TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 496 di Martedì 6 ottobre 2015

 
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INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

A) Interpellanza

   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   nel corso del 2013, la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive ha proseguito nel suo impegno finalizzato alla lotta ed alla prevenzione della diffusione del fenomeno doping nella popolazione giovanile e nei settori sportivi amatoriali, promuovendo iniziative in tema di ricerca e formazione superiore, al fine di incrementare le conoscenze sul fenomeno, quale base per lo sviluppo di nuove e mirate strategie di intervento a tutela della salute degli sportivi;
   in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 376 del 2000, la Commissione ha provveduto ad aggiornare la lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, adeguandola anche alla lista internazionale di riferimento, formulando la relativa proposta recepita con decreto del 17 aprile 2013;
   il decreto ha dato attuazione al previsto adeguamento alla lista internazionale, emanata annualmente dall'Agenzia mondiale antidoping (Wada-Ama), ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005»;
   le principali novità introdotte riguardano: a) precisazione delle definizioni di «agente anabolizzante esogeno» e di «agente anabolizzante endogeno»; b) proibizione di fattori di rilascio. In relazione all'aggiornamento della lista delle sostanze vietate per doping con il citato decreto, si è provveduto ad acquisire i dati da parte delle farmacie che allestiscono le preparazioni estemporanee, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale del 24 ottobre 2006, recante «Modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantità di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee» e successive modifiche;
   dall'analisi dei dati relativi alle preparazioni galeniche dichiarate dai farmacisti nel 2013, risulta un aumento delle preparazioni allestite in farmacia e comunicate al Ministero della salute. Si conferma, inoltre, come anche nel corso del 2013 le sostanze maggiormente prescritte siano quelle appartenenti alla classe dei diuretici ed agenti mascheranti (S5), a quella degli agenti anabolizzanti (S1) ed alla classe degli stimolanti (S6). Queste classi di principi attivi rappresentano da sole circa il 75 per cento del totale delle dichiarazioni rilasciate dai farmacisti. Tra questi principi attivi, i più utilizzati nel periodo 2007-2013 sono stati il deidroepiandrosterone ed il testosterone (agenti anabolizzanti);
   le regioni con il maggior numero di prescrizioni risultano essere il Lazio, la Lombardia e la Toscana;
   nel corso del 2013 l'attività di controllo antidoping della Commissione ha interessato sia le manifestazioni organizzate dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate, che dagli enti di promozione sportiva. Nel corso di questi eventi sono stati sottoposti a controllo antidoping 1390 atleti, di cui 916 maschi (65,9 per cento) e 474 femmine (34,1 per cento). Nel 53,5 per cento dei casi l'attività di controllo si è svolta in manifestazioni sportive che hanno avuto luogo nel Nord Italia, nel 26,3 per cento dei casi in eventi sportivi che si sono svolti nel Centro Italia, mentre nel 20,2 per cento dei casi in manifestazioni che hanno avuto luogo nell'Italia meridionale ed insulare;
   la maggior parte degli eventi sportivi controllati nel 2013 (163, il 56,4 per cento del totale) hanno riguardato gare riservate ai soli uomini. Soltanto 67 eventi sportivi (il 23,2 per cento) erano riservati alle donne e 59 (il 20,4 per cento) erano gare aperte ad atleti di entrambi i sessi;
   le discipline sportive maggiormente testate sono state il ciclismo e il calcio;
   tra gli sport maggiormente controllati (numero di atleti sottoposti a test antidoping maggiore di 100), le percentuali di positività più elevate sono state riscontrate in atleti praticanti il ciclismo (6,5 per cento di atleti positivi su un totale di 323 soggetti esaminati) e la pallamano (3 per cento di atleti positivi su 100 soggetti esaminati);
   il 74,4 per cento degli atleti risultati positivi aveva assunto una sola sostanza, mentre il restante 25,6 per cento risultava aver assunto due o più principi attivi vietati per doping;
   nel 2013, la percentuale più elevata di principi attivi rilevati in occasione di controlli antidoping appartiene alla classe degli agenti anabolizzanti (35 per cento delle frequenze registrate), seguiti dagli ormoni e sostanze correlate (18,3 per cento) e dai cannabinoidi (16,7 per cento);
   è interessante notare che alcune sostanze vietate per doping presenti nella lista sono anche inserite nelle tabelle delle sostanze stupefacenti o psicotrope secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. I controlli antidoping forniscono anche un utile contributo informativo sull'epidemiologia del fenomeno delle tossicodipendenze;
   la Commissione, attraverso il sistema informativo reporting system doping antidoping, realizzato in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha svolto anche per il 2013 un'elaborazione dei dati sull'uso dei farmaci consentiti, in base alle dichiarazioni rese dagli atleti sottoposti ai controlli antidoping. I dati riferiti hanno confermato la tendenza dei praticanti l'attività sportiva ad assumere grandi quantità di farmaci non vietati per doping e di prodotti salutistici. Infatti, il 69,4 per cento degli atleti sottoposti a controllo ha dichiarato di aver assunto prodotti farmaceutici (compresi prodotti omeopatici) e prodotti cosiddetti salutistici (vitamine, sali minerali, aminoacidi, integratori). Fra i primi, si conferma che la categoria di farmaci più usati e dichiarati sono i farmaci antinfiammatori non steroidei, con una percentuale del 40,9 per cento dei casi. Fra i secondi, i prodotti maggiormente utilizzati sono gli integratori (62,3 per cento dei casi) ed i sali minerali (13,6 per cento dei casi) –:
   quali iniziative si intendano assumere presso i medici sportivi, i medici di famiglia, gli allenatori e i diversi tecnici sportivi, per una più appropriata formazione sportiva che consenta di ridurre l'uso di sostanze, che, pur non rientrando direttamente tra quelle considerate dopanti, rivelano comunque una cultura doping-affine;
   quali iniziative si intendano assumere presso i giovani, ragazzi e ragazze, perché il crescente diffondersi delle manifestazioni di carattere amatoriale e dilettantistico, rivolte soprattutto a loro, genera contestualmente false credenze sullo sviluppo delle capacità psico-fisiche e diffonde una cultura pseudoscientifica pericolosa proprio ai fini di un corretto sviluppo della loro personalità, oltre che dell'assetto globale dei giovani.
(2-00601) «Binetti».
(1o luglio 2014)

B) Interrogazione

   LIUZZI. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Per sapere – premesso che:
   il comune di Venosa rappresenta dal punto di vista artistico e culturale uno dei centri più importanti della Basilicata, sia per la ricchezza di testimonianze storiche sia per la particolarità delle stesse;
   nell'ottica di una promozione del turismo e della cultura, anche alla luce di «Matera 2019», dovrebbe essere interesse di tutte le istituzioni locali valorizzare il più possibile il patrimonio artistico e culturale di Venosa;
   di fatto, da anni la situazione dei monumenti di Venosa si caratterizza per una gestione inadeguata da parte di chi dovrebbe occuparsi non solo della conservazione, ma anche della promozione;
   in particolare, si assistono a continui problemi per l'apertura e la fruibilità di importantissimi monumenti, quali le catacombe ebraiche, il sito paleolitico di Notarchirico, completamente abbandonato e privo delle adeguate misure di sicurezza per un'adeguata fruibilità, nonché il Parco archeologico interdetto al pubblico nelle ore pomeridiane;
   con riferimento al Parco archeologico dalla seconda metà di marzo 2015, dopo aver soppresso temporaneamente il turno notturno del personale addetto ai servizi di vigilanza presso il Museo di Venosa, è stato possibile aprire il parco anche nel pomeriggio. Dal 1o giugno 2015, però, si è ritornati allo status quo, con i turni notturni ripristinati e la chiusura del parco archeologico durante le ore pomeridiane;
   il personale addetto ai servizi di vigilanza della sede di Venosa è composto da numero 15 unità a fronte di 5 siti da gestire in concreto (Museo; Parco archeologico; Anfiteatro romano; Catacombe ebraiche; Parco paleolitico di Notarchirico), mentre la vicina sede di Melfi dispone di 13 unità (addetti ai servizi di vigilanza) per un solo sito (Museo archeologico all'interno del Castello federiciano);
   negli ultimi anni il personale dislocato presso la sede di Venosa ha visto una diminuzione a causa di pensionamenti e/o trasferimenti, passando dalle iniziali 22 unità alle attuali 15;
   il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, attuata dal Ministro interrogato, prevede la coesistenza su uno stesso territorio di due organismi (soprintendenza archeologia e polo museale) rispetto ai quali non sono ancora state specificate le relative competenze. Ai sensi della normativa suddetta, alcuni importanti musei italiani non sono stati considerati «di rilevante interesse nazionale» e sono stati inseriti soltanto nella lista dei poli museali, non potendo, tra l'altro, dotarsi dell’«autonomia speciale». Per i tanti musei minori altrettanto importanti, il pericolo è ancora più grave: isolati da quelli maggiori, potrebbero restare senza adeguate risorse finanziarie e senza progetti. La riforma non enuncia chiaramente come si intenda strutturarli, finanziarli, rilanciarli e genera una struttura – a detta dell'interrogante – eccessivamente accentrata, con ben 12 direzioni generali, con il rischio di una sovrapposizione di competenze come nella fattispecie della città di Venosa;
   tale situazione genera confusione e problemi burocratici, che gli operatori del settore sono costretti a riscontrare quotidianamente e che con il passare dei mesi fanno sentire i loro effetti sulla situazione già precaria dei luoghi della cultura gestiti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   allo scenario sopra descritto segue un'incertezza generalizzata che non permette la predisposizione di una seria programmazione, costringendo ad azioni non coordinate e spesso frutto dell'iniziativa privata dei soprintendenti e dei responsabili delle sedi periferiche;
   nel caso specifico, non si comprendono le ragioni che hanno indotto la soprintendenza a ripristinare i turni notturni presso il Museo del comune di Venosa a discapito dell'apertura pomeridiana del Parco archeologico, soprattutto se si considera che il Castello (all'interno del quale è ubicato il Museo) resta comunque chiuso ed interdetto alle visite durante le ore serali e, quindi, non vi è alcun vantaggio per il turismo cittadino;
   non si comprende quale programmazione vi sia e quale idea di promozione turistica e culturale si celi dietro tali scelte;
   le possibili soluzioni ai problemi sollevati sono molteplici e, in particolare, si evidenzia la possibilità di intervenire su due fronti:
    a) spostamento personale presso la sede di Venosa;
    b) adeguamento degli impianti antifurto ed antincendio del Museo, con conseguente attivazione del personale interno o affidamento dei controlli a vigilanza esterna –:
   come intenda intervenire al fine di promuovere il patrimonio culturale e artistico della città di Venosa e delle città italiane che si trovano nella medesima situazione della città lucana;
   come intenda intervenire per chiarire e semplificare le procedure decisionali per una seria programmazione e il coordinamento con gli enti locali coinvolti;
   quali siano le ragioni di tali scelte operate dalla soprintendenza della città di Venosa e se intenda intervenire per richiamare i soggetti interessati allo svolgimento dei loro doveri. (3-01740)
(2 ottobre 2015)
(ex 5-05781 dell'11 giugno 2015)

C) Interrogazione

   TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO e SEGONI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 154 del 2013, novellando l'articolo 317-bis del codice civile, ha attribuito agli ascendenti la legittimazione a promuovere un giudizio in cui far valere il loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni; nella stessa novella è stato modificato anche l'articolo 38, primo comma, disposizione attuativa del codice civile, inserendo, nell'ambito della competenza del tribunale per i minorenni, anche il giudizio promosso ai sensi dell'articolo 317-bis del codice civile;
   nel brevissimo tempo intercorso dalla sua entrata in vigore il decreto legislativo n. 154 del 2013, attuativo della legge n. 219 del 2012 di riforma della filiazione, è già stato sollevato il primo dubbio di costituzionalità di una norma;
   i recenti interventi legislativi richiamati hanno interamente riformulato l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in merito al quale il tribunale per i minorenni di Bologna, con l'ordinanza del 5 maggio 2014, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, primo comma, nella parte in cui prevede che sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti contemplati dall'articolo 317-bis del codice civile, per violazione degli articoli 76, 77, 3 e 111 della Costituzione;
   il tribunale per i minorenni di Bologna, infatti, nell'ordinanza di rimessione sostiene che è ammissibile e rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 38, primo comma, disposizione attuativa del codice civile per eccesso di delega legislativa e violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al tribunale per i minorenni la competenza funzionale ed inderogabile a trattare le controversie relative al diritto dei nonni di conservare rapporti significativi con i nipoti. Ciò comporterebbe la frantumazione della tutela processuale che dovrebbe essere univoca, come era nello spirito della legge n. 219 del 2012, e creerebbe una proliferazione di processi che non tiene affatto conto dell'interesse preminente del minore. La previsione introdotta dal decreto legislativo n. 154 del 2013 si porrebbe anche in contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione per irragionevolezza e rottura del principio di concentrazione processuale, poiché impedirebbe di trattare nello stesso giudizio la regolamentazione dei rapporti tra genitori, figli minori e nonni;
   ciò che ha dato origine al provvedimento di sospensione del processo e di rimessione alla Corte costituzionale è un ricorso presentato dai nonni paterni di una minore (in forza del novellato articolo 317-bis codice civile e dell'articolo 38, primo comma, disposizione attuativa del codice civile), in pendenza di un giudizio di separazione giudiziale tra il figlio e la nuora – in cui quest'ultima manifestava nei loro confronti un'accentuata ostilità – per far accertare il loro diritto a mantenere rapporti assidui e significativi con la nipote minorenne, chiedendo di adottare i provvedimenti idonei ad assicurare l'esercizio effettivo del diritto, disciplinando i tempi e i modi di frequentazione della bambina da parte degli stessi;
   questa disposizione è sospettata d'incostituzionalità, nello specifico, per eccesso di delega legislativa;
   infatti, l'articolo 2, comma 1, lettera p), della legge delega, legge n. 219 del 2012, ha conferito al legislatore delegato il compito di disciplinare «la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti»;
   da un punto di vista del diritto sostanziale, l'attuazione di questo principio è avvenuta attraverso la riformulazione dell'articolo 317-bis codice civile che riconosce agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e, in caso di impedimento, attribuisce loro la facoltà di ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore;
   il legislatore delegato, tuttavia, ha introdotto anche una modifica di diritto processuale, aggiungendo, alle già individuate competenze funzionali del tribunale per i minorenni, il giudizio promosso dai nonni e il giudizio per l'autorizzazione al riconoscimento di un figlio, di cui all'articolo 251 del codice civile;
   secondo il ragionamento logico-giuridico adottato dal tribunale per i minorenni di Bologna, non sarebbe stato di competenza del legislatore delegato influire sulle norme processuali e quindi disporre anche sulla competenza, ed in tal senso la norma di cui all'articolo 38 disposizione attuativa è da ritenere viziata da illegittimità costituzionale per eccesso di delega legislativa per violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione. L'attribuzione di competenza – da quanto emerge dai lavori preparatori – sarebbe giustificata dal fatto che l'azione s'inquadra nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile (provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale);
   tuttavia, tale qualificazione non è univoca ed in giurisprudenza è in atto un dibattito al riguardo. C’è chi riconduce tali controversie nell'articolo 333 del codice civile in base al quale sarebbe competente il giudice minorile, ma secondo un'opposta opinione si tratta di provvedimenti regolativi dei tempi di frequentazione della prole che coinvolgono anche i genitori e sono equiparate alle decisioni in tema di affidamento e di tempi di permanenza dei minori con i genitori e con gli altri parenti, ai sensi dell'articolo 337-ter del codice civile, di competenza del giudice ordinario (Cassazione civile, sezione I, sentenza 11 agosto 1011, n. 17191);
   prima della riforma, la giurisprudenza di legittimità aveva negato ai nonni di intervenire nel giudizio di separazione o divorzio in cui si decideva circa l'affidamento del minore e le modalità di visita. Dal punto di vista tecnico-processuale non era consentito né un intervento principale, né ad adiuvandum, ossia a supporto delle ragioni di un genitore, poiché la legge al momento non attribuiva ai nonni alcuna legittimazione in quanto non titolari di un diritto in via autonoma (Cassazione civile sentenze nn. 22081 del 2009 e 28902 del 2011);
   sino alla novella, quindi, l'unica azione giudiziale percorribile per i nonni, che avrebbero voluto frequentare i nipoti, era quella di rivolgersi al tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, per far accertare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori nei confronti del minore, per aver ostacolato il rapporto con i nonni, in danno degli interessi del minore stesso;
   tale interpretazione era consentita poiché la legge sull'affido condiviso del 2006 aveva riconosciuto ai minori il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, ma non era invece stato attribuito agli ascendenti un corrispondente diritto a conservare i rapporti con i nipoti minorenni, esercitabile in via autonoma;
   invece oggi, a seguito della novella del 2013, il quadro normativo è mutato radicalmente: gli ascendenti sono titolari di un autonomo diritto sia a livello sostanziale che processuale;
   lo spirito della legge n. 219 del 2012, si legge nel provvedimento, è quello di concentrare in capo al tribunale ordinario la competenza a trattare tutte le controversie che non siano espressamente riservate al giudice minorile, già individuate dal riformato articolo 38;
   la novella procedurale introdotta dal decreto legislativo n. 154 del 2013, che attribuisce una competenza funzionale inderogabile al tribunale minorile, si porrebbe anche in contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione, «per un'intrinseca irragionevolezza e una rottura del principio di concentrazione processuale»;
   l'irragionevolezza consisterebbe nel fatto che i minori, già coinvolti nel procedimento di separazione pendente dinanzi al tribunale ordinario, ora possono essere chiamati in giudizio anche avanti al tribunale per i minorenni, per essere necessariamente ascoltati (articolo 336-bis del codice civile), ma solo relativamente ai rapporti con gli ascendenti;
   per il tribunale dei minori di Bologna, tale previsione comporterebbe una frantumazione della tutela processuale che dovrebbe, invece, essere univoca, creando, peraltro, una proliferazione di processi che non tiene affatto conto dell'interesse preminente del minore, con possibile contrasto di giudicati tra il giudizio ordinario ed il giudizio minorile;
   inoltre, si paleserebbe un'evidente contraddizione, considerando che in base allo stesso articolo 38 disposizione attuativa, i procedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile possono essere trattati anche dal tribunale ordinario in pendenza del procedimento di separazione, divorzio o di affidamento di minori nati al di fuori del matrimonio;
   un ulteriore aspetto d'irragionevolezza consisterebbe nel fatto che l'articolo 337-ter del codice civile attribuirebbe anche ai minori il diritto ad intrattenere regolari rapporti con gli ascendenti; pertanto, si realizza la situazione secondo cui dinanzi al tribunale per i minorenni viene tutelata la situazione giuridica soggettiva degli ascendenti, cioè il diritto a mantenere rapporti assidui e significativi con i discendenti, e dinanzi al tribunale ordinario la situazione giuridica soggettiva dei nipoti a mantenere rapporti assidui e significativi con gli ascendenti;
   in un siffatto quadro giuridico si ritiene che il recente intervento legislativo non abbia saputo offrire la necessaria chiarezza dal punto di vista procedurale, ampliando la possibilità di eccessivo ricorso alla giustizia, astrattamente idoneo a creare un contrasto tra giudicati, una proliferazione di processi che non tiene affatto conto dell'interesse preminente del minore ed un conflitto di competenza tra il tribunale ordinario e quello minorile –:
   se sia a conoscenza della situazione testé descritta;
   se e quali iniziative di carattere normativo abbia intenzione di adottare, nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale, al fine di definire precisamente i limiti di competenza funzionale, anche in merito alle norme procedurali, per l'esperimento dell'azione di cui all'articolo 317-bis del codice civile, di modo da garantire un maggior grado di chiarezza delle norme tale da ovviare al possibile caso di contrasti di competenza e di giudicati tra tribunali ordinari e minorili, e di assicurare così un reale diritto degli ascendenti a mantenere rapporti assidui e significativi con i discendenti in armonia con lo spirito della legge n. 219 del 2012. (3-01742)
(2 ottobre 2015)
(ex 5-05973 del 3 luglio 2015)

MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS

   La Camera,
   premesso che:
    molti cittadini hanno ricevuto «maxi-bollette» di luce e gas per pagare sostanziosi conguagli che, in molti casi, così come riportato anche da alcuni organi di informazione, sono stati il frutto di anni di addebiti dovuti a conteggi di consumi stimati, ma non effettivi, poiché spesso vengono ignorate le letture dei contatori, ad errori di valutazione o, comunque, a fatturazioni incongrue certamente non imputabili agli utenti;
    molti consumatori, non avendo strumenti idonei per difendersi e far valere i propri diritti o, più semplicemente, per non entrare nel complesso ed oneroso meccanismo per l'accertamento della verità per via amministrativa o giudiziaria, rischiano di trovarsi di fatto costretti a pagare cifre importanti di alcune migliaia di euro, per evitare il distacco dell'energia elettrica;
    a fronte di numerosi reclami e segnalazioni ricevuti anche da parte diverse associazioni dei consumatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 13 luglio 2015 ha dato notizia di aver avviato quattro procedimenti istruttori nei confronti delle società per azioni Eni, Acea energia, Edison energia, Enel energia, Enel servizio elettrico;
    tale indagine è volta ad accertare eventuali violazioni del codice del consumo in merito a varie condotte degli operatori: la fatturazione basata su consumi presunti, la mancata considerazione delle autoletture, la fatturazione a conguaglio di importi significativi, anche a seguito di conguagli pluriennali, la mancata registrazione dei pagamenti effettuati, con conseguente messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco, nonché il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori;
    la crisi economica ha già colpito duramente tante famiglie italiane e queste «maxi-bollette» di conguaglio non fanno altro che peggiorarne la situazione finanziaria,

impegna il Governo:

   ad intervenire a livello legislativo varando al più presto una moratoria su queste «maxi-bollette» in modo da bloccare quanto prima i pagamenti di questi importi, fino a quando le autorità competenti non abbiano completato le verifiche sulla condotta dei suddetti operatori in merito alle eventuali violazioni del codice del consumo;
   ad intervenire a livello legislativo stabilendo che, nel caso in cui le autorità competenti ravvisassero comportamenti scorretti da parte dei gestori dei servizi, i cittadini interessati non siano tenuti a pagare queste bollette di conguagli per gli anni passati e che gli stessi gestori siano obbligati a rimborsare tempestivamente gli utenti, nel caso in cui questi ultimi avessero già versato, interamente o in parte, gli interi o i parziali importi indebitamente richiesti attraverso questo tipo di fatturazioni illegittime;
   ad assumere iniziative per stabilire a livello legislativo il principio per cui nessun utente-consumatore può essere chiamato a sostenere spese per conguagli concernenti consumi presunti anteriori ai due anni precedenti la data di fatturazione.
(1-00967)
«Baldelli, Bernardo, Matarrese, Allasia, Gigli, Rampelli, Rizzetto, Abrignani, Polverini, Alli, Saltamartini».
(31 luglio 2015)

   La Camera,
   premesso che:
    come ampiamente evidenziato dalla stampa nazionale, sono molto frequenti i casi in cui vengono recapitate bollette di gas e luce di importi esorbitanti per conguagli risalenti a molti anni addietro e spesso il salatissimo conguaglio è dovuto all'inadempimento del fornitore o del distributore, che ha omesso di effettuare le letture periodiche del contatore oppure non ha emesso bollette periodiche. Un disservizio che persiste anche per anni e che comporta pesanti conseguenze per gli utenti, che si ritrovano a dover pagare, in un colpo solo, bollette così elevate da non potervi far fronte;
    al riguardo si evidenzia che, nonostante non possano essere pretese da parte degli utenti somme relative a consumi che il fornitore avrebbe potuto e dovuto pretendere oltre 5 anni prima dell'emissione della fattura in forza di quanto previsto dall'articolo 2948 del codice civile (ove si prevede che si prescrivano in cinque anni gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi), per quanto risulta ai firmatari del presente atto di indirizzo i fornitori spesso sostengono che la prescrizione decorre da quando viene emessa la fattura di conguaglio, con ciò spostando a loro piacimento il termine da cui decorre la prescrizione e consentendo così di richiedere i conguagli anche dopo dieci o quindici anni e potenzialmente per l'eternità;
    quanto precede appare assolutamente inammissibile, perché se il fornitore omette di fatturare consumi per molti anni, perché non tiene conto delle letture del contatore o si è «dimenticato» di emettere bollette periodiche, dovrebbe perdere il diritto ad essere pagato, dato che non vi sono dubbi che tra le somme che devono pagarsi periodicamente, e quindi soggette a prescrizione quinquennale, vi siano anche le bollette relative ai consumi periodici di energia elettrica e gas;
    se così non fosse, l'istituto della prescrizione, che il codice civile prevede come norma imperativa e inderogabile, sarebbe del tutto aggirabile da parte dell'esercente, mentre secondo un ragionamento logico e sulla base dei principi generali dell'ordinamento, la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero da quando il fornitore può (e deve) fare la lettura dei contatori (generalmente per il tramite del distributore). È in quell'occasione che, rilevati consumi superiori a quelli addebitati in acconto sulla base di letture stimate, può pretendere il pagamento del conguaglio. Ed è, quindi, da quel momento che decorre la prescrizione quinquennale;
    per capire da quando decorre la prescrizione risulta assolutamente necessario capire quale sia il giorno entro il quale il gestore, per il tramite del distributore, dovrebbe effettuare la lettura del contatore, e di questo dovrebbe essere data massima evidenza nei confronti dell'utente-consumatore che troppo spesso non dispone di strumenti idonei ed efficaci per poter sostenere un contraddittorio;
    in passato sono state irrogate sanzioni per violazione delle norme poste a tutela della trasparenza dei consumi e dei costi relativi alla fornitura del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato regolato;
    nel provvedimento VIS 22/09 dell'Autorità per l'energia ed il gas e il sistema idrico si legge che l'autorità, dopo aver accertato l'inosservanza da parte di Enel dell'obbligo del tentativo di lettura annuale dei contatori presso tutti i clienti allacciati alla propria rete con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW, ha irrogato alla società Enel una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.053.000 euro. Nella delibera VIS 22/09 si legge che «l'illecito in questione è grave sia in ragione dell'interesse tutelato dalla norma violata sia perché ha avuto un'estensione notevole per quanto riguarda i clienti coinvolti e l'ambito territoriale interessato che coincide con l'intero territorio nazionale» e che «la mancata lettura dei contatori per lunghi periodi può danneggiare il cliente finale, dando luogo ad elevati conguagli»;
    l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, anche a seguito di segnalazioni di altri clienti e associazioni di categoria, ha avviato, con deliberazione VIS 36/101, un procedimento per l'adozione di propri provvedimenti per violazione, tra l'altro, della disciplina in materia di periodicità di fatturazione prevista dalla regolamentazione in vigore (nel caso di contratti di fornitura di gas a condizioni regolate) o dai contratti di fornitura a condizioni di mercato libero;
    con il medesimo provvedimento, l'Autorità ha intimato all'esercente di: provvedere a ripristinare la regolare periodicità di fatturazione nel rispetto delle delibere dell'Autorità (per i clienti che hanno un contratto a condizioni regolate) e delle condizioni contrattuali sottoscritte dai clienti (per coloro che hanno un contratto di mercato libero), emettendo le relative fatture; corrispondere l'indennizzo automatico previsto dal codice di condotta commerciale gas emanato dall'Autorità ai clienti che hanno un contratto gas a condizioni di mercato libero e che ne abbiano il diritto; fornire risposta motivata ai reclami scritti inviati dai clienti aventi ad oggetto la mancata emissione delle fatture, indicando la data prevista per la ripresa;
    più recentemente, in data 13 luglio 2015, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presieduta dal professor Giovanni Pitruzzella, ha avviato quattro procedimenti istruttori nei confronti delle società per azioni Acea energia, Edison energia, Enel energia, Enel servizio elettrico ed Eni;
    a fronte di numerosi reclami e segnalazioni, ricevute anche da diverse associazioni dei consumatori, tale indagine è volta ad accertare eventuali violazioni del codice del consumo in merito a varie condotte degli operatori, tra cui rientrano: la fatturazione basata sui consumi presunti; la mancata considerazione delle auto-letture; la fatturazione a conguaglio di importi significativi, anche a seguito di conguagli pluriennali; la mancata registrazione dei pagamenti effettuati, con conseguente messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco; e, infine, il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori. Nell'ambito di queste istruttorie, i funzionari dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società interessate dal procedimento a Roma, Milano e San Donato Milanese, con l'ausilio del nucleo speciale antitrust della Guardia di finanza,

impegna il Governo:

   ad adottare con urgenza ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata a rafforzare le tutele dei diritti degli utenti del mercato dell'energia elettrica e del gas chiaramente vittime di comportamenti scorretti operati ai loro danni da parte di soggetti distributori che oggi, come pure in passato, hanno reclamato conguagli a distanza di anni;
   ad attivare un'indagine ministeriale nei confronti delle società a partecipazione pubblica italiana citate in premessa parallelamente ai procedimenti istruttori recentemente avviati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di Acea energia, Edison energia, Enel energia, Enel servizio elettrico ed Eni, varando al più presto una moratoria del pagamento bollette di gas e luce di importi esorbitanti in attesa della conclusione degli accertamenti;
   ad attivarsi con le iniziative di competenza affinché il contesto competitivo nel settore della vendita dell'energia elettrica sul mercato libero impedisca il consolidarsi di posizioni di ingiustificata profittabilità per taluni operatori e il conseguente peggioramento delle condizioni economiche di migliaia di persone già colpite dalla crisi.
(1-00984)
«Ricciatti, Ferrara, Scotto, Zaratti, Pellegrino, Quaranta, Airaudo, Placido, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Melilla, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Zaccagnini, Sannicandro».
(11 settembre 2015)

   La Camera,
   premesso che:
    secondo gli ultimi dati forniti dalle associazioni dei consumatori quasi un reclamo su due (il 46 per cento delle segnalazioni raccolte nell'intero settore energetico) è causato da «problemi con le fatturazioni»: bollette «sballate», fatture recapitate in ritardo e conguagli esorbitanti. Quest'ultimo aspetto, nel settore del gas, sarebbe causato dalla mancata o inesatta verifica dei misuratori da parte delle aziende di fornitura. Da un'indagine condotta dalla Federconsumatori sui reclami raccolti nel 2011 emerge che oltre il 10 per cento dei disservizi denunciati provengono da utenti che non sono in grado di ricostruire i propri consumi del gas perché il fornitore non effettua la periodica lettura del contatore;
    la mancata verifica a domicilio spesso poi ostacola il passaggio verso un altro operatore e innesca altre forme di contenzioso: oltre il 30 per cento delle lamentele raccolte infatti riguarda contestazioni sulla lettura del misuratore fornita dall'azienda;
    l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato quattro procedimenti istruttori nei confronti delle società per azioni Acea Energia, Edison Energia, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico ed Eni. Sotto la lente le modalità di fatturazione e i mancati rimborsi;
    si fa presente che da settembre 2015 i consumatori elettrici riceveranno una nuova tipologia di bolletta elettrica, in grado di assicurare una maggiore trasparenza e trasferire informazioni utili ai consumatori ma, allo stesso tempo, ancora non è stata fatta chiarezza sull'omologazione dei contatori elettrici installati nelle case degli italiani;
    la nuova bolletta sintetica indicherà il costo unitario del chilowattora riportando anche «la spesa per gli oneri di sistema», una voce che oggi viene pagata all'interno dei servizi di rete ma non ancora evidenziata nelle bollette. Nel settore elettrico sono, ad esempio, le voci relative agli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate e alle imprese manifatturiere energivore, i fondi necessari alla messa in sicurezza delle centrali nucleari o per la ricerca, valori che incidono per oltre il 22 per cento sulla spesa finale del cliente tipo servito in regime di maggior tutela;
    gli apparecchi di misurazione dei consumi installati nelle abitazioni, al contrario, non risulterebbero essere adeguati al compito di assicurare la necessaria trasparenza, certezza e imparzialità nel calcolo dei consumi, con il rischio che eventuali dati errati possano far pagare ai consumatori una bolletta più «salata» del previsto;
    nessuno degli enti preposti ha mai verificato la conformità normativa dei contatori elettrici che misurano il consumo di energia e l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, fino ad oggi, si è concentrata esclusivamente sul modo di gestire il dato di consumo e di riportarlo in bolletta, tralasciando però la verifica della generazione di quel dato con il misuratore. Sembrerebbe proprio una delle più grandi falle nel sistema elettrico italiano, quasi 40 milioni di misuratori che non sono mai stati certificati da un ente terzo indipendente;
    si ricorda che nel 2004 è entrata in vigore la direttiva europea su «gli usi finali di energia, l'efficienza e i servizi energetici» (Mid - measurement instruments directive) che impone l'omologazione e la certificazione. Nel 2007 la direttiva viene recepita in Italia: ogni strumento che eroga elettricità ai consumatori deve avere una marcatura che ne attesti non tanto il corretto funzionamento, quanto che quel contatore sia identico al modello depositato presso l'ente notificatore europeo prescelto. Nel caso dell'Enel, ma solo dal 2007, per i contatori elettrici sono due, l'olandese Nmi e l'italiana Iqf, entrambi iscritti al Nando, la Gazzetta Ufficiale degli enti notificatori;
    il gruppo Movimento Cinque Stelle ha più volte sottoposto, attraverso atti di sindacato ispettivo, al Ministro dello sviluppo economico la problematica dei controlli metrologici dei contatori elettrici;
    inoltre si rileva che nell'ambito delle procedure d'infrazione avviate nel mese di febbraio 2015 la Commissione europea ha rilevato che «non è stato recepito l'obbligo secondo cui i contatori installati conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE consentono informazioni sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo»,

impegna il Governo:

   ad adottare immediate iniziative per adempiere agli obblighi prescritti dall'Unione europea sulla conformità normativa dei contatori elettrici come descritto in premessa evitando ulteriori aggravi sulle bollette degli utenti;
   ad attuare immediatamente i commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevedono rispettivamente:
    a) di rendere più facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, identificare le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determinare le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza;
    b) che i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo, garantendo nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata;
   ad assumere iniziative per sospendere ogni attività esecutiva di pretesa di pagamento di bolletta elettrica e gas esosa nei confronti degli utenti fino a quando le autorità competenti non abbiano completato le verifiche per accertare che la condotta degli operatori non abbia violato le norme del codice del consumo e non sia illegittima.
(1-00985)
«Ruocco, Crippa, Da Villa, Cancelleri, Della Valle, Fantinati, Vallascas, D'Incà».
(14 settembre 2015)

   La Camera,
   premesso che:
    sono sempre più numerosi i casi di inefficienze denunciati dai consumatori relativi all'offerta di energia elettrica e del gas;
    addebiti eccessivi, doppia fatturazione, cambio non richiesto del fornitore, sovraccosti legati al cambio del contatore, sono soltanto alcuni dei problemi che quotidianamente affliggono i consumatori, costringendoli a svolgere lunghi adempimenti burocratici per dimostrare l'erroneità dei dati e a sostenere costi aggiuntivi e imprevisti;
    i consumatori, che non possiedono le informazioni necessarie per far valere i propri diritti, preferiscono, in molti casi, pagare le bollette energetiche, anche se con costi spropositati e non rispondenti ai consumi reali di energia, piuttosto che rimanere vittime del complesso sistema di accertamento amministrativo e/o giudiziario. Oltretutto il mancato pagamento delle bollette contestate determina in ogni caso il distacco dell'energia elettrica;
    sono poi frequenti i casi in cui vengono recapitate bollette energetiche di importi esorbitanti per conguagli risalenti ad anni passati. Molto spesso, il conguaglio eccessivo è dovuto a inadempimenti del fornitore o del distributore che, ad esempio, omette di effettuare le letture periodiche del contatore oppure non emette le bollette periodiche;
    una bolletta con costi smisurati, in questo momento di difficile congiura economica, può far saltare il bilancio di una piccola azienda, così come un conguaglio esorbitante può mettere seriamente in difficoltà la maggioranza dei cittadini e delle famiglie italiane;
    per gran parte dei consumatori le bollette energetiche appaiono documenti di non facile lettura e di difficile interpretazione, soprattutto per quanto concerne le voci di costo relative ai consumi e ai conguagli;
    l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha recentemente avviato diversi procedimenti istruttori nei confronti dei principali fornitori di energia al fine di accertare, a fronte di numerosi reclami e segnalazioni, eventuali violazioni del codice del consumo in merito a varie condotte degli operatori, dalla fatturazione basata su consumi presunti alla fatturazione a conguaglio di importi significativi, passando per la mancata considerazione delle autoletture,

impegna il Governo:

   ad adottare specifiche iniziative per la sospensione dei pagamenti delle bollette energetiche con importi spropositati e non rispondenti ai consumi reali di energia elettrica e del gas, fino al completamento delle verifiche avviate dalle autorità competenti sulle condotte adottate dalle società fornitrici in merito alle violazioni del codice del consumo;
   ad assicurare, attraverso idonee iniziative normative, le modalità di rimborso agli utenti degli importi già versati, qualora le fatturazioni, a seguito di accertamenti, risultassero illegittime e non rispondenti ai consumi reali di energia elettrica e del gas;
   ad adottare le iniziative di competenza al fine di un'efficace semplificazione della lettura delle bollette energetiche permettendo ai cittadini di individuare in modo chiaro e trasparente i dettagli dei costi che vengono loro addebitati.
(1-00986)
«Allasia, Fedriga, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti».
(14 settembre 2015)

   La Camera,
   premesso che:
    numerose e reiterate sono le segnalazioni ed i reclami da parte dei consumatori relativamente ad abusi e scorrettezze praticati dagli operatori del mercato dell'energia elettrica e del gas;
    tali scorrettezze vengono peraltro segnalate anche in altri settori afferenti alla gestione di risorse essenziali, di straordinaria valenza sociale, come l'acqua;
    in particolare, i cittadini lamentano di ricevere addebiti smisurati in bolletta derivanti da consumi pregressi, stimati ma non effettivi, nonostante le loro comunicazioni in autolettura telefonica o telematica, che verrebbero spesso ignorate, ovvero gestite e registrate in modo errato;
    in altre circostanze, i cittadini sono soggetti all'obbligo di costituire vere e proprie «cauzioni» su consumi futuri, presso le casse dell'ente gestore;
    ogni comunicazione tra il singolo cittadino e l'operatore è riservata alla sempre più difficile interlocuzione con i call center, che spesso offrono informazioni estemporanee, contraddittorie e non dimostrabili e che talvolta, con la propria disinformazione o allarmismo, generano nei consumatori il timore di distacchi della linea elettrica o dell'erogazione del gas, inducendo i medesimi al pagamento di cifre rilevanti – talvolta indebite – senza le necessarie verifiche;
    gli stessi reclami formali inviati con fax ai vari servizi di customer care rimangono quasi sempre inevasi e senza esito;
    il malcontento dei consumatori dilaga anche in internet, dove alcuni siti dedicati riportano le loro testimonianze inquietanti, nelle quali talvolta si arriva a paventare l'ipotesi di vere e proprie truffe;
    a fronte di tali numerosi reclami e segnalazioni, il 13 luglio 2015 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato quattro procedimenti istruttori nei confronti delle società per azioni Acea energia, Edison energia, Enel energia, Enel servizio elettrico ed Eni;
    l'indagine è volta ad accertare eventuali violazioni per pratiche commerciali scorrette, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, in merito alle condotte degli operatori sopra ricordate e, in particolare per: la fatturazione basata su consumi presunti; la mancata considerazione delle autoletture; la fatturazione a conguaglio di importi significativi, anche a seguito di conguagli pluriennali; la mancata registrazione dei pagamenti effettuati, con conseguente messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco; nonché il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori;
    nell'ambito di queste istruttorie, i funzionari dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società interessate dal procedimento a Roma, Milano e San Donato Milanese, anche con l'ausilio del nucleo speciale antitrust della Guardia di finanza;
    la peculiarità dei mercati dell'energia elettrica e del gas, ma anche di quello relativo alla gestione della risorsa idrica, sempre più strategici nell'economia complessiva italiana ed europea, rende necessario un monitoraggio attento e costante delle offerte contrattuali, delle relative condizioni generali applicate nel mercato libero e di maggiori sanzioni in caso di violazione del codice del consumo, stante l'asimmetria delle posizioni tra venditore e contraente;
    dall'analisi dell'attuale quadro normativo del mercato libero dell'energia elettrica e del gas, con particolare riferimento al settore domestico e delle piccole e medie imprese, emergono alcune specifiche criticità che richiederebbero interventi mirati dapprima sull'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, volte a rendere più fluido il mercato in concorrenza, e poi sulla vendita, volte a sanzionare i comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori, la cui scarsa tutela finisce per generare inevitabili ricadute negative sul livello competitivo del nostro Paese rispetto agli altri Paesi europei;
    il perdurare della crisi economica rende particolarmente gravoso per le famiglie l'onere, spesso perentorio, di far fronte al pagamento di esorbitanti fatture, in alcuni casi assolutamente incoerenti con le più ragionevoli ipotesi di consumo,

impegna il Governo:

   nelle more delle conclusioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Guardia di finanza, a varare tempestivamente un'iniziativa normativa o amministrativa di moratoria delle numerose bollette contestate, al fine di congelarne i pagamenti – per lo meno per gli importi superiori a 500 euro – e per periodi anteriori ad un anno alla data di fatturazione;
   a ribadire la necessità che la prova documentale dell'effettivo consumo addebitato in bolletta ed eventualmente inevaso sia sempre a carico del fatturante e non certo del consumatore;
   ad assumere iniziative normative per definire le necessari linee di indirizzo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di ottenere un maggiore controllo sull'efficienza delle imprese di distribuzione con regole stringenti circa la lettura dei misuratori, sia nel settore gas e dell'energia elettrica, ma anche in quello che gestisce le risorse idriche, al fine di avere una fatturazione dei consumi reali e non stimati (causa dell'80 per cento del contenzioso tra imprese e consumatori);
   ad assumere iniziative normative al fine di potenziare il quadro sanzionatorio nei confronti delle imprese e dei gestori che adottano comportamenti commercialmente scorretti e/o sono responsabili di inadempimenti contrattuali, nonché ad individuare uno schema equo di indennizzi risarcitori del consumatore finale;
   ad intervenire per accertarsi che sia sempre garantito un agevole canale di comunicazione tra gestore e consumatore, che consenta l'immediata verifica delle singole, differenti situazioni, eliminando il clima di pressione psicologica che viene spesso a crearsi nei confronti dell'utente;
   a collaborare con le associazioni dei consumatori per rafforzare la loro capacità di interfacciarsi autorevolmente con le aziende fornitrici per meglio tutelare le esigenze dell'utente e il complessivo corretto funzionamento del mercato.
(1-00995)
«Vargiu, Mazziotti Di Celso, Galgano».
(22 settembre 2015)

   La Camera,
   premesso che:
    sono numerose le segnalazioni degli utenti che lamentano l'invio di bollette incongrue, dagli importi esagerati imputati a sostanziosi conguagli, da parte delle società venditrici di energia;
    secondo le associazioni dei consumatori sarebbero state commesse gravi violazioni del codice del consumo nella fatturazione di tali bollette a causa di conteggi errati, con l'addebito di consumi stimati, ma non effettivi, e di errori di valutazione e verifica, determinati da sistemi di calcolo imprecisi e poco trasparenti;
    a fronte del gran numero di reclami ricevuti, il 13 luglio 2015 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha annunciato di aver avviato quattro procedimenti istruttori nei confronti delle società Acea Energia, Edison Energia, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico ed Eni, con l'obiettivo di accertare eventuali violazioni in merito a specifiche condotte degli operatori: la fatturazione basata su consumi presunti; la mancata considerazione delle autoletture; la fatturazione a conguaglio di importi significativi, anche a seguito di conguagli pluriennali; la mancata registrazione dei pagamenti effettuati, con conseguente messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco; il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori;
    sul tema della fatturazione dei consumi, la normativa comunitaria (direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE, 2012/27/CE) assegna primaria importanza all'accesso ai dati di consumo oggettivi e trasparenti e alla relativa consapevolezza dei clienti finali, i quali hanno il diritto di essere adeguatamente informati sul livello di consumo effettivo di energia elettrica e gas;
    è da tempo in corso in Italia un'ampia riflessione sui meccanismi a tutela dei consumatori finali di energia: con il decreto legislativo n. 102 del 2014 in materia di efficienza energetica sono state emanate disposizioni riguardanti la trasparenza e la fatturazione dei consumi effettivi; l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha introdotto con recenti delibere alcuni strumenti informativi a vantaggio dei consumatori e le proposte emendative finora approvate nel corso dell'esame alla Camera presso le Commissioni in sede referente del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza denotano una prioritaria attenzione al consumatore domestico;
    l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, inoltre, consapevole delle diverse problematiche ancora esistenti in materia di fatturazione e dopo aver condotto un'indagine conoscitiva da cui è emerso che le bollette basate su consumi effettivi rappresentano il 75 per cento nel settore elettrico (pur se il 98 per cento dei clienti è in possesso di un contatore elettronico telegestito), ma soltanto l'8,5 per cento nel gas (per il quale è recente l'utilizzo dei contatori telegestiti), ha presentato diverse proposte attraverso un nuovo documento «Fatturazione nel mercato retail» 405/2015/R/COM, disponibile per la consultazione pubblica sul sito dell'Autorità fino al 30 settembre 2015;
    le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico riguardano tutti i piccoli clienti, sia in tutela sia nel mercato libero, e sono volte ad incrementare la consapevolezza dei propri consumi e la certezza di tempi e modalità di rilevazione, in particolare attraverso:
     a) l'aumento della periodicità della fatturazione, con una frequenza coerente con il periodo dei consumi, pena il pagamento di un indennizzo automatico a favore del cliente;
     b) un obbligo minimo di rilevazione quadrimestrale dei dati che renderà più veritiere le letture in caso di contatori elettrici non telegestiti;
     c) il divieto di invio di fatture miste (che includono consumi effettivi e stimati) a oltre il 40 per cento dei clienti serviti dal venditore, così come il divieto di emettere questo tipo di fattura per i clienti che hanno scelto la fatturazione mensile;
     d) la garanzia, in mancanza di dati riguardanti i consumi effettivi o in situazioni di cambio fornitore, che il cliente possa effettuare l'autolettura, con uno o più canali e tempi utili per comunicarla;
     e) una migliore regolamentazione delle fatture di chiusura di rapporti contrattuali (cambio fornitore, voltura o disattivazione) delle utenze luce o gas, anche prevedendo indennizzi automatici a favore del cliente in caso di ritardi;
    per garantire la tutela dei consumatori, il sistema sanzionatorio, la cui competenza è in capo a all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, è stato recentemente rafforzato con la legge 29 luglio 2015, n. 115 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014», che ha aumentato il livello massimo applicabile fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa, eliminando quindi il preesistente tetto al valore assoluto della sanzione stessa;
    è necessario proseguire nell'azione a difesa dei consumatori, nell'ambito delle modifiche che si stanno delineando al quadro normativo e regolatorio di riferimento per i clienti domestici,

impegna il Governo:

   a favorire, per quanto di competenza, nel caso in cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ravvisasse comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi, che venga assicurato il diritto degli utenti a non effettuare il pagamento per conguagli considerati errati ovvero a ricevere tempestivamente il rimborso delle somme eventualmente già versate ma non dovute;
   a promuovere l'emanazione di più congrue modalità e tempistiche di fatturazione e conguaglio, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche (contatori e reti intelligenti, elettrotecnologie, domotica), che siano volte a ridurre, a vantaggio del cliente finale, i casi di fatture con consumi sottostimati cui facciano seguito conguagli di importo elevato, così come i casi di fatture con consumi sovrastimati rispetto ai consumi effettivi e, prospetticamente, l'entità dei conguagli e il numero dei reclami presentati;
   a garantire un capillare monitoraggio dei mercati retail del gas e dell'energia elettrica verso la piena liberalizzazione, da cui discenda una gestione efficiente ed efficace dei processi commerciali che coinvolgono il venditore e il cliente finale e, successivamente, dei flussi informativi inerenti ai dati di misura;
   ad assumere ogni iniziativa utile alla rapida diffusione di parametri finalizzati all'individuazione delle anomalie negli importi delle fatture e le modalità e procedure per la corretta gestione delle stesse, al fine di aumentare il grado di trasparenza dei mercati coinvolti e rafforzare i meccanismi a tutela dei consumatori;
   a prevedere iniziative normative, coordinate con i procedimenti in corso sia in sede governativa, sia in sede parlamentare, al fine di assicurare maggiore certezza dei tempi entro i quali un utente-consumatore può essere chiamato a sostenere spese per conguagli concernenti consumi precedenti la data di fatturazione.
(1-00996)
«Benamati, Becattini, Martella, Arlotti, Bargero, Cani, Camani, Donati, Folino, Ginefra, Impegno, Montroni, Peluffo, Scuvera, Senaldi, Taranto».
(23 settembre 2015)

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