Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 15 |
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abolito il rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici e sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
1. In sostituzione del rimborso abolito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 95 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino a un importo massimo di 2.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
2. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi sono soggetti alla ritenuta alla
1. Per fruire del beneficio di cui all'articolo 2 i contributi volontari devono essere erogati nei confronti dei seguenti soggetti:
a) movimenti o partiti politici costituiti in forma di associazione legalmente riconosciuta cui partecipano non meno di 300 persone fisiche, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività politiche e il cui statuto si conforma a princìpi di partecipazione democratica;
b) movimenti o partiti politici che hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale precedente all'anno di erogazione del contributo almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o in un'assemblea regionale, nonché movimenti o partiti politici che hanno presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali;
c) fondazioni legalmente costituite operanti nel campo della cultura politica che hanno un patrimonio non inferiore a 5 milioni di euro.
2. Il beneficio di cui all'articolo 2 è riconosciuto anche per i contributi volontari erogati nei confronti dei seguenti soggetti:
a) movimenti o partiti politici che beneficiano, alla data di entrata in vigore
della presente legge, del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157;b) movimenti o partiti politici costituiti in forma di associazione legalmente riconosciuta da almeno dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente legge e da allora operanti continuativamente, ancorché non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a);
c) fondazioni operanti nel campo della cultura politica legalmente costituite e operanti continuativamente da almeno dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, ancorché non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c).
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine, essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto e ogni eventuale successiva modifica. La richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale deve essere altresì corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati dai medesimi commi 1 e 2. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente al Ministero dell'interno, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei predetti requisiti.
4. Alle dichiarazioni previste dal comma 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 3, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.
1. I movimenti e i partiti politici, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il rimborso per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, continuano a usufruirne nell'esercizio finanziario in cui è compresa la predetta data e nei quattro esercizi successivi, nelle seguenti misure:
a) nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge il rimborso è riconosciuto nella misura spettante in base alla legge 3 giugno 1990, n. 157;
b) nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto esercizio successivi a quello di entrata in vigore della presente legge il rimborso è riconosciuto nelle misure, rispettivamente, dell'80, del 60, del 40 e del 20 per cento dell'importo determinato ai sensi della lettera a).
2. Il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, cessa a partire dal quinto esercizio finanziario successivo a quello in cui è compresa la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1 del presente articolo e sono individuati i movimenti e i partiti politici aventi diritto.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 3 il Ministero dell'interno utilizza le dotazioni umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.