Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 10


PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Norme per la partecipazione politica e amministrativa e per il diritto di elettorato senza discriminazioni di cittadinanza e di nazionalità
Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 6 marzo 2012 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento


      

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Onorevoli Deputati! La presente proposta di legge ripropone il progetto di legge per la partecipazione politica ed amministrativa e per il diritto di elettorato senza discriminazioni di cittadinanza e di nazionalità elaborato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
      In molti Paesi europei – come ad esempio il Belgio, la Danimarca, l'Olanda, la Spagna, la Svezia – è previsto il diritto di elettorato nelle elezioni amministrative anche per chi non sia cittadino, diversamente da quel che accade in Italia, dove questo diritto discende dalla cittadinanza. Ciò determina una situazione di grave iniquità e discriminazione nei confronti di minoranze sempre più consistenti di persone straniere, che sono stabilmente insediate nel nostro Paese ma non possono far sentire direttamente la propria voce e farsi attivamente interpreti delle proprie esigenze.
      Il coinvolgimento diretto degli stranieri che vivono e lavorano stabilmente in Italia nella vita politica, anche mediante il riconoscimento del diritto all'elettorato attivo e passivo, è assolutamente urgente: non solo perché anche a queste persone va applicato il principio che dall'origine è alla base della democrazia in Europa, e cioè la possibilità di partecipare alle decisioni pubbliche da parte di chi continuativamente contribuisce al loro finanziamento perché sottoposto a prelievo fiscale, ma anche perché il voto degli immigrati diventa oggi una garanzia di buon governo, anzitutto per le comunità in cui gli immigrati vivono, ma anche per le regioni e per le amministrazioni locali.
      Appare quindi particolarmente grave la mancata ratifica del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. La disparità di trattamento appare tanto più evidente considerando che l'Italia ha reso possibile il voto all'estero, in qualsiasi competizione elettorale, di persone che, pur conservando la cittadinanza italiana, non hanno mai messo piede nel nostro Paese né hanno mai avuto occasione di partecipare alle vicende politico-sociali nazionali. Inoltre, con il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, attuativo della direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, si è ammesso il diritto di elettorato, in ambito comunale, dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea.
      Questa proposta di legge si propone di ridisciplinare, salvaguardando il fondamentale principio di uguaglianza, la partecipazione politica e amministrativa nonché il diritto di elettorato attivo e passivo a livello regionale e locale di coloro i quali, pur non essendo cittadini italiani, siano regolarmente soggiornanti e stabilmente inseriti nel territorio nazionale.
      Da un punto di vista giuridico non sembrano esserci ostacoli ad una tale modifica con legge ordinaria. L'articolo 48 della Costituzione, infatti, garantendo ai cittadini il diritto di voto, proibisce al legislatore ordinario di impedirne l'esercizio al cittadino. Per quanto riguarda lo straniero, la sua posizione è diversa solo nel senso che il legislatore ordinario resta libero, entro i confini della ragionevolezza, di attribuirgli o meno il diritto di voto, oppure di attribuirglielo a condizioni particolari, diverse da quelle stabilite per i cittadini. D'altra parte, ogni norma costituzionale che garantisca un determinato diritto al cittadino è sempre stata interpretata nel senso di non impedire l'estensione, con legge ordinaria, di un trattamento analogo anche allo straniero. Inoltre, secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale, i fondamentali diritti civili e sociali devono essere garantiti a tutti, senza distinzioni tra cittadini e non cittadini (articolo 2).
      Considerando ora i contenuti salienti della proposta, l'articolo 1 stabilisce il divieto di discriminazione per motivi di nazionalità e di cittadinanza per la partecipazione alla vita politica e amministrativa. Si tratta di un principio generalissimo e tuttavia di immediata applicazione, qualificato espressamente come «principio fondamentale» e «principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica», per ribadirne l'inderogabilità, in stretta relazione con il principio democratico (articolo 1 della Costituzione) e con l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97), destinato a valere non solo per le amministrazioni statali e locali bensì anche per le regioni, ordinarie e speciali, e per le province autonome.
      L'articolo 2 stabilisce l'estensione del diritto di elettorato a chi non sia cittadino italiano nelle elezioni concernenti i comuni, le province e la città metropolitana; comprese le elezioni degli organismi circoscrizionali (e delle municipalità), la cui disciplina è demandata all'autonomia statutaria e regolamentare locale. A tal fine si è tenuta presente l'esigenza che l'esercizio del diritto di elettorato avvenga per persone ormai coinvolte stabilmente nel tessuto sociale: si è previsto pertanto il requisito del soggiorno regolare in Italia da almeno cinque anni. Un tale criterio temporale è in armonia con il capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, di cui si prevedono l'esecuzione e la ratifica che in Italia ancora mancano. Si è invece evitato di collegare il diritto di elettorato al permesso di soggiorno CE (che ha sostituito la carta di soggiorno), in quanto questo titolo comporta l'accertamento di una determinata capacità economica e in tal modo si sarebbe corso il rischio di reintrodurre, per via traversa, limitazioni del diritto di elettorato per censo, in violazione del principio costituzionale del suffragio universale.
      L'articolo 3 della proposta disciplina, sulla base di princìpi analoghi a quelli per le elezioni locali, il diritto di elettorato attivo e passivo a livello regionale.
      L'articolo 4 fa salva la disciplina più favorevole che per il diritto di elettorato sia o possa essere stabilita a vantaggio dei cittadini di Stati dell'Unione europea, mentre l'articolo 5 sancisce che l'iscrizione nelle liste elettorali di chi non sia cittadino italiano, necessaria all'esercizio del diritto di elettorato, avvenga a domanda, in armonia con la disciplina dettata per i cittadini di Stati dell'Unione europea.
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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.
(Diritti di partecipazione politica ed amministrativa).

      1. La partecipazione alla vita politica e alle attività di pubblica amministrazione, compresi il diritto di accesso e la partecipazione al procedimento amministrativo, è assicurata a tutti, senza discriminazioni in base alla cittadinanza o alla nazionalità.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono, oltre che princìpi fondamentali, princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica per le regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.
(Diritto di elettorato nelle elezioni comunali e provinciali).

      1. Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali, provinciali e per le città metropolitane è garantito a chi non sia cittadino italiano quando abbia maturato cinque anni di regolare soggiorno in Italia.
      2. Gli statuti e i regolamenti comunali, provinciali e delle città metropolitane disciplinano altre forme di partecipazione degli stranieri alla vita politica e amministrativa.
      3. Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano osservano le norme del presente articolo come princìpi fondamentali e princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Art. 3.
(Diritto di elettorato nelle elezioni regionali).

      1. Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali è garantito a chi

non sia cittadino italiano quando abbia maturato cinque anni di regolare soggiorno in Italia.
      2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, oltre che principio fondamentale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 della Costituzione, principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica per le regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 4.
(Diritto di elettorato dei cittadini europei).

      1. La presente legge non pregiudica la disciplina più favorevole stabilita dalla legge statale o regionale per il diritto di elettorato attivo e passivo e le sue modalità di esercizio, a vantaggio dei cittadini di Stati dell'Unione europea, anche in ottemperanza ad obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Art. 5.
(Iscrizione nelle liste elettorali).

      1. Per l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, chi non sia cittadino italiano deve presentare al sindaco del comune di residenza domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali. Per le modalità di iscrizione nelle liste elettorali si applica, in quanto compatibile, la disciplina concernente i cittadini degli Stati dell'Unione europea.

Art. 6.
(Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 e resa esecutiva in Italia, limitatamente ai capitoli

A e B, ai sensi della legge 8 marzo 1994, n. 203.
      2. Piena ed intera esecuzione è data al capitolo C della Convenzione di cui al comma 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della medesima Convenzione.

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