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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 dicembre 2017
934.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 64

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 11.35.

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.
Audizione della prof.ssa Paola Dubini (Università Bocconi di Milano), del prof. Maurizio Bettini (Università di Siena), del prof. Raffaele Pozzi (Università di Roma Tre), e di rappresentanti della Fondazione Unipolis.
(Svolgimento e conclusione).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta web-tv. Introduce quindi l'audizione.

  Intervengono: Walter DONDI, direttore della Fondazione UNIPOLIS, Maurizio BETTINI, Ordinario di Filologia Classica presso l'Università di Siena, Paola DUBINI, Associata di Economia Aziendale nonché direttrice del Corso di Laurea in Economia per le Arti, la Cultura e la Comunicazione presso l'Università Bocconi di Milano e Raffaele POZZI, Ordinario di Storia della musica e musicologia presso l'Università Roma Tre.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Maria MARZANA (M5S) e Mara CAROCCI (PD).

  Intervengono per la replica Paola DUBINI e Raffaele POZZI.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, autorizza il deposito delle memorie presen-Pag. 65tate dalle persone intervenute, che ringrazia, e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 13.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Eugenia Roccella.

Sui lavori della Commissione.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che è pervenuta la risposta della Commissione europea relativa al COM(2017)375 recante «Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali», su cui la Commissione si è espressa il 19 ottobre scorso, con una relazione favorevole. Tale risposta è in distribuzione.

  La Commissione prende atto.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Nuovo testo C. 4365 Bernardo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso

  Tamara BLAZINA (PD), relatrice, premette che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulla proposta di legge C4365 concernente il trattamento fiscale di determinate operazioni che hanno luogo tra le società sportive professionistiche, gli intermediari e i tesserati, al fine di superare alcune incertezze normative che hanno generato diversi filoni di contenzioso giurisdizionale. Il provvedimento è composto di 2 articoli. L'articolo 1, che aggiunge i commi 1-ter e 1-quater all'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dispone la deducibilità dei compensi corrisposti dalle società sportive ai procuratori. In particolare, il comma 1-ter prevede che per le società sportive professionistiche sono ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita, ovvero di rinnovi contrattuali. Il comma 1-quater detta la disciplina relativa al caso in cui il procuratore agisca nell'interesse sia delle società sportive professionistiche sia degli sportivi professionisti. Dispone, quindi, che la deducibilità di tali prestazioni per le società sportive professionistiche coincide con la sola parte di prestazione, indicata nel contratto, riferita alla società sportiva professionistica. In assenza di indicazioni nel contratto della percentuale della prestazione riferita alle società sportive professionistiche e agli sportivi professionisti la deducibilità è ammessa nella misura del 50 per cento del valore complessivo della prestazione. Il comma 2 dispone che i costi sostenuti dalla società a beneficio dei procuratori per le attività di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipula di contratti tra società sportive e sportivi professionisti sono considerati «oneri pluriennali» e seguono la disciplina fiscale delle spese relative a Pag. 66più esercizi. Il comma 3, tramite modifiche al TUIR, dispone la non imponibilità ai fini IRPEF e IRES dei compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni sopraddette di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali. L'articolo 2 (ex articolo 3 del testo originario), integrando l'articolo 5 della legge n. 446 del 1997 con un nuovo comma 5-bis, stabilisce che la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del contratto dello sportivo professionista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91, concorre a formare il valore della produzione netta per l'intero ammontare nell'esercizio in cui la medesima è stata realizzata ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno, a scelta della società sportiva professionistica, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto.
  Segnala, quindi, che la novità principale prevista dalla proposta di legge è – pertanto – l'introduzione di un'agevolazione fiscale considerevole per le società sportive professionistiche. A queste viene infatti concessa la possibilità di dedurre dalla propria base imponibile i compensi dati ai mediatori nell'ambito del professionismo sportivo. Da questo punto di vista, in realtà, la materia non intercetta in modo diretto le competenze della VII Commissione, anche se in qualche modo essa attiene al ruolo ed alle attività svolte dalle società sportive professionistiche a livello generale; si prospetta quindi l'alternativa tra l'espressione di un nulla osta o il non esprimersi affatto. Si rimette pertanto alla discussione.

  Dopo interventi sull'ordine dei lavori di Maria MARZANA (M5S) e Antonio PALMIERI (FI-PdL), Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.