TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 51 di Giovedì 11 luglio 2013

 
.

MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE IN MERITO ALLA DIFFUSIONE IN AGRICOLTURA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

   La Camera,
   premesso che:
    l'agroalimentare è uno dei settori dell'economia italiana che meglio resiste e reagisce alla crisi economica in atto in termini di valore aggiunto e, in particolare, di export, con un nuovo record di 32 miliardi di euro di fatturato nel 2012 (+5,4 per cento sul 2011);
    i dati Istat sui «Conti economici trimestrali» evidenziano che nel primo trimestre del 2013 l'agricoltura ha fatto registrare un aumento del valore aggiunto sia in termini congiunturali (+4,7 per cento), che tendenziali (+0,1 per cento), confermandosi come comparto in attivo anche sul piano occupazionale, con l'aumento delle assunzioni dello 0,7 per cento, in netta controtendenza con l'andamento recessivo del prodotto interno lordo e degli occupati dell'industria e dei servizi;
    i suddetti dati evidenziano per l'Italia un calo tendenziale del prodotto interno lordo nel primo trimestre del 2013 del 2,4 per cento, provocato dalle flessioni dell'industria (-4,1 per cento) e dei servizi (-1,4 per cento);
    le performance economiche del comparto agricolo sono positive, nonostante gli effetti negativi sulle coltivazioni provocati dal maltempo, che ha causato in agricoltura danni stimabili in un miliardo di euro, e dai segnali depressivi sui consumi che hanno interessato anche l'agroalimentare; l'agricoltura è stato l'unico settore che nel 2013 sta dimostrando segni di «vitalità economica» e occupazionale, a conferma questo della validità e della modernità del modello di sviluppo agricolo made in Italy, che è fondato sulla valorizzazione dell'identità, della qualità e delle specificità che consentono di affrontare e vincere la competizione internazionale;
    il modello di sviluppo agricolo fondato sul made in Italy è realizzabile grazie all'impegno crescente e costante dei produttori italiani che tutelano la qualità, la tracciabilità e la produzione agroalimentare nazionale, che si contrappone ad una visione che a livello internazionale tende a considerare la produzione agricola solo come una commodity che, al pari del petrolio, può determinare ingenti fortune finanziarie; in tale ultimo contesto, l'attività lobbistica delle multinazionali che vogliono trarre profitto dal transgenico, a prescindere dalle conseguenze che derivano dalla loro coltivazione e commercializzazione, ha spesso il sopravvento nelle decisioni in materia di alimentazione, ponendo ostacoli alla ricerca indipendente a causa dei brevetti sui semi detenuti;
    il comparto agricolo nell'ultimo lustro ha dimostrato di essere una realtà economica d'eccellenza e di peculiare differenziazione della qualità agroalimentare rispetto agli altri partner intra-europei ed extra-europei e, per questi dati incontrovertibili, esso necessita di essere posto nell'agenda politica italiana quale uno dei volani principali della ripresa economica;
    la Monsanto è una multinazionale americana che, grazie al pressoché indiscusso monopolio delle sementi geneticamente modificate, rappresenta oggi il sinonimo mondiale di organismi geneticamente modificati. Il 22 aprile 1998, la Monsanto Europe ha ricevuto l'autorizzazione dalla Commissione europea per l'immissione in commercio del mais Mon810, il quale produce la proteina insetticida cryA per l'inclusione del gene del batterio bacillus thuringiensis, ai sensi della direttiva 90/220/CEE;
    il Mon810 non ha ancora ricevuto il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dalla direttiva 90/220/CEE abrogata dalla direttiva 2001/18/CE;
    nel luglio del 2004 prima e nel maggio del 2007 poi, la Monsanto ha fatto richiesta di riconoscimento del Mon810 come prodotto esistente al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003 che ha sostituito parte della direttiva 2001/18/CE sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati;
    è recente la notizia che a Vivaro (Pordenone) seimila metri quadrati sono stati seminati con mais biotech, Mon810, creando un altissimo rischio di contaminazione nei confronti della biodiversità del nostro Paese;
    risulta sempre più evidente che le sollecitazioni delle società multinazionali favorevoli alla produzione di organismi geneticamente modificati, estranee all'interesse comune dei cittadini comunitari, sono in grado, molto spesso, di condizionare le scelte dell'Unione europea ad ogni livello, in particolare per quel che riguarda la produzione agricola, convenzionale e biologica;
    la stragrande maggioranza dei cittadini europei vuole mantenere integre, ossia non inquinate da organismi geneticamente modificati, le produzioni agricole di qualità che rappresentano il vero valore aggiunto sul mercato alimentare globale;
    una vasta parte della comunità scientifica continua ad esprimere forti e rinnovate perplessità rispetto all'impiego di tecnologie transgeniche in agricoltura, richiamando l'attenzione sull'importanza delle ricadute globali ed incontrollabili su salute e ambiente che potrebbero derivare da eventuali errori di valutazione e sull'impossibilità di coesistenza fra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, dato che non esistono misure idonee ed efficaci per evitare la contaminazione che determina un inquinamento dell'ambiente irreversibile;
    i recenti studi di Gilles-Eric Seralini, ricercatore dell'Istituto di biologia fondamentale e applicata presso l'Università degli Studi di Caen (Francia), condensati nel libro Tous co-bayes, conducono verso la «prova» della tossicità – tuttora molto dibattuta – degli organismi geneticamente modificati e degli erbicidi ad essi collegati; si tratta di un campo certamente da approfondire, ma, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, ciò è sufficiente per adottare tutti quei provvedimenti prudenziali per evitare futuri eventuali disastri ambientali e sanitari che potrebbero rivelarsi irreversibili;
    nei diversi dossier tecnici redatti dalle aziende biotech, ai fini della loro valutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), vengono evidenziate differenze statisticamente significative nella composizione biochimica degli organismi geneticamente modificati rispetto alle varietà di origine, nonché negli effetti sulla salute degli animali oggetto degli studi di tossicità, i quali presentano generalmente alterazioni del sistema enzimatico, epatico e renale;
    l'Efsa ha sin qui giustificato le differenze statisticamente significative di diversi organismi geneticamente modificati, incluso il Mon810, come dovute alla variabilità naturale;
    la direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 costituisce il testo normativo fondamentale per quanto concerne sia l'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati, sia l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente e prevede, per i singoli Stati membri, la possibilità di dichiarare l'intero territorio nazionale come libero da colture biotech attraverso l'applicazione della clausola di salvaguardia;
    il decreto legislativo n. 224 del 2003, all'articolo 25, recepisce quanto stabilito dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, in relazione alla cosiddetta «clausola di salvaguardia» mediante la quale le autorità nazionali preposte (per l'Italia sono i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute) possono bloccare l'immissione nel proprio territorio di un prodotto transgenico ritenuto pericoloso;
    con il decreto-legge n. 279 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 2005, venivano previste disposizioni per assicurare la «coesistenza» tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2006, ha dichiarato la parziale incostituzionalità del decreto-legge n. 279 del 2004, nella parte in cui si richiama l'esclusiva competenza legislativa regionale in materia di agricoltura, venendosi così a determinare un pericoloso vuoto normativo, poiché sono stati mantenuti in vigore sia il principio della libertà della scelta dell'imprenditore, sia il principio della coesistenza, mancando però del tutto le parti operative e tecniche per attuare la coesistenza. Il risultato è che ogni norma nazionale o regionale che vieta l'utilizzo di colture transgeniche diventa contraria al principio di coesistenza stabilito a livello europeo;
    fin dal 2010 il Parlamento italiano si è espresso a favore della proposta di regolamento di modifica della direttiva 2001/18/CE – attualmente in fase di stallo presso le istituzioni europee – che consentirebbe agli Stati membri di decidere in merito alle coltivazioni di organismi geneticamente modificati sulla base di più ampi criteri, oltre a quelli già previsti di tutela della salute e dell'ambiente; più in generale, e in ambito comunitario, l'Italia ha da sempre sottolineato l'importanza dell'impatto socio-economico derivante dall'uso del transgenico, che deve essere valutato a pieno titolo accanto a quelli già riconosciuti in merito all'ambiente e alla salute;
    nel mese di aprile 2013 il Ministro della salute pro tempore ha inviato una lettera a Bruxelles chiedendo di adottare misure di emergenza che proibissero la coltivazione del mais Mon810 in tutta Europa, ma nessuna azione risulta essere stata intrapresa nelle sedi preposte;
    nella seduta del 21 maggio 2013 il Senato della Repubblica ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno sulle colture biotech con cui si impegna il Governo: «(...) ad adottare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e/o ad adottare la misura cautelare di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in base alla procedura prevista dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano; a rafforzare la già efficace opera di monitoraggio e controllo posta in essere con il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato, il quale da tempo effettua verifiche per evitare la contaminazione tra colture geneticamente modificate e non e per controllare l'eventuale presenza di sementi transgeniche non autorizzate; a potenziare la ricerca scientifica pubblica in materia agricola e biologica e, in caso di organismi geneticamente modificati, in ambiente confinato di laboratorio (...)»;
    il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, nell'illustrazione delle linee programmatiche del suo dicastero rese il 12 giugno 2013 in seduta congiunta alle Commissioni agricoltura della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha affermato che: «(...) l'importanza di un positivo relazionarsi tra Governo e istituzioni parlamentari ha già trovato, in questa legislatura, un'ottima dimostrazione in Senato sul delicato tema degli organismi geneticamente modificati, con l'assunzione del mio personale impegno sull'ordine del giorno congiunto di tutti i gruppi rappresentati, finalizzato all'adozione di regole coerenti con la tutela della salute umana e dell'ambiente, nonché del modello socio-economico e del patrimonio agroalimentare italiano, al contempo rafforzando la ricerca scientifica e le azioni di monitoraggio e controllo (...)»;
    il sistema delle regioni e delle province autonome ha ripetutamente dichiarato in sede di Conferenza delle regioni, con l'approvazione di un ordine del giorno e con una fitta corrispondenza istituzionale con le istituzioni europee e nazionali, la loro ferma opposizione all'introduzione di colture transgeniche in Italia, sottolineando la necessità che il futuro regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che andrà a modificare la direttiva 2001/18/CE, per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio, sia il più possibile adeguato a salvaguardare l'agricoltura italiana, la biodiversità agroalimentare, la qualità e le specificità dei suoi prodotti;
    specificatamente, l'ordine del giorno della Conferenza delle regioni e delle province autonome recita: «(...) impegna il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nelle more dell'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE in materia di possibili divieti alla coltivazione di piante geneticamente modificate, a procedere con l'esercizio della clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 12 marzo 2001(...)»; ed ancora: «(...) tenuto conto delle competenze in materia riconosciute dalla Costituzione, impegna il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali a rappresentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in occasione delle riunioni in sede comunitaria, la posizione unanime delle regioni e delle province autonome di assoluta contrarietà rispetto alla autorizzazione della coltivazione degli organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale (...)»;
    in presenza di rischi concreti per il sistema agricolo nazionale di inquinamento da colture transgeniche lo stesso Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pro tempore, il 28 gennaio 2013, ha chiesto formalmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità nazionale in materia, di: «(...) guardare concretamente alla prospettiva di una clausola di salvaguardia per le coltivazioni di organismi geneticamente modificati in Italia (...)»;
    ad oggi, otto nazioni (Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Ungheria, Grecia, Bulgaria e Polonia) hanno già adottato delle clausole di salvaguardia per vietare le colture di organismi geneticamente modificati autorizzate nei loro territori;
    l'ultimo rapporto del mese di febbraio 2013 del Servizio internazionale per l'acquisizione delle applicazioni biotecnologiche per l'agricoltura, Isaa, riguardante lo «Status globale della commercializzazione di colture biotech/ogm», ha evidenziato che in Europa sono rimasti solo cinque Paesi – Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania – a coltivare organismi geneticamente modificati, con 129 ettari di mais transgenico seminati nel 2012, una percentuale irrisoria della superficie agricola comunitaria;
    in data 29 marzo 2013 il Ministro della salute pro tempore ha inoltrato alla direzione generale salute e consumatori della Commissione europea la richiesta di sospensione d'urgenza dell'autorizzazione della messa in coltura in Italia, e nel resto d'Europa, di sementi di mais Mon810, con allegato il dossier elaborato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003;
    il rischio che corre il sistema agroalimentare nazionale è evidenziato dalla semina di mais geneticamente modificato già avvenuta nei giorni scorsi nella regione Friuli Venezia Giulia ed alla possibilità di replica di tali atti in altre parti del territorio nazionale;
    a seguito della semina di mais Mon810 avvenuta a Vivaro (Pordenone), le autorità competenti recintavano e ponevano sotto sequestro il campo seminato da mais biotech e si apriva un procedimento penale a carico dell'agricoltore, Giorgio Fidenato, autore della semina;
    la Corte di giustizia dell'Unione europea, IX sezione, con ordinanza dell'8 maggio 2013, causa C-542/12, ha deciso in via pregiudiziale che: «(...) il diritto dell'Unione europea dev'essere interpretato nel senso che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais Mon810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come modificata dal regolamento n. 1829/2003. L'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008, dev'essere interpretata nel senso che non consente a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati per il fatto che l'ottenimento di un'autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture (...)»;
    la pronuncia in via pregiudiziale (articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) della Corte di giustizia europea scaturisce dal procedimento penale in corso presso il tribunale di Pordenone a carico di Giorgio Fidenato, titolare dell'azienda agricola dove sono state messe a coltura sementi di organismi geneticamente modificati, mais Mon810, in assenza della specifica autorizzazione (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 212 del 2001);
    esiste il fondamentale «principio di precauzione», sia nella normativa comunitaria (articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) che in quella nazionale (articolo 3-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni), e, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, sarebbe opportuno e non più rinviabile, che il legislatore europeo introduca nel regolamento comunitario, in materia di organismi geneticamente modificati, l'inclusione di una «clausola di garanzia» in favore degli Stati membri che intendano avvalersene;
    al riguardo, si evidenzia l'intenzione del commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori Tonio Borg di rilanciare il negoziato europeo sugli organismi geneticamente modificati, rendendo gli Stati membri maggiormente autonomi sulle linee guida da autorizzare a livello nazionale;
    la risposta fornita dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad un'interrogazione a risposta immediata in Commissione agricoltura della Camera dei deputati, ha espresso le seguenti considerazioni: «(...) il Senato della Repubblica ha recentemente approvato un ordine del giorno unitario, accolto dal Governo, in tema di organismi geneticamente modificati che si tradurrà nell'emanazione di un decreto interministeriale (salute, ambiente e tutela del territorio e del mare e politiche agricole, alimentari e forestali), con il quale verrà disposto il divieto di coltivazione di varietà di mais Mon810 sul territorio nazionale. Tuttavia, considerato che non ci troviamo nelle condizioni per ricorrere alla clausola di salvaguardia “vera e propria” di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE (strada preclusa da una sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 settembre 2011), interverremo con il decreto interministeriale facendo ricorso all'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003 che consente di adottare misure di emergenza qualora sia manifesto che prodotti geneticamente modificati autorizzati possano comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente. Al riguardo, preciso che le misure di emergenza sono adottate con le procedure previste dagli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) 178/2002 sulla sicurezza alimentare (la cui autorità competente in Italia è il Ministero della salute)»; ed ancora «(...) vorrei inoltre far presente che, sebbene lo scorso mese di aprile il Ministro della salute abbia richiesto alla Commissione europea di adottare misure di emergenza che proibissero la coltivazione del mais transgenico Mon810 in tutta Europa (considerando che l'autorizzazione del 1998 non è stata rinnovata), al momento, tuttavia, nessuna azione al riguardo è stata intrapresa dalla competente istituzione europea. Da qui, la possibilità di adottare il decreto di divieto di coltivazione per il solo territorio nazionale a cui stanno lavorando i servizi giuridici dei tre Ministeri. Saranno naturalmente utilizzati, allo scopo, sia il dossier predisposto dal Cra (ove è stato messo in evidenza che il Mon810 potrebbe modificare le popolazioni di lepidotteri non bersaglio e favorire lo sviluppo di parassiti potenzialmente dannosi per le altre colture), sia il parere dell'Ispra (che conferma i rischi per le popolazioni di lepidotteri non target e non esclude la possibilità di impatto negativo sugli organismi acquatici sensibili alle tossine)». Da ultimo: «(...) da parte nostra, intendiamo proseguire sulla strada di un'azione forte e determinata a sostegno di una modifica della normativa comunitaria (peraltro già predisposta dalla stessa Commissione europea nel 2010), che consenta agli Stati membri di opporsi alla coltivazione degli organismi geneticamente modificati per motivi non solo sanitari e ambientali, ma anche di politica economica agraria, come quelli esposti dagli interroganti e assolutamente condivisibili (...)»,

impegna il Governo:

   a perseguire, con tutta la necessaria energia negoziale, un radicale miglioramento della normativa comunitaria in materia di coltivazione di sementi transgeniche e di immissione in commercio di organismi geneticamente modificati che si ispiri alle linee seguenti:
    a) una rigorosa applicazione del principio di precauzione in tutti i procedimenti di autorizzazione alla coltivazione o al commercio di eventi transgenici;
    b) un regime obbligatorio di tracciabilità per tutte le sementi e gli organismi geneticamente modificati idoneo a segnalarne la presenza in tutti gli stadi della filiera;
    c) un regime di etichettatura a beneficio del consumatore finale che metta a disposizione del medesimo tutte le informazioni assicurate dal predetto regime di tracciabilità;
    d) regole generali idonee a tutelare pienamente, attraverso le disposizioni attuative demandate agli Stati membri, i produttori convenzionali e biologici;
    e) un'adeguata sussidiarietà, che consenta agli Stati membri, per motivazioni di carattere oggettivo, di interdire temporaneamente o definitivamente, in tutto il proprio territorio o in parte di esso, la coltivazione di sementi transgeniche;
   ad avviare comunque e tempestivamente la procedura per l'adozione della misura cautelare di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, secondo quanto previsto dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, e ad adottare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano;
   ad assumere iniziative immediate in relazione all'avvenuta semina di mais geneticamente modificato, su tutto il territorio italiano, al fine di evitare ogni forma di possibile contaminazione ambientale e delle produzioni agricole locali;
   a prevedere, in relazione alla stagione delle semine avvenuta in gran parte del Paese, l'incremento delle attività di controllo e monitoraggio per potenziare, d'intesa con le regioni, la sorveglianza sui prodotti sementieri ed intervenire in presenza di sementi transgeniche non autorizzate;
   a sostenere la ricerca scientifica pubblica in materia agricola, biologica ed agroalimentare secondo le migliori prassi scientifiche nazionali ed internazionali e in caso di organismi geneticamente modificati in ambiente confinato, sotto il controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche al fine di salvaguardare le specificità del sistema agroalimentare italiano.
(1-00015)
(Ulteriore nuova formulazione) «Cenni, Zaccagnini, Lupo, Faenzi, Catania, Franco Bordo, Caon, Rampelli, Rosato, Braga, Gnecchi, Benamati, Mongiello, Realacci, Lenzi, Arlotti, Magorno, Fanucci, Lodolini, Miotto, Manfredi, Rubinato, Murer, Moscatt, Antezza, D'Incecco, Petrini, Fossati, Marantelli, Marchi, Mariastella Bianchi, Mariani, Fregolent, Dallai, Bratti, Velo, Tullo, Terrosi, Fiorio, Oliverio, Zanin, Carra, Lombardi, Parentela, Benedetti, Gagnarli, Massimiliano Bernini, Zolezzi, Gallinella, D'Uva, L'Abbate, Brescia, Dieni, Liuzzi, Cozzolino, Villarosa, Cristian Iannuzzi, D'Incà, Segoni, Mannino, Sorial, Spessotto, Fico, Caso, Baldassarre, Cariello, Dadone, Battelli, D'Ambrosio, Tofalo, Terzoni, Del Grosso, Lorefice, Marzana, Crippa, Brugnerotto, Toninelli, Mantero, Micillo, Nesci, Carinelli, Grillo, Cancelleri, Colonnese, Nuti, Di Battista, Sibilia, Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Ciprini, Cominardi, Baldelli, Bosco, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Romele, Russo, Dellai, Schirò Planeta, Binetti, Capua, Caruso, Causin, Cesa, Fauttilli, Matarrese, Molea, Monchiero, Nissoli, Rossi, Vargiu, Nesi, Gigli, Tinagli, Zanetti, Cimmino, Marazziti, Vecchio, Rabino, Antimo Cesaro, Vitelli, D'Agostino, Vezzali, Oliaro, Palazzotto, Zan, Pellegrino, Zaratti, Migliore, Di Salvo, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro, Amoddio».
(9 aprile 2013)

MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DEL BILINGUISMO NELLA TOPONOMASTICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

   La Camera,
   premesso che:
    nel mese di settembre 2012 il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato la legge n. 15, recante «Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale»;
    tale legge, approvata dai soli consiglieri del gruppo linguistico tedesco, affida ad una commissione di sei membri, di cui solo due di lingua italiana, il compito di decidere, sulla base delle indicazioni ad esso formulato dalle comunità comprensoriali, tutte a maggioranza tedesca, quali nomi avranno la titolarità ad essere usati nella toponomastica ufficiale;
    attualmente la toponomastica della provincia è composta approssimativamente da 120.000 toponimi tedeschi e solo 8.500 di lingua italiana; negli ultimi anni sono stati «inventati» centinaia di toponimi per denominare strade forestali, sentieri, bacini montani e piccoli corsi d'acqua con nomi intraducibili, ovviamente in lingua tedesca, e anche la segnaletica sui sentieri di montagna è quasi ovunque esclusivamente in lingua tedesca, persino i cartelli che segnalano i pericoli;
    al contrario, appare evidente come la legge provinciale n. 15 porterà alla cancellazione di migliaia di toponimi di lingua italiana;
    inoltre, il consiglio provinciale di Bolzano ha legiferato su questa materia assai delicata e complessa eccedendo, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, le proprie competenze, e in violazione di una normativa di rango superiore, posto che lo Statuto di autonomia è legge costituzionale e prevede espressamente l'obbligo del bilinguismo nella toponomastica;
    in particolare, l'articolo 8 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in base al quale le province autonome hanno la potestà di emanare norme legislative, tra l'altro, in materia di toponomastica, precisa, tuttavia, che l'esercizio di siffatto potere normativo deve rispettare alcuni limiti, tra i quali, precisamente, la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, il rispetto degli interessi nazionali, tra cui la tutela delle minoranze linguistiche locali, e l'obbligo della bilinguismo nel territorio della provincia di Bolzano;
    alla stessa stregua l'articolo 101 dello Statuto prevede che nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche debbano usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione;
    durante lo svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea sullo stesso tema, svolto nella seduta del 19 settembre 2012, il Ministro Giarda, per il Governo, aveva annunciato che l'intervento normativo della provincia di Bolzano sarebbe stato attentamente vagliato ed esaminato dal dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'attesa che lo stesso fosse pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione, adempimento a partire dal quale decorrono i termini per l'eventuale impugnativa costituzionale;
    in data 16 novembre 2012, il Consiglio dei ministri ha poi effettivamente deliberato l'impugnativa, dinanzi alla Corte Costituzionale, della legge in oggetto, «in quanto contenente disposizioni in materia di toponomastica in contrasto con norme internazionali e, quindi, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione e con diversi articoli dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige»;
    il Governo, nella sua impugnativa, ha, in particolare, eccepito sia i principi della legge provinciale in oggetto, sia la procedura in essa prevista: per quanto attiene al primo profilo, ha sottolineato che sia l'Accordo di Parigi, sia gli articoli 8 e 101 dello Statuto, «danno per presupposta l'esistenza storica e l'obbligatorietà giuridica della toponomastica in lingua italiana già introdotta al momento della loro entrata in vigore, in quanto precedentemente codificata dalla relativa legislazione statale tuttora vigente, prevedendo (e consentendo) unicamente la reintroduzione ufficiale e l'utilizzazione su un piano di parità della toponomastica in lingua tedesca (e ladina) in precedenza vietata e rimossa», ricordando anche che l'Accordo di Parigi e lo Statuto fissano «l'obbligo della bilinguità», muovendo «dal presupposto che quella in lingua italiana esiste già e che ad essa va semplicemente parificata quella in lingua tedesca (e ladina)», e che lo Statuto stesso prevede l'italiano quale «lingua ufficiale dello Stato»;
    per quanto attiene, invece, alle procedure, ha formulato rilievi fortemente critici rispetto al metodo indicato dalla legge, secondo cui «ogni toponimo è raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di comunità comprensoriale», e approvato poi dal comitato paritetico, traendone la conclusione «che in futuro alcuni toponimi possano essere solamente monolingui e, in particolare, che quelli in lingua italiana già previsti dalla legislazione statale in vigore possano essere eliminati dalla toponomastica ufficiale sulla base del criterio puramente empirico, peraltro neppure minimamente specificato, dell'uso a livello di comunità comprensoriale»;
    secondo le deduzioni formulate dal Governo, quindi, né lo Statuto «attribuisce alla provincia la competenza ad intervenire sulla toponomastica ufficiale in lingua italiana», né tantomeno, il criterio dell'uso può essere utilizzato per intervenire «riduttivamente sui toponimi ufficiali in lingua italiana»;
    nei mesi scorsi la stampa ha pubblicato l'accordo tra la Svp e il leader del Partito democratico Bersani, il quale, in cambio dell'appoggio elettorale ottenuto dal partito etnico altoatesino, avrebbe promesso il ritiro del ricorso da parte del nuovo Governo, ad ulteriore conferma dell'assoluta fragilità dell'azione della provincia, che è ben consapevole del fatto che una simile violazione dello Statuto assai difficilmente potrebbe essere tollerata dalla Corte costituzionale,

impegna il Governo:

a non ritirare il ricorso proposto alla Corte costituzionale contro la legge della provincia di Bolzano che mira a cancellare i nomi italiani dalle principali località dell'Alto Adige.
(1-00071)
«Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro».
(6 giugno 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    la Costituzione all'articolo 6 «tutela con apposite norme le minoranze linguistiche», all'articolo 116 stabilisce «che il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Suedtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con la legge costituzionale» e all'articolo 3 afferma che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;
    ai sensi dell'articolo 101 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige «nella Provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione»;
    l'articolo 99 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige precisa che «nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana» ed è, dunque, riconosciuta come lingua ufficiale, al pari di quella francese in Valle d'Aosta, con pari diritti tra i diversi gruppi linguistici, come riconosciuto dalla pronuncia della Corte costituzionale, 30 settembre 1983, n. 312;
    analoghi principi sono riconosciuti dallo Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, all'articolo 102, per le «popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre» e, in particolare, all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1951 che stabilisce che nelle Valli Ladine può essere usato nella toponomastica locale, oltre all'italiano e al tedesco, anche il ladino;
    l'Italia aderisce al Genung (Gruppo degli esperti delle Nazioni Unite sui nomi geografici), nelle cui linee guida si afferma che il tedesco e il francese come lingue ufficiali sono parificate ed hanno i medesimi diritti dell'italiano, e si danno indicazioni, sul sistema ortografico e grammaticale, per le lingue minoritarie «riconosciute ma non parificate» come il ladino;
    la legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, con la quale la provincia autonoma di Bolzano ha disposto l'istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale, assolve allo scopo di risolvere, sulla base di criteri oggettivi e non politicizzati e nel rispetto dei dettati costituzionali ricordati, questa materia sicuramente delicata, e rientra nella potestà legislativa primaria attribuita dall'articolo 8, comma due, dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, alla provincia autonoma di Bolzano in materia di toponomastica;
    a mente del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 2012, n. 15, «il repertorio dei toponimi rappresenta lo strumento per la corretta denominazione del territorio della provincia di Bolzano e per la diffusione della conoscenza, della pronuncia, dell'uso, del significato, della tradizione e dell'origine dei toponimi stessi»;
    a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, «le denominazioni sono registrate nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue»; si stabilisce pure che «l'ordine di precedenza è dato dalla consistenza dei gruppi linguistici nei luoghi di pertinenza, risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione alla data della registrazione»;
    all'articolo 3, primo comma, della medesima legge provinciale si stabilisce che «la valutazione e l'approvazione delle proposte avanzate dalle comunità comprensoriali territorialmente competenti (...) spettano ad un comitato composto da sei persone esperte in materia storica, geografica e cartografica, che viene nominato dalla Giunta provinciale» e che di tale comitato «tre componenti, uno per ciascun gruppo linguistico, vengono designati dal Consiglio provinciale, su proposta dei consiglieri dei rispettivi gruppi linguistici, e tre dalla Giunta provinciale su proposta degli assessori dei rispettivi gruppi linguistici»;
    ne consegue che, in ragione della legge 20 settembre 2012, n. 15, non vi è alcuna negazione dei principi e delle norme relative al bilinguismo che in Trentino-Alto Adige/Suedtirol, in Valle d'Aosta, nel Friuli Venezia-Giulia, tutelano le lingue tedesca nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen e francese nella Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste come lingue ufficiali e riconoscono le altre lingue minoritarie come il ladino in Trentino-Alto Adige Suedtirol, lo sloveno ed il friulano in Friuli Venezia Giulia;
    si tratta di lingue minoritarie che, al di fuori delle province e delle regioni autonome laddove abbiano competenza in materia, sono tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e per quanto riguarda lo sloveno dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia»;
    la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie – che l'Italia ha firmato il 27 giugno 2000 ma non ancora ratificato – afferma che «il diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile, conformemente ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa (...) coscienti del fatto che la tutela e il promovimento delle lingue regionali o minoritarie nei diversi Paesi e regioni d'Europa contribuiscano in modo considerevole a costruire un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nell'ambito della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale»;
    non sembra, inoltre, contestabile il fatto che la competenza legislativa esclusiva in materia di toponomastica della provincia autonoma di Bolzano comprenda anche la competenza di intervenire sulla toponomastica «ufficiale» in lingua italiana;
    la Corte costituzionale «ha più volte affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce un principio dell'ordinamento costituzionale», con particolare riferimento all'articolo 6 della Costituzione ed ai principi di eguaglianza e non discriminazione affermati e ormai consolidati in ripetuti atti internazionali relativi al diritto all'uso delle lingue;
    il 16 novembre 2012, il Consiglio dei Ministri ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale avverso l'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 20 settembre 2012, n. 15, dinanzi alla Corte costituzionale, per violazione degli articoli 1, secondo comma, 101 e 156 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Suedtirol;
    il Presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta, nelle sue dichiarazioni programmatiche alle Camere e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, in audizione presso la Commissione parlamentare affari costituzionali della Camera dei deputati, hanno ribadito l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle autonomie speciali nell'azione di governo e per le riforme costituzionali ed hanno indicato nell'accordo di Milano un punto di riferimento essenziale;
    il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, ha affermato che: «abbiamo praticamente tenuta impegnata quasi esclusivamente la Corte costituzionale per sanare contenziosi tra le regioni e lo Stato», e come sia sua intenzione «ridurre questo contenzioso tra Stato e regioni del 40 per cento nel 2013 e altrettanto nel 2014», auspicando la collaborazione delle regioni e delle autonomie in questa prospettiva,

impegna il Governo:

ad avviare opportuni colloqui con la provincia autonoma di Bolzano al fine di individuare una soluzione del contenzioso, d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano, che, in base all'accordo raggiunto, provvederà ad apportare le modifiche alla legge provinciale 20 settembre 2012, n 15, e, in generale, ad individuare opportune soluzioni dei contenziosi d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano.
(1-00138)
«Alfreider, Bressa, Dellai, Kronbichler, Marguerettaz, Blazina, Gebhard, Gnecchi, Ottobre, Plangger, Schullian».
(5 luglio 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    la legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 settembre 2012, n. 15, recante «Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale», avrebbe la finalità di redigere un repertorio dei toponimi dell'Alto Adige e regolare l'uso di questi ultimi nella cartografia ufficiale e nella denominazione delle aree e dei luoghi pubblici, nel «rispetto dell'articolo 8 comma 1 punto 2 dello Statuto di autonomia speciale per il Trentino-Alto Adige e per le finalità degli articoli 101 e 102 dello Statuto speciale»;
    l'articolo 8 dello Statuto del Trentino Alto Adige-Südtirol prevede che le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia «toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano». Questa previsione chiaramente impone che la toponomastica della provincia di Bolzano sia sempre e in ogni caso bilingue;
    disponendo in tal modo, lo Statuto ha operato in conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, secondo cui l'attività legislativa deve svolgersi nel rispetto degli obblighi internazionali. Infatti, la disposizione statutaria costituisce, sostanzialmente, espressione del principio codificato all'articolo 1, comma 2, lettera b), del cosiddetto Accordo di Parigi, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, che stabilisce, a sua volta, che «ai cittadini di lingua tedesca» sarà specialmente concesso «l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue»;
    conformemente a questi principi internazionali e costituzionali, l'articolo 101 dello Statuto precisa che «nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione», mentre l'articolo 102 prevede che anche le popolazioni ladine hanno diritto, tra l'altro, «al rispetto della toponomastica» nella propria lingua;
    queste previsioni significano, dunque, che la toponomastica italiana è imprescindibile e che la redazione bilingue della toponomastica su tutto il territorio altoatesino si attua prevedendo sempre anche una dizione tedesca e inoltre, nei casi dell'articolo 102, ladina;
    gli articoli 101 e 102, che dettano disposizioni specifiche in tema di toponomastica, vanno poi letti nella cornice generale dell'articolo 99 dello Statuto, secondo il quale: «Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue»;
    nessun atto pubblico, e, quindi, per quanto qui interessa, nessuna cartografia ufficiale e nessuna indicazione toponomastica, può, quindi, essere redatto soltanto in lingua tedesca o ladina. È sempre necessaria la redazione italiana, a cui quella bilingue o trilingue viene parificata;
    chiariti questi concetti, appare evidente l'illegittimità costituzionale della legge provinciale in questione;
    la legge provinciale n. 15 del 2012, che, tra l'altro, è stata approvata dai soli consiglieri del gruppo linguistico tedesco (il gruppo italiano è composto dai consiglieri del PdL-PD-Lega-Unitalia-Verdi), stabilisce che ogni toponimo è raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di comunità comprensoriale, e approvato da un comitato composto da sei persone esperte in materia storica, geografica e cartografica, che viene nominato dalla giunta provinciale per la durata di una legislatura. Tre componenti, uno per ciascun gruppo linguistico, vengono designati dal consiglio provinciale, su proposta dei consiglieri dei rispettivi gruppi linguistici, e tre dalla giunta provinciale, su proposta degli assessori dei rispettivi gruppi linguistici; appare di tutta evidenza che tale comitato, data la composizione, sia a prevalenza di componenti di lingua tedesca;
    sempre secondo quanto previsto dalla legge provinciale, la proposta di inserimento dei toponimi è indirizzata al comitato dal consiglio della comunità comprensoriale territorialmente competente, tenuto conto delle denominazioni diffusamente utilizzate nelle rispettive lingue e del mantenimento invece della dizione originaria dei nomi storici;
    tale disposizione consente, pertanto, che in futuro alcuni toponimi possano essere solamente monolingui (come già, di fatto, predisposto dall'associazione provinciale privata a sovvenzione pubblica Alpenverein, che ha arbitrariamente sostituito tutti i cartelli di montagna riportando la sola lingua tedesca) e, in particolare, che quelli in lingua italiana, già previsti dalla legislazione statale in vigore, possano essere eliminati dalla toponomastica ufficiale sulla base del criterio (puramente empirico, peraltro neppure minimamente specificato) dell'uso a livello di comunità comprensoriale, prefigurando chiaramente la possibilità della deroga all'obbligo della bilinguità della toponomastica;
    ciò comporta come conseguenza che sia – non importa se solo potenzialmente e parzialmente – introdotta nel «territorio della provincia di Bolzano» (articolo 8 dello Statuto) una toponomastica ufficiale monolingue. Cioè, un tipo di toponomastica vietato dalle disposizioni internazionali e costituzionali sopra commentate;
    una simile ipotesi, chiaramente delineata nella legge provinciale, lede, perciò, il principio del «separatismo linguistico», che regge l'ordinamento statutario della provincia autonoma di Bolzano (si confronti la sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2009) e che comporta per l'appunto, nella materia in esame, la rigida bilinguità della toponomastica affermata dallo Statuto (come sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 188 del 1987, che ha ribadito l'inderogabilità del principio del bilinguismo nella provincia di Bolzano);
    le comunità comprensoriali sono enti di diritto pubblico (ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige-Südtirol in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste»), istituite solo allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione allo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse;
    considerate le limitate funzioni e la struttura territoriale e demografica delle comunità comprensoriali, appare evidente l'estraneità istituzionale di questi enti alla materia della toponomastica. Questa, infatti, non attiene se non in via secondaria alla valorizzazione culturale dei luoghi; mentre, in primo luogo, attiene alla libertà di circolazione delle persone sul territorio nazionale (articoli 16 e 120, primo comma, della Costituzione);
    sulla base di queste motivazioni, il Consiglio dei ministri ha deliberato, in data 16 novembre 2012, l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale della legge provinciale in questione, «in quanto contenente disposizioni in materia di toponomastica in contrasto con norme internazionali e, quindi, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione e con diversi articoli dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige»; il ricorso per questione di legittimità costituzionale è stato depositato in cancelleria il 4 dicembre 2012; la prima udienza pubblica in merito è prevista l'8 ottobre 2013;
    l'atto costituisce un passaggio di straordinario valore istituzionale e politico, teso a circoscrivere l'autonomia legislativa della provincia di Bolzano in materia di toponomastica nella cornice dei limiti posti dal principio assoluto ed inderogabile del bilinguismo sancito dallo Statuto;
    in Alto Adige la popolazione tedesca è di gran lunga maggioritaria rispetto a quella italiana e la Suedtiroler volkspartei rappresenta il principale partito di raccolta dell'elettorato di lingua tedesca dell'Alto Adige;
    purtroppo, il tema della toponomastica in Alto Adige è stato troppo spesso strumentalizzato, diventando «oggetto» di controversia politica in quanto percepito come mezzo di lotta per l'autonomia e di cancellazione dello Stato italiano;
    il precedente accordo Fitto-Durnwalder si poneva l'obiettivo di una soluzione definitiva ed equilibrata del tema della cartellonistica, affidando ad una commissione, pariteticamente composta da rappresentanti statali e della provincia, l'individuazione delle ipotesi in cui i toponimi dovessero essere riportati nelle due lingue e quelle in cui – secondo la Svp – invece dovessero mantenere la sola lingua tedesca; una commissione che aveva già concluso i lavori e che aveva affidato ai due rappresentati politici, il Ministro e il presidente della provincia, la soluzione delle poche questioni ancora controverse;
    l'accordo prevedeva la rimozione, all'esito dei lavori, dei cartelli di montagna (apposti appunto dall’Alpenverein) non più conformi in quanto recanti solo la lingua tedesca, ma l'interruzione dell'attività del Governo Berlusconi ne ha impedito la conclusione;
    l'accordo era stato salutato come la soluzione equilibrata che avrebbe eliminato le forti contrapposizioni che animano le diverse formazioni politiche presenti nella provincia, per porre in essere un modello – quello della decisione comune – che avrebbe indicato una nuova via;
    rispetto al precedente accordo la legge ora rappresenta un'evidente forzatura politica, in quanto in modo unilaterale e senza alcun confronto con lo Stato individua i toponimi continuando un percorso che amplia i confini della lingua tedesca a scapito dell'italiano, in modo non conforme ai principi statutari, percorso che, peraltro, era già iniziato con la vicenda della segnaletica di montagna che, nella misura di oltre 1500 toponimi, era tutta posta in lingua tedesca;
    nei mesi scorsi la stampa ha pubblicato i termini di presunti accordi elettorali del Partito democratico con la Suedtiroler volkspartei in merito ad eventuali azioni relative al ricorso presso la Corte costituzionale sopra richiamato;
    qualsiasi «patto» relativo all'impugnativa di leggi provinciali che non tutelano il bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano risulta essere non solo inaccettabile per la popolazione di lingua italiana dell'Alto Adige, ma anche assolutamente privo di ogni fondamento giuridico;
    il ritiro dell'impugnativa risulterebbe il suggello a violazioni di leggi dello Stato ed internazionali a fini politici e ad un percorso all'indietro che la provincia ha iniziato già con l'approvazione della legge e che il Governo ora confermerebbe, non contribuendo alla soluzione del problema ma, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, solo alla «vittoria» degli estremismi linguistici di matrice tedesca;
    a tutto ciò si aggiunge, comunque, il fatto che ogni eventuale «patto di coalizione elettorale» non può continuare a sussistere, alla luce del risultato elettorale e dell'attuale assetto di Governo e di maggioranza, e che le parole espresse dal Presidente del Consiglio dei ministri Letta nel corso delle dichiarazioni programmatiche e dal Ministro Delrio nelle audizioni circa «l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle autonomie speciali» non hanno nulla a che vedere con un lasciapassare per la violazione di leggi costituzionali italiane;
    la stessa Suedtiroler volkspartei, come tutte le forze politiche, che, tra l'altro, si apprestano ad affrontare la sfida elettorale prevista in Trentino Alto Adige-Südtirol nell'autunno 2013, non dovrebbe mettere in evidenza problemi di natura etnica in un momento così delicato per il Paese, in cui l'unico obiettivo comune per il bene collettivo dovrebbe essere quello di rilanciare l'economia, anche in Alto Adige;
    tra l'altro, è in gioco un'esigenza di carattere naturale e pratica, quale è quella di consentire a chiunque l'identificazione dei luoghi con i nomi della lingua nazionale; anzi, sarebbe il caso di aggiungere la lingua internazionale per attrarre turismo, maggior fonte di sostentamento della provincia di Bolzano. Un'esigenza alla quale si aggiungono particolari attenzioni quando trattasi di toponimi militari o di interessi economici, burocratici, amministrativi e turistici;
    la polemica relativa alla soppressione della maggior parte della toponomastica italiana ha avuto grande rilievo anche sui media nazionali, provocando effetti anche sulle scelte dei turisti italiani che hanno abbandonato l'Alto Adige preferendo la vicina Austria, che accoglie i nostri connazionali con cartellonistica in lingua italiana e, dunque, in maniera adeguata e ospitale,

impegna il Governo:

a proseguire con determinazione, nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto dello Statuto di autonomia speciale per il Trentino Alto Adige-Südtirol, nel contrasto ad ogni iniziativa, anche normativa, non rispettosa del bilinguismo e delle peculiarità di una provincia plurilingue, dando seguito al ricorso davanti alla Corte costituzionale esposto in premessa, partendo dal presupposto di imprescindibilità della presenza della toponomastica italiana, e ad assumere ogni iniziativa utile ad assicurare la tutela del bilinguismo prevista dall'articolo 8 dello Statuto di autonomia.
(1-00140) «Baldelli».
(8 luglio 2013)

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser