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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 aprile 2017
797.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
COMUNICATO
Pag. 241

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

  La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.
Atto n. 392.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Bruno TABACCI, presidente, ricorda che l'atto del Governo n. 392 è stato assegnato alla Commissione con riserva, in attesa dei pronunciamenti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Sullo schema di decreto è stata effettuata una audizione informale di diverse organizzazioni sindacali e del presidente dell'ACI la scorsa settimana. Come concordato in sede di ufficio di presidenza, nella seduta di oggi la relatrice, on. Petrenga, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni

  La deputata Giovanna PETRENGA (FdI-AN), relatrice, premette che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Lo schema è stato trasmesso alle Camere l'ultimo giorno utile per usufruire dello scorrimento di novanta giorni del termine di delega, pur in assenza dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.
  Dà quindi conto dei contenuti dello schema, che si compone di 6 articoli. L'articolo 1 disciplina il documento unico: tale funzione sarà espletata dalla carta di circolazione, che conterrà anche i dati di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Pag. 242L'operatività del nuovo documento è fissata al 1o luglio 2018 subordinatamente all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 2 dello schema. Lo stesso articolo 1, infine (comma 4), attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) la competenza al rilascio della carta di circolazione. La carta certifica i dati in essa riportati. Restano ferme le responsabilità dell'ACI per i dati relativi alla proprietà e del MIT per quelli relativi ai veicoli. L'articolo 2 disciplina la procedura di rilascio del documento unico prevedendo che la relativa istanza sia presentata presso qualsiasi sportello telematico dell'automobilista (STA), o, in qualche limitata ipotesi, presso il competente Ufficio della motorizzazione civile (UMC). Per le predette istanze sarà corrisposta una tariffa unica che sarà determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e della finanze e della giustizia entro il 30 aprile 2018 in misura non superiore alla somma dell'importo delle due tariffe previste a legislazione vigente, tenendo conto dei costi dei servizi. Lo stesso decreto determinerà l'importo dell'imposta di bollo unificata in misura tale da garantire i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatto negativo sui saldi di bilancio e disciplinerà le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione, per quanto di rispettiva spettanza. Con l'articolo 3 si prevede che il MIT acceda a titolo gratuito ed in via telematica a tutte le informazioni contenute nel PRA in relazione a quanto prescritto dalla legge. Sono quindi fatte salve le disposizioni vigenti in materia di imposta provinciale di trascrizione (comma 2). L'articolo 4 reca le disposizioni transitorie e finali. In particolare si prevede che le carte di circolazione ed i certificati di proprietà rilasciati anteriormente al varo dell'emanando decreto in commento mantengano la loro validità fino a che non intervenga una modifica concernente i dati relativi ai veicoli che richieda l'emissione di una nuova carta di circolazione. Si dispone quindi che le Amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti nascenti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 5 reca le disposizioni di coordinamento e le abrogazioni al codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992). L'articolo 6 dispone in merito all'entrata in vigore.
  Rammenta quindi che, come già anticipato dal Presidente, la Commissione non potrà esprimere il parere fino a quando non saranno acquisiti i pronunciamenti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.
  Pertanto, si riserva di formulare una proposta di parere in un secondo tempo, tenendo anche conto delle questioni sollevate nell'audizione informale, per i profili di competenza della Commissione.
  Segnala che la questione nodale emersa finora attiene alla coerenza dello schema rispetto alla previsione di delega. Quest'ultima indica come criterio della delega la «riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». La disposizione indica dunque due obiettivi della delega:
   la «riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli», che la relazione tecnica non quantifica;
   «la realizzazione di significativi risparmi per l'utenza». L'articolo 2, comma 2 Pag. 243contiene due previsioni: la tariffa unica non potrà essere superiore all'importo risultante dalla somma delle due tariffe attualmente vigenti; l'imposta di bollo unificata deve comunque garantire «i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio». La relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) afferma che la realizzazione del risparmio per l'utenza potrà essere quantificata soltanto all'atto dell'adozione del decreto interministeriale che dovrà fissare, entro il 30 aprile 2018, l'importo della tariffa unica (sezione 1, lettera B) ). In questo modo, si affida la realizzazione di uno dei due obiettivi della delega ad un successivo atto di natura secondaria, sul quale non è previsto il parere parlamentare, rinviando la determinazione della tariffa – presupposto dell'applicazione della nuova disciplina – ad una valutazione interna alle amministrazioni interessate. Lo stesso decreto interministeriale dovrà anche disciplinare «le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza», senza nessuna predeterminazione legislativa, che possa circoscrivere la discrezionalità amministrativa, attribuita al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che è una delle parti in causa (la Motorizzazione civile è una direzione generale del Ministero).

  Inoltre, i due obiettivi sono perseguibili – in base alla delega – attraverso la riorganizzazione delle funzioni svolte dal PRA, che può avvenire anche tramite il trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o tramite l'eventuale istituzione di un'agenzia. Alla riorganizzazione deve conseguire un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Lo schema in esame sembra prescindere dagli aspetti organizzativi, limitandosi a prevedere la carta di circolazione come documento unico, nel quale devono confluire anche i dati del PRA.
  La questione potrebbe a suo avviso essere affrontata in due rilievi: uno, di carattere generale, che inviti il Governo ad una valutazione complessiva della coerenza con la delega; uno più specifico, che inviti il Governo a circoscrivere nel decreto legislativo il perimetro del successivo decreto interministeriale, per esempio prevedendo che:
   la tariffa sia versata direttamente ai soggetti cui si rivolge l'istanza;
   sia predeterminata o siano definiti stringenti criteri per individuare gli importi della tariffa spettanti all'ACI e quelli spettanti alla Motorizzazione civile;
   si acquisisca sullo schema di decreto interministeriale il parere delle Commissioni che già sono state investite del parere sull'atto in esame.

  Per quanto riguarda lo specifico profilo della semplificazione, essa è implicita negli obiettivi della delega. Andrebbero tuttavia verificate le ricadute concrete del documento unico sui cittadini e sui procedimenti amministrativi. Dal punto di vista del cittadino, la riforma rischia di non essere neppure percepita: già ora può rivolgersi ad un solo canale di accesso e riceve la sola carta di circolazione, visto che il certificato di proprietà è stato informatizzato già nel 2015. Né si coglie l'occasione per semplificare le procedure di pagamento presso la Motorizzazione civile, che obbligano il cittadino a recarsi nelle sedi della Motorizzazione stessa o presso gli uffici postali, senza possibilità di pagamento telematico. Dal punto di vista amministrativo, anziché perfezionare l'interoperabilità tra le banche dati della Motorizzazione e dell'ACI, si punta su un modello che rischia perfino una qualche complicazione, viste le procedure di trasmissione dei dati previste all'articolo 2. Anche in questo caso, si riserva di formulare un rilievo riguardante l'opportunità di una verifica dei risultati conseguiti dalla riforma sul piano della semplificazione.

  Il senatore Pasquale SOLLO comunica di aver consegnato alla relatrice un appunto Pag. 244che si sofferma su alcune criticità dello schema dal punto di vista ambientale, con specifico riguardo alla gestione dei veicoli a fine vita e dei pneumatici fuori uso e all'abolizione del canale gratuito – attualmente costituito dal PRA – per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico dei veicoli e dei rimorchi avviati alla demolizione.

  Bruno TABACCI, presidente, ringrazia la relatrice e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che si riserva di convocare una volta trasmessi i pronunciamenti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

  La seduta termina alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

  La seduta comincia alle 13.40.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.
Audizione di rappresentanti di Confprofessioni.
(Svolgimento e conclusione).

  Bruno TABACCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti di Confprofessioni.

  Luigi CARUNCHIO, Responsabile del settore fiscale di Confprofessioni, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Bruno TABACCI, presidente, ringrazia il dottor Carunchio sollecitandone un'ulteriore riflessione sulla necessità di instaurare un contrasto di interessi tra i contribuenti per ridurre l'area dell'evasione fiscale.

  Luigi CARUNCHIO, Responsabile del settore fiscale di Confprofessioni, risponde alla domanda posta dal presidente.

  Bruno TABACCI, presidente, ringrazia i rappresentanti di Confprofessioni per il loro importante contributo all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.