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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 settembre 2017
874.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 30

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 14.

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.
Audizione del Presidente di AssoB.it, Stefano Capaccioli.
(Svolgimento e conclusione).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Stefano CAPACCIOLI, Presidente di AssoB.it, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Sebastiano BARBANTI (PD), Carlo SIBILIA (M5S) e Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), ai quali risponde Stefano CAPACCIOLI, Presidente di AssoB.it.

  Pongono ulteriori domande e considerazioni i deputati Marco BALDASSARRE (Misto-AL-TIpI), Daniele PESCO (M5S) e Luca FRUSONE (M5S), ai quali risponde Stefano CAPACCIOLI, Presidente di AssoB.it.

Pag. 31

  Maurizio BERNARDO, presidente, ringrazia il dottor Capaccioli e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.
Testo unificato C. 66 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 agosto scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame, il relatore, Currò, ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole.

  Michele PELILLO (PD) chiede di rinviare alla giornata di domani la votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare per la giornata di domani.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385.
Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, in sostituzione della relatrice, Moretto, impossibilitata a intervenire alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il nuovo testo unificato della proposte di legge C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, recante modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, a cui sono state successivamente abbinate le proposte di legge C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini.
  Rileva preliminarmente come la Commissione Finanze abbia già esaminato in sede consultiva il provvedimento in una precedente fase del suo iter presso la Camera, esprimendo su di esso parere favorevole con un'osservazione nella seduta del 24 settembre 2014.
  Successivamente, dopo l'avvio della discussione in Assemblea, il provvedimento è stato rinviato in Commissione e quindi radicalmente modificato e integrato nel corso del susseguente esame in sede referente.
  Illustra quindi l'articolo 01, il quale modifica gli articoli 2 e 3 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 Pag. 32del 1992, in materia di viabilità forestale, in particolare inserendovi le definizioni di viabilità forestale, sentiero, mulattiera, tratturo, nonché demandando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle regioni la definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo della viabilità forestale, nonché delle categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di essa.
  Inoltre si autorizza il Governo a modificare l'articolo 122 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, al fine di prevedere che la circolazione sulla viabilità forestale possa essere regolata da apposita segnaletica.
  L'articolo 02, modificando l'articolo 3 del codice della strada, introduce la definizione di utente vulnerabile della strada, individuata nei conducenti di ciclomotori, motocicli, nonché di altri veicoli aperti a due o tre ruote, che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade dei veicoli chiusi a quattro o più ruote o dalla presenza di ostacoli fissi sulla strada.
  L'articolo 03 modifica agli articoli 6 e 7 del codice della strada, relativi alla regolamentazione della circolazione, prevedendo, relativamente alla circolazione fuori dei centri abitati, che l'ente proprietario della strada possa ammettere l'accesso e la circolazione di biciclette, ove sussistano idonee condizioni di sicurezza.
  Relativamente alla circolazione nei centri urbani si prevede, in parallelo, che il sindaco possa con ordinanza ammettere l'accesso e la circolazione di biciclette, ove sussistano idonee condizioni di sicurezza.
  L'articolo 1, integrando l'articolo 9 del codice della strada, inserisce gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati tra quelli che rientrano tra i veicoli atipici.
  L'articolo 1-bis, integrando l'articolo 12 del codice della strada, interviene sulla disciplina in materia di conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta.
  In tale ambito viene previsto che le funzioni di prevenzione e accertamento di tali violazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997 (in base al quale i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione), possono essere attribuite a dipendenti delle società di gestione dei parcheggi solo limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento e alle aree immediatamente limitrofe esclusivamente nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada.
  Inoltre si stabilisce che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta possono essere attribuite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ai sensi dell'articolo 17, comma 133, della predetta legge n. 127 (in base al quale le predette funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, al quale sono inoltre conferite le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico), solo limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, escludendo la possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 16 del codice della strada, relativo alle fasce di rispetto in rettilineo e aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati, prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti.
  L'articolo 2-bis modifica all'articolo 23 del codice della strada, in materia di Pag. 33pubblicità sulle strade, modificando l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel caso di violazione delle norme in materia.
  L'articolo 2-ter, integrando l'articolo 40 del codice della strada, prevede che nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione, ovvero nei casi di rifacimento della segnaletica, qualora l'ente proprietario lo ritenga conforme ad esigenze di sicurezza, può essere predisposta a terra una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli.
  L'articolo 2-quater, integrando l'articolo 41 del codice della strada, stabilisce l'obbligo che gli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti, siano dotati, a cura dell'ente proprietario della strada, di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione, nonché di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in prossimità di luoghi particolarmente frequentati da pedoni, quali ad esempio scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici.
  La norma specifica che all'attuazione di tale obbligo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.
  L'articolo 2-quinquies modifica l'articolo 45 del codice della strada, relativo alla verifica delle apparecchiature di accertamento dei limiti di velocità, prevedendo che con il Regolamento di attuazione del codice sono indicate anche le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura delle predette apparecchiature.
  L'articolo 2-sexies, integrando l'articolo 60 del codice della strada, inserisce le macchine agricole d'epoca, nonché di interesse storico e collezionistico, nella categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche, rinviando a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle caratteristiche tecniche dei veicoli.
  L'articolo 3, modificando l'articolo 61 del codice della strada, aumenta da 18 metri a 18,75 metri la lunghezza massima dei veicoli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 85 del codice della strada, concernente il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, prevedendo sostanzialmente che possono essere destinati a effettuare tale servizio di noleggio, oltre che gli autoveicoli, anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone.
  L'articolo 4-bis, integrando l'articolo 93 del codice della strada, interviene sulla disciplina relativa all'immatricolazione e reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico, prevedendo che l'immatricolazione di tali veicoli è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati.
  Nel caso specifico di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, a esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa in materia di contributi statali alla rottamazione, si prevede che il richiedente possa ottenere, con oneri a suo carico, targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attualmente rispondenti allo standard europeo.
  L'articolo 4-ter, integrando l'articolo 100 del codice della strada, prevede che i veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche che si svolgono su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo della targa, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e deve avere caratteristiche Pag. 34dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richiesta dal regolamento per le targhe di immatricolazione.
  L'articolo 5 modifica in più punti l'articolo 110 del codice della strada, concernente i requisiti per l'immatricolazione delle macchine agricole, prevedendo che l'immatricolazione di tali macchine possa essere effettuata, oltre che a nome degli imprenditori agricoli e di enti e consorzi pubblici, anche a nome di commercianti di macchine agricole.
  L'articolo 5-bis modifica l'articolo 115 del codice della strada, in materia di requisiti per la guida di veicoli, innalzando da sessantacinque a sessantotto anni il limite di età per guidare autotreni e autoarticolati di massa superiore a 20 tonnellate e innalzando da sessantotto a settanta anni l'età massima a cui può elevato il predetto limite (in presenza di attestazione medica annuale sui requisiti fisici e psichici).
  In parallelo viene innalzato altresì da sessanta a sessantacinque anni il limite di età per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone, nonché da sessantotto a settanta anni l'età massima a cui può elevato il predetto limite (in presenza di attestazione medica biennale sui requisiti fisici e psichici).
  L'articolo 6 modifica l'articolo 122 del codice della strada, concernente le esercitazioni di guida, consentendo agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A (cioè relative, rispettivamente: ai ciclomotori a due ruote; ai veicoli a tre ruote; ai quadricicli leggeri di massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg; ai motocicli di cilindrata massima di 125 cm3 potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; ai motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg; ai motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h; ai tricicli) di esercitarsi con i corrispondenti veicoli senza che su di essi prenda posto altra persona in funzione di istruttore.
  L'articolo 7, introduce nel codice della strada l'articolo 93-bis, il quale vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero.
  Sono esclusi da tale divieto i veicoli concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nonché i veicoli concessi in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario.
  Qualora il veicolo non possa essere immatricolato in Italia l'intestatario del documento di circolazione estero chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
  La disposizione prevede, per la violazione del predetto divieto, l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 712 a euro 3.558, nonché il fermo amministrativo del veicolo fino alla sua regolarizzazione. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla data di applicazione del fermo amministrativo, il veicolo non venga immatricolato in Italia o non venga richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.
  In tale ambito segnala, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, il comma 4 del nuovo articolo 93-bis, il quale prevede che i veicoli cancellati dalla circolazione per Pag. 35esportazione, per essere riammessi in Italia devono essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti.
  L'articolo 8 modifica in più punti l'articolo 142 del codice della strada, in materia di limiti di velocità e relativi controlli.
  In particolare, per quanto riguarda il limite di velocità previsto per gli autotreni viene specificato che nel caso di autotreni costituiti da un autoveicolo di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) o N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t) trainante un rimorchio di categoria O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t) o O2 (rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t), il limite è 70 km/h fuori dei centri abitati e di 100 km/h sulle autostrade (laddove per la altre tipologie di autotreni il limite in autostrada è di 80 km/h).
  Inoltre, riguardo alla postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, si prevede che ci sia una distanza di almeno trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità.
  Viene altresì stabilito che gli enti locali pubblichino sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto, la relazione annuale in cui sono indicati, l'ammontare complessivo dei proventi di spettanza di ciascun ente delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada e dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, nonché gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.
  La norma prevede che le predette relazioni siano pubblicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 30 giugno di ogni anno, in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale in un formato dati di tipo aperto; il Ministero è altresì tenuto a presentare al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia, indicando in apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi.
  L'articolo 9, integrando l'articolo 158 del codice della strada, consente la sosta dei velocipedi sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, nel caso di mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, si prevede che il velocipede in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e non deve essere collocato lungo i percorsi tattili per i disabili visivi.
  L'articolo 10 modifica l'articolo 159 del codice della strada, in materia di rimozione dei veicoli, prevedendo che la rimozione sia disposta anche nel caso di veicoli non adibiti al servizio di car sharing che sostano negli stalli di parcheggio riservati al car sharing.
  L'articolo 10-bis modifica dell'articolo 172 del Codice della strada, integrando la disciplina in materia di sistemi di ritenuta per i bambini, al fine di prevedere che tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  La norma precisa che la previsione si applica decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che stabilisce le caratteristiche tecnico –costruttive e funzionali dei predetti dispositivi.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 173 del Codice della strada, al fine di contrastare l'uso improprio di dispositivi elettronici da parte del guidatore.
  In particolare stabilisce il divieto per il conducente, oltre che di usare telefoni cellulari o cuffie sonore, di usare smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi.
  Vengono inoltre rafforzate le sanzioni in materia, prevedendo una sanzione amministrativa da euro 322 a euro 1294 Pag. 36(raddoppiando quindi l'attuale sanzione da 161 a 647 euro), nonché prevedendo la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, si stabilisce altresì la sanzione amministrativa da euro 644 a euro 2.588 e la sospensione della patente di guida da due a sei mesi.
  Viene quindi modificato l'ammontare dei «punti patente» che vengono decurtati per le predette violazioni, raddoppiandoli da 5 a 10.
  L'articolo 12 modifica all'articolo 180 del Codice della Strada, in materia di possesso dei documenti di circolazione, stabilendo che il conducente deve avere con sé, oltre alla carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica del veicolo, nel caso in cui siano in corso di definizione i mutamenti di proprietà del veicolo, un estratto del documento di circolazione o la ricevuta che l'impresa o società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilascia all'interessato in occasione dello svolgimento dei relativi adempimenti. In assenza, è ammessa la carta di circolazione accompagnata da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei menzionati mutamenti.
  L'articolo 13 interviene sulla disciplina relativa alla circolazione dei velocipedi di cui all'articolo 182 del codice della strada, stabilendo che nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, può essere consentita, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli, segnalando tale facoltà con l'aggiunta, nei segnali verticali di divieto e di obbligo generico, di un apposito pannello integrativo indicante l'eccezione per i velocipedi.
  L'articolo 13-bis integra l'articolo 201 del codice della strada, in materia di notificazione delle violazioni allo stesso codice, demandando a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di stabilire i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni medesime.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 13-ter, corrispondente all'articolo 9 del testo esaminato dalla Commissione Finanze in occasione del precedente esame in sede consultiva, il quale modifica l'articolo 201 del codice della strada e l'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, in materia di accertamento delle violazioni concernenti gli obblighi di revisione e la copertura assicurativa.
  In particolare, il comma 1 modifica in più punti il predetto articolo 201 del codice, relativo alla notificazione delle violazioni alle norme del codice.
  In dettaglio, la lettera a) modifica la lettera g-bis) del comma 1-bis dell'articolo 201, la quale consente l'accertamento mediante di dispositivi o apparecchiature di rilevamento di una serie di violazioni al codice della strada, eliminando, per ragioni di coerenza con le modifiche apportate dalle lettere b) e c) del comma 1, il riferimento agli articoli 80 e 193 del codice, relativi, rispettivamente, alla revisione dei veicoli e dei rimorchi e all'obbligo di assicurazione RC auto per i veicoli a motore posti in circolazione sulla strada.
  In merito ricorda che il citato articolo 193 del codice della strada, dopo aver sancito, al comma 1, il divieto di porre in circolazione sulla strada veicoli a motore privi di copertura assicurativa RC auto, stabilisce:
   al comma 4-ter, che l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di rilevamento di violazioni del codice, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale;
   al comma 4-quater, che qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati Pag. 37di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione sia sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria;
   al comma 4-quinquies, che la documentazione fotografica prodotta dai predetti dispositivi o apparecchiature, costituisce atto di accertamento, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

  La lettera b) del comma 1 (che corrisponde alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del testo precedentemente esaminato dalla Commissione) inserisce nel comma 1-bis una nuova lettera g-ter), in base alla quale l'accertamento delle violazioni di cui agli appena citati articoli 80 e 193 del codice può essere effettuato utilizzando appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, di cui è data informazione ai conducenti dei veicoli a motore interessati, effettuando tale rilevamento mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti rispettivamente dall'archivio nazionale dei veicoli e dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione RC auto.
  La lettera c) (che corrisponde alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del testo precedentemente esaminato dalla Commissione) inserisce un nuovo comma 1-quinquies, in base al quale, in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, i quali devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.
  Viene inoltre stabilito che la documentazione fotografica prodotta da tali dispositivi costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, in ordine alla circostanza che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.
  Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al richiamato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione non è stato presentato per la prescritta revisione, o è sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia stradale procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre rispettivamente: la carta di circolazione o autorizzazione alla circolazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri od altro organo di polizia stradale, ovvero il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8, del codice (in base al quale chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito, per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice stesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 422 a 1.697 euro).
  Il comma 2 modifica invece l'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale, al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione dei contrassegni assicurativi RC auto, al comma 2 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazioni, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione RC auto e comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli in tale elenco, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Gli iscritti nell'elenco Pag. 38hanno quindici giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.
  In tale contesto le modifiche recate dal comma 2 dell'articolo 13-ter riguardano il fatto che il richiamato elenco dei veicoli privi della copertura assicurativa RC auto è pubblicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul proprio sito istituzionale, dando informazione ai proprietari dei veicoli sullo stesso sito delle conseguenze previste qualora veicoli privi di copertura assicurativa siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, affinché gli interessati provvedano a regolarizzare la propria posizione; si elimina inoltre il termine di quindici giorni entro cui gli interessati possono regolarizzare la loro posizione prima che l'elenco sia messo a disposizione degli organi di polizia e delle prefetture.
  L'ulteriore modifica recata all'articolo 31 del decreto legge n. 1 del 2012 riguarda l'abrogazione del comma 3 (già prevista dal comma 2 dell'articolo 9 del testo precedentemente esaminato dalla Commissione), relativo alla rilevazione a distanza della violazione dell'obbligo di assicurazione RC auto, in quanto tale previsione è già compresa nella nuova formulazione dell'articolo 201 del codice della strada proposta dal comma 1 dell'articolo 13-ter.
  In tale contesto segnala come, nel parere espresso dalla Commissione Finanze sul provvedimento nel corso del precedente esame in sede consultiva, fosse contenuta un'osservazione con la quale si chiedeva alla Commissione di merito, con riferimento al comma 1 dell'articolo 9 (ora comma 1 dell'articolo 13-ter) di assicurare il coordinamento del nuovo dettato dell'articolo 201 del codice della strada con i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 193 del medesimo codice, al fine di evitare inutili duplicazioni o sovrapposizioni tra le diverse previsioni. Tale osservazione non risulta recepita.
  L'articolo 13-quater modifica il comma 1 dell'articolo 206 del codice della strada, in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
  In merito ricorda che il predetto comma 1 dell'articolo 206 prevede, nei casi in cui il pagamento della sanzione non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204 del codice (l'articolo 202 stabilisce che entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione si paga una somma pari al minimo fissato dalle singole norme e che tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione; l'articolo 204 regola invece i termini nel caso di ricorso al prefetto avverso la sanzione), la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'articolo 27 della legge n. 689 del 1981, il quale stabilisce in sostanza che l'autorità la quale ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
  In tale contesto la novella stabilisce che la maggiorazione per ogni semestre di ritardo nel pagamento della somma dovuta è ridotta da un decimo a un ventesimo della somma stessa.
  L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.05.