Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 287 |
1. Sono vietate la vivisezione e la sperimentazione sugli animali, nonché le attività di allevamento, di fornitura e di commercializzazione di animali a tali fini.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, ovvero, qualora l'attività di vivisezione o di sperimentazione causi l'uccisione dell'animale, ai sensi dell'articolo 544-bis del medesimo codice.
1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, e l'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924, e successive modificazioni, sono abrogati.
1. A decorrere dall'anno 2014, lo Stato finanzia le attività di ricerca effettuate con metodi sostitutivi della sperimentazione animale e il loro sviluppo con uno stanziamento almeno pari a quello impiegato per finanziare la sperimentazione su animali nell'anno 2012.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, sono individuate modalità, procedure e soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1.
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 1, gli studi e le ricerche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge condotti mediante sperimentazione sugli animali possono proseguire per un periodo non superiore a un anno dalla medesima data.
2. Gli animali impiegati nelle attività di cui al comma 1, nonché quelli presenti negli allevamenti destinati alla fornitura di animali per fini di vivisezione o di sperimentazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ceduti a titolo non oneroso ad associazioni di protezione animale per la loro custodia diretta o tramite l'affidamento a cittadini.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.