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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 agosto 2017
866.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 2 agosto 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni.
C. 4083 Gigli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.100 e 3.100 (vedi allegato 1). Ricorda che il termine per la presentazione di subemendamenti ai suddetti emendamenti del relatore è scaduto oggi alle ore 14 e comunica che non sono stati presentati subemendamenti.

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti di Celso 1.1 se riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere favorevole sull'emendamento Catalano 1.2 se riferito all'articolo 2 e riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, riformula il proprio emendamento 1.1 nei termini indicati dal relatore.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti di Celso 1.1 così come riformulato.

  La Commissione approva l'emendamento Mazziotti di Celso 1.1. (Nuova formulazione)(vedi allegato 1).

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Cozzolino 2.1 e 2.2, in quanto ricompresi nella riformulazione dell'emendamento Dieni 2.6, sul quale esprime quindi parere favorevole se riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Sisto 2.3. Esprime parere Pag. 58favorevole sugli emendamenti Mazziotti di Celso 2.4 e Sisto 2.5, se riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Raccomanda l'approvazione dell'emendamento del relatore 2.100. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Galgano 2.7.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 del relatore.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) ritira gli emendamenti 2.1 e 2.2 di cui è primo firmatario.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), nel riservarsi di ripresentare per l'esame in Assemblea l'emendamento nei termini originari, riformula il proprio emendamento 2.5 nei termini indicati dal relatore.

  Emanuele FIANO (PD) sottoscrive l'emendamento Catalano 1.2 e lo riformula nei termini indicati dal relatore.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che l'emendamento Catalano 1.2, come riformulato e riferito all'articolo 2, assume la numerazione 2.8.

  Federica DIENI (M5S) riformula l'emendamento 2.6, di cui è prima firmataria, nei termini indicati dal relatore.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, riformula il proprio emendamento 2.4 nei termini indicati dal relatore.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sugli emendamenti Sisto 2.5, Catalano 2.8 (ex 1.2), Mazziotti di Celso 2.4 e Dieni 2.6 così come riformulati.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), illustra il proprio emendamento 2.3. Ritiene che quella proposta dal provvedimento in esame sia una rivoluzione copernicana che investe numerosi aspetti e che per questo debba richiedere più tempo per la sua entrata a pieno regime. Si dichiara disponibile ad accettare un'eventuale riformulazione che fissi un termine perlomeno di due anni o di due anni e mezzo.

  La Commissione respinge l'emendamento Sisto 2.3.

  Marilena FABBRI (PD), intervenendo sull'emendamento Sisto 2.5, così come riformulato, chiede conferma se dal rispetto della percentuale ivi indicata sono esonerati i servizi di polizia, tenuti, per espletare i propri compiti, alla salvaguardia di alcuni parametri, come la velocità degli autoveicoli e brevi tempi di rifornimento.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, conferma che per determinati servizi, come quelli indicati dalla deputata Fabbri, la proposta di legge prevede l'esonero dal rispetto delle disposizioni indicate dalla medesima proposta.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Sisto 2.5 (Nuova formulazione)(vedi allegato 1), Catalano 2.8 (ex 1.2) (vedi allegato 1), Dieni 2.6 (Nuova formulazione)(vedi allegato 1), Mazziotti di Celso 2.4 (vedi allegato 1) e l'emendamento 2.100 del relatore (vedi allegato 1).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Galgano 2.7: s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.100 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mazziotti di Celso 3.01.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime parere favorevole Pag. 59sull'emendamento 3.100 del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 3.100 del relatore (vedi allegato 1) e l'articolo aggiuntivo Mazziotti di Celso 3.01 (vedi allegato 1).

  La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 5.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, chiede l'accantonamento dell'emendamento Mazziotti di Celso 5.1, al fine di un approfondimento in merito alla copertura finanziaria del provvedimento.

  La Commissione accantona l'emendamento Mazziotti di Celso 5.1.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Intervengono il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 15.15.

7-01144 Marco Di Maio: Sull'organico del personale della polizia di Stato operante nel territorio della provincia di Pistoia.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione.

  Marco DI MAIO (PD) chiede il rinvio dell'esame della risoluzione in titolo alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva per permettere al Governo di approfondire le questioni affrontate nell'atto di indirizzo ed esprimere più compiutamente le proprie valutazioni.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01313 Fabbri: Sul personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

7-01320 Sisto: Sul personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
(Discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00250 e 8-00253).

  La Commissione inizia la discussione.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) comunica di aver presentato una propria risoluzione che tuttavia non risulta ancora assegnata alla Commissione. Dichiara nel contempo la propria disponibilità, considerata l'urgenza degli impegni che si chiedono al Governo, a sottoscrivere la risoluzione della deputata Fabbri, qualora fossero recepite le istanze poste con la sua risoluzione.

  Marilena FABBRI (PD) dichiara la disponibilità a riformulare la propria risoluzione, con la finalità di conseguire un testo unificato.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) dichiara la volontà di mantenere distinta la propria risoluzione, anche se analoga a quella della deputata Fabbri.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, al fine di permettere una valutazione sulla possibile riformulazione delle risoluzioni, sospende brevemente la seduta.

  La seduta sospesa alle 15.25, riprende alle 15.35.

Pag. 60

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che è stata presentata una nuova formulazione della risoluzione 7-01313 Fabbri.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) sottoscrive, anche a nome di tutti i deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle della I Commissione, la nuova formulazione della risoluzione 7-01313 Fabbri.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere favorevole sulle risoluzioni 7-01313 Fabbri e 7-01320 Sisto a condizione che i presentatori modifichino i primi due impegni di entrambe nel senso di anteporre alle parole: «assumere iniziative», le parole: «valutare la possibilità di» nonché, con riferimento alla sola risoluzione 7-01320 Sisto, a condizione che i presentatori sostituiscano il sesto capoverso delle premesse con il seguente: «la decurtazione di ben 7 milioni di euro destinati all'assunzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad avviso dei firmatari del presente atto, ha influito e influisce sul mantenimento in efficienza delle risorse strumentali del Corpo stesso;».

  Marilena FABBRI (PD), d'accordo con i componenti del gruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione, riformula il testo della sua risoluzione per tenere conto di quanto indicato dal rappresentante del Governo.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) riformula il testo della sua risoluzione per tenere conto di quanto indicato dal rappresentante del Governo.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva il testo della risoluzione 7-01313 Fabbri nella nuova formulazione (vedi allegato 2), che assume il numero 8-00250, e il testo della risoluzione 7-01320 Sisto nella nuova formulazione (vedi allegato 3), che assume il numero 8-00253.

  La seduta termina alle 15.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 15.40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
(COM(2016) 881 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006.
(COM(2016) 882 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione.
(COM(2016) 883 final).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di documenti finali).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 luglio 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, avverte che è pervenuto il parere della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea sui provvedimenti in oggetto. Pag. 61
  Presenta la proposta di documento finale in relazione all'Atto COM(2016) 881 final (vedi allegato 4), la proposta di documento finale in relazione all'Atto COM(2016) 882 final (vedi allegato 5) e la proposta di documento finale in relazione all'Atto COM(2016) 883 final (vedi allegato 6), di cui illustra i contenuti.
  Si sofferma in particolare sulla condizione posta in merito al regolamento riguardante la cooperazione di polizia con la quale si chiede di definire più chiaramente le modalità di esecuzione del controllo di indagine, introdotto agli articoli 36 e 37 della proposta, considerato che esso, così come configurato, potrebbe originare forti criticità in sede di recepimento della disciplina da parte degli ordinamenti nazionali, in quanto suscettibile di incidere in misura rilevante nella sfera giuridica del soggetto interessato.
  In merito al regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, sottolinea l'osservazione posta in merito all'opportunità della scelta, operata nel regolamento, di ritenere prevalente, in caso di orientamenti discordanti tra diversi Stati membri, la decisione del Paese che autorizza il cittadino di un Paese terzo a soggiornare in uno Stato membro rispetto alla segnalazione finalizzata al respingimento e al rifiuto di soggiorno della medesima persona.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di documento finale in relazione all'Atto COM(2016) 881 final (vedi allegato 4), la proposta di documento finale in relazione all'Atto COM(2016) 882 final (vedi allegato 5) e la proposta di documento finale in relazione all'Atto COM(2016) 883 final (vedi allegato 6) del presidente.
  Delibera altresì di trasmettere i documenti approvati al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

  La seduta termina alle 15.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.45.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.
Nuovo testo C. 4299 Agostinelli.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, osserva che la proposta di legge, come risultante dall'esame in sede referente, consta di un articolo unico e modifica l'articolo 403 del codice civile, rubricato «Intervento della pubblica autorità a favore dei minori», che disciplina l'intervento dell'autorità pubblica volto ad allontanare con urgenza un minore da una situazione di pericolo per collocarlo in un ambiente protetto. Rispetto alla normativa vigente la proposta di legge riconduce le ipotesi di intervento della pubblica autorità a due presupposti: stato di evidente abbandono del minore; esposizione del minore a grave pericolo per il suo benessere fisico e psichico. La proposta, inoltre prevede il necessario ascolto del minore («ove consentito dalle circostanze») e in particolare dispone, come già previsto dall'ordinamento, che deve essere sentito il minore che abbia compiuto dodici anni così come il minore infradodicenne se ritenuto capace di discernimento; prevede che il minore debba essere collocato in un ambiente adeguato alle esigenze del minore medesimo e dunque non è più sufficiente collocarlo «in luogo sicuro» come prescrive l'attuale formulazione dell'articolo 403; inserisce il principio in base al quale, in caso di allontanamento del minore, deve essere data priorità al collocamento Pag. 62presso parenti entro il quarto grado, piuttosto che presso estranei o istituti. Con l'inserimento di un secondo comma nell'articolo 403, la proposta di legge specifica che l'autorità che adotta il provvedimento di allontanamento debba darne notizia al procuratore della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni entro ventiquattro ore. Questi dovrà verificare la fondatezza dell'intervento e adottare i provvedimenti più opportuni, applicando le disposizioni sulle misure a tutela dei minori previste dal codice civile (articoli 330 e seguenti) o dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge sulle adozioni (articoli 4, 9 e 10).
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge interviene sulla materia «ordinamento civile», di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).
  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.
Testo unificato C. 66 Realacci e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge. C. 66 e abbinate, elaborato dalla VII Commissione, è formato da 6 articoli e si pone la finalità di sostenere e valorizzare alcune manifestazioni del patrimonio culturale immateriale, quali rievocazioni e giochi storici.
  Rileva che i principi generali del provvedimento sono richiamati dall'articolo 1 e dal comma 1 dell'articolo 4. In particolare, in base all'articolo 1, la Repubblica riconosce la rievocazione storica quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione e di memoria, in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione, e nel quadro dei principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Le rievocazioni storiche costituiscono elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della cultura e dell'arte italiane nel mondo, oggetto dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale e fattore di integrazione e contrasto del disagio sociale. L'articolo 4, comma 1, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome in materia, affida al concorso di Stato, regioni, province autonome di Trento e Bolzano, comuni, città metropolitane e comunità montane il compito di sostenere e valorizzare le manifestazioni di rievocazione storica.
  L'articolo 2 concerne le definizioni usate dal provvedimento. Sono definiti manifestazioni di rievocazione storica gli eventi in abiti storici, le rievocazioni e i giochi storici, che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: ripropongono usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, di particolare valore storico e culturale; rievocano rilevanti avvenimenti storici, comprovati da fonti documentali; sono organizzati da associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio. Al riguardo, si prevede che devono essere rispettati criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e si specifica che i fini statutari devono essere perseguiti mediante la ricerca e la difesa della verità storica attraverso lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi Pag. 63di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi, utensili e altri oggetti di testimonianza. L'articolo 3 istituisce l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e l'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, alla cui tenuta provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che aggiorna annualmente i dati forniti dalle regioni. L'Albo nazionale e l'Elenco sono pubblicati sul sito istituzionale del medesimo ministero. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro, previa intesa con la Conferenza unificata, emana un decreto con il quale sono definiti la tipologia delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, i requisiti per l'iscrizione all'Albo – nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2 – e le modalità della medesima iscrizione, nonché le modalità di aggiornamento annuale dell'Albo. L'articolo 5 dispone che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo istituisce, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica. In particolare, il Comitato ha i seguenti compiti: esprimere pareri vincolanti sul possesso dei requisiti delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, ai fini dell'inserimento nell'Albo o nell'Elenco, nonché sul rilascio del logo «Rievocazione storica italiana» alle manifestazioni inserite nell'Elenco, attribuito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; esprimere pareri sulle richieste di patrocinio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore; stabilire i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 6. Con riguardo alla composizione del Comitato, si stabilisce che esso è composto da: professori universitari di I o II fascia, nelle materie della storia, dell'archivistica, della biblioteconomia, della storia dell'arte, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'antropologia culturale o della conservazione dei beni culturali, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata; da un funzionario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del Comitato, di cui, non si precisa il numero complessivo, non percepiscono compensi né rimborsi spese, e restano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta. Si stabilisce, infine, che il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, siti museali o archeologici, centri di ricerca, nonché delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato. L'articolo 6 dispone che le sovvenzioni per il settore a carico dello Stato, previste dall'articolo 4, comma 2, sono riconosciute a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica – istituito, con una dotazione pari a euro 2 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dall'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016, la legge di bilancio 2017 – in base a criteri da definire con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Conseguentemente si sopprime il secondo periodo del citato comma 627. Il Fondo, inoltre, viene stabilizzato con una dotazione pari ad 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 e si specifica che lo stesso è destinato ad erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica, per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica. Alla copertura di tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica , di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la disciplina recata dal testo unificato è riconducibile alla Pag. 64materia «promozione e organizzazione di beni e attività culturali» – che comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche, come specificato dalle sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005 della Corte costituzionale – inclusa tra le materie di legislazione concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In generale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ripercorrendo quanto già evidenziato, nel contesto del previgente titolo V, parte seconda, della Costituzione, con le sentenze n. 276 del 1991, n. 348 del 1990, n. 562 e n. 829 del 1988, esplicitamente citate nella sentenza n. 307/2004 – la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni».
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 8).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 423-A e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, fa presente che il nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 423-A e abbinate – come risultante dall'esame in sede referente elaborato dalla IX Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea il 10 giugno 2015 – reca modifiche al codice della strada e consta di 30 articoli. Ricorda che il Comitato, nella seduta dell'8 ottobre 2014, aveva espresso parere favorevole sul testo unificato successivamente rinviato in Commissione dall'Assemblea.
  L'articolo 01, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, inserisce nel codice della strada una nuova modalità di classificazione delle strade: «viabilità forestale, sentiero, mulattiera e tratturo», modificando a tal proposito l'articolo 2, commi 2 e 3, del codice. In particolare tale tipologia di strada è destinata, per caratteristiche dimensionali e tecniche, all'esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto. È modificato anche l'articolo 3, comma 1 del codice. Viene novellata la definizione di cui al n. 48 del comma di sentiero o mulattiera o tratturo. Mentre l'attuale definizione qualifica unitariamente le tre tipologie di strada, con la norma sono aggiunte alcune specificazioni che distinguono i sentieri dalle mulattiere. Si precisa infatti che la larghezza del sentiero è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia. La mulattiera è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia per volta. Si precisa che il percorso o la strada possono essere anche parzialmente o totalmente provvisti di ghiaia e/o massicciata e dotati di opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato. Si prevede che entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni procedono alla definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo della viabilità forestale nonché le categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di essa. Viene inoltre introdotta la nuova definizione di «viabilità forestale» (aggiungendo il numero 48-bis). Si autorizza infine il Governo a modificare l'articolo 122 del Regolamento di esecuzione Pag. 65e attuazione del nuovo codice della strada, che disciplina i segnali d'obbligo generico, al fine di prevedere che la circolazione sulla viabilità forestale possa essere regolata, anche ai fini dell'articolo 194 del codice, da apposita segnaletica.
  L'articolo 02, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, inserisce nel codice della strada la nozione di utente vulnerabile, che si affianca a quella di utente debole (pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade), inserendo un numero 53-ter all'articolo 3 del codice della strada. In particolare tale disposizioni definisce «utenti vulnerabili» i conducenti di ciclomotori, motocicli nonché altri veicoli aperti a due o tre ruote, che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade dei veicoli chiusi a quattro o più ruote o dalla presenza di ostacoli fissi sulla strada.
  L'articolo 03, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica il comma 4, lettera c), dell'articolo 6 del codice della strada, avente ad oggetto le corsie riservate, ed il comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del codice medesimo, che disciplina le strade riservate alla circolazione di mezzi pubblici, prevedendo la possibilità che con l'ordinanza con la quale il sindaco riserva strade e corsie alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto possa ammettere l'accesso e la circolazione sulle medesime strade e sulle corsie riservate, di biciclette, ove ricorrano idonee condizioni di sicurezza.
  L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 9 del codice, in materia di autoveicoli stradali da competizione immatricolati, aggiungendo un nuovo comma 4-ter che inserisce tali veicoli tra i veicoli atipici di cui all'articolo 59, vale dire i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel Codice. Per tali veicoli è rimesso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilire, con proprio decreto: la categoria, fra quelle individuate nel capo II del codice, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida; i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie già previste dal Codice.
  L'articolo 1-bis, attraverso una modifica dell'articolo 12 del codice, precisa le funzioni, in tema di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, ai quali è consentito lo svolgimento di tali compiti limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento ed alle aree immediatamente limitrofe esclusivamente nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada. Allo stesso modo al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.
  L'articolo 2 aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 16 del codice, che disciplina le cosiddette «fasce di rispetto», e prevede che con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possa essere definita la disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti.
  L'articolo 2-bis inverte le sanzioni irrogate, ai sensi dell'articolo 23 del codice della strada, per le violazioni delle norme concernenti la pubblicità nelle strade e sui veicoli. In particolare vengono modificate le sanzioni previste dal comma 11 e dal comma 12 della norma. La norma è diretta a prevedere che le sanzioni più severe siano irrogate nel caso di violazione delle norme dell'articolo 26 e del relativo regolamento mentre per l'ipotesi di mancato Pag. 66rispetto delle prescrizioni previste dalle autorizzazione sarà sanzionata meno severamente.
  L'articolo 2-ter, introducendo un comma 10-bis all'articolo 40 del codice, consente, ove l'ente proprietario lo ritenga coerente con le esigenze di sicurezza stradale, di predisporre a terra una linea di arresto avanzata per le biciclette, rispetto alla linea d'arresto dei veicoli, nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione, ovvero nel caso di rifacimento della segnaletica.
  L'articolo 2-quater stabilisce, aggiungendo un comma 5-bis all'articolo 41 del codice, che gli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti devono essere dotati, a cura dell'ente proprietario della strada, di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in prossimità di luoghi, quali ad esempio scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni. Si prevede che all'attuazione della citata disposizione si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, destinate ai sensi dell'articolo 142, comma 12-ter e dell'articolo 208, comma 4 del codice della strada alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 2-quinquies, modificando il comma 6 dell'articolo 45 del Codice, prevede che nel regolamento del Codice della strada, oltre alle modalità di omologazione e approvazione dei mezzi tecnici e di controllo e regolazione del traffico, nonché di quelli destinati all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, siano precisate le modalità di verifica periodica e di taratura degli stessi.
  L'articolo 2-sexies introduce una specifica disciplina per le macchine agricole d'epoca. In particolare è introdotto un comma 1-bis all'articolo 60, che contiene la disciplina dei motoveicoli e degli autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico. La disposizione prevede che siano considerate appartenenti ai veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca, di interesse storico o collezionistico. Si rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle caratteristiche tecniche di tali veicoli.
  L'articolo 3, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, eleva da 18 metri a 18,75 metri la lunghezza massima degli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti, attraverso una modifica dell'articolo 61 del codice.
  L'articolo 4 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 85 del Codice. In particolare, con una modifica al comma 2, lettera f), si prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e non più solo gli autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto. Conseguentemente, con una modifica al comma 4, la sanzione prevista per la guida in violazione delle norme sul noleggio del conducente viene disposta per «chiunque guidi un veicolo adibito» a tale servizio e non, come attualmente previsto, «chiunque guidi un'autovettura adibita» al servizio.
  L'articolo 4-bis introduce una norma concernente l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico con una modifica al comma 4 dell'articolo 93 del codice. Si prevede in particolare che l'immatricolazione dei citati veicoli sia ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere, con oneri a suo carico, targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione Pag. 67al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attualmente rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è preclusa per i veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione.
  L'articolo 4-ter riconosce la facoltà, per i veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche che si svolgono su strada e che sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice, di esporre, nei giorni e nei percorsi di gara, in luogo della targa una targa sostitutiva della quale la disposizione definisce le caratteristiche e la collocazione che deve essere comunque coerente con quanto previsto per le targhe di immatricolazione dal regolamento di attuazione del codice.
  L'articolo 5, comma 1, modifica l'articolo 110 del codice relativamente ai requisiti di immatricolazione delle macchine agricole. In particolare, attraverso una modifica del comma 2, integra i soggetti che possono richiedere l'immatricolazione di macchine agricole. L'attuale disposizione prevede che esse possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti, consentendo di procedere all'immatricolazione anche ai commercianti di macchine agricole nonché a colui che dichiari di essere proprietario del mezzo, in tal caso a condizione che la macchina agricola abbia massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 tonnellate semoventi (ad eccezione delle macchine agricole operatrici ad un asse guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente) o trainate come rimorchi ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 3 dell'articolo 57 del codice. Conseguentemente è soppresso il comma 4 che prevede che l'annotazione del trasferimento di proprietà sia condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2. Il nuovo comma 2 prevede che, in conseguenza di tali modifiche, il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provveda a modificare gli articoli 293 e 294 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada.
  L'articolo 5-bis è diretto ad aumentare i limiti d'età per l'obbligo di sottoporsi a visita medica per il rinnovo della patente per guidare veicoli pesanti. In particolare viene portata da 65 a 68 anni l'età in cui è autorizzata la guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva superiore a 20 tonnellate ed è portata da 68 a 70 anni la possibilità di proroga dell'autorizzazione previa visita medica specialistica annuale che attesti il permanere dei requisiti fisici e psichici per la guida di tali mezzi. Con riferimento ai mezzi adibiti al trasporto di persone quali bus, autosnodati, autoarticolati, ecc., viene elevata da 60 a 65 anni l'età in cui è autorizzata la guida di tali mezzi e da 68 a 70 anni la possibilità di proroga dell'autorizzazione previa visita medica annuale. A tale scopo si modifica l'articolo 115, comma 2, lettere a) e b) del codice.
  L'articolo 6 interviene sull'articolo 122 del Codice in materia di esercitazioni di guida. L'articolo intende allineare alla normativa europea le disposizioni relative alle esercitazioni pratiche di guida per il conseguimento delle patenti di tipologia AM, A1, A2 ed A. Viene infatti soppresso il comma 5 che limita ai soli luoghi poco frequentati le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore. Tale limitazione non è infatti prevista dalla direttiva 2006/126/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 59 del 2011. La seconda modifica viene apportata sostituendo il comma 3 con una formulazione che consente le esercitazioni per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A con i corrispondenti veicoli anche senza una persona in funzione di istruttore.
  L'articolo 7 interviene, in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un Pag. 68nuovo articolo 93-bis nel codice della strada. In particolare al comma 1 si prevede che sia vietato per i soggetti residenti in Italia da più di sessanta giorni circolare alla guida di veicoli immatricolati all'estero, salvo il caso di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia, ovvero il caso di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'UE o aderente allo Spazio economico europeo che non abbia stabilito una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia, nel rispetto del codice doganale italiano. Il comma 2 prevede che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, qualora il veicolo non possa essere immatricolato in Italia l'intestatario del documento di circolazione estero deve chiedere al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. La sanzione prevista dal comma 3 per la violazione del comma 1 va da 712 a 3.558 euro, cui si aggiunge la sanzione del fermo amministrativo del veicolo fino alla sua regolarizzazione. Il documento di circolazione viene trasmesso all'Ufficio Motorizzazione civile competente per territorio e, qualora entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data di applicazione della misura accessoria del fermo amministrativo, il veicolo non venga immatricolato in Italia o non venga richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del medesimo. Il comma 4 prevede che i veicoli cancellati dalla circolazione per esportazione, per essere riammessi in Italia debbano essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti. La previsione di ulteriore normativa di dettaglio, anche relativa alle modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia, è rimessa dal comma 5 alle modifiche del regolamento di attuazione del codice.
  L'articolo 8 introduce, al comma 1, un nuovo specifico limite di velocità per gli autotreni costituiti da un autoveicolo M1 e da un rimorchio O1. Il nuovo limite è di 70 km/h fuori dai centri abitati e di 100 km/h sulle autostrade. In tal senso viene modificato l'articolo 142, comma 3, lettera e), del codice. Il comma 2 prescrive, attraverso un'integrazione del comma 6-bis dell'articolo 142 del codice. una distanza minima di trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità. Il comma 2-bis introduce nuove forme di pubblicità per l'utilizzo delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, previsti dall'articolo 142 del codice della strada. In particolare si prevede, novellando il comma 12-quater dell'articolo 142, che ciascun ente locale pubblichi sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto, la relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza oltre ad inviare la citata relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 30 giugno di ogni anno, pubblichi in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di cui al primo periodo in un formato dati di tipo aperto. Entro il medesimo termine del 30 giugno il Ministero presenta altresì al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater, indicando in apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di pubblicazione. Pag. 69Infine il comma 2-ter prevede la clausola di invarianza finanziaria stabilendo tuttavia la possibilità di attingere le risorse necessarie per gli interventi previsti dalla novella dai proventi di cui al primo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada.
  L'articolo 9 modifica l'articolo 158 del codice in materia di sosta delle biciclette sui marciapiedi e nelle aree pedonali. In particolare consente, attraverso un nuovo comma 4-bis, la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi.
  L'articolo 10 modifica l'articolo 159 del codice in materia di rimozione dei veicoli, aggiungendo una nuova lettera d-bis) al comma 1, in modo da consentire la rimozione dei veicoli che sostino, senza averne titolo, negli stalli riservati al car sharing. Tale possibilità non è infatti attualmente consentita in base alle norme del codice.
  L'articolo 10-bis introduce l'obbligo di prevedere che i sistemi di ritenuta per bambini, negli autoveicoli, siano equipaggiati unitamente ad un dispositivo di allarme anti-abbandono le cui specifiche tecnico-costruttive saranno stabilite con regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. L'obbligo di utilizzo di questi dispositivi diviene operativo decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento sopra indicato.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 173 del codice, rafforzando le norme di contrasto all'uso improprio di smartphone e altri dispositivi elettronici (computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, ovvero cuffie sonore), aumentando la decurtazione dei punti patente previste per tali violazioni. L'articolo interviene con tre modifiche: il comma 2 viene modificato con l'inserimento esplicito di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi tra gli strumenti dei quali è vietato far uso durante la guida; il comma 3-bis viene modificato prevedendo il raddoppio della sanzione amministrativa in caso di violazione dei divieti sopra indicati e si introduce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi anche nel caso di prima infrazione. Nei casi di recidiva verificatasi nel corso di un biennio dalla prima sanzione si prevede il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (che passa da due a sei mesi mentre nel regime attuale era da uno a tre mesi) e della sanzione amministrativa pecuniaria (da 644 a 2588 euro); si modifica la tabella delle decurtazioni della patente a punti allegata all'articolo 126-bis, raddoppiando i punti sottratti alla patente (da 5 a 10) nel caso di recidiva nella violazione del divieto di utilizzo di dispositivi elettronici suddetti. Rimane invece ferma la decurtazione di 5 punti prevista per la prima violazione.
  L'articolo 12 modifica l'articolo 180 del codice in materia di possesso dei documenti di circolazione. Viene modificato il comma 1, lettera a), che prevede l'obbligo del conducente di avere con sé la carta di circolazione, specificando la documentazione che il conducente deve detenere nelle more della definizione di situazioni transitorie al fine di superare le incertezze causate dalla mancanza di uno specifico regime giuridico obbligatorio. La norma prevede infatti che quando sono in corso di definizione i mutamenti di cui all'articolo 94, commi 2 , basta l'estratto di cui al comma 1 dell'articolo 92 o la ricevuta di cui al comma 2 del medesimo articolo, mentre, in loro assenza è ammessa la carta di circolazione accompagnata da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei mutamenti.
  L'articolo 13 interviene in materia di mobilità ciclistica attraverso due modifiche dell'articolo 182 del codice. In particolare, dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis al fine di prevedere che nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, i Pag. 70ciclisti possano circolare anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli qualora tale facoltà sia prevista con ordinanza e segnalata con l'aggiunta ai segnali verticali di divieto o di obbligo generico del pannello integrativo di eccezione per i velocipedi. Al comma 9 dell'articolo 182 si specifica invece che l'obbligo per i velocipedi di circolare sulle piste loro riservate vale unicamente quando tali piste siano esclusivamente riservate ai velocipedi e non quando esse siano riservate, oltre che ai velocipedi, anche ad altre tipologie di veicolo.
  L'articolo 13-bis aggiunge il comma 4-bis all'articolo 201, comma 4, del codice, al fine di rimettere ad un apposito decreto ministeriale il compito di determinare, in maniera omogenea, i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di accertamento e di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative del codice.
  L'articolo 13-ter modifica le modalità di accertamento e comunicazione della violazione delle norme in materia di revisione e di assicurazione obbligatoria. In particolare sono effettuate le seguenti modifiche: viene abrogato il riferimento all'articolo 80, che disciplina l'obbligo di revisione dei veicoli, e all'articolo 193, concernente l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile, dal comma 1-bis, lettera g-bis), dell'articolo 201 del codice; viene introdotto un comma 1-quinquies che disciplina la procedura di accertamento delle violazioni sopra indicate che in parte riproduce esattamente le disposizioni del comma 1-quater e in parte presenta contenuti ulteriori. In particolare si definisce il valore probatorio che ha la documentazione fotografica prodotta in particolare sul fatto che un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, nel momento del rilevamento stava circolando su strada: tale documentazione è considerata un atto di accertamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981; qualora sulla base dell'accertamento si rilevi che un veicolo non risulti essersi presentato per la revisione o non risulti assicurato, si stabilisce che l'organo di polizia procedente inviti il proprietario a presentare la carta di circolazione o l'autorizzazione alla circolazione ovvero il certificato di assicurazione. In caso di omissione si applica, ai sensi dell'articolo 180, comma 8 la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697 oltre alla sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. In conseguenza di queste modificazioni viene contestualmente aggiornato il contenuto dell'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, In particolare: viene eliminato l'obbligo di regolarizzare, entro quindici giorni, la posizione assicurativa da parte di coloro che risultino proprietari dei veicoli inseriti nell'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi; è prevista, al posto della comunicazione ai rispettivi proprietari dei mezzi, la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, dando sul medesimo sito l'informazione ai proprietari dei veicoli delle conseguenze previste qualora veicoli privi di copertura assicurativa siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, affinché gli interessati provvedano a regolarizzare la propria posizione; l'elenco di coloro che non regolarizzano la propria posizione viene messo a disposizione delle prefetture e degli organi di polizia; viene soppresso il comma 3 che disciplina la procedura di contestazione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore.
  L'articolo 13-quater sostituisce il comma 1 dell'articolo 206 ed è volta a ridurre l'interesse dovuto nel caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del codice della strada. In particolare la norma riduce la maggiorazione dovuta ai sensi dell'articolo 27 sesto Pag. 71comma della legge n. 689 del 1981 ad un ventesimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento della somma dovuta.
  L'articolo 14 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Sotto il profilo delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge in esame reca disposizioni in tema di sicurezza stradale, riconducibili, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. per quanto concerne la disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra nella competenza a porre i precetti della cui violazione si tratta (Corte Costituzionale n. 428 del 2004; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 106 del 2006, n. 384 del 2005, n. 50 del 2005; n. 12 del 2004) e sottolineato che, per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (sentenza n. 428/2004).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 9).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
Nuovo testo C. 3265 Romanini.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Federica DIENI (M5S), relatrice, fa presente che il testo della proposta di legge in esame, come risultante dall'esame in sede referente, consta di 16 articoli e, contiene «disposizioni in materia di produzione e vendita del pane». All'articolo 1 è espressa la finalità della proposta di legge di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco. All'articolo 2, al comma 1, il pane viene definito come il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata (secondo quanto prevede il successivo articolo 4, comma 1), preparata con sfarinati di grano o di altri cereali, acqua e lievito, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche. Al comma 2 sono indicate di possibili integrazioni di denominazioni aggiuntive: quella di pane fresco, riservata esclusivamente al pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione di impasti, e ad altri trattamenti con effetto conservante, ad eccezione delle tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione senza additivi conservanti; quella di pane di pasta madre, riservata al pane prodotto mediante l'utilizzo esclusivo, ai fini della fermentazione e della lievitazione dell'impasto, di pasta madre (definita al successivo articolo 4, comma 5) e senza ulteriori aggiunte di altri agenti lievitanti; quella di pane con pasta madre, riservata al pane prodotto mediante l'utilizzo contestuale del lievito come definito dal successivo articolo 4, commi 2, 3, e 4, in proporzioni variabili tra loro. Il comma 3 prevede il divieto di utilizzare la denominazione di pane fresco: per il pane destinato ad essere posto in vendita oltre le ventiquattro ore successive al momento in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate; per il pane posto in vendita successivamente al completamento della cottura di pane parzialmente cotto, comunque conservato; per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione, comunque conservati. Al comma 4 è previsto il divieto di utilizzare denominazioni quali pane di giornata e Pag. 72pane appena sfornato e pane caldo nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore. In caso di pane ottenuto da una cottura parziale destinato al consumatore finale. Il comma 5 prescrive una serie di indicazioni: il pane deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti; si deve usare la denominazione evidente di pane completata dalla dicitura «parzialmente cotto» o altra equivalente; deve essere recata l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle relative modalità della stessa. Il comma 6 prevede il caso di prodotto surgelato per cui, oltre a quanto indicato al comma 5, l'etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la dicitura «surgelato». In tema di sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 2, il comma 7 dispone: il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 500,00 a 3.000 euro e, in caso di particolare gravità o recidiva, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 8 prevede che i prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, anche se miscelati con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione di pane della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata. I commi 8-bis e 8-ter prevedono, rispettivamente, che qualora nella produzione di pane siano utilizzati altri ingredienti, oltre agli sfarinati di grano o di cereali, la menzione dell'ingrediente utilizzato deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato. L'articolo 3 contiene la definizione di prodotto intermedio di panificazione come l'impasto, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane. È considerato tale l'impasto congelato, surgelato o conservato con metodi che mantengono inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo. Il comma 2 impone l'obbligo per un'impresa che provveda alla lievitazione e alla cottura ovvero alla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, di commercializzare il pane così ottenuto in scaffali distinti e separati dal pane fresco, recanti sia le indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura che la dicitura «pane ottenuto da cottura di impasti», seguita dall'indicazione del metodo di conservazione utilizzato. Analoghi obblighi sono ripetuti all'articolo 6, comma 4.
  L'articolo 3-bis prevede che il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentano la durabilità è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione e di consumo. Al momento della vendita tale tipologia di pane deve essere esposta in scomparti riservati. L'articolo 4 concerne i lieviti utilizzabili nella panificazione. L'articolo 4 definisce il lievito come l'organismo unicellulare avente la capacità di convertire gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell'amido in alcool e in anidride carbonica, assicurando la formazione della pasta convenientemente lievitata. La norma impone la produzione di lievito di origine naturale. La disposizione contiene poi alcune prescrizioni: il lievito impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte viventi con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore al 75 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca; la crema di lievito impiegabile nella panificazione deve essere costituita da cellule in massima parte viventi con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'83 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca; il lievito secco impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte viventi, con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'8 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca e può esistere sia nella forma attiva o istantanea. Si Pag. 73definisce poi pasta madre quell'impasto ottenuto esclusivamente con farina e con acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei successivi rinfreschi al fine di consentire la lievitazione dell'impasto. La norma, inoltre, prescrive che la fermentazione possa avvenire esclusivamente a opera di microrganismi endogeni alla farina o di origine ambientale, mentre si ammette l'utilizzo di colture di avviamento di batteri lattici. L'articolo 5 consente l'utilizzazione delle paste acide purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dall'articolo 2, comma 1. Le paste acide sono descritte come non dotate di adeguato potere fermentativo e, ai fini della denominazione di pane, devono essere integrate con il lievito, visto che la loro funzione primaria è l'apporto di acidità e di componenti aromatici caratteristici della lievitazione condotta con pasta madre. L'articolo 6 contiene la definizione di panificio e norme sulle modalità di vendita. Il panificio viene definito come l'impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale. L'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La norma riconosce al titolare del panificio la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Per la vendita, il pane fresco deve essere posto in scaffali distinti e separati rispetto al pane ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione e al pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, previo confezionamento ed etichettatura riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto. L'articolo 7 contiene la denominazione di forno di qualità riservata esclusivamente al panificio che produce e commercializza pane fresco.
  La figura del responsabile dell'attività produttiva viene disciplinata all'articolo 8: egli è identificato nel titolare dell'impresa o in un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della SCIA. A tale figura viene affidato il compito di assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito. La figura del responsabile dell'attività produttiva deve essere individuata per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione presso il quale è installato un laboratorio di panificazione; tale figura gode di completa autonomia nella propria attività relativamente alla gestione, all'organizzazione e all'attuazione della produzione. In tema di formazione, il responsabile è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o della provincia autonoma competente per territorio, il cui contenuto e la cui durata sono deliberati dalla giunta regionale o della provincia autonoma con apposito provvedimento. Il comma 5 prevede l'esonero dal corso formativo del responsabile dell'attività produttiva già in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione, con la qualifica di operaio panettiere o superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi di lavoro; aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo; aver conseguito un diploma in materie attinenti, all'attività di pianificazione, incluso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma; aver ottenuto un diploma di qualifica di istruzione professionale in materie Pag. 74attinenti all'attività di panificazione, conseguito nell'ambito del sistema di istruzione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età; aver conseguito un attestato di qualifica in materie attinenti all'attività di panificazione o il profilo di panificatore, in base agli standard professionali della regione o della provincia autonoma, rilasciato a seguito di un corso di formazione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore; essere affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato.
  In tema di mutuo riconoscimento l'articolo 9 prevede la possibilità di commercializzare nel territorio dello Stato italiano i prodotti da forno realizzati e commercializzati negli altri Paesi membri dell'Unione europea o in uno Stato parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. L'articolo 10 definisce i vari tipi di pane tradizionale di alta qualità come: il pane tradizionale tipico locale identificato dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 1998 e 3 del regolamento di cui al Ministro per le politiche sociali 8 settembre 1999, n. 350, riportato negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale istituito dal citato regolamento, purché non contenga ingredienti finalizzati alla conservazione o alla duabilità prolungata né sia sottoposto a altri trattamenti di tipo conservante. il pane riconosciuto ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita. Il comma 2 prevede il riconoscimento da parte delle regioni dei disciplinari di produzione del pane tradizionale tipico locale, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale. Il comma 3 prevede programmi finanziari volti a sostenere e a promuovere la produzione e la commercializzazione del pane fresco e del pane fresco tradizionale di alta qualità nell'ambito delle iniziative per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari, da definire annualmente nel capitolo di spesa di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 11 attribuisce la vigilanza sull'attuazione della presente legge alle Aziende sanitarie locali ed ai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative, per la violazione delle disposizioni della medesima legge. La norma rinvia la definizione di tali sanzioni alla competenza delle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 11-bis prevede che le regioni si adeguino alle disposizioni in esame entro dodici mesi dalla loro entrata in vigore; per le regioni a statuto speciale e le province autonome d Trento e di Bolzano è prevista la clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'articolo 11-ter il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche che si rendono necessarie al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e commercio del pane. L'articolo 12 abroga una serie di disposizioni: gli articoli 14 e 21 della legge n. 580 del 1967; l'articolo 8 del regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 502 del 1998; l'articolo 4 del decreto-legge n. 223 del 2006. È stato aggiunto dalla Commissione di merito un comma 1-bis che include ulteriori ingredienti utilizzati nella lavorazione del pane tra quelli che comportano l'applicazione dell'IVA al 4 per cento. Si tratta degli zuccheri, destrosio e saccarosio, dei grassi e degli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, dei cereali interi o in granella, dei semi, dei semi oleosi, delle erbe aromatiche e delle spezie di uso comune. L'articolo 13, relativo all'entrata in vigore, dispone che le disposizioni ivi contenute si applicano a decorrere dal secondo mese successivo al Pag. 75perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quelle relative alla tutela della salute e all'alimentazione, nelle quali può sicuramente rientrare la disciplina della produzione e della commercializzazione del pane. Per alcuni profili – connessi alla finalità di garantire il diritto all'informazione ai consumatori – vengono altresì in rilievo le materie «tutela della concorrenza» ed «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l). Ricorda, inoltre, che il 24 settembre 2015 la Conferenza Stato-Regioni ha espresso l'intesa sul decreto che contiene il regolamento che definisce le denominazioni di «panificio», «pane fresco» e «pane conservato», adottato in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, secondo il quale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avrebbe dovuto emanare un decreto di disciplina delle soprarichiamate definizioni.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 10).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.55.

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