrogare l'articolo 1324 del codice che regola l'attribuzione della qualifica di luogotenente a regime, in ragione dell'istituzione del grado di luogotenente. Da ultimo, la lettera i) introduce il nuovo articolo 1325-bis concernente l'attribuzione della qualifica di «carica speciale» ai luogotenenti che, non incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e valutati eccellenti nell'ultimo triennio, abbiano maturato 4 anni di permanenza nel grado.
  L'articolo 16 sostituisce l'articolo 1522 del codice concernente il personale delle bande musicali, prevedendo anche per il personale dei ruoli dei musicisti la possibilità della promozione al grado di luogotenente, quale grado apicale del ruolo e l'attribuzione della qualifica di «carica speciale».
  Gli articoli da 17 a 24, inseriti nella sezione IV, intervengono sulla normativa concernente i ruoli dei sovrintendenti. Nello specifico, l'articolo 17 novella, in più parti, l'articolo 692 del codice concernente l'alimentazione del ruolo dei sovrintendenti al fine di ridurre da sette anni a quattro anni la durata della permanenza in servizio ai fini dell'accesso al ruolo dei sovrintendenti da parte degli appuntati, carabinieri scelti e i carabinieri in servizio permanente; di prevedere il possesso del requisito di due anni di servizio presso un Comando stazione per il concorso riservato agli appuntati scelti e relativo al reclutamento dei sovrintendenti; di stabilire una riserva di posti, ai fini dell'alimentazione del ruolo dei sovrintendenti, in favore del personale già in possesso di specializzazione in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare (in luogo della nuova specializzazione).
  L'articolo 18 interviene sugli articoli 775 e 776 del codice in materia di modalità di durata e di svolgimento del corso di aggiornamento e formazione professionale degli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri.
  L'articolo 19 novella l'articolo 849 del codice che disciplina i compiti del personale appartenente al ruolo sovrintendenti. In particolare, le modifiche sono volte a specificare le mansioni della nuova figura del brigadiere capo «qualifica speciale», contemplata dall'articolo 1297 del codice, come modificato dall'articolo 21 dello schema di decreto legislativo in esame.
  L'articolo 20 novella l'articolo 979 del codice al fine di estendere l'impiego biennale presso i comandi di stazione anche ai vice brigadieri promossi a conclusione del corso accessibile ai ruoli di base.
  Da ultimo, l'articolo 21 interviene sugli articoli 1298 e 1299 del codice al fine di ridurre i periodi minimi di permanenza nei gradi di vice brigadiere e brigadiere (dagli attuali 7 anni a 5 anni) e prevedere Pag. 32l'avanzamento a brigadiere capo «ad anzianità», in luogo dell'avanzamento a scelta previsto dall'articolo 1300 del codice di cui si propone la soppressione. Infine, viene introdotto il nuovo articolo 1325-ter che disciplina l'attribuzione di una «qualifica speciale» ai brigadieri con almeno 8 anni di permanenza nel grado che: non si trovino nelle condizioni che determinerebbero la sospensione in una forma di avanzamento; non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero; e abbiano una valutazione almeno di superiore alla media nell'ultimo triennio.
  La sezione V comprende gli articoli da 22 a 24 concernenti le modifiche legislative al ruolo degli appuntati e dei carabinieri. In particolare, l'articolo 22 dispone in merito alla formazione e all'addestramento del personale appartenente ai ruoli degli appuntati e dei carabinieri.
  L'articolo 23 interviene sulle mansioni degli appartenenti ai richiamati ruoli specificando le mansioni dell'appuntato scelto con «qualifica speciale» – qualifica introdotto dal successivo articolo 24 – cui possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, i compiti di maggiore responsabilità fra quelli espressamente indicati dal comma 1 dell'articolo 850 del codice.
  Da ultimo, l'articolo 24 modifica la disciplina dell'avanzamento con una novella all'articolo 1311 del codice che dispone la promozione a carabiniere scelto dopo 4 anni e sei mesi nel grado di carabiniere, anziché dopo 5 anni di servizio come attualmente previsto, nonché la riduzione da 5 a 4 anni del periodo di permanenza nel grado di appuntato. Infine, come sopra ricordato, viene introdotto il nuovo articolo 1325-quater del codice al fine di disciplinare la «qualifica speciale» per gli appuntati scelti con 8 anni di permanenza nel grado.
  Gli articoli 25 e 26, inseriti nella sezione VI, recano modifiche all'ordinamento dell'Arma dei carabinieri. Nello specifico, l'articolo 25 sostituisce l'articolo 173 del codice, concernente l'organizzazione territoriale dell'Arma, al fine di adeguare le denominazioni dei gradi ai livelli ordinativi dei reparti secondo le nuove disposizioni previste dallo schema di decreto in esame (Comandi provinciali retti da generale di brigata o da colonnello e Comandi di stazione retti da luogotenente, maresciallo aiutante e maresciallo capo) e, conseguentemente, aggiorna le denominazioni dei reparti stessi.
  L'articolo 26 novella l'articolo 179 del codice al fine di stabilire il principio generale in forza del quale i luogotenenti – nuova carica apicale del ruolo degli ispettori – sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.
  Gli articoli da 27 a 32, inseriti nella sezione VII, recano norme di coordinamento transitorie e finali. Nel dettaglio l'articolo 27 regola le disposizioni transitorie in materia di reclutamento nei ruoli dell'Arma dei carabinieri disciplinando, in particolare, le immissioni nel ruolo normale anche in funzione dei transiti che effettivamente si verificheranno a seguito dell'unificazione del ruolo normale e del ruolo speciale (quest'ultimo posto ad esaurimento), prevista dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in esame.
  L'articolo 28 regola il regime transitorio in materia di formazione, mentre l'articolo 29 disciplina il regime transitorio in materia di ruoli e organici. L'articolo 30 reca, invece, disposizioni in merito al regime transitorio dell'avanzamento del personale dell'Arma dei carabinieri.
  L'articolo 31 disciplina le progressioni di carriera dei ruoli forestali direttivi e non dirigenti dell'Arma (posti a esaurimento), novellando a tal fine i quadri da VI a XI della Tabella 4 allegata al codice, mentre il successivo articolo 32 disciplina il passaggio ai nuovi parametri stipendiali per i brigadieri, brigadieri capo, revisori capo e appuntati scelti.
  Il Capo III reca norme volte alla revisione della disciplina su reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale della Guardia di finanza.
  Con un primo gruppo di norme (articolo 33) vengono disposte modifiche al Pag. 33decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente. Tra le modifiche principali ci sono la rideterminazione della consistenza organica del ruolo degli appuntati, dei finanzieri, dei sovrintendenti e degli ispettori e la riforma della disciplina dei concorsi per l'arruolamento, che tra l'altro viene resa più omogenea con quanto previsto dalle disposizioni generali in tema di concorsi pubblici. Viene ricondotta a organicità la disciplina degli avanzamenti e dei giudizi. In generale, vengono inserite nel decreto in esame disposizioni contenute in leggi speciali, in modo da riordinare la disciplina in una sola fonte normativa.
  Con l'articolo 34 vengono disposte modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che disciplina il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali. Le linee guida della riforma sono simili a quelle che interessano il personale non direttivo: riordino dei ruoli, revisione della disciplina del reclutamento, con uniformazione alle norme valide per i concorsi pubblici, e della valutazione per il grado superiore.
  L'articolo 35 contiene modifiche normative di coordinamento.
  L'articolo 36 reca disposizioni transitorie. In particolare sono disciplinate alcune forme transitorie di avanzamento di appuntati, vice brigadieri e brigadieri, dovute alla modifica delle permanenze a regime in questi gradi. Viene autorizzata nel prossimo triennio l'assunzione di ispettori nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente. Viene autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2018, la rimodulazione delle consistenze organiche per incrementare il ruolo ispettori fino a 28.602 unità. Sono poi previste disposizioni derogatorie in materia di graduatorie, avanzamenti, promozioni, requisiti di accesso ai concorsi, riserve di posti, stato giuridico, inclusa la possibilità per alcune categorie di chiedere l'applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti dalla previgente normativa.
  Più in dettaglio l'articolo 33 interviene in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente. La consistenza organica del ruolo degli appuntati e dei finanzieri è ridotta da 26.807 unità (alla data del 1o settembre 1995) a 23.313 unità (al 1o gennaio 2017).
  Sono aggiornate e specificate alcune mansioni di appuntati e finanzieri, che in particolare svolgono ora anche compiti di insegnamento, formazione e istruzione nei confronti del personale del Corpo. Gli appuntati scelti con otto anni di anzianità nel grado conseguono, sotto specifiche condizioni, una «qualifica speciale». L'appuntato scelto con «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado ed è tendenzialmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilità e in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi.
  Sono rivisti i requisiti per l'ammissione al corso per la promozione a finanziere. In particolare, in luogo di parametri basati sulla statura, sono stabiliti parametri fisici correlati a composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva. Quanto alle qualità morali e di condotta, si chiarisce che l'irreprensibilità del comportamento è accertata d'ufficio e che sono causa di esclusione anche l'esito positivo negli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato e l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti. Alcune restrizioni non si applicano nel reclutamento di allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi.
  In tema di concorsi per allievi finanzieri, viene meglio precisato il contenuto obbligatorio dei bandi, ai quali si demanda la composizione della Commissione giudicatrice, la quale potrà essere coadiuvata da esperti o docenti.
  Alcune regole per la promozione al grado di finanziere sono uniformate a quelle per la nomina a vicebrigadiere e maresciallo. È prevista una specifica disciplina del proscioglimento degli allievi finanzieri frequentatori di corso presso le scuole di formazione se non idonei al servizio. L'inettitudine deve risultare da un verbale redatto da una commissione nominata Pag. 34dal Comandante generale del Corpo. Gli allievi finanzieri possono essere prosciolti su domanda dell'interessato o per infermità.
  Viene definito lo stato giuridico di appuntati, finanzieri e allievi, il quale è costituito da un complesso di doveri e diritti inerenti al grado, che vengono specificati nel testo. Lo stato giuridico si acquista con il conferimento del grado e si perde con la perdita del grado.
  Quanto allo stato giuridico, gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri vengono divisi in a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente; b) finanzieri in ferma volontaria; c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto. Il personale in servizio permanente può essere in servizio permanente effettivo, sospeso dal servizio o in aspettativa. Tutti devono possedere l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato per essere impiegato ovunque. È prevista una disciplina dell'aspettativa, delle cause di cessazione del rapporto di impiego, del raggiungimento dei limi di età (cioè settanta anni), del congedo, dell'infermità. Quanto a questa, appuntati e finanzieri devono assicurare i requisiti di idoneità fisica e cessano dal servizio permanente per essere collocati in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando diventino inidonei al servizio militare incondizionato, non riacquistino l'idoneità allo scadere dell'aspettativa per infermità temporanea, o siano giudicati non idonei dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze. Quanto alla cessazione dal servizio, si chiarisce che di norma appuntati e finanzieri non possono chiederla, anche se in casi eccezionali può essere concessa su domanda. Coloro che cessano con almeno venti anni di servizio effettivo sono collocati nella riserva; se hanno meno di venti anni di servizio sono collocati in congedo illimitato. Il Corpo ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
  Sono previste norme per la nomina all'impiego civile di appuntati e finanzieri in servizio permanente. In particolare, essa è preclusa ai militari cessati dal servizio permanente. Sono previste cause di perdita del titolo a conseguire l'impiego civile. In ogni caso, la nomina all'impiego civile è causa di cessazione dal servizio. Sono disciplinate le cause di cessazione dalla ferma volontaria prima del termine della stessa: in particolare, oltre che per infermità, scarso rendimento, passaggio all'impiego civile, decadenza, e così via, la ferma cessa per motivi disciplinari o per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
  È previsto che in alcuni casi appuntati e finanzieri in congedo possano essere richiamati in servizio d'autorità; che possano essere richiamati a domanda in qualsiasi circostanza e per qualunque durata; e che per il richiamo nelle forze di completamento serva il consenso.
  Sono riviste le norme in materia di avanzamento degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri. In particolare, le promozioni decorrono dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado. Sono rivisti i requisiti fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore. Sono previste cause di sospensione della valutazione ai fini della promozione. È specificato che appuntati e finanzieri sono iscritti a ruolo nel contingente e nel grado di appartenenza in ordine di anzianità giuridica.
  È prevista la revisione in diminuzione delle dotazioni organiche del ruolo sovrintendenti, che passano da 15.000 a 12.655 unità. Quanto alle funzioni, è previsto che i sovrintendenti possano anche insegnare al personale del Corpo, in relazione alla professionalità posseduta; e che i brigadieri capo possano sostituire i superiori diretti del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento. È previsto, ancora, che i brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado possano conseguire, a specifiche condizioni, la cosiddetta «qualifica speciale». Viene rivista la disciplina Pag. 35in materia di accesso al ruolo sovrintendenti. I concorsi per l'accesso al ruolo sovrintendenti vengono disciplinati con modalità analoghe a quelle previste per gli allievi ufficiali.
  Quanto al ruolo ispettori, è previsto uno sviluppo a carattere direttivo articolato su cinque gradi in luogo degli attuali quattro: maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante e luogotenente. La consistenza organica del ruolo ispettori viene fissata in 23.602 unità e unificata. Quanto alle funzioni del personale del ruolo, è precisato che i marescialli aiutanti possano svolgere anche funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale, anche del medesimo ruolo. È previsto inoltre che il personale del nuovo grado apicale del ruolo (luogotenente) sia impiegato in incarichi di massima responsabilità, consegua la qualifica di «cariche speciali» dopo quattro anni di anzianità nel grado e sia allora impiegato principalmente in incarichi di più qualificato rango. Sono previsti i requisiti per l'accesso alla qualifica ed è chiarito che il luogotenente «cariche speciali» ha rango preminente sul pari grado che non ha la medesima qualifica.
  In materia di accesso al ruolo, è previsto che gli ispettori della Guardia di finanza siano selezionati per il 70 per cento mediante concorso pubblico e per il restante 30 per cento attraverso concorso interno, le cui modalità sono modificate. L'immissione in ruolo è comunque per tutti subordinata al superamento di specifici corsi.
  Vengono rivisti i requisiti per la partecipazione ai concorsi, armonizzandoli con quelli previsti per l'assunzione del personale delle altre categorie. Ai fini dell'accesso per concorso interno al ruolo ispettori, viene previsto anche per sovrintendenti, appuntati e finanzieri il requisito della laurea triennale in discipline economico-giuridiche. Viene specificato che il corso ordinario di formazione per il ruolo ispettori destinato ai vincitori del concorso è di durata non inferiore a due anni accademici ed è a carattere universitario. Le modalità di svolgimento del concorso interno per l'accesso al ruolo di ispettori sono stabilite dal Comandante generale.
  Vengono rivisti i criteri di inclusione ed esclusione dalle aliquote nelle quali devono essere compresi gli ispettori e i sovrintendenti da valutare per l'avanzamento. In particolare si prevede per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti il possesso di una laurea triennale. Il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti valutato e non promosso può essere nuovamente valutato se ha maturato un altro anno di anzianità di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento.
  È istituita la Commissione permanente di avanzamento per il personale sub-direttivo. Vengono disciplinate la composizione della Commissione e le sue competenze. È regolato l'avanzamento a scelta. È prevista una disciplina unitaria e omogenea dell'istituto della promozione straordinaria. L'autorità proponente è per tutti il primo ufficiale generale della scala gerarchica dell'interessato. La decisione diventa di competenza esclusiva del Comandante generale. Viene ricondotta a unitarietà la disciplina del transito del personale del Corpo della Guardia di finanza appartenente ai ruoli di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri. È prevista la possibilità di modificare le dotazioni organiche dei singoli ruoli con decreto non regolamentare del ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo.
  Venendo all'articolo 34, questo disciplina il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. È previsto che l'incarico di Comandante in seconda del Corpo abbia durata biennale (anziché annuale). Il ministro dell'economia e delle finanze può escludere per gravi motivi il generale di corpo d'armata più anziano e preporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianità. È specificato che la carriera del ruolo ufficiali è a sviluppo dirigenziale. Vengono istituiti nel ruolo i comparti ordinario, Pag. 36aeronavale e speciale; conseguentemente sono soppressi i ruoli «aeronavale» e «speciale».
  In materia di reclutamento degli ufficiali, vengono compresi tra le cause di esclusione anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti nel tempo. Sono elencati i requisiti per la nomina a ufficiale attualmente stabiliti da norme secondarie: non essere stati dimessi da accademie, etc. In generale, i requisiti per il reclutamento degli ufficiali sono uniformati a quelli delle categorie sub-direttive. I requisiti per il reclutamento devono essere posseduti alle date indicate nel bando di concorso. Il reclutamento degli ufficiali avviene per concorso pubblico o interno: spetta al Comandante generale definire il numero dei posti a concorso per entrambe le procedure. Un numero di posti è riservato al comparto aeronavale. Il limite massimo di età per partecipare al concorso è innalzato per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri. Viene data attuazione a una risoluzione approvata dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati il 17 settembre 2008, che ha impegnato il Governo, tra l'altro, a prevedere riserve di posti in favore dei diplomati delle Scuole militari. Il ciclo formativo degli ufficiali è a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economiche e giuridiche. È disciplinato il caso in cui i frequentatori dell'Accademia siano rinviati o espulsi dal corso. L'accesso al ruolo normale comparti speciale e aeronavale è possibile mediante concorso interno, cui possono partecipare gli appartenenti ai ruoli sub-direttivi in possesso del titolo di laurea specialistica o magistrale, con almeno 30 anni di età e non oltre 45 e con determinate qualifiche.
  Sarà possibile richiedere il possesso di titoli di studio specialistici o abilitativi, in modo da reclutare figure specializzate funzionali alle esigenze dell'Amministrazione. Viene meno il requisito minimo di 33 anni di età e si innalza da 42 a 45 anni il limite massimo. È prevista la frequentazione di un corso di non meno di sei mesi con nomina a tenente a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione. Al termine del corso l'anzianità relativa dei tenenti è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso. La sottoscrizione degli obblighi di servizio è presupposto per la nomina a ufficiale.
  Diverse sono le disposizioni in materia di avanzamento. Tra l'altro, si prevede che l'aver ricoperto incarichi in più sedi di servizio costituisca titolo nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello. Viene inoltre trasferita dal ministro dell'economia e delle finanze al Comandante generale la facoltà di sospendere per fatti di notevole gravità la promozione di un ufficiale. Viene anticipata dal 31 ottobre al 30 settembre di ogni anno l'indicazione degli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado superiore. Viene prevista la possibilità di disporre di 15 unità di ufficiali in soprannumero – in aggiunta alle posizioni soprannumerarie già previste da altre fonti – da distaccare presso le altre Forze di polizia, le Forze armate e le altre amministrazioni dello Stato. Viene introdotta una compensazione orizzontale delle eccedenze registrate nei gradi dirigenziali di un ruolo con le vacanze negli organici dello stesso grado degli altri ruoli. Inoltre, viene introdotto per i generali un nuovo sistema di collocamento in aspettativa per riduzione quadri, al fine di evitare che i primi in graduatoria siano più incisi anche quando meno anziani anagraficamente.
  Viene attribuita al Comandante generale la facoltà di riconoscere i motivi di servizio che hanno ritardato il raggiungimento delle condizioni per l'avanzamento. Viene disciplinato l'avanzamento dei sottotenenti reclutati tramite concorso interno ovvero che all'atto della valutazione prestano già servizio nel Corpo. Viene elevata da 35 a 40 anni l'età massima entro cui l'ufficiale in congedo a domanda può fare istanza di riammissione in servizio. Per gli ufficiali del ruolo tecnico-Pag. 37logistico-amministrativo si prevedono le stesse attribuzioni degli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.
  Viene estesa ai maggiori e ai tenenti colonnelli la norma già prevista per i capitani sulla piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Viene demandata a un decreto non regolamentare del ministro la determinazione delle procedure per adeguare i ruoli, delle specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo e delle dotazioni organiche. Quanto al servizio sanitario agli ufficiali medici, si specifica che l'assistenza sanitaria e è svolta con le risorse Fondo di assistenza per i finanzieri e si rinvia al codice dell'ordinamento militare in tema di funzionamento ed organizzazione del servizio. Fanno parte del Consiglio superiore della guardia di finanza solo gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo titolari di incarichi nell'ambito della medesima guardia di finanza.
  L'articolo 35 reca ulteriori modifiche normative di coordinamento.
  L'articolo 36 a sua volta reca disposizioni transitorie. Tra l'altro, viene autorizzato lo svolgimento di concorsi straordinari per 70 sottotenenti del ruolo normale riservati ai luogotenenti in servizio permanente in possesso di specifici requisiti.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 14 marzo 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.