Camera dei deputati

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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO VII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 76

(Princìpi)

  1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente titolo o da altre disposizioni regolamentari interne, nello svolgimento dell'attività amministrativa della Camera dei deputati si applicano i princìpi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. Le istanze, domande o richieste formulate per iscritto, recanti un'erronea indicazione da parte del mittente della struttura amministrativa interna responsabile del procedimento, sono assegnate d'ufficio alla struttura competente, senza pregiudizio dei diritti e degli interessi dell'istante.