Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 287


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BRAMBILLA, GIAMMANCO
Divieto di sperimentazione sugli animali e misure per il sostegno dei metodi sostitutivi di ricerca
Presentata il 16 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Fin dal secolo XIX la vivisezione e la sperimentazione sugli animali sono state oggetto di critiche e polemiche, per evidenti ragioni etiche. L'opposizione a tali pratiche è cresciuta nel secolo scorso e si è enormemente rafforzata nell'ultimo decennio, durante il quale studi pubblicati sulle più autorevoli riviste internazionali hanno confermato la non predittività dei test eseguiti su animali, che risultano inutili o fuorvianti, e la disponibilità, soprattutto in tossicologia ma non solo, di metodi alternativi efficaci e sicuri per la salute umana.
      Ciò nonostante, nei laboratori di tutto il mondo continuano a soffrire e a morire ogni anno decine di milioni di animali, poco più di 12 milioni in Europa, circa 900.000 in Italia, sacrificati per ricerche di vario tipo. Oltre l'80 per cento dei test è effettuato su topi, ratti e conigli, ma sono utilizzati anche cani, gatti e primati. Una strage che deve essere fermata.
      Appare utile citare alcuni episodi di attualità che hanno portato a una più attenta riflessione sul tema e posto la necessità impellente di un intervento normativo chiaro finalizzato all'interruzione delle suddette pratiche. Orrore e indignazione ha, infatti, suscitato il recente caso dei macachi rinchiusi nei capannoni di Correzzana, in provincia di Monza, destinati alla sperimentazione. Solo grazie al clamore suscitato dall'avvenimento e all'intervento fermo ed efficace di associazioni animaliste è stato raggiunto il compromesso con la Harlan, una delle principali aziende coinvolte nella vivisezione, che, nonostante sia in possesso di tutte le autorizzazioni ministeriali richieste dalla legislazione vigente, ha sottoscritto l'impegno a non completare l'ingente importazione di ulteriori 796 macachi.
      Altro episodio esemplare è quello dei cani beagle destinati alla vivisezione dell'allevamento di Green Hill di Montichiari (Brescia), per i quali è stata sostenuta una vera e propria battaglia popolare che ha avuto una lieta conclusione. La turbolenta vicenda giudiziaria apertasi sul caso ha avuto, infatti, una positiva svolta il 28 febbraio 2013 con la pronuncia della Corte di cassazione che ha accolto la richiesta della procura della Repubblica di Brescia a tutela dei cani confermando il sequestro preventivo dei 2.600 beagle salvati nella precedente estate e che, dunque, restano alle cure delle famiglie affidatarie. In particolare, la terza sezione penale ha invalidato l'ordinanza che aveva annullato il provvedimento di sequestro dei cani, riconoscendo la sussistenza del «fumus» dei reati di uccisione maltrattamento di animali, di cui agli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, ponendo l'accento, per la prima volta, sui suddetti crimini dal punto di vista delle vittime animali e delle loro esigenze etologiche.
      L'iniziativa legislativa che si propone appare, dunque, quanto mai meritevole di sollecita approvazione. Essa sancisce definitivamente, all'articolo 1, il divieto di vivisezione e di sperimentazione sugli animali e le attività di allevamento e fornitura di animali a tali fini. L'articolo 2 abroga le principali norme vigenti che si propongono in contrasto con il suddetto divieto. L'articolo 3 promuove la ricerca effettuata con metodi sostitutivi. Infine, l'articolo 4 dispone che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge gli studi e le ricerche condotti mediante sperimentazioni sugli animali debbano essere conclusi e che gli animali superstiti debbano essere ceduti a titolo non oneroso ad associazioni di protezione animale per la loro custodia diretta o tramite l'affidamento a cittadini.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di compiere esperimenti su animali).

      1. Sono vietate la vivisezione e la sperimentazione sugli animali, nonché le attività di allevamento, di fornitura e di commercializzazione di animali a tali fini.
      2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, ovvero, qualora l'attività di vivisezione o di sperimentazione causi l'uccisione dell'animale, ai sensi dell'articolo 544-bis del medesimo codice.

Art. 2.
(Abrogazioni).

      1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, e l'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 3.
(Ricerca con metodi sostitutivi).

      1. A decorrere dall'anno 2014, lo Stato finanzia le attività di ricerca effettuate con metodi sostitutivi della sperimentazione animale e il loro sviluppo con uno stanziamento almeno pari a quello impiegato per finanziare la sperimentazione su animali nell'anno 2012.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, sono individuate modalità, procedure e soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 4.
(Norme transitorie).

      1. In deroga al divieto di cui all'articolo 1, gli studi e le ricerche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge condotti mediante sperimentazione sugli animali possono proseguire per un periodo non superiore a un anno dalla medesima data.
      2. Gli animali impiegati nelle attività di cui al comma 1, nonché quelli presenti negli allevamenti destinati alla fornitura di animali per fini di vivisezione o di sperimentazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ceduti a titolo non oneroso ad associazioni di protezione animale per la loro custodia diretta o tramite l'affidamento a cittadini.

Art. 5.
(Invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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