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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 aprile 2017
809.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
Pag. 20

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 27 aprile 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.25.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita.
COM(2016)763 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione).
COM(2016)767 final.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame congiunto degli atti europei in titolo.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che in data 27 febbraio 2017 è stata assegnata alle Commissioni riunite VIII e X la COM(2016) 767 recante Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione). La proposta, che rientra nel Pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei» sarà trattata congiuntamente alla COM(2016) 763.
  Avverte altresì che il relatore per la X Commissione, Gianluca Benamati, è stato sostituito per il seguito dell'esame dal deputato Lorenzo Becattini.

  Stella BIANCHI (PD), relatrice per la VIII Commissione, illustra sinteticamente i contenuti del provvedimento COM(2016) 767 final. Sottolinea che l'impiego delle energie rinnovabili costituisce un elemento centrale della politica per l'Unione dell'energia; le fonti rinnovabili, infatti, possono svolgere un ruolo decisivo ai fini della sicurezza energetica, per i risparmi che un loro più intenso utilizzo può generare sulle importazioni di combustibili. Tali risparmi vengono stimati dalla Commissione europea in circa 58 miliardi di euro nel 2030. Pag. 21Inoltre, le fonti rinnovabili rappresentano, insieme ai risparmi energetici, il rimedio più efficace per ridurre le emissioni di CO2. Si stima, infatti, che nel 2015 le rinnovabili abbiano contribuito a ridurre le emissioni lorde di gas a effetto serra per una quota pari alle emissioni dell'Italia. Né si può trascurare il contributo che lo sviluppo delle rinnovabili può assicurare ai fini del progresso tecnologico.
  Questi elementi hanno indotto la Commissione europea a presentare la proposta di direttiva al nostro esame per contribuire al conseguimento dell'obiettivo di avere almeno il 27 per cento del consumo di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, concordato in sede di Consiglio europeo nell'ottobre 2014 con l'approvazione del pacchetto clima energia 2030.
  A differenza della normativa vigente, che assume come orizzonte temporale il 2020, la proposta di direttiva non prevede l'introduzione di target nazionali vincolanti, ma fissa un obiettivo condiviso a livello di Unione come previsto dal pacchetto clima energia 2030 che prevede la definizione di obiettivi nazionali vincolanti solo per l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 del 40 per cento al 2030. La soluzione individuata dalla Commissione per il nuovo target sulle rinnovabili rimanda dunque ad una maggiore flessibilità negli impegni dei singoli paesi nella definizione delle politiche per rispettare l'impegno nazionale vincolante di riduzione delle emissioni di CO2.
  L'idoneità delle soluzioni prospettate dalla Commissione europea a garantire una maggiore responsabilizzazione di tutti i Paesi membri costituisce l'elemento che andrà valutato con particolare attenzione in sede di esame della proposta di direttiva la quale prevede, invece, misure vincolanti per ciascuno dei settori considerati: dell'energia elettrica, del riscaldamento-raffrescamento e dei trasporti.
  A giudizio della Commissione europea, la proposta si è resa necessaria poiché le proiezioni indicano che con le attuali politiche la quota di rinnovabili nell'energia consumata nel 2030 si aggirerebbe intorno al 24,3 per cento, quindi molto al di sotto dell'obiettivo vincolante minimo del 27 per cento contenuto nel contributo presentato dall'Unione europea all'interno dell'accordo di Parigi in vista del rispetto di quanto previsto nell'accordo di Parigi e cioè il contenimento dell'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei due gradi rispetto ai livelli pre-rivoluzione industriale e di puntare a un grado e mezzo.
  Con riferimento all'attuale quadro con orizzonte 2020, come risulta dai dati pubblicati della Commissione europea, i piani d'azione nazionali per le energie rinnovabili si sono dimostrati, in linea generale, abbastanza soddisfacenti ed efficaci, laddove hanno favorito il rapido aumento della quota di consumo delle energie rinnovabili, che dall'8,5 per cento nel 2004 è passata al 16,7 per cento nel 2015. Al riguardo si evidenziano, tuttavia, vistose differenze tra Stato e Stato, tra il 53,9 per cento della Svezia e il 5 per cento del Lussemburgo. Sul piano del raggiungimento degli obiettivi nazionali per il 2020, tra gli Stati membri dell'Unione europea 11 hanno già raggiunto il loro obiettivo, tra cui l'Italia, mentre i più lontani dai loro obiettivi sono Paesi Bassi, Francia, Irlanda e Lussemburgo.
  Per quanto riguarda i diversi settori interessati, il riscaldamento e il raffrescamento sono il comparto principale in termini di diffusione assoluta delle energie rinnovabili, tuttavia la crescita maggiore si è registrata nel settore dell'energia elettrica, in cui la quota di energia da fonti rinnovabili è cresciuta di 1,4 punti percentuali all'anno tra il 2004 e il 2014, rispetto allo 0,8 per cento nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. La crescita più lenta si è registrata nel settore dei trasporti, con 0,5 punti percentuali in media l'anno.
  Con specifico riferimento ai trasporti, la cui domanda di energia è quasi interamente soddisfatta dal petrolio, si evidenzia che è nettamente indietro rispetto ad altri settori, a causa principalmente della mancanza di forti incentivi all'innovazione, sia sul fronte dell'energia sia su quello delle tecnologie necessarie per la Pag. 22decarbonizzazione e la diversificazione dei trasporti, oltre alle limitazioni infrastrutturali all'elettrificazione. Il settore dei trasporti, infatti, attualmente è l'unico al di sotto degli andamenti aggregati indicati nei piani d'azione nazionali per le energie rinnovabili a livello dell'UE, con il 6 per cento della quota di energie da fonti rinnovabili nel 2015, di molto inferiore rispetto all'obiettivo vincolante del 10 per cento. In considerazione di ciò, la proposta elimina tale obiettivo a partire dal 2021, rivedendo la politica sui trasporti.
  Per quanto riguarda più in dettaglio il contenuto della proposta di direttiva, essa sostanzialmente modifica e integra la disciplina vigente, contenuta nella direttiva 2009/28/CE, di cui contestualmente dispone l'abrogazione. Si segnalano in particolare alcune disposizioni di maggior rilievo che modificano o integrano la disciplina vigente, mentre per una descrizione più dettagliata appare opportuno rinviare alla documentazione appositamente predisposta dagli uffici.
  L'articolo 3 fissa l'obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 prevedendo che gli Stati membri assicurino collettivamente che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo sia almeno pari al 27 per cento. Lo stesso articolo prevede anche che la quota di energia da rinnovabili di ciascuno Stato membro non possa comunque essere inferiore all'obiettivo fissato per il 2020. Gli Stati membri dovranno stabilire e notificare alla Commissione i propri contributi all'obiettivo per il 2030 nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima.
  Al riguardo, si può osservare che la via scelta di non imporre obiettivi vincolanti a livello nazionale per il target sulle rinnovabili va letta insieme alla definizione di obiettivi vincolanti a livello comunitario e a livello di singolo Paese per il target di riduzione delle emissioni di CO2, che dunque ogni Paese, i più virtuosi così come quelli che hanno avuto ancora minori avanzamenti nella diffusione delle fonti rinnovabili, deve conseguire.
  Gli articoli 4 e 5 fanno riferimento ai regimi di sostegno finanziario per l'energia elettrica da fonti rinnovabili. L'articolo 4 prevede che gli Stati membri, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, possano applicare regimi di sostegno finanziario al fine di conseguire l'obiettivo unionale, assicurando che il sostegno venga concesso in base a una procedura di gara aperta, trasparente, competitiva, non discriminatoria ed efficace sotto il profilo dei costi, soggetta a valutazione almeno ogni quattro anni. L'articolo 5 prevede l'apertura dei regimi di sostegno ai produttori con sede in un altro Stato membro, al fine di evitare il rischio di interventi discriminatori all'interno dell'UE. Lo stesso articolo prevede poi che gli Stati membri debbano assicurare che il sostegno sia aperto parzialmente e progressivamente agli impianti ubicati in altri Stati membri (almeno il 10 per cento all'anno tra il 2021 e il 2025 e almeno il 15 per cento all'anno tra il 2026 e il 2030), mediante procedure di gara aperte, congiunte, sistemi di certificazione aperti o regimi di sostegno congiunti. L'allocazione dell'energia elettrica rinnovabile che beneficerà del sostegno sarà oggetto di un accordo di cooperazione transfrontaliera, che stabilirà le norme per l'erogazione del finanziamento sulla base del principio che l'energia va contabilizzata a favore dello Stato membro che ha finanziato l'impianto.
  Lo stesso articolo 5 contiene, dunque, due distinti regimi innovativi; mentre nel primo paragrafo impone un divieto di discriminazione in base alla sede del produttore, nel secondo paragrafo introduce una novità laddove impone che una quota minima – e tuttavia crescente negli anni – dei benefici venga riconosciuta ad impianti ubicati in altri Stati membri.
  L'articolo 6 è volto a garantire la stabilità e la prevedibilità degli investimenti, laddove stabilisce che eventuali revisioni del livello e delle condizioni del sostegno disposte dagli Stati membri non incidano negativamente sui progetti già finanziati.
  Con riferimento alle risorse finanziarie da attivare per conseguire gli obiettivi previsti, si segnala che nel testo della proposta in esame non vi è alcun accenno agli strumenti già in essere, che vengono Pag. 23invece richiamati nella relazione e nei documenti di lavoro allegati (Horizon 2020, FEIS, BEI, SIE, NER300). Peraltro, la stessa relazione evidenzia una contraddizione relativamente alla quantificazione degli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo indicato del 27 per cento, stimati, per il solo comparto elettrico, dapprima in 254 miliardi e successivamente in 1.000 miliardi di euro per il periodo 2015-2030.
  L'articolo 7, concernente il settore dei trasporti, limita il contributo al conseguimento dell'obiettivo UE di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti da colture alimentari o foraggere, che non potrà essere superiore al 7 per cento nel 2021 e al 3,8 per cento nel 2030. La disposizione risponde all'esigenza di limitare e gradualmente eliminare i biocarburanti derivanti da colture alimentari, che rivestono un ruolo limitato nella decarbonizzazione e determinano ripercussioni per effetto del cambio di destinazione colturale dei terreni, per sostituirli con biocarburanti avanzati.
  Al fine di semplificare le procedure, l'articolo 16 prevede che, entro il 1o gennaio 2021, gli Stati membri istituiscano uno o più sportelli amministrativi unici, incaricati di coordinare l'intero processo autorizzativo delle domande di autorizzazione a costruire e gestire impianti e le connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia. Nella stessa ottica, l'articolo 17 introduce una procedura semplificata per i progetti di dimostrazione e gli impianti di piccole dimensioni (con una capacità elettrica inferiore a 50 kW), che potranno collegarsi alla rete previa semplice notifica al gestore del sistema di distribuzione.
  L'articolo 19 concerne le garanzie di origine dell'energia elettrica, del calore e del freddo prodotti da fonti energetiche rinnovabili, rilasciate su richiesta dei produttori di energia. In particolare, la norma prevede che gli Stati membri provvedano affinché nessuna garanzia di origine sia rilasciata al produttore che riceva sostegno finanziario per la stessa produzione di energia. Inoltre, gli Stati membri trasferiranno le garanzie di origine al mercato mediante vendita all'asta e il ricavato delle aste sarà utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili. Il sistema delle garanzie di origine viene esteso al gas rinnovabile e viene reso obbligatorio il rilascio delle garanzie di origine per il riscaldamento e il raffrescamento su richiesta del produttore.
  L'articolo 21 reca una serie di importanti novità per quanto concerne gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili, in primo luogo stabilendo che gli Stati membri debbano provvedere affinché gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili, individualmente o attraverso aggregatori, siano autorizzati a praticare l'autoconsumo e a vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile senza essere soggetti a procedure sproporzionate e oneri che non tengano conto dei costi, ricevendo una remunerazione per l'energia autogenerata immessa in rete che rispecchi il valore di mercato.
  L'articolo 22 prevede disposizioni analoghe anche per le comunità produttrici/consumatrici di energia al fine di consentire loro di partecipare al mercato.
  L'articolo 23 concerne l'inclusione dell'energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffrescamento, prevedendo che ciascuno Stato membro si impegni ad aumentare la quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento di almeno 1 punto percentuale ogni anno, mediante integrazione fisica dell'energia rinnovabile, misure dirette e indirette di mitigazione.
  L'articolo 24 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per consentire ai clienti dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento di disconnettersi dal sistema al fine di generare in proprio il riscaldamento o il raffrescamento da fonti rinnovabili, oppure di passare a un altro fornitore di calore o di freddo che ha accesso al sistema.
  L'articolo 25 concerne l'inclusione dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti e prevede che, a partire dal Pag. 241o gennaio 2021, gli Stati membri impongano ai fornitori di combustibili di includere nel totale dei carburanti per autotrazione una quota minima di energia proveniente da biocarburanti avanzati e dall'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre, si prevede che la riduzione di emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas sia pari ad almeno il 70 per cento al 1o gennaio 2021.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolineato che non vi è una scadenza immediata per la conclusione dell'esame dei provvedimenti, invita i colleghi a limitare al massimo il ciclo di eventuali audizioni in quanto la materia delle energie rinnovabili in più occasioni è stata adeguatamente approfondita da entrambe le Commissioni.

  Ermete REALACCI, presidente della VIII Commissione, osserva che la materia degli atti in esame è strettamente connessa alla nuova Strategia energetica nazionale che sarà presentata alla Camera dai Ministri Calenda e Galletti in un'audizione fissata nel prossimo mese di maggio. Ritiene pertanto che si potrà prevedere una nuova seduta delle Commissioni dopo lo svolgimento della suddetta audizione.

  Le Commissioni concordano.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.