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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 settembre 2017
882.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 82

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.
Testo unificato C. 76 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Currò, nella precedente seduta di esame ha illustrato i contenuti del provvedimento.

  Tommaso CURRÒ (PD), relatore, avverte che nel pomeriggio di ieri le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) hanno trasmesso nuovamente il testo unificato delle proposte di legge, come risultante dagli emendamenti approvati dalle stesse Commissioni riunite nel corso dell'esame in sede referente.
  In merito segnala innanzitutto come l'unica disposizione del provvedimento attinente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, costituita dall'articolo 10, il quale interviene sul trattamento fiscale dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis, non abbia subito modifiche.
  Per quanto riguarda invece le principali modifiche alla altre parti del provvedimento, estranee ai profili di interesse della VI Commissione, all'articolo 1, comma 1, recante le finalità e l'oggetto dell'intervento legislativo, nel corso dell'esame in sede referente si è precisato che la finalità di regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis riguarda medicinali di origine vegetale.
  All'articolo 3, comma 1, laddove si disciplinano le modalità di prescrizione, con una modifica apportate dalle Commissioni riunite si è specificato che la possibilità per il medico di prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis riguarda la terapia del dolore, oltre che gli impieghi previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, precisando altresì che la prescrivibilità di tali preparati a carico del Servizio sanitario nazionale avviene nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato.
  Al comma 2 è stato altresì specificato che nella prescrizione di tali preparati il medico, oltre a indicare il codice alfanumerico assegnato al paziente, la dose prescritta e la posologia, deve indicare anche le modalità di assunzione.
  All'articolo 4, il quale disciplina il monitoraggio delle prescrizioni, al comma 1 è stato specificato che i dati forniti in merito annualmente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano all'Istituto superiore di sanità sono aggregati per patologia, oltre che per età e per sesso dei pazienti trattati.
  All'articolo 5, relativo alla programmazione del fabbisogno di sostanza attiva a base di cannabis, si è precisato che la relativa comunicazione annuale da parte delle regioni e delle province autonome all'Organismo statale per la cannabis riguarda l'anno successivo.
  Con riferimento all'articolo 6, il quale disciplina la produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico, le Commissioni riunite II e XII hanno introdotto un nuovo comma 1-bis, il quale prevede che, per assicurare la disponibilità di cannabis ad uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis può autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.
  Inoltre è stato modificato il comma 2, il quale ora prevede che, nel caso risulti Pag. 83necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione, nonché alla trasformazione della cannabis, con l'obbligo di operare in «Good agricoltural and collecting practice» (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.
  Nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì introdotto un nuovo articolo 7-bis, concernente la formazione del personale medico, sanitario e sociosanitario, il quale stabilisce che, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, la Commissione nazionale per la formazione continua dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.
  All'articolo 9, il quale introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, è stato inserito un nuovo comma 3, ai sensi del quale nella tabella medicinali sezione D di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 309 è inserita la voce: «Composizioni medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)**».
  Avverte quindi di aver formulato sul provvedimento una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) sottolinea innanzitutto come il testo della proposta di legge, come risultante dall'esame in sede referente, abbia una portata più limitata e molto meno innovativa rispetto alle ambizioni originarie dei proponenti delle proposte di legge, essendo volto a disciplinare soltanto l'impiego dei medicinali a base di cannabis a scopo medico.
  Al riguardo rammenta che le proposte di legge inizialmente sottoposte all'esame parlamentare interessavano in modo molto più ampio gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, in quanto contenevano misure le quali, attraverso la legalizzazione della cannabis, avrebbero sostanzialmente introdotto un regime di monopolio statale nella vendita di tale sostanza, con conseguenti maggiori entrate, molto consistenti, a favore dell'Erario.
  Nell'esprimere il proprio rammarico per il mancato coinvolgimento della Commissione Finanze su tali aspetti di natura fiscale, durante la definizione del testo nel corso l'esame in sede referente, reputa che l'approvazione del provvedimento in esame, sebbene costituisca comunque un passo in avanti nella giusta direzione, andando a regolamentare ambiti che fino ad ora non era stati oggetto di un intervento legislativo, risulti comunque insufficiente.
  Preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
Nuovo testo C. 4407.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 settembre scorso.

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  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che la relatrice, Moretto, ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2) la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella mattinata di oggi.

  Sara MORETTO (PD), relatrice, rileva in primo luogo come le osservazioni contenute nella propria proposta di parere vertano sulla necessità di chiarire, anche alla luce dei rilievi fatti pervenire in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze, taluni aspetti tecnici inerenti alle innovazioni alla legge n. 323 del 2000 introdotte dal provvedimento in esame, in materia di agevolazioni di fiscali e, segnatamente, relativamente all'inserimento di un credito d'imposta riconosciuto alle aziende del settore termale per i costi di ristrutturazione sostenuti dalle stesse aziende.
  Evidenzia quindi come la proposta di legge, che contiene rilevanti misure finalizzate a rilanciare il settore delle terme, risulti molto attesa da parte degli operatori e auspica che la Commissione possa procedere ad esprimere il parere su di essa già nella seduta odierna.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016.
Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 settembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che, nella seduta odierna, la Commissione esaminerà e voterà gli emendamenti (vedi allegato 3), presentati direttamente presso la VI Commissione, riferiti alle parti del disegno di legge C. 4620 di competenza della medesima Commissione.
  Ricorda che gli emendamenti eventualmente approvati dalla VI Commissione saranno trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, e potranno invece essere ripresentati in Assemblea.
  Avverte quindi che il relatore, Petrini, ha formulato una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 4) sul disegno di legge C. 4620 e una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5) sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016, le quali sono state trasmesse informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Sottanelli 5.1, 5.2 e 5.3.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sottanelli 5.1, 5.2 e 5.3; approva quindi, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620, approvato dal Senato, Legge di delegazione europea 2016-2017 e la proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016, formulate dal relatore.
  La Commissione nomina quindi il deputato Petrini quale relatore presso la XIV Commissione.

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  Maurizio BERNARDO, presidente, coglie l'occasione per avvertire che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea trasmetterà nei prossimi giorni gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 4620, presentati direttamente presso la XIV Commissione, attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, sui quali la stessa Commissione Finanze dovrà esprimere il proprio parere entro il 3 ottobre prossimo.

  La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.
Atto n. 454.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Sebastiano BARBANTI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF, European Long-Term Investment Funds) (Atto del Governo n. 454), il quale provvede ad adeguare la normativa nazionale, in particolare il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, alle disposizioni del citato regolamento n. 2015/760.
  Per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, di cui lo schema di decreto legislativo prevede il recepimento nell'ordinamento italiano, esso riguarda i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), i quali svolgono la funzione di finanziare sul lungo periodo progetti infrastrutturali di varia natura da parte di società non quotate ovvero piccole e medie imprese (PMI) quotate che emettono strumenti rappresentativi di equity o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente facilmente identificabile. Gli ELTIF sono rivolti a investitori istituzionali (fondi pensione, imprese di assicurazione, fondazioni) e anche a singoli investitori (mercato retail).
  Al riguardo l'atto normativo europeo intende stimolare gli investimenti a lungo termine nell'economia reale, creando fonti europee di finanziamento ad hoc. I fondi possono essere utilizzati per progetti infrastrutturali di varia natura (trasporto, energia, ma anche infrastrutture sociali) o per progetti volti alla crescita delle PMI. Le attività in cui investono gli ELTIF sono qualificate come «investimenti alternativi», ad esempio: immobili, venture capital, private equity, fondi speculativi, società non quotate; gli ELTIF si concentreranno su quelle attività che, per essere sviluppate con successo, richiedono un impegno a lungo termine degli investitori.
  Il regolamento n. 2015/760 disciplina in particolare i seguenti aspetti:
   la commercializzazione transfrontaliera;
   la procedura armonizzata per l'autorizzazione;
   la definizione delle politiche di investimento, con specifiche limitazioni alle attività collaterali che gli ELTIF possono intraprendere (ad esempio divieto di vendite allo scoperto o con patti di riacquisto);
   la prevenzione dei conflitti di interessi; Pag. 86
   gli obblighi stringenti di trasparenza e le condizioni di commercializzazione.

  L'articolo 3 del regolamento n. 2015/760 specifica che la commercializzazione di un ELTIF nell'Unione europea può avere luogo solo previa autorizzazione rilasciata a livello nazionale, valida per tutti gli Stati membri. L'istanza può essere presentata esclusivamente dai gestori di Fondi di investimento alternativi (FIA) UE, autorizzati come tali dalla direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 44 del 2014. Come specificato dal considerando n. 8 al regolamento (UE) 2015/760, infatti, gli ELTIF sono essi stessi dei fondi di investimenti alternativi dell'UE (FIA UE) ed i loro gestori sono quindi gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi della direttiva 2011/61.
  L'articolo 9 del regolamento preclude agli ELTIF alcuni tipi di attività, tra cui:
   la vendita allo scoperto;
   l'assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci, anche mediante strumenti finanziari derivati;
   la concessione o l'assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o altri accordi equivalenti che incidano su oltre il 10 per cento delle attività;
   l'uso di strumenti finanziari derivati.

  Tra le varie attività di investimento ammissibili indicate dall'articolo 10 segnala, in particolare, la partecipazione diretta o indiretta, attraverso imprese di portafoglio ammissibili, in singole attività reali per un valore di almeno 10.000.000 euro. Le imprese di portafoglio ammissibili, definite dall'articolo 11, sono quelle diverse da un organismo di investimento collettivo non di natura finanziaria, con una capitalizzazione di mercato inferiore a 500.000.000 euro e, in linea di massima, stabilita in uno Stato membro.
  Specifiche norme sono dettate dall'articolo 13 in tema di composizione e diversificazione del portafoglio: le attività di investimento ammissibili devono costituire almeno il 70 per cento del capitale. Tra le altre limitazioni, ricorda che una percentuale non superiore al 10 per cento del capitale può essere investita:
   in strumenti emessi o prestiti erogati a una singola impresa di portafoglio ammissibile;
   direttamente o indirettamente in una singola attività reale;
   in quote o azioni di un singolo ELTIF, EuVECA (Fondi europei di venture capital) o EuSEF (Fondi europei per l'imprenditoria sociale).

  L'articolo 18, al paragrafo 1, specifica che, in linea di massima, «gli investitori (...) non possono chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF». I limitati casi in cui i rimborsi possano avere luogo anticipatamente sono elencati dal paragrafo 2 del medesimo articolo 18.
  L'articolo 19 specifica che le azioni e le quote sono pienamente commerciabili in un mercato secondario e gli investitori possono liberamente trasferire a terzi quanto da loro detenuto.
  Gli articoli da 23 a 25 introducono obblighi di trasparenza, disciplinando il contenuto minimo dei prospetti informativi sulla commercializzazione di azioni o quote, con particolare riferimento all'informativa sui costi sostenuti dagli investitori.
  Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, la vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel regolamento è condivisa tra autorità nazionali (autorità competente dell'ELTIF e autorità competente del gestore dell'ELTIF), che possono anche non coincidere, e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a livello europeo. Esse dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del regolamento n. 2015/760 e della direttiva 2011/61/UE. Pag. 87
  L'articolo 35 stabilisce, per le autorità coinvolte, l'obbligo di collaborare nell'espletamento dei loro compiti. L'articolo 3, paragrafo 3, comma 2, affida altresì all'ESMA il compito di tenere un registro pubblico centrale in cui sono iscritti tutti gli ELTIF autorizzati, il relativo gestore e la relativa autorità competente.
  Per assicurare un grado di armonizzazione quanto più elevato possibile, il regolamento attribuisce altresì all'ESMA il potere di emanare norme tecniche di regolamentazione direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, volte in particolare a definire le caratteristiche di dettaglio degli ELTIF.
  In tale contesto rammenta che la normativa europea disciplina numerose forme di gestione collettiva, ovvero i fondi istituiti, gestiti e commercializzati nell'UE e i relativi gestori, tra le quali ricorda in particolare:
   gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), disciplinati dalle Direttive 2009/65/UE (UCITS IV) e 2014/91/UE (UCITS V);
   i gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), che investono in attività diverse da quelle degli OICVM (ad esempio immobili, hedge fund, crediti) e non rientrano quindi nell'ambito di applicazione della direttiva UCITS, disciplinati dalla Direttiva 2011/61/UE (AIFMD);
   i fondi europei di venture capital (EuVECA), fondi alternativi gestiti da gestori di FIA (GEFIA) le cui attività non superano la soglia di 500 milioni di euro, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 345/2013;
   i fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), anch'essi fondi alternativi gestiti da GEFIA le cui attività non superano la soglia di 500 milioni di euro, , disciplinati dal Regolamento (UE) n. 346/2013.

  Come anticipato, anche i fondi ELTIF (come i fondi EuVECA ed EuSEF) sono una particolare categoria di fondi di investimento alternativi europei (FIA UE), e pertanto devono essere gestiti nell'Unione europea da società di gestione di fondi alternativi (GEFIA UE), disciplinate dalla citata direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, attuata nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 44 del 2014 e dalla disciplina di regolamentazione secondaria emanata da MEF, Banca d'Italia e CONSOB.
  Per quanto attiene ai termini di recepimento del Regolamento n. 2015/760, esso è direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal 9 dicembre 2015.
  In merito alla normativa di delega ai sensi della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, essa è contenuta nell'articolo 13 della legge n. 170 del 2016 – Legge di delegazione europea 2015; i princìpi e criteri direttivi specifici di delega sono recati dal comma 2 del predetto articolo 13, e prevedono:
   alla lettera a), di apportare al TUF le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze stabilite dal citato TUF;
   alla lettera b), di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, titolo II, del TUF in materia di disciplina degli intermediari;
   alla lettera c), di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

  Il comma 3 dell'articolo 13 autorizza il Governo a emanare disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nel rispetto Pag. 88dei princìpi e criteri direttivi illustrati, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Relativamente ai termini di esercizio della delega segnala come essa avrebbe dovuto essere esercitata entro il 16 settembre 2017: tuttavia, dato che lo schema di decreto è stato presentato alle Camere il 13 settembre 2017 e quindi nei trenta giorni antecedenti la scadenza della delega, si applica l'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi: pertanto il termine di delega risulta prorogato al 16 dicembre, mentre il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 24 ottobre 2017.
  Passando quindi a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto, l'articolo 1 dispone modifiche alla parte I del TUF.
  In particolare il comma 1, modificando le definizioni contenute all'articolo 1, comma 1, del TUF, introduce in tale ambito una nuova lettera m-octies.1, recante la nuova nozione di ELTIF: organismo di investimento collettivo del risparmio rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2015/760; inoltre, inserendo una nuova lettera q-bis, viene integrata la definizione di «gestore», includendovi il gestore di ELTIF.
  Il comma 2 modifica invece l'articolo 4-quinquies, comma 2, del TUF, e ha finalità di coordinamento delle disposizioni in materia di fondi di investimento alternativi (FIA). In dettaglio, la modifica precisa che il parere della CONSOB alla Banca d'Italia per la registrazione e la cancellazione dei gestori di fondi EuVECA e di fondi EuSEF (sottocategorie di fondi alternativi, come i fondi ELTIF) nell'apposito registro è richiesto solo per i gestori che non risultano già iscritti agli albi dei gestori autorizzati (previsti agli articoli 35 e 35-ter del TUF).
  Il comma 3 inserisce nel TUF un nuovo articolo 4-quinquies.1, il quale, al comma 1, individua le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 e ne definisce compiti e poteri.
  Il comma 2 del nuovo articolo 4-quinquies.1 individua la Banca d'Italia come l'autorità competente ad autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore e ad approvare il regolamento dell'ELTIF in conformità all'articolo 5 del regolamento n. 2015/760, il quale prevede che solo i GEFIA UE autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE (AIFMD) in uno Stato membro, e che dunque godono del passaporto del gestore, possono presentare domanda per la gestione di un ELTIF all'autorità competente dell'ELTIF. Pertanto in Italia potranno essere commercializzati, previa notifica alla CONSOB, sia ELTIF autorizzati in Italia e gestiti da GEFIA italiani (Sgr o Sicaf), sia ELTIF autorizzati nell'Unione e gestiti da GEFIA UE.
  Nel caso di prima istituzione di un ELTIF da parte di un gestore, l'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, sui profili indicati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (ovvero in merito alla descrizione delle informazioni da mettere a disposizione degli investitori, inclusa una descrizione dei meccanismi per la gestione dei reclami degli investitori al dettaglio). La Banca d'Italia provvede a iscrivere i gestori autorizzati in una sezione distinta degli albi di cui agli articoli 35 (SGR) e 35-ter (Sicav e Sicaf) del TUF e comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo effettuate. I soggetti gestori sono invece tenuti a indicare, negli atti e nella corrispondenza, gli estremi dell'iscrizione all'albo (ai sensi dei richiamati articoli 35, commi 2 e 3, e 35-ter, commi 2 e 3, del TUF).
  Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 4-quinquies.1 la Banca d'Italia autorizza la proroga (prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento) del termine entro il quale deve essere applicato il limite di investimento.
  In base al comma 4 del nuovo articolo 4-quinquies.1 la CONSOB è l'autorità competente a:
   a) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica prevista per Pag. 89la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio (ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento);
   b) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica per la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio (ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento);
   c) ricevere dall'autorità dello Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF la notifica prevista per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio (ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento);
   d) adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento);
   e) ricevere il prospetto, e le relative modifiche, con le modalità e nei termini stabiliti con proprio regolamento (ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento).

  In base al comma 5 del nuovo articolo 4-quinquies.1 alle procedure per la notifica si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal TUF in tema di commercializzazione di FIA riservati (articolo 43 e relative disposizioni attuative). Non è richiesta l'intesa della Banca d'Italia né l'acquisizione del parere.
  Il comma 6 del nuovo articolo 4-quinquies.1 stabilisce che la CONSOB individua con regolamento le eventuali informazioni aggiuntive da inserire nel prospetto al fine di permettere agli investitori di effettuare una valutazione informata sull'investimento loro proposto e, in particolare, sui relativi rischi.
  Il comma 7 del nuovo articolo 4-quinquies.1 prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e finalità, dei poteri loro attribuiti dal TUF in materia di gestione collettiva del risparmio, nonché dei poteri previsti dal regolamento.
  L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo dispone modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo II, del TUF.
  In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 188, comma 1, del TUF, in tema di abuso di denominazione (articolo che è stato recentemente sostituito dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 129 del 2017, attuativo della direttiva 2014/65/UE – cosiddetta direttiva MiFID 2 –, al fine di differenziare il trattamento sanzionatorio di persone fisiche e giuridiche e rideterminare le relative sanzioni).
  La modifica recata dal comma 1 riguarda l'estensione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste ai casi di abuso della denominazione di «ELTIF» da parte di soggetti diversi dai soggetti abilitati ai sensi del regolamento 2015/760.
  Il comma 2 dell'articolo 2 dello schema modifica invece l'articolo 190, comma 2-bis, del TUF, prevedendo l'applicazione ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e delle relative disposizioni attuative, della medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la mancata osservanza delle norme del TUF che li riguardano, ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse.
  Inoltre la disposizione inserisce nell'articolo 190 del TUF un nuovo comma 2-bis.1, al fine di sanzionare anche l'inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dall'ESMA e adottate tramite regolamento o decisione della Commissione europea. Tali prescrizioni, che sono direttamente applicabili a tutti gli intermediari indicati al comma 2-bis, richiedono un'esplicita previsione sanzionatoria tramite una norma di legge, senza la quale eventuali inadempienze non potrebbero essere punite.
  L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che Pag. 90dallo schema di decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.55.

7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione dell'estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 6 del decreto-legge n. 99 del 2017 introduce misure di ristoro per gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti, o i loro successori mortis causa, i quali, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal medesimo decreto-legge n. 99, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e dalla Banca popolare di Vicenza e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, prevedendo in tal caso la possibilità, per i titolari stessi, di accedere alle prestazioni del fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015, secondo le modalità stabilite dai commi da 856 a 861 della medesima legge.
  Inoltre, ai predetti investitori si applicano le disposizioni in materia di accesso al fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016, in base al quale l'indennizzo forfetario è limitato all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato.
  Al riguardo rammenta inoltre che le misure di ristoro disciplinate dall'articolo 6 del citato decreto-legge n. 99 del 2017, al pari di quanto previsto per gli investitori detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalla Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e dalla Cassa di Risparmio di Chieti, sono limitate agli strumenti finanziari di debito subordinato sottoscritti o acquistati entro il 12 giugno 2014, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE «BRRD».
  Ritiene quindi doveroso precisare che la problematica del «misselling» dei prodotti finanziari distribuiti ai risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza del grado di rischio degli strumenti finanziari – che si fa risalire alla data del 12 giugno 2014. Ciò soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Sottolinea quindi come la limitazione dell'indennizzo forfetario all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato rappresenti un'irragionevole violazione del principio di tutela del risparmio, di cui all'articolo 47 della Costituzione, soprattutto se gli strumenti finanziari sono stati sottoscritti o acquistati in violazione della normativa in materia prestazione di servizi di investimento.Pag. 91
  Evidenzia inoltre come il predetto principio di tutela del risparmio appaia essere ulteriormente violato dalla limitazione del citato indennizzo forfetario agli strumenti finanziari di debito subordinato, sottoscritti o acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le banche emittenti, in quanto la circolazione degli strumenti finanziari non è subordinata ad alcuna forma di restrizione e, per tale motivo, tali strumenti possono essere collocati anche da intermediari diversi dalle banche emittenti stesse. Tale limitazione non risulta dunque giustificata da nessuna ratio legis, né da alcuna valutazione di carattere finanziario e regolamentare.
  In aggiunta a quanto appena precisato, reputa ancora più grave e irragionevole la limitazione dell'indennizzo forfettario agli strumenti finanziari di debito subordinato, collocati da banche o da società di investimento annoverate nel gruppo bancario dell'emittente.
  Alla luce delle considerazioni svolte, la risoluzione impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad aumentare la percentuale di indennizzo forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato, nonché a estendere l'indennizzo forfettario di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 anche agli strumenti finanziari di debito subordinato sottoscritti o acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale indiretto con le banche emittenti.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 27 settembre 2017.

Audizione della professor Leonardo Becchetti, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
C. 4365 Bernardo.

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