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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 settembre 2017
882.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 138

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 9.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

  Michele BORDO, presidente, avverte innanzitutto che la Conferenza dei presidenti di Gruppo svoltasi ieri pomeriggio ha fissato l'esame del provvedimento in Assemblea a partire da lunedì 9 ottobre.
  Segnala quindi che sul disegno di legge di delegazione europea si sono sinora espresse con relazioni favorevoli tutte le Commissioni di merito, ad eccezione della Commissione Finanze, della Commissione Trasporti e della Commissione parlamentare per le Questioni regionali, che dovrebbero rendere il previsto parere entro la settimana corrente.
  Avverte inoltre che sul provvedimento sono state presentate presso la XIV Commissione 20 proposte emendative, che sono poste in distribuzione e che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (vedi allegato).
  Le proposte emendative debbono ritenersi tutte ammissibili, ad eccezione dell'articolo Pag. 139aggiuntivo 10.01 Taricco, non rientrante nell'oggetto proprio della Legge di delegazione europea, come definito dall'articolo 30, comma 2, della Legge n.  234 del 2012. L'articolo aggiuntivo non reca infatti alcuna norma di delega finalizzata ad adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, ma interviene sulla disciplina della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali e vegetali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.
  Avverte che il termine per la presentazione di ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 15 della giornata odierna.
  Informa infine la Commissione che provvederà a trasmettere le proposte emendative alle Commissioni di merito per l'espressione del prescritto parere.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.
Nuovo testo C. 4302 Governo e abb.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, rammenta che la XIV Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive – del disegno di legge recante Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle citate Commissioni nel corso dell'esame in sede referente.
  Il provvedimento è composto da due soli articoli. Le norme in esame indicano i principi e i criteri direttivi cui improntare la riforma (articolo 1, commi 1, 1-bis e 1-ter).
  È inoltre definita la disciplina procedurale per l'adozione delle norme delegate (articolo 1, commi 2 e 3).
  Viene infine introdotta la consueta clausola di invarianza finanziaria (articolo 2).
  Quanto in primo luogo ai princìpi e criteri direttivi cui deve adeguarsi il Governo nell'esercizio della delega, il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, richiama il rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle previsioni dell'articolo 12, comma 3, della direttiva 2006/123/CE e al principio del legittimo affidamento.
  La direttiva citata è la nota direttiva Servizi (cosiddetta direttiva Bolkestein), che all'articolo 12, comma 3 specifica che: «gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario».
  Sono quindi elencati – sulla base di tali criteri ispiratori – i princìpi e criteri direttivi cui deve adeguarsi il Governo:
   a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante Pag. 140procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità, la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della professionalità acquisita, sia in qualità di concessionario che di gestore, nonché criteri premianti per strutture a basso impatto ambientale e per le strutture che offrono servizi di fruibilità della infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili;
   b) stabilire adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento;
   c) stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso, con le dovute forme di garanzia a carico dei soggetti privati subentranti;
   d) prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dal disegno di legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori;
   d-bis) regolamentare gli effetti giuridici, durante il periodo transitorio, degli atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata stipulati, ai fini del miglioramento dell'offerta turistica e della riqualificazione dei beni demaniali, tra le amministrazioni competenti e le associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale delle imprese del settore;
   e) rideterminare la misura dei canoni concessori, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota a favore della regione di riferimento, nonché dei comuni in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo, da destinare al sostegno delle attività del settore turistico-ricreativo;
   e-bis) prevedere il riordino delle concessioni ad uso abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità;
   e-ter) prevedere l'obbligo per i comuni di rendere pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed i relativi canoni, nonché l'obbligo per i concessionari di pubblicizzare tali dati sui propri siti internet, stabilendo la relativa disciplina sanzionatoria amministrativa;
   f) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate;
   g) aggiornare le procedure, prevedendo l'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo del demanio marittimo;
   g-bis) definire la facile e difficile rimozione dei beni realizzati dai concessionari.

  Si stabilisce quindi, ai sensi del comma 1-bis, che le norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, anche introdotte in attuazione della proposta di legge, con esclusione della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.Pag. 141
  Con il comma 1-ter vengono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
  Ai sensi del comma 2, i decreti legislativi di attuazione devono essere adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.
  Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  Il comma 3 consente al Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega, di adottare, nel rispetto delle medesime disposizioni sopra illustrate, disposizioni integrative e correttive.
  L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria (comma 1), disponendo tra l'altro che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).
  Richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che la disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative risulta, nel nostro ordinamento, assai complessa, a causa dei numerosi interventi normativi che si sono succeduti negli anni, in mancanza di una disciplina generale di riordino della materia. Tali interventi si sono inoltre intrecciati, e talvolta ne sono stati la conseguenza diretta, con la normativa e con le procedure di contenzioso aperte in sede europea, che hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, nonché la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente: il c.d. diritto di insistenza, previsto dall'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, poi abrogato nel 2009.
  A livello normativo europeo, un elemento che ha inciso sulla questione è stato l'entrata in vigore della direttiva Servizi n. 2006/123/CE (direttiva Bolkestein), in quanto la direttiva si applica anche alla materia delle concessioni demaniali marittime in particolare per quanto riguarda la durata e la procedura di rinnovo delle concessioni. La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, integrato dal decreto legislativo n. 147 del 2012.
  L'articolo 12 della direttiva prevede che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. In tali casi l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.
  Come richiamato prima, gli Stati membri possono però tenere conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.Pag. 142
  Nelle ultime due legislature pertanto, si è intervenuti a più riprese sulla disciplina legislativa di tali concessioni, da ultimo con la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (articolo 34-duodecies del decreto-legge 179/2012).
  La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è inoltre recentemente pronunciata, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14), stabilendo che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati.
  Altra questione che ha registrato un susseguirsi di interventi normativi è stata quella dell'entità dei canoni demaniali marittimi, su cui si sono instaurate numerose procedure di contenzioso in sede nazionale, che hanno portato a sanatorie legislative ed a sospensioni dei relativi procedimenti pendenti.
  Le norme italiane hanno più volte previsto il riordino complessivo della materia, ma tale riordino è stato via via rinviato; recentemente il rinvio è stato disposto fino al 30 settembre 2016, dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, comma 484), che ha anche sospeso fino al 30 settembre 2016 i procedimenti pendenti, alla data del 15 novembre 2015, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e a procedimenti rispetto ai quali vi fossero contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. Il termine per il riordino è stato poi definitivamente abrogato dal decreto-legge (c.d. «enti locali») n.113 del 2016. In tale decreto-legge si prevede anche che conservino validità i rapporti già instaurati e pendenti, relativi alle concessioni demaniali in essere, nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea.
  La problematica connessa alle distorsioni alla concorrenza, conseguente alla durata e al rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, è stata evidenziata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nella segnalazione AS481 del 20 ottobre 2008.
  La Commissione europea è intervenuta, successivamente alla segnalazione dell'AGCM, inviando all'Italia il 29 gennaio 2009, una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2008/4908) con riferimento alle medesime norme nazionali e regionali sopra illustrate, contestandone la compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con il principio della libertà di stabilimento.
  La Commissione ha ritenuto che tali norme costituissero una discriminazione per le imprese provenienti da altri Stati membri, trovandosi nella condizione di essere ostacolati dalla preferenza accordata al concessionario uscente.
  Facendo seguito all'avvio della procedura di infrazione, il 21 gennaio 2010 il Governo italiano ha notificato alla Commissione l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194/2009, volto ad adeguare le disposizioni del codice della navigazione oggetto di rilievi, eliminando, in particolare, la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni.
  Il comma 18 prevedeva inoltre che le concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194/2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 fossero prorogate fino a tale data.
  Dopo aver esaminato la disposizione, la Commissione ha tuttavia tenuto ferma la procedura di infrazione, formulando ulteriori contestazioni all'Italia. In particolare, la Commissione ha rilevato alcune discrepanze tra il testo originario del decreto-legge n. 194/2009 e quello della relativa legge di conversione n. 25/2010, la quale recava, in particolare, un rinvio indiretto (non previsto nel testo del decreto-legge) all'articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 400/1993. La Commissione ha ritenuto che tale rinvio, stabilendo il rinnovo automatico, Pag. 143di sei anni in sei anni, per le concessioni che giungessero a scadenza, privasse nella sostanza di effetto il decreto-legge n. 194/2009 e fosse contrario alla normativa UE, in particolare con riferimento all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento.
  Alla luce delle suddette considerazioni la Commissione ha deciso, il 5 maggio 2010, di inviare all'Italia una lettera di messa in mora complementare con la quale chiedeva di trasmetterle, entro due mesi, le proprie osservazioni sui nuovi rilievi formulati.
  In seguito agli ulteriori rilievi, con l'articolo 11 della legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010), è quindi stato abrogato il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400/1993. Lo stesso articolo 11 ha inoltre delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. In conseguenza di questi interventi legislativi, la procedura di infrazione è stata chiusa in data 27 febbraio 2012.
  È successivamente intervenuto l'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179/2012 che, novellando l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194/2009, ha disposto la proroga attualmente vigente, sino al 31 dicembre 2020, delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194/2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015.
  Successivamente l'articolo 1, comma 547 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194/2009, come sopra modificato, alle concessioni aventi ad oggetto: il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive; il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive; i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.
  Il decreto-legge n. 78 del 2015 (articolo 7, commi 9-septiesdecies-9-duodevicies) ha demandato quindi alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori.
  Tale adempimento è considerato propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, prorogate al 31 dicembre 2020 relativamente a quelle insistenti su beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.
  Anche la Corte Costituzionale è intervenuta in più occasioni sulla problematica, dichiarando costituzionalmente illegittime alcune disposizioni regionali per mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 117, primo comma, della Costituzione) e, in alcuni casi, anche per violazione degli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere a) ed e), della Costituzione. Le norme censurate prevedevano proroghe delle concessioni demaniali marittime in favore dei concessionari in essere.
  Rileva in conclusione come con questo provvedimento il Governo cerchi finalmente di offrire una sistemazione definitiva alla questione delle concessioni demaniali marittime. Attraverso lo strumento della delega si intende infatti costruire un impianto normativo che consenta di applicare correttamente la disciplina definita a livello europeo e, nel contempo, assicurare il rispetto per il lavoro svolto da coloro che già operano nel settore, e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e dell'imprenditorialità.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.15.

Pag. 144

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 9.15.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
Atto n. 453.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, rammenta che lo schema di decreto legislativo in esame – del quale la XIV Commissione avvia l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – è stato predisposto ai sensi dell'articolo 3 della Legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
  Tale regolamento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia.
  Il fenomeno delle specie esotiche invasive – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa – rappresenta una delle principali cause di perdita di biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo. Queste specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle specie autoctone, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali e, a volte, provocare ingenti danni economici ad attività produttive, quali l'agricoltura e lo sfruttamento delle risorse silvo-pastorali.
  Lo schema di decreto legislativo è composto di 30 articoli.
  L'articolo 1 definisce il campo di applicazione dello schema di decreto, che stabilisce le misure di esecuzione del regolamento (UE) n. 1143/2014.
  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello schema di decreto.
  L'articolo 3 individua nel Ministero dell'ambiente l'Autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento. Il Ministero può avvalersi del supporto del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare) dell'Arma dei Carabinieri.
  Si prevede, inoltre, che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sia l'ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente per l'applicazione del regolamento.
  L'articolo 4 contiene le disposizioni di coordinamento con le norme dell'ordinamento vigenti in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi, che debbono essere effettuati dai posti di ispezione frontaliera.
  L'articolo 5 disciplina l'istituzione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, in linea con quanto previsto all'articolo 12 del regolamento.
  L'articolo 6 vieta che gli esemplari delle specie esotiche invasive possano essere introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, detenuti, allevati o coltivati, trasportati, venduti o immessi sul mercato, utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati, posti in condizione di riprodursi, rilasciati nell'ambiente.Pag. 145
  L'articolo 7 si riferisce al «Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive», volto ad identificare – a cura del Ministero dell'ambiente, con il supporto tecnico dell'ISPRA e in collaborazione con i Ministeri interessati, le regioni e le province autonome – i vettori che richiedono le menzionate azioni, nel rispetto dei termini e dei contenuti previsti all'articolo 13 del regolamento europeo.
  L'articolo 8 regola l'istruttoria per il rilascio dei permessi in deroga ai divieti indicati all'articolo 6 del provvedimento in esame.
  L'articolo 9 attua l'articolo 8 del regolamento e stabilisce la procedura relativa alla conclusione positiva dell'istruttoria.
  L'articolo 10 regola l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento.
  L'articolo 11 è relativo al rilascio delle autorizzazioni previste al citato articolo 9 del regolamento, stabilendo la procedura relativa alla conclusione positiva dell'istruttoria.
  L'articolo 12 è relativo al registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive e agli obblighi dei soggetti autorizzati o a cui sono stati rilasciati permessi ai sensi del provvedimento in esame.
  L'articolo 13 reca disposizioni in materia di accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati, attuando quanto disposto all'articolo 8 del regolamento.
  L'articolo 14 contiene norme relative ai giardini zoologici ed agli orti botanici.
  L'articolo 15 attua quanto disposto all'articolo 15 del regolamento, relativo ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive.
  L'articolo 16 reca disposizioni sugli obblighi degli importatori, disciplinando la procedura relativa alle formalità da espletarsi presso i punti di entrata, i posti di ispezione frontaliera e le dogane.
  L'articolo 17 reca disposizioni in materia di misure ufficiali all'importazione, in attuazione di quanto disposto all'articolo 15 del regolamento.
  L'articolo 18 è relativo al sistema di sorveglianza, attuando quanto disposto all'articolo 14 del regolamento e all'articolo 3, comma 4, della legge delega.
  L'articolo 19 regola il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida, in attuazione di quanto disposto agli articoli 16 e 17 del regolamento.
  L'articolo 20 disciplina le deroghe all'obbligo di eradicazione rapida.
  L'articolo 21 attua quanto disposto all'articolo 10 del regolamento in materia di misure di emergenza, nonché di oneri di comunicazione.
  L'articolo 22, in linea con quanto stabilito dall'articolo 19 del regolamento, prevede che gli Stati membri predispongano misure di gestione efficaci per le specie esotiche invasive di cui hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati e sulla salute umana o sull'economia.
  L'articolo 23 attua quanto disposto all'articolo 20 del regolamento, nel quale è stabilito che gli Stati membri adottino misure di ripristino appropriate per favorire la ricostituzione di un ecosistema degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive.
  L'articolo 24 attua quanto disposto all'articolo 21 del regolamento e stabilisce che i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive siano a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di tali specie.
  L'articolo 25 attua quanto disposto all'articolo 30 del regolamento e all'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge delega in materia di sanzioni penali e amministrative per le violazioni del regolamento.
  L'articolo 26 introduce in capo ai detentori di esemplari di specie esotiche invasive l'obbligo di farne denuncia al Ministero entro 180 giorni, al fine di accertare il numero e le specie di esemplari presenti nel territorio della Repubblica.
  L'articolo 27 reca disposizioni transitorie per i proprietari di animali da compagnia Pag. 146tenuti per scopi non commerciali, attuando quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento.
  L'articolo 28 attua quanto disposto all'articolo 32 del regolamento, il quale autorizza i detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive, acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento agli istituti autorizzati, entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione.
  L'articolo 29 introduce le tariffe per la copertura delle spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti e all'espletamento dei controlli presso gli impianti autorizzati.
  L'articolo 30 reca la clausola di invarianza della spesa, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge delega (n. 170 del 2016).

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

Pag. 147