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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO I - PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E BILANCI
Articolo 2

(Fasi della programmazione)

  1. Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, entro il 30 settembre di ciascun anno l'Amministrazione fornisce al Collegio dei deputati Questori, di seguito denominato «Collegio dei Questori», le seguenti informazioni:
    1. le previsioni tendenziali di entrata e di spesa, per ciascun capitolo e articolo di bilancio, relative all'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio successivo, basate sull'ammontare della dotazione ordinaria richiesta ai sensi dell'articolo 10, comma 1, sul quadro legislativo e regolamentare vigente e sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte; le suddette previsioni sono accompagnate dall'indicazione dei metodi utilizzati per la loro elaborazione;
    2. i motivi degli eventuali scostamenti tra le previsioni tendenziali di cui alla lettera a) e quelle indicate nel bilancio annuale immediatamente precedente;
    3. una stima delle entrate e delle spese, per ciascun capitolo e articolo di bilancio, relative agli anni cui si riferisce il bilancio pluriennale successivi al primo.
  2. Il Collegio dei Questori entro il 15 ottobre di ciascun anno stabilisce i criteri di formazione del progetto di bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo e del bilancio pluriennale e riferisce all'Ufficio di Presidenza sulle eventuali modifiche e integrazioni ai regolamenti e alle altre norme di cui all'articolo 12, comma 3, del Regolamento della Camera ai fini del rispetto dei predetti criteri e, entro il 31 dicembre, adotta ai medesimi fini le deliberazioni di propria competenza. I criteri di formazione del bilancio riguardano:
    1. l'ammontare massimo delle spese correnti e in conto capitale;
    2. l'ammontare dei fondi di riserva per le spese impreviste di parte corrente e in conto capitale;
    3. eventuali vincoli di bilancio ulteriori, stabiliti dal Collegio stesso.
  3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Collegio dei Questori, preso atto della relazione programmatica di cui all'articolo 89, comma 1, delibera il programma dell'attività amministrativa, sulla base di uno schema predisposto dall'Amministrazione.
  4. Entro il 15 novembre di ciascun anno l'Amministrazione predispone uno schema di bilancio annuale di previsione e uno schema di bilancio pluriennale, redatti ai sensi degli articoli 3 e 6, che sono sottoposti al Collegio dei Questori.
  5. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Collegio dei Questori predispone il bilancio pluriennale e il progetto di bilancio annuale di previsione, che è deliberato dall'Ufficio di Presidenza entro il 31 dicembre. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Ufficio di Presidenza delibera la nota di variazione al progetto di bilancio conseguente alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente, predisposta dal Collegio dei Questori sulla base di uno schema elaborato dall'Amministrazione.
  6. Nel caso di esercizio provvisorio del bilancio dello Stato, l'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio annuale entro tre mesi dalla definitiva approvazione di questo.
  7. L'esercizio provvisorio e le relative modalità di gestione sono autorizzate con decreto del Presidente della Camera, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori.
  8. Il progetto di bilancio annuale deliberato dall'Ufficio di Presidenza, comprensivo della nota di variazione di cui al secondo periodo del comma 5 del presente articolo, è discusso e votato in Assemblea ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento della Camera.
  9. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Collegio dei Questori approva i programmi settoriali di cui all'articolo 7, comma 2, tenendo conto della priorità degli interventi da realizzare.
  10. I Servizi e gli Uffici della Segreteria generale e i titolari di incarichi individuali, di seguito denominati «Servizi», trasmettono al Servizio Tesoreria e al Servizio Amministrazione, entro i termini stabiliti con circolare del Segretario generale, gli elementi informativi e le proposte necessari in relazione a ciascuna delle fasi della programmazione e per la redazione dei documenti di cui ai commi 1, 3, 4 e 5.