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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 maggio 2017
812.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 256

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.15.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.
C. 3891, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Giustizia della Camera, sul testo della proposta di legge C. 3891, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti», approvata dal Senato.
  Il provvedimento in esame, approvato dal Senato l'8 giugno 2016 e non modificato Pag. 257dalla Commissione di merito, intende rafforzare gli strumenti penali contro le intimidazioni ai danni degli amministratori locali, che negli ultimi anni hanno assunto dimensioni preoccupanti.
  La proposta di legge, composta di 6 articoli, ha origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, istituita dal Senato il 3 ottobre 2013, che ha terminato i suoi lavori il 26 febbraio 2015 con l'approvazione all'unanimità di una relazione finale.
  Pur manifestandosi con diverse modalità (la citata relazione riferisce di aggressioni, minacce via email, via telefono o sui social network, danneggiamenti, fino al recapito o ritrovamento di proiettili o carcasse di animali), tale illecito ha in comune la qualità soggettiva della vittima nel suo ruolo di amministratore locale. Si tratta sostanzialmente di atti che, volti a intimidire l'amministratore prevalentemente in relazione all'integrità della sua persona e dei suoi beni, minacciano, nel contempo, il buon andamento della pubblica amministrazione. Nella prassi, dall'assenza di un reato ad hoc è derivato che le intimidazioni venissero perseguite in relazione a fattispecie illecite poste a tutela di beni individuali, senza considerare adeguatamente la plurioffensività di tali condotte.
  La fattispecie più vicina a quella di atti intimidatori nei confronti di amministratori locali risulta essere quella di cui all'articolo 338 del codice penale, relativa a «Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario», che, attualmente, punisce con la reclusione da uno a sette anni: chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività (primo comma); chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi (secondo comma).
  Anche il ricorso all'articolo 338 per contestare le intimidazioni agli amministratori locali risulterebbe però inadeguato quando il soggetto leso non sia il corpo nella sua interezza o qualora il singolo destinatario non abbia poteri di rappresentanza (come invece il sindaco).
  Alle problematiche indicate ha inteso rispondere il provvedimento in esame, che all'articolo 1 novella il citato articolo 338 del codice penale adattandone, anzitutto, il contenuto del primo comma alle esigenze di tutela degli amministratori locali mediante il riferimento anche ai singoli componenti del corpo politico, amministrativo o giudiziario» (o di una «qualsiasi pubblica autorità» costituita in collegio). Non mutando la sanzione (reclusione da uno a sette anni), la nuova disposizione tutela quindi i medesimi singoli componenti in quanto tali, anche quando operano al di fuori dell'organismo collegiale. La fattispecie di cui all'articolo 338 del codice penale consente la procedibilità d'ufficio per gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, mentre i limiti edittali previsti (reclusione da uno a sette anni) permettono, per tali illeciti, sia il ricorso alla custodia cautelare in carcere che alle intercettazioni. L'intervento rende inoltre applicabili agli illeciti di cui all'articolo 338 le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 del codice penale, cioè un aumento di pena (fino a un terzo, ai sensi dell'articolo 64 del codice penale) qualora la violenza o la minaccia sia commessa con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte. Un nuovo comma dell'articolo 339 del codice penale viene poi aggiunto dopo il primo per sanzionare con la stessa pena quella tipologia di atti intimidatori che hanno in comune l'obiettivo di piegare la volontà dell'amministratore. Si tratta di illeciti che la citata Commissione d'inchiesta ha certificato assumere grande rilevanza sul Pag. 258piano quantitativo. In base al nuovo comma, soggiace alla stessa pena prevista dal primo comma chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. Pertanto, la disposizione riguarda: a) le condotte poste in essere prima dell'adozione di un provvedimento, tanto nel caso in cui la violenza o la minaccia sia diretta a ottenere un provvedimento, anche legislativo, favorevole, quanto nel caso in cui la violenza o la minaccia sia diretta a ostacolare o impedire l'emissione di un provvedimento, anche legislativo, sfavorevole; b) le condotte poste in essere dopo l'adozione di un provvedimento ovverosia i casi di violenza o minaccia – di natura ritorsiva – in danno dell'amministratore locale a causa dell'avvenuto rilascio o adozione di un provvedimento, anche legislativo. Il riferimento del nuovo comma anche all'emissione di provvedimenti legislativi appare volto alla tutela dei consiglieri regionali e dei parlamentari nazionali dagli atti intimidatori.
  L'articolo 2 legge modifica l'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, inserendo nel medesimo il riferimento alla nuova versione dell'articolo 338 del codice penale tra le fattispecie per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (attualmente, l'arresto in flagranza è facoltativo).
  L'articolo 3 aggiunge poi un articolo 339-bis al codice penale, che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale per alcuni specifici delitti in danno di componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario quando tali delitti costituiscano atti intimidatori ritorsivi commessi a causa del compimento di un atto compiuto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio. L'aggravante comporta un aumento di pena da un terzo alla metà delle sanzioni previste per i seguenti reati: lesioni (articolo 582 del codice penale), violenza privata (articolo 610 del codice penale), minaccia (articolo 612 del codice penale), danneggiamento (articolo 635 del codice penale). Tanto l'aggravante di cui all'articolo 339-bis del codice penale quanto la fattispecie prevista dal nuovo comma dell'articolo 338 del codice penale di cui all'articolo 1 della proposta sanzionano, con pene diverse, condotte identiche, cioè la violenza o la minaccia su un amministratore locale successive all'adozione di un provvedimento.
  L'articolo 4, modificando l'articolo 393-bis del codice penale (causa di non punibilità), prevede che l'aggravante per gli atti intimidatori ritorsivi di cui all'articolo 339-bis non trovi applicazione quando sia stato lo stesso amministratore ad avere dato causa all'intimidazione eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Attualmente, la causa di non punibilità riguarda la fattispecie base (articolo 338 del codice penale) e quella aggravata (articolo 339 del codice penale) di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
  L'articolo 5 intende sanzionare anche gli atti intimidatori nei confronti di aspiranti consiglieri comunali; si tratta quindi di illeciti di cui siano destinatari i candidati alle elezioni comunali. È a tal fine integrata la formulazione dell'articolo 90 del testo unico sulle elezioni amministrative comunali (decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) per estendere le sanzioni ivi previste – reclusione da due a cinque anni e multa da 309 a 2.065 euro – anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri a tali competizioni elettorali. In virtù della clausola di rinvio al testo unico contenuta nell'articolo 1, comma 6, della legge n. 108 del 1968, le sanzioni per le elezioni comunali si applicano anche alle elezioni regionali. Per quanto riguarda le elezioni della Camera e del Senato, si ricorda il contenuto – non coincidente con quello dell'articolo 90 del testo unico del 1960 – dell'articolo 100 del testo unico per le elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 1957), applicabile anche per il Senato.
  L'articolo 6 affida a un decreto del Ministro dell'interno l'obiettivo di favorire Pag. 259la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto. Spetta a tale decreto definire la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, già istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015. L'articolo 6 attribuisce all'Osservatorio alcuni compiti: il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali, anche mediante apposita banca dati; la promozione di studi e analisi per la formulazione di proposte a supporto agli amministratori locali vittime di intimidazioni; la promozione di iniziative di formazione per gli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni. Lo stesso articolo precisa, infine, la neutralità finanziaria derivante dalle attività dell'Osservatorio, come definite dal decreto di attuazione.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
S. 2134, approvato in un testo unificato dalla Camera, e abb.

(Parere alla 2a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 2a Commissione Giustizia del Senato, sul disegno di legge S. 2134, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate», già approvato dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 4 novembre 2015, nel corso dell'esame presso la Camera.
  Il provvedimento reca numerose modifiche al libro I del Codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, dedicato alle misure di prevenzione, e ad altre disposizioni di legge vigenti.
  Il testo è costituito da 32 articoli, suddivisi in 7 capi.
  Il Capo I (articoli 1-4) modifica la disciplina delle misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale (anche con divieto di soggiorno) e obbligo di soggiorno.
  Il Capo II (articoli da 5 a 12) reca modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali.
  Il Capo III (articoli 13-20) interviene sulla normativa relativa all'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
  Il Capo IV (articoli 21-24) modifica la disciplina del Codice relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali.
  Il Capo V (composto dal solo articolo 25) interviene sulle disposizioni del Codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
  Il Capo VI (articoli 26-29) contiene modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
  Il Capo VII (articoli 30-32) reca, infine, disposizioni di attuazione e transitorie. Pag. 260
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Distacco – aggregazione del comune di Torre de’ Busi.
S. 2770.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Commissione Affari costituzionali del Senato sul disegno di legge recante «Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione».
  Il disegno di legge S. 2770 ha per oggetto il distacco del comune di Torre de’ Busi dalla Provincia di Lecco e la sua aggregazione alla Provincia di Bergamo (articolo 1, comma 1). Si tratta di un mutamento di due circoscrizioni provinciali nell'ambito della medesima Regione (Lombardia), la cui disciplina è recata all'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Quest'ultimo dispone infatti che il mutamento delle circoscrizioni provinciali (così come l'istituzione di nuove Province) nell'ambito di una stessa Regione può essere disposto con legge della Repubblica (ovvero statale), su iniziativa dei comuni interessati, sentita la Regione stessa.
  Conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, del provvedimento interviene sul decreto legislativo n. 250 del 1992, recante «Istituzione della provincia di Lecco, al fine di tener conto del distacco del Comune da tale Provincia».
  Il comma 3 opera un rinvio alla disciplina recata dalla legge n. 146 del 2004, riguardante l'istituzione della Provincia di Monza e della Brianza, per quanto riguarda i «trasferimenti di risorse dalla provincia di Lecco alla Provincia di Bergamo».
  In proposito, il riferimento parrebbe rivolto anzitutto all'articolo 5 della legge n. 146 del 2004, che detta disposizioni finalizzate alla ripartizione dei trasferimenti erariali tra la Provincia di Milano e la Provincia di Monza e della Brianza, e che a sua volta opera un richiamo all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 539 del 1995). Il riferimento recato nel testo ai «trasferimenti di risorse» potrebbe essere inteso come inclusivo altresì del trasferimento delle risorse umane e patrimoniali, che trova una disciplina nella legge n.146 del 2004, come già detto istitutiva della Provincia di Monza e della Brianza, all'articolo 2.
  Al fine di evitare possibili incertezze interpretative circa le disposizioni della legge n.146 del 2004 effettivamente richiamate ed assicurare, al contempo, una disciplina non limitata ai trasferimenti di risorse, suggerisce di modificare il comma 3, dettando direttamente nel testo del provvedimento le disposizioni riguardanti il complesso degli adempimenti amministrativi a carico delle Province interessate, nonché i termini entro cui le stesse siano tenute a provvedere ed eventuali poteri sostitutivi in caso di inerzia. A tal fine, rimane nella disponibilità della Commissione di merito la possibilità, in linea con lo spirito del comma 3, di introdurre talune disposizioni di analogo tenore rispetto a quelle con cui è stato disciplinato il distacco di comuni appartenenti alla Provincia di Milano e la loro aggregazione alla Provincia di Monza e Brianza.
  Il comma 4 autorizza il Governo ad adottare le norme regolamentari volte all'attuazione della legge.
  L'articolo 2 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
  Il disegno di legge appare rispettoso della procedura dettata dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, che demanda alla legge statale il mutamento Pag. 261delle circoscrizioni provinciali nell'ambito di una Regione a condizione che: vi sia stata l'iniziativa dei comuni interessati; la stessa Regione abbia espresso un parere.
  Le richiamate condizioni risultano infatti adempiute, come peraltro si dà conto anche nella relazione illustrativa al disegno di legge che fa cenno all'iniziativa del Comune e al parere della Regione.
  Nello specifico, il Consiglio regionale ha approvato, all'unanimità dei votanti, la delibera n.1455, recante il parere favorevole in merito alla richiesta del comune di Torre de’ Busi in data 21 febbraio 2017.
  Nel parere reso dalla Regione (così come del resto nella deliberazione del consiglio comunale) si rileva «la continuità storico-culturale di Torre de’ Busi con il territorio provinciale di Bergamo e la sua appartenenza storica alla Valle San Martino». Inoltre, si dà conto degli elementi continuità con la richiamata provincia rappresentata dalla rete viaria e dalla «molteplicità di servizi in gestione associata con i comuni della provincia di Bergamo». Infine, si rileva il «valore aggiunto, che deriverebbe al comune di Torre de’ Busi, dalla sua adesione alla provincia di Bergamo, rappresentato dalle strutture e attività turistiche e dai servizi».
  Quanto all'iniziativa del Comune, si segnala la deliberazione del Consiglio comunale di Torre de’ Busi n. 21 del 28 luglio 2016 di approvazione di una petizione popolare sottoscritta dalla maggioranza degli elettori per il passaggio del comune alla provincia di Bergamo.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.25.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

  Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.25.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2017.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, fa presente che nel corso della prossima settimana sarà presentata la relazione all'Assemblea, ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte della Commissione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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