TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 277 di Venerdì 1 agosto 2014

 
.

INTERPELLANZE URGENTI

A)

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:
   l'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, regolamenta il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi pianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; la citata disposizione disciplina in modo chiaro e tassativo l'intero iter procedurale per l'ottenimento della suddetta autorizzazione e individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del medesimo testo unico delle norme in materia ambientale;
   a norma dell'articolo 208, l'autorizzazione contiene almeno i seguenti elementi: tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato; le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; la localizzazione dell'impianto da autorizzare; il metodo di trattamento e di recupero; le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; le garanzie finanziarie richieste per l'avvio e per la gestione dell'impianto; la data di scadenza dell'autorizzazione; i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico;
   l'articolo 178 stabilisce che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;
   nella gestione dei rifiuti è necessario assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi; i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori o odori; senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
   la direttiva europea 2008/98/CE del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all'interno dell'Unione europea. Essa mira a proteggere l'ambiente e la salute umana attraverso la prevenzione degli effetti nefasti della produzione e della gestione dei rifiuti;
   si fa riferimento a quanto disposto dalle determinazioni rilasciate alla società Adrastea srl, con sede legale in Roma alla Piazza Benedetto Cairoli 2 e con sede operativa e discarica in Roma, località Porta Medaglia, alla Via Giovanni Canestrini: B 4993 del 23 dicembre 2008; B 0528 del 23 febbraio 2009; B 3697 del 13 agosto 2009; B 6133 del 27 novembre 2009; B 6278 del 4 dicembre 2009; B 09240 del 3 dicembre 2012; B 03571 del 14 giugno 2012 (di rigetto); B 05175 del 20 giugno 2013;
   risale all'8 luglio 2013 il progetto di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale relativa al complesso impiantistico per il trattamento dei rifiuti e recupero volumetrico dell'annessa discarica;
   anche in base ad un esposto redatto da alcuni cittadini residenti nella suddetta località, che hanno esposto formale denuncia presso i competenti uffici amministrativi, allegando una dettagliata documentazione in merito, sembrerebbe che la sopra citata società abbia avviato le lavorazioni per la realizzazione di una nuova vasca di collegamento tra le vasche già autorizzate;
   sempre da quanto riportato dai cittadini, sembrerebbe che, durante la conferenza dei servizi tenutasi in data 15 luglio 2014 presso gli uffici regionali competenti e relativa al progetto di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. B 6278 del 14 dicembre 2009 relativo al complesso impiantistico per il trattamento dei rifiuti in località Porta Medaglia, siano emerse numerose incongruenze tra quanto richiesto dai cittadini presenti e quanto risposto dai rappresentanti della società Adrastea srl, nonché tra quanto affermato dai rappresentanti della società Adrastea srl e quello che risulta al comitato di cittadini partecipante alla conferenza di servizi;
   i rappresentanti della società Adrastea srl sosterrebbero di aver progettato la realizzazione di una copertura stagna di tutte le celle dell'impianto per evitare la diffusione delle polveri, omettendo il fatto non di poco rilievo che l'impianto è autorizzato a ricevere solamente il materiale di risulta dagli scavi per la realizzazione della Metro C, e quindi materiale fangoso e privo di polvere;
   i predetti rappresentanti avrebbero ammesso dei movimenti di terra, specificando come questi siano avvenuti all'interno del perimetro, senza tuttavia rispondere in maniera inequivoca ai rilievi mossi dal comitato, sulla base di riscontri fattuali, anche con riferimento all'esistenza delle necessarie autorizzazioni;
   i rappresentanti della società Adrastea srl avrebbero sostenuto che la volumetria residua da una ex cava, quando si smentisce la presenza di una cava sul luogo;
   i rappresentanti della società Adrastea srl avrebbero sostenuto la legittimità della gestione del percolato, senza però produrre, a quanto consta all'interpellante, l'unico documento che possa attestare la correttezza della gestione dello stesso, ovvero il formulario indicante numero di percolato smaltito rispetto al quantitativo delle precipitazioni;
   i rappresentanti della società Adrastea srl sosterrebbero che il perimetro della discarica sarebbe distante almeno 10 metri dal limitrofo fosso Schizzanello, ma anche a questo riguardo risulterebbero rilievi in senso contrario –:
   se il Ministro interpellato abbia elementi tali da garantire, con assoluta certezza, che nella discarica in esame siano state rispettate tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
   se il Ministro interpellato sia a conoscenza delle osservazioni critiche e preoccupanti riportate in premessa e quali siano le iniziative che intenda porre in essere per verificare e chiarire la situazione, accertando, per quanto di competenza e anche per il tramite del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, il rispetto e l'osservanza delle autorizzazioni rilasciate, sia in termini di volumetria che di tipologia e trattamento degli stessi rifiuti;
   quali opportune iniziative il Ministro interpellato intenda adottare al fine di garantire alla città di Roma che in nessun caso sarà consentito un trattamento dei rifiuti anche inerti non perfettamente rispondente alle normative europee e nazionali;
   se intenda acquisire e pubblicare le immagini attuali e storiche, da satellite e da aerofotorilevazioni, del sito in questione.
(2-00645) «Brunetta».
(29 luglio 2014)

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:
   il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, ha autorizzato la riapertura del delfinario di Rimini come «spettacolo viaggiante», ad avviso degli interpellanti artificiosamente assimilandolo ad un qualsiasi circo con animali;
   la riapertura della struttura di Rimini contrasta a giudizio degli interpellanti con il dettato del decreto legislativo n. 73 del 2005 in materia di giardini zoologici e con la direttiva europea di riferimento 1999/22/CE per la cui mancata applicazione il nostro Paese era già stato condannato nel 2004;
   l'adeguamento alla sopradetta direttiva nel 2005, a seguito della condanna, non ha, di fatto, cambiato il comportamento dei comuni che, contrariamente alla norma che stabilisce che solo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a rilasciare la licenza di giardino zoologico, continuano, con le motivazioni più varie e con gli artifici legali più stravaganti, ad autorizzare l'apertura di strutture permanenti che espongono animali al pubblico;
   il delfinario di Rimini è secondo gli interpellanti un caso paradigmatico della leggerezza con cui in Italia si aggirano le norme vigenti: il delfinario infatti (ma bisognerebbe chiamarlo piuttosto ex-delfinario) non solo non ha mai ottenuto una licenza quale giardino zoologico, ma, a seguito di ispezioni del Corpo forestale dello Stato che avevano accertato aperte violazioni della legge, maltrattamenti sistematici agli animali ivi ospitati e mancanza dei requisiti minimi di cui al decreto ministeriale n. 469 del 2001, era stato chiuso nel mese di settembre 2013 su ordine della procura della Repubblica di Rimini e la chiusura è stata confermata a marzo 2014 dalla stessa Corte di cassazione;
   nonostante poi nel frattempo sia intervenuto il decreto definitivo di chiusura da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sindaco di Rimini ne autorizzava la riapertura in forza di una licenza comunale quale spettacolo viaggiante, caratteristica difficile da immaginare per una struttura permanente che più «stabile» non potrebbe essere, priva comunque della licenza di giardino zoologico, che solo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può concedere;
   del contenuto di tale licenza comunale non è dato conoscere i dettagli: in data 17 giugno 2014, infatti, la Lega antivivisezione ha depositato istanza per l'accesso alla copia dell'autorizzazione, ma, a tutt'oggi a quanto consta agli interpellanti, nulla di quanto richiesto risulta pervenuto alla suddetta Lega antivivisezione onlus;
   il primo firmatario del presente atto, a seguito delle sopra richiamate vicende del delfinario di Rimini, ha presentato una proposta di legge in materia di divieto di acquisizione, detenzione e utilizzazione dei cetacei e di chiusura di tutti i delfinari esistenti (A.C. 1703) –:
   quali iniziative intenda intraprendere per dare concreta attuazione al proprio decreto di chiusura al pubblico della struttura «Delfinario di Rimini srl» e per conformare l'intera normativa nazionale, compresa la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante», al dettato della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici in modo da non permettere aggiramenti della stessa.
(2-00632) «Tacconi, Pisicchio».
(15 luglio 2014)

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, all'articolo 1, prevede che: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento»;
   l'articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che le società e le imprese, nella relativa dichiarazione dei redditi, debbano indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione e la categoria di appartenenza, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale;
   in seguito all'ennesima ripresa di una massiccia campagna condotta dalla Rai nei confronti delle imprese, iniziata successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 17, la concessionaria pubblica esige il pagamento del canone speciale per la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive al di fuori dall'ambito familiare, indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti, ivi compresi gli impianti di videosorveglianza;
   con nota del 22 febbraio 2012 il dipartimento delle comunicazioni ha precisato che cosa debba intendersi per «apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni», ai fini dell'insorgere dell'obbligo di pagare il canone radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente;
   la cifra da versare, a seconda della tipologia dell'impresa, può variare da un minimo di 200 ad un massimo di 6.000 euro all'anno;
   la martellante campagna di richieste indiscriminate e reiterate più volte nei confronti delle imprese – non riferite alla circostanza oggettiva del possesso di un apparecchio per cui è dovuto il pagamento del canone speciale, ma basate su una mera presunzione – assume secondo gli interpellanti quasi le caratteristiche dello stalking –:
   se non si ritenga opportuno intervenire, anche attraverso la promozione di una specifica modifica legislativa, per stabilire definitivamente ed in modo inequivocabile che non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale, di cui agli articoli 1 e 27 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento, ovvero che non rientra, altresì, nell'obbligo del pagamento l'occasionale fruizione di trasmissioni radiotelevisive attraverso detti apparecchi.
(2-00612) «Vignali, De Girolamo».
(3 luglio 2014)

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser