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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 settembre 2017
878.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 128

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo.
Atto n. 431.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Pag. 129

  Marco BERGONZI (PD), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – si colloca nel quadro dell'iniziativa del Cielo unico europeo (Single European Sky – SES) varata nel 1999 per una più efficace e sicura integrazione dello spazio aereo europeo.
  Il provvedimento costituisce attuazione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 255/2010 che disciplina i requisiti relativi alla gestione dei flussi del traffico aereo (ATFM – Air Traffic Flow Management) per ottimizzare la capacità disponibile della corrispondente rete europea (EATMN) e degli aeroporti rispetto alla domanda, migliorare le relative procedure e l'efficienza e la puntualità dei vettori aerei.
  Il citato articolo 15 prevede che gli Stati membri dell'Unione introducano nei propri ordinamenti nazionali le sanzioni per la violazione delle norme dello stesso regolamento e delle sue disposizioni attuative. Come risulta dall'analisi di impatto della regolamentazione «I destinatari diretti del provvedimento sono i fornitori dei servizi del traffico aereo, gli «operatori», cioè le persone, le organizzazioni o le imprese che effettuano o che offrono di effettuare operazioni di trasporto aereo, i gestori aeroportuali e il coordinatore di bande orarie».
  Nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, il Governo segnala che l'EASA ha inviato allo Stato italiano un rilievo circa la mancata applicazione di procedure interne per l'attuazione dell'articolo 15 del Regolamento UE n. 255 del 2010. Il rilievo è stato chiuso il 28 giugno 2016 a seguito della presentazione da parte del Governo della bozza dello schema di decreto legislativo all'esame. Il Governo segnala che la Commissione europea potrebbe avviare una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 del Trattato nel caso di mancato perfezionamento dell'iter legislativo.
  Il provvedimento si compone di 10 articoli ed introduce nuove fattispecie di illecito amministrativo in materia di gestione del traffico aereo dettando, in particolare, una specifica disciplina sanzionatoria di natura amministrativa-pecuniaria per le violazioni del regolamento.
  L'articolo 1 precisa l'oggetto del provvedimento, ovvero la citata disciplina sanzionatoria e il suo ambito applicativo, che esclude – salvo specifici casi – gli aeromobili militari impegnati in operazioni e addestramento militari. Viene prevista, poi, una clausola di salvaguardia finalizzata alla tutela di chi violasse le disposizioni del regolamento per garantire interessi essenziali di difesa e sicurezza dello Stato.
  L'articolo 2 dello schema di decreto richiama, ai fini dell'attuazione del decreto, l'applicazione delle definizioni dettate dall'articolo 2 del regolamento.
  L'articolo 3 individua nell'ENAC (l'Ente nazionale per l'aviazione civile) l'autorità nazionale competente sia all'accertamento delle violazioni del Regolamento 255/2010 che all'irrogazione delle relative sanzioni.
  Gli articoli da 4 a 7 individuando le specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del regolamento, con riferimento agli obblighi dei responsabili degli uffici di pista dei servizi di traffico aereo (cd. unità ATS), degli operatori del trasporto aereo, degli organismi di gestione aeroportuale e del coordinatore di bande orarie. Come precisato dall'analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento, tale tipologia di sanzioni è prevista «nell'ottica di una generale depenalizzazione delle sanzioni nel settore della sicurezza aeronautica». Le sanzioni, graduate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive, variano tra un minimo di 2.000 euro e un massimo di 100.000 euro in funzione della gravità e dell'ambito dell'infrazione, fatta salva l'applicazione delle norme penali.
  L'articolo 8 disciplina gli effetti della reiterazione delle violazioni, che comporta l'aumento fino al triplo dell'importo minimo previsto.
  L'articolo 9 reca disposizioni finanziarie che prevedono che dall'attuazione del decreto non derivano oneri per la finanza pubblica; i proventi derivanti dalle sanzioni Pag. 130amministrative pecuniarie irrogate sono trasferiti all'ENAC con finalità di miglioramento delle attività di sorveglianza e sicurezza dei voli.
  L'articolo 10 impone all'ENAC obblighi annuali di relazione al Ministero delle infrastrutture e trasporti sull'applicazione del decreto legislativo e sull'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.
  Rammenta infine che in materia di gestione dei flussi del traffico aereo, l'11 giugno 2013 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte (SES 2+) volte a migliorare l'efficienza dello spazio aereo, con rotte più brevi e una riduzione dei costi operativi e ambientali.
  Successivamente, il 7 dicembre 2015 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento COM(2015)613, con la quale prevede regole comuni nel settore dell'aviazione civile, istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e abroga il regolamento (CE) n. 216/2008.
  Le riforme in questione sono tuttora bloccate presso il Consiglio dell'UE dal 2014. A giudizio della Commissione, potrebbero generare risparmi per 36 miliardi di euro nei prossimi 20 anni e creare fino a 11.000 posti di lavoro.
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.
Atto n. 432.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – costituisce attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 216/2008, che detta disposizioni comuni nel settore dell'aviazione civile, istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e abroga le precedenti direttive 91/670/CEE e 2004/36/CE e il Regolamento (CE) 1592/2002.
  Il citato articolo 68 del regolamento stabilisce che gli Stati membri dell'Unione devono introdurre nei rispettivi ordinamenti nazionali una disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni dello stesso regolamento e delle sue norme attuative. Nella relazione tecnica allo schema di decreto, il Governo fa presente che, in virtù dell'insufficienza della disciplina attualmente in vigore (per la sua portata generale e le commistioni tra personale navigante e di volo), le indicate violazioni non hanno portato risorse alle casse dello Stato. Il provvedimento in esame consentirebbe, quindi, sia di allineare la normativa nazionale a quella europea, sia di rendere effettiva la disciplina sanzionatoria nei confronti degli operatori del settore aeronautico.
  La mancata applicazione da parte dell'Italia del Regolamento (CE) n. 216/2008, ha comportato l'apertura del caso EU Pilot 8592/16/MOVE, con il quale la Commissione avrebbe fatto seguito ai rilievi in materia di standardizzazione formulati dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), emersi da un'ispezione effettuata nel settore dell'aeronavigabilità.
  In risposta alle richieste della Commissione europea, sulla base della delega conferita dall'articolo 3 della Legge di delegazione europea 2014 (Legge n. 114 del 2015), il Governo italiano ha trasmesso alla stessa lo schema di decreto legislativo in esame.
  La relazione illustrativa all'Atto, oltre che per la copertura sanzionatoria, colloca Pag. 131il provvedimento «nell'ottica della visione integrata della filiera aeronautica, della tutela e della sicurezza delle operazioni, del trasporto e degli aeroporti nonché della sicurezza dei passeggeri e delle comunità sottostanti e, da ultimo, della salvaguardia dell'ambiente». Sono, infatti, ampliate significativamente e meglio definite le fattispecie illecite nel settore aeronautico ed individuati, con precisione, le persone fisiche, le organizzazioni e i prodotti oggetto delle sanzioni.
  Sono inoltre precisati, nella relazione medesima, i soggetti destinatari diretti della disposizione. Si tratta in particolare dei soggetti coinvolti in progettazione, produzione, manutenzione e operazioni di prodotti aeronautici, parti e pertinenze; dei soggetti che partecipano alle operazioni di volo degli aeromobili; dei soggetti coinvolti in progettazione, manutenzione e gestione degli aeroporti nonché dei soggetti che partecipano alle operazioni di detti aeroporti e alla progettazione, produzione e manutenzione degli equipaggiamenti aeroportuali; dei soggetti coinvolti in progettazione, produzione, manutenzione e gestione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e per i servizi di navigazione aerea e, infine, dei soggetti impegnati nell'addestramento del personale e nella fornitura dei servizi di navigazione aerea.
  Lo schema di decreto si compone di 17 articoli che dettano, in particolare, una specifica disciplina sanzionatoria di natura amministrativa-pecuniaria per le violazioni individuate nel regolamento, ferma restando, conformemente a quanto previsto dalla delega, l'applicazione delle norme penali.
  L'articolo 1 individua precisamente l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto, mentre all'articolo 3 sono indicate le relative esclusioni, come previsto dall'articolo 1 del regolamento.
  L'articolo 2 dello schema adotta tutte le definizioni dell'articolo 3 del regolamento, cui aggiunge due ulteriori definizioni: quella di «organizzazione» (persona giuridica o ente privo di personalità giuridica) e quella di «esercente» (chi assume l'esercizio di un aeromobile).
  L'articolo 4 individua nell'ENAC, l'Autorità nazionale competente all'accertamento delle violazioni del regolamento e all'irrogazione delle sanzioni previste, stabilendone i conseguenti compiti di sorveglianza, di indagine e ispettivi.
  Gli articoli da 5 a 14 del provvedimento dettano la disciplina sanzionatoria per un'ampia fattispecie di violazioni del regolamento, per le quali (come precisato sia nella relazione illustrativa che nell'Analisi tecnico normativa al decreto), «nell'ottica di una generale depenalizzazione delle sanzioni nel settore della sicurezza aeronautica» – si prevede l'irrogazione di sole sanzioni amministrative pecuniarie, comminate in base alla gravità e agli effetti sulla sicurezza dei voli». Dette sanzioni, graduate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive, variano tra un minimo di 800 euro e un massimo di 100.000 euro, in funzione della gravità e dell'ambito dell'infrazione e sono articolate per settori omogenei di applicazione.
  L'articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria nonché la precisazione che i compiti derivanti dal decreto in esame sono svolti dall'ENAC con le risorse disponibili a legislazione vigente. È inoltre individuata nel miglioramento della sicurezza aerea la finalizzazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.
  L'articolo 16 prevede l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie con decreto del Ministro della giustizia.
  L'articolo 17 impone all'ENAC obblighi di relazione annuale al Ministero delle infrastrutture sull'applicazione del decreto in esame e sulle sanzioni irrogate.
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Pag. 132

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Atto n. 433.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione dell'articolo 3 della legge di delegazione europea per il 2014 (Legge n. 114 del 2015) e che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – definisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/UE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, e al regolamento (UE) n. 1007/2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
  Lo schema di decreto mira a definire un quadro sanzionatorio omogeneo per i due settori, chiarendo gli adempimenti in capo alle imprese alla luce delle norme contenute nel regolamento (UE) n. 1007/2011, per il settore tessile, e completando il processo normativo avviato con il recepimento nel nostro ordinamento, mediante il decreto ministeriale 11 aprile 1996, della direttiva 94/11/UE, per il settore calzaturiero.
  La Direttiva 94/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, qui oggetto di recepimento, è stata adottata in considerazione del rischio che la disparità tra normative statali – che già prevedevano l'etichettatura delle calzature finalizzata a tutelare e informare il pubblico, nonché ad assicurare i legittimi interessi dell'industria – potesse creare ostacoli agli scambi intracomunitari e pregiudicare il funzionamento del mercato interno. La direttiva, intervenendo al fine di armonizzare le legislazioni nazionali, individua gli elementi caratterizzanti di un sistema comune di etichettatura per le calzature, anche alla luce della risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori, che invitava a migliorare l'informazione sui prodotti destinati ai consumatori, anche nell'interesse reciproco dei consumatori e dell'industria della calzatura, con l'introduzione di un sistema che riducesse i rischi di frode.
  Successivamente, il Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011, sulle denominazioni delle fibre tessili e sull'etichettatura e sul contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, ha operato il riordino della normativa comunitaria previgente in un unico strumento giuridico, al fine di semplificare gli adeguamenti della materia trattata ad alto contenuto tecnico.
  L'adozione del regolamento (UE) n. 1007/2011 ha quindi realizzato, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, un'ipotesi di semplificazione legislativa, che ha consentito agli Stati membri l'adozione più rapida di nuove denominazioni di fibre tessili da utilizzare contemporaneamente in tutta l'Unione europea, evitando agli stessi di recepire le modifiche tecniche nella legislazione nazionale, con conseguente riduzione dell'onere amministrativo.
  Lo schema di decreto si compone di 10 articoli.
  L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, ossia la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/UE e al regolamento (UE) n. 1007/2011 (comma 1), facendo salve le disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e pratiche commerciali Pag. 133scorrette di cui al decreto legislativo n. 206/2005, recante il codice del consumo (comma 2).
  L'articolo 2 rinvia alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1007/2011, e nel regolamento (CE) n. 765/2008.
  Il quadro della disciplina sanzionatoria per le violazioni previste dalla direttiva 94/11/CE e dal Regolamento (UE) 1007/2011 è dettato, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4 del provvedimento. Fatta salva la clausola di riserva penale, tutte le violazioni comportano sanzioni pecuniarie amministrative.
  In particolare, l'articolo 3 riguarda le sanzioni al fabbricante o all'importatore per le violazioni delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati per i componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.
  L'articolo delinea poi il procedimento conseguente all'accertamento della violazione, finalizzato alla conformazione dell'etichetta stessa ove questa sia mancante o non conforme alle prescrizioni della direttiva 94/11/CE.
  L'articolo 4 dello schema di decreto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie – che si applicano al fabbricante o all'importatore dei prodotti tessili, nonché al distributore – per le violazioni di specifiche disposizioni del Reg. (UE) 1007/2011 inerenti la denominazione delle fibre tessili nonché l'etichettatura e contrassegno della composizione dei prodotti tessili.
  L'articolo 4 – in analogia a quanto stabilito dall'articolo 3 – detta poi la procedura di accertamento e contestazione della violazione e di conformazione dell'etichetta alle prescrizioni del Reg. 1007/2011. Si tratta del procedimento di cui è titolare l'autorità di vigilanza – accertamento, contestazione, assegnazione del termine di adeguamento – finalizzato alla regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei prodotti dal mercato.
  L'articolo 5 individua i soggetti competenti ad accertare le violazioni delle disposizioni di cui al decreto: le Camere di commercio territorialmente competenti, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
  L'articolo 6 dispone in ordine all'esercizio delle funzioni di autorità di vigilanza del mercato di cui alle disposizioni della direttiva 94/11/CE, nonché alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011. Tali funzioni sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, il quale si avvale delle Camere di commercio ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Si dispone, in capo agli organi di controllo di cui all'articolo 5, l'obbligo di fornire al MiSE le notizie di accertamento delle violazioni sopra descritte, ai fini del monitoraggio.
  L'articolo 7 prevede il versamento delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative descritte agli artt. 3 e 4 su apposito capitolo del capo XVIII dello stato di previsione del bilancio dello Stato.
  L'articolo 8 rinvia, per quanto non previsto dal decreto, alle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 e successive modificazioni.
  L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le Amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 10 dispone infine l'abrogazione di disposizioni, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.
  Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Pag. 134

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2017.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, facendo seguito alla illustrazione del provvedimento svolta nella seduta dello scorso 13 settembre, informa la Commissione degli approfondimenti in corso con riguardo, in particolare, alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), che sottraggono alla disciplina recata dalla cd. direttiva Bolkestein le attività termali. Sul punto occorre verificare – in ragione della natura di tali attività quali cure sanitarie – la loro possibile esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva medesima. Si tratta di un tema molto delicato, che la XIV Commissione deve affrontare al fine di garantire la piena coerenza della disciplina in discussione con la normativa europea. Ciò al fine di pervenire ad una formulazione del testo che non esponga l'Italia a contestazioni da parte della Commissione europea.
  Chiede pertanto che sia concesso alla Commissione un ulteriore tempo di riflessione, anche al fine di acquisire le valutazioni del Governo e dei colleghi sul punto.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire e preso atto della richiesta avanzata dalla relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.
Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, sottolinea che la Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – di un testo unificato recante Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati (C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).
  Sul provvedimento, così come modificato da ultimo dalla Commissione Agricoltura nella seduta del 13 settembre scorso, la XIII Commissione intenderebbe procedere in sede legislativa.
  Il provvedimento, composto ora da 4 articoli, reca una nuova disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.
  L'articolo 1, con la finalità esplicita di garantire una corretta e completa informazione del consumatore, prevede che il Governo modifichi il Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, sulla base di una serie di norme generali regolatrici della materia.
  In particolare, si stabilisce alla lettera a) che dovranno essere definite le caratteristiche compositive necessarie perché una farina o una semola possa essere definita integrale, fornendo distintamente le definizioni di «farina integrale di grano tenero», di «semola integrale di grano duro», di «farina integrale senza germe di grano tenero» e di «semola integrale senza germe di grano duro».
  Il Governo – ai sensi della lettera b) – dovrà inoltre stabilire i termini e le modalità per l'utilizzo della denominazione commerciale di prodotto integrale anche mediante la verifica delle tecnologie e dei prodotti esistenti, al fine di adeguarla alle più aggiornate conoscenze scientifiche e tecnologiche.Pag. 135
  La lettera c) concerne poi le modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine «integrale», stabilendo che debba essere assicurata al consumatore una corretta e completa indicazione in etichetta degli ingredienti utilizzati sulla base di quanto stabilito dalle lettere a) e b).
  Infine, la lettera d) prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001, anche al caso di inosservanza delle modalità di etichettatura di cui alla lettera c).
  Il successivo articolo 2, che reca Disposizioni in materia di ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera, stabilisce che si possa prevedere la valorizzazione dei prodotti integrali in tali ambiti, mediante l'adozione di apposite linee guida.
  L'articolo 3 effettua il necessario coordinamento normativo al fine di assicurare che le attuali denominazioni di pane integrale contenute nella legge n. 580 del 1967 (recante Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) siano allineate a quelle delle corrispondenti farine integrali introdotte dal provvedimento.
  L'articolo 4 dispone infine in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, stabilendo quale disciplina transitoria che i lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, non conformi a quanto ivi stabilito, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre un anno da tale entrata in vigore, purché siano conformi alla normativa previgente. Tale previsione transitoria si applica anche al pane integrale di cui all'articolo 3.
  Non emergendo dall'analisi del provvedimento aspetti problematici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.