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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2017
899.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
COMUNICATO
Pag. 6

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi.
Atto n. 469.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

  Lorenza BONACCORSI (PD), relatrice per la VII Commissione, premette che si avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo – deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 – volto al recepimento della delega conferita dalla legge n. 220 del 2016, in materia di riforma della disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, attualmente recata dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005. Evidenzia che la delega deve essere esercitata entro l'11 dicembre 2017, ragione per la quale lo schema è stato inviato al Parlamento pur in assenza dei preliminari pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-regioni. Conseguentemente, è stato assegnato alle Commissioni con l'avvertenza che le stesse non si pronuncino definitivamente prima che il Governo abbia provveduto a inviare i previsti pareri. Lo schema di decreto mira ad una profonda revisione dell'attuale assetto, poco organico e inadeguato rispetto al mutato contesto economico e tecnologico, soprattutto perché presenta forti asimmetrie tra fornitori lineari e a richiesta, che stanno per essere superate dalla proposta di modifica della direttiva 2010/13/UE, al momento all'esame del Consiglio dell'Unione europea. In particolare, per quanto qui più interessa, la nuova direttiva mira ad adeguare la normativa all'evoluzione del mercato, caratterizzato da una sempre maggiore convergenza fra televisione e Pag. 7servizi distribuiti via Internet. La relazione illustrativa sottolinea che, per un verso, si è anticipato, per alcuni profili, quanto prevede la nuova direttiva, per l'altro si è tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva sulla produzione audiovisiva promossa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – oggetto di una segnalazione al Governo nel febbraio 2016 – che ha anch'essa rappresentato l'esigenza di rimodulare gli strumenti normativi allo scopo di impedire asimmetrie tra soggetti operanti sui medesimi mercati e di garantire le migliori condizioni di competitività e concorrenza. Inoltre, l'Autorità ha evidenziato la necessità di individuare un giusto bilanciamento tra le diverse esigenze degli attori che si trovano ad operare nella filiera produttiva al fine di garantire, da un lato, il pieno rispetto del principio di libertà di iniziativa economica, favorendo dinamiche concorrenziali di incontro tra domanda e offerta, e, dall'altro, di assicurare una sempre maggior diffusione delle opere prodotte a livello europeo. Ad avviso dell'AGCOM, un tale equilibrio dovrebbe essere ricercato mediante un approccio legislativo semplificato e flessibile, che coniughi il rispetto della tutela accordata alla produzione europea ed indipendente con le peculiarità del settore televisivo odierno, anche nell'ottica di scoraggiare il ricorso allo strumento della deroga, pure previsto dal legislatore. In merito al contenuto dello schema, segnala che l'articolo 1 riformula la definizione di «produttore indipendente», inserendo fra i requisiti previsti la titolarità dei diritti secondari, cui fa riferimento la vigente direttiva UE, ma che non è considerata dalla vigente disciplina italiana. La nuova definizione prevede che sono produttori indipendenti gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e che, alternativamente: per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero sono titolari di diritti secondari. Letteralmente, dunque, si prevede la necessità di possesso contemporaneo di almeno due requisiti, ossia quello relativo all'assenza di situazioni di collegamento o di controllo più, alternativamente, quello relativo alla destinazione della propria produzione, ovvero alla titolarità di diritti secondari. Ulteriori specificazioni sulla definizione saranno stabilite con regolamento dell'AGCOM. L'articolo 2 sostituisce il Titolo VII del decreto legislativo n. 177 del 2005 – che attualmente consta del solo articolo 44 – con i nuovi articoli da 44 a 44-septies. In particolare, il nuovo articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005 – in gran parte corrispondente al comma 1 dell'attuale articolo 44 – ribadisce il principio generale secondo cui i fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea, cui si aggiunge ora, esplicitamente, anche quella indipendente (in ogni caso già considerata, sostanzialmente, nei successivi commi del vigente articolo 44). Avverte che illustrerà gli obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, mentre la relatrice per la IX Commissione si soffermerà su quelli per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché le competenze dell'AGCOM in materia e la nuova disciplina sanzionatoria. In particolare, il nuovo articolo 44-bis – raffrontabile con il comma 2 del vigente articolo 44 – disciplina gli obblighi di programmazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari , e prevede, anzitutto, un graduale innalzamento degli stessi, a decorrere dal 2019. Pertanto, nel 2018 resta fermo che gli stessi fornitori devono riservare alle opere europee almeno il 50 per cento del proprio tempo di diffusione giornaliero, sempre (come attualmente) con l'esclusione del tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Tale quota è innalzata al 55 per cento per il 2019 e al 60 per cento dal 2020. Introduce, inoltre, una sotto quota minima (della quota prevista per le opere europee), da riservare Pag. 8giornalmente alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte. In particolare, dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, tale sotto quota è pari ad almeno la metà per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e ad almeno un terzo per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari. In base all'articolo 44-sexies, la sotto quota effettiva è definita con decreto interministeriale. Tale previsione sostituisce quella vigente, secondo cui almeno il 10 per cento – o il 20 per cento, nel caso della concessionaria – del tempo di trasmissione è riservato alle opere europee degli ultimi 5 anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Introduce, infine, una quota minima del tempo di diffusione nella fascia oraria 18.00-23.00 – da rispettare su base settimanale –, da destinare a opere di finzione, di animazione o a documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotti. Tale quota è pari, per la concessionaria, ad almeno il 12 per cento – di cui almeno la metà riservata a opere cinematografiche –, e, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ad almeno il 6 per cento (senza alcun vincolo relativo alle opere cinematografiche). Sempre in base all'articolo 44-sexies, anche la misura effettiva di tale quota è definita con decreto interministeriale. La misura delle quote e delle sotto quote minime è riassunta nella tabella 1 della relazione illustrativa, alla quale rinvia espressamente. Il nuovo articolo 44-ter – raffrontabile con il comma 3 del vigente articolo 44 – concerne, invece, gli obblighi di investimento in opere europee, sempre da parte dei fornitori di servizi di media lineari. In particolare, conferma che una quota minima degli introiti netti annui – o, nel caso della concessionaria, dei ricavi complessivi annui –, deve essere destinato al pre-acquisto, all'acquisto o alla produzione di opere europee (e non più, anche, al finanziamento). Le definizioni relative a «introiti netti» e «ricavi complessivi» non subiscono sostanziali variazioni rispetto alla legislazione vigente: in particolare, gli introiti netti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale. I ricavi complessivi sono quelli derivanti dal canone di abbonamento all'offerta radiotelevisiva, nonché dai ricavi pubblicitari, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi. La definizione di ulteriori specifiche è demandata a un regolamento emanato dall'AGCOM. Per il 2018, la quota di investimento – che per la concessionaria resta ferma al 15 per cento e per gli altri fornitori resta ferma al 10 per cento – deve essere destinata, come a legislazione vigente, esclusivamente a opere prodotte da produttori indipendenti. A decorrere dal 2019, invece, la stessa si incrementa – in misura pari, per la concessionaria, al 18,5 per cento nel 2019 e al 20 per cento dal 2020, e, per gli altri fornitori, al 12,5 per cento nel 2019 e al 15 per cento dal 2020 – e – elemento di novità – una piccola parte (per la precisione, un sesto) può anche non essere destinata alle opere prodotte da produttori indipendenti. Dispone, inoltre, che una sotto quota minima (della quota prevista per l'investimento in opere europee) – pari, per il 2018, almeno al 3,5 per cento per la generalità dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, e ad almeno il 4 per cento per la concessionaria – deve essere riservata alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti. In base all'articolo 44-sexies, la misura effettiva di tale sotto quota è definita con decreto interministeriale. Anche il valore minimo di tali sotto quote si incrementa a decorrere dal 2019. Per la concessionaria, tale previsione riduce l'entità della sotto quota (stabilita in misura non inferiore al 20 per cento, meglio definita, poi, con decreto interministeriale) già prevista dalla normativa vigente. Per gli altri fornitori, costituisce una novità, sostitutiva di quella vigente secondo cui una sotto quota (sempre Pag. 9definita con decreto interministeriale) deve essere riservata ad opere diffuse entro un termine di 5 anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Conferma, infine, per la sola concessionaria, che una ulteriore sotto quota minima – la cui percentuale, pari, almeno, al 5 per cento, non varia rispetto a quella vigente – deve essere destinata a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia. La misura delle quote e delle sotto quote è riassunta nella tabella 2 della relazione illustrativa, alla quale rinvia. Il nuovo articolo 44-sexies – parzialmente raffrontabile con il comma 3, sesto periodo, e 5, del vigente articolo 44 – conferma che la definizione della disciplina applicativa relativa alle opere audiovisive di espressione originale italiana è affidata a uno o più decreti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, di natura non regolamentare, per la cui adozione non è, però, più previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, mentre deve essere sentita l'AGCOM. In particolare, i decreti interministeriali stabiliscono, sulla base dei principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia: la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento, oltre che all'elemento della lingua – l'unico previsto attualmente – a elementi quali la cultura, la storia, l'identità, la creatività, i luoghi; le effettive sotto quote da riservare alle opere in questione, nel rispetto dei valori percentuali minimi indicati negli articoli 44-bis, 44-ter e 44-quater. Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi di media audiovisivi, nonché dei livelli di fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con particolare riferimento a quelle realizzate negli ultimi 5 anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione o di animazione, ai documentari originali. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, animazione o documentari originali di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti, i decreti prevedono che gli obblighi di investimento sono assolti mediante l'acquisto, il preacquisto o la co-produzione di opere. Inoltre, gli stessi decreti, tenendo conto di eventuali accordi stipulati fra le associazioni di fornitori di servizi di media audiovisivi, o fra il singolo fornitore di servizi di media audiovisivi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici e audiovisivi italiani, prevedono anche: specifiche modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione e di investimento, sia per i fornitori di servizi di media lineari che per quelli non lineari, con particolare riferimento alle condizioni di acquisto, pre-acquisto, produzione e coproduzione delle opere; i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere e per le modalità di valorizzazione delle stesse sulle diverse piattaforme (attribuzione attualmente affidata all'AGCOM). Al riguardo, alla luce del principio di delega, andrebbe valutato se quest'ultimo profilo non debba essere meglio puntualizzato nel decreto legislativo. Il nuovo articolo 44-septies – raffrontabile con il comma 6 del vigente articolo 44 – conferma che le disposizioni che abbiamo visto non si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale. Infine, l'articolo 4 definisce i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi da parte dell'AGCOM e dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo. In particolare, il termine è fissato in 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, tranne che per i provvedimenti riguardanti gli obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, per i quali il termine è fissato in 180 giorni dalla medesima data. Infine, prevede la neutralità finanziaria dell'intervento. Nel lasciare la parola al relatore per la IX Commissione, auspica che sull'argomento Pag. 10si possa sviluppare una proficua interlocuzione con il Governo.

  Romina MURA (PD), relatrice per la IX Commissione, per quanto riguarda gli aspetti di più diretta competenza della Commissione IX, segnala che essi rilevano in particolare, nell'ambito delle novelle introdotte dall'articolo 2 dello schema al decreto legislativo n. 177 del 2005, l'articolo 44-quater concernente gli obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta e le disposizioni dell'articolo 44-quinquies, che intervengono sulle competenze dell'Autorità garante delle comunicazioni. L'articolo 44-quater del decreto legislativo n. 177 del 2005 sostituisce, con rilevanti novità, il comma 4 e il comma 7 del vigente articolo 44, introducendo a livello legislativo precisi obblighi sia di programmazione che di investimento in opere europee per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana. Rispondendo in tal modo alla necessità, espressa anche dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) a seguito dell'indagine conoscitiva del 2015, di impedire le asimmetrie fra soggetti operanti nel medesimo mercato. Tali obblighi sono sostanzialmente in linea con la proposta di direttiva (COM(2016)287) presentata il 25 maggio 2016 dalla Commissione europea, che prevede la modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, attualmente all'esame del Consiglio dell'Unione europea. L'articolo 44-quater, pur confermando che la definizione della disciplina è demandata a un regolamento emanato dall'AGCOM, stabilisce sin da subito che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana devono rispettare alcuni obblighi di programmazione relativi ad opere europee realizzate entro gli ultimi 5 anni, (in misura pari almeno al 30 per cento del proprio catalogo) di cui almeno la metà riservata alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte, e alcuni obblighi di investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti, con particolare riferimento alla opere diffuse entro 5 anni dalla loro produzione, in misura pari almeno al 20 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, (di cui almeno la metà riservata alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte). Attualmente la normativa stabilisce che l'obbligo di promozione può riguardare o il contributo finanziario ovvero il rilievo delle opere europee nel catalogo. Sempre sulla base di quanto prevede la proposta di direttiva all'esame del Consiglio dell'Unione europea, l'articolo 44-quater dispone, inoltre, che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, i suddetti obblighi di investimento si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro. Il nuovo articolo 44-quinquies del decreto legislativo n. 177 del 2005 – parzialmente raffrontabile con il comma 8 del vigente articolo 44 – definisce le competenze dell'AGCOM in materia di promozione della produzione audiovisiva europea e indipendente. In particolare la norma dispone, anzitutto, che, con proprio regolamento, l'AGCOM stabilisce le specificazioni relative alla definizione di produttore indipendente (disciplinata dall'articolo 1), le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui, con particolare riferimento – fermo restando il principio della responsabilità editoriale – alle modalità di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono sia fornitori di servizi di media audiovisivi, sia piattaforme commerciali. Sempre con regolamento dell'AGCOM saranno definite le modalità tecniche di assolvimento degli obblighi a carico dei fornitori dei servizi media lineari e a richiesta, fatto salvo quanto affidato al decreto interministeriale di cui all'articolo 44-sexies comma 3, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilità, delle tipologie e delle caratteristiche Pag. 11delle opere audiovisive, delle tipologie e delle caratteristiche dei palinsesti, delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi con particolare riferimento alle opere cinematografiche europee. La disposizione conferma poi la possibilità, per i fornitori di media audiovisivi, di chiedere all'AGCOM deroghe ri- spetto agli obblighi nel caso in cui il carattere tematico del palinsesto o del catalogo del quale il fornitore di servizi di media audiovisivi ha la responsabilità editoriale non consente di approvvigionarsi da produttori europei indipendenti, o non consente di acquistare, pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive europee, incluse le opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Altre circostanze che legittimano i fornitori di servizi media audiovisivi a chiedere deroghe sono la limitatezza della quota di mercato del fornitore (che dovrà essere inferiore ad una soglia definita dall'AGCOM) ovvero la mancata realizzazione di utili negli ultimi due anni di esercizio. In tali casi, il fornitore di servizi di media audiovisivi interessato deve illustrare all'AGCOM i motivi della richiesta e fornire ogni utile elemento a supporto. La norma prevede infine i poteri di vigilanza dell'AGCOM relativi al rispetto degli obblighi previsti dallo schema nonché la presentazione al Parlamento, da parte dell'AGCOM, entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Con riguardo infine alle sanzioni, l'articolo 3 estende l'ambito di intervento sanzionatorio dell'AGCOM in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente anche alle violazioni della disciplina dettata dai decreti ministeriali (oltre che quelli previsti dal titolo VII del decreto legislativo n. 177 del 2005 e dai propri regolamenti) e modifica la misura delle sanzioni applicabili. Inoltre, aumenta la misura minima della sanzione per la violazione delle norme nell'ambito indicato (da euro 10.329) a euro 100.000 e la misura massima (da euro 258.228) a 5 milioni di euro, ovvero fino al 2 per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5 milioni di euro.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.