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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 marzo 2017
789.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 142

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
Nuovo testo C. 4144, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con dodici condizioni e otto osservazioni (vedi allegato 1).

  La senatrice Maria Grazia GATTI (MDP) propone di trasformare la condizione sull'individuazione di un quadro generale di principi uniformi nella disciplina dell'attività venatoria, destinata a Pag. 143scatenare le ire degli animalisti per il riferimento all'abbattimento, in una osservazione. Rileva che si tratta di una condizione che contrasta con le competenze delle Regioni in materia di caccia.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ritiene condivisibile la proposta della collega Gatti.

  Il deputato Albrecht PLANGGER (MISTO) propone di inserire nel parere un'osservazione che inviti a valutare l'opportunità di specificare, all'articolo 5, che per soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue si intendono i soggetti residenti nei Comuni compresi anche parzialmente nel parco o nelle aree contigue.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, accoglie entrambe le proposte di modifica e riformula conseguentemente la proposta di parere, che diviene favorevole con undici condizioni e dieci osservazioni (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
Nuovo testo C. 1202 Arlotti.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il presidente Gianpiero D'ALIA in sostituzione della relatrice, senatrice Pezzopane, impossibilitata a partecipare ai lavori, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla I Commissione Affari costituzionali della Camera sulla proposta di legge C. 1202 Arlotti, recante «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  La proposta di legge, come recita il titolo, prevede il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio – appartenenti alla Provincia di Pesaro e Urbino – dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini.
  Ricorda che il distacco di Comuni da una Regione e la loro aggregazione ad altra Regione è disciplinato dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che delinea un procedimento legislativo peculiare caratterizzato dall'iniziativa dei comuni interessati e dall'approvazione da parte della maggioranza della popolazione dei predetti comuni espressa mediante referendum ed il parere dei Consigli regionali interessati.
  Circa la sussistenza dei richiamati presupposti costituzionali, i referendum per il distacco dalle regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna si sono svolti nei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio in data 24-25 giugno 2007; del risultato positivo è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2007. Il parere della Regione dell'Emilia Romagna risulta espresso con risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 maggio 2012 (periodico – parte seconda); il parere è favorevole.
  Non risulta invece espresso il parere della regione Marche. Rileva in proposito che la Presidenza della Commissione Affari costituzionali, con lettere del 12 novembre 2014, dell'8 luglio 2015 e del 21 ottobre 2015, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio regionale delle Marche l'espressione del predetto parere. Nella riunione del 12 gennaio 2016 l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Affari costituzionali, viste le reiterate richieste di Pag. 144espressione del parere ed in considerazione del considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima di tali richieste, ha ritenuto che, essendosi la Commissione pienamente attenuta al principio di leale collaborazione, sussistessero le condizioni per proseguire nell’iter legislativo. È stato peraltro ritenuto opportuno procedere allo svolgimento di un'audizione informale di esperti, al fine di acquisire la loro opinione in ordine al citato orientamento di procedere nell'esame delle citate proposte.
  Nella seduta del 10 marzo 2016 il Presidente ha riferito che tutti gli esperti ascoltati in audizione hanno convenuto che la mancata espressione del parere da parte della Regione interessata non può costituire, alla luce del dettato costituzionale, motivo ostativo alla prosecuzione dell’iter parlamentare. È stata richiamata la costante giurisprudenza costituzionale e in particolare la sentenza n. 33 del 2011, che ha evidenziato come «la previsione di un parere, quale espressione del principio di leale collaborazione, esige che le parti della relazione si conformino, nei rispettivi comportamenti, a tale principio; pertanto, chi richiede il parere deve mettere il soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi a ragion veduta, concedendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio, mentre il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analizzare l'atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine dato». Inoltre è stato evidenziato che, sempre secondo la Corte Costituzionale, anche in mancanza della previsione di un termine per l'espressione del parere, deve escludersi che l'organo consultato possa, rifiutandosi di rendere il parere, procrastinare sine die il termine, perché in tal modo si verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto, inconciliabile con la natura della funzione consultiva (sentenza n. 225 del 2009).
  Passa dunque all'esame del contenuto della proposta di legge.
  L'articolo 1 prevede che i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.
  L'articolo 2 disciplina i relativi adempimenti amministrativi, prevedendo che il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, nomina, con proprio decreto, un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario è nominato sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche e la provincia di Rimini. Gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 sono realizzati per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi. I sindaci dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio partecipano, con funzioni consultive, alle predette attività.
  Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti amministrativi entro centottanta giorni. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario fissa un ulteriore congruo termine; in caso di ulteriore inadempimento al commissario è riconosciuto un potere sostitutivo, assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
  Sono conseguentemente modificati i collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati.
  Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle Province, si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 26, in base al quale, ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una Pag. 145certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati ISTAT. Ugualmente si procede per l'attribuzione di fondi.
  Viene inoltre prevista una clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 3 dispone infine in ordine all'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo a quello della pubblicazione.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 8.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.20.

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, presidente della sezione delle autonomie della Corte dei conti, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia il presidente della sezione delle autonomie della Corte dei conti DE GIROLAMO per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 8.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.45.

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.
Audizione del Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Alessandro PAJNO, presidente del Consiglio di Stato, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia il presidente del Consiglio di Stato PAJNO per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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