Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 29 |
1. Con regolamento, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, si procede all'adeguamento della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, di seguito denominato «regolamento», secondo i seguenti princìpi:
a) prevedere, in attesa dell'introduzione di una disciplina uniforme attraverso atti normativi dell'Unione europea:
1) che le attività relative allo svolgimento delle manifestazioni a premio siano effettuate nel mercato nel quale si esplica l'attività del promotore;
2) che, per i soggetti nazionali che utilizzano anche strumenti di comunicazione informatica, le operazioni a premio possano essere promosse e anche effettuate non solo nel territorio dello Stato;
3) che le manifestazioni a premio effettuate nel territorio dello Stato da imprese non residenti nel territorio nazionale, anche utilizzando strumenti di comunicazione informatica, siano comunque realizzate per il tramite di un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quale, per la parte dell'iniziativa estera svolta sul territorio nazionale, provvede ad adempiere
agli obblighi del promotore stabiliti dall'articolo 10 del regolamento;b) regolare i termini per la consegna dei premi messi in palio, stabilendo che essi siano consegnati agli aventi diritto entro il termine previsto nel regolamento della manifestazione o, qualora non previsto, entro sei mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi se anteriore, con obbligo di comunicazione agli interessati, in caso di impossibilità della consegna entro il termine previsto, per causa di forza maggiore, dei motivi e del nuovo termine inderogabile, previo consenso del funzionario responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) specificare, agli effetti della delimitazione della nozione di operazione a premio, che le manifestazioni con assegnazione dei premi ad alcuni dei partecipanti, con le tipologie di cui all'articolo 2 del regolamento, e con assegnazione indistinta di premi minori a tutti i partecipanti sono considerate quali concorsi a premio;
d) prevedere, nei concorsi definiti «rush and win» (corri e vinci), che i premi di riserva, assegnati ai partecipanti che non risultino vincitori, siano assegnati ad alcuni di essi selezionati a sorte;
e) specificare, agli effetti della responsabilità solidale nel caso di manifestazione effettuata da due o più soggetti, che l'effettuazione congiunta è valutata oggettivamente sulla base dei comportamenti tenuti nell'organizzazione e nella promozione della manifestazione e che la responsabilità solidale, irrinunciabile, resta ferma anche nel caso in cui le comunicazioni all'amministrazione siano eseguite, anche nominativamente, da uno solo dei promotori;
f) specificare che non costituiscono premi di manifestazione a premio gli
sconti in denaro e in merce, previsti contrattualmente, purché nei limiti di seguito indicati, intendendosi come premio, in caso di superamento di uno o più di tali limiti, l'ammontare complessivo dei beni e dei servizi ceduti gratuitamente:1) per gli sconti in denaro:
1.1) la riduzione del prezzo di cessione fino a uno sconto non superiore a tre quarti del prezzo ordinario di vendita;
1.2) la riduzione del prezzo di cessione fino a uno sconto non superiore a due terzi del prezzo ordinario di vendita, concesso in concomitanza con l'acquisto di un altro prodotto a prezzo normale;
1.3) la riduzione del prezzo concessa tramite consegna di un buono per lo sconto;
1.4) la riduzione del prezzo effettuata durante le vendite straordinarie, di liquidazione o di saldo;
2) per gli sconti in merce:
2.1) le cessioni di quantità aggiuntive del prodotto o del servizio propagandato, sia nella forma di quantità offerta del singolo prodotto sia nella forma di maggiore quantitativo dello stesso articolo o di un articolo equivalente dotato della stessa funzionalità;
2.2) le cessioni di quantità aggiuntive di prodotti rientranti nell'attività commerciale delle parti in misura non superiore alla metà del valore della vendita sulla quale lo sconto è concesso;
g) per quanto riguarda i casi di esclusione dall'applicazione della disciplina relativa alle manifestazioni a premio:
1) specificare, in relazione alle manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, che il limite di valore normale complessivo per soggetto premiato non deve eccedere 25 euro e che tale limite è ridotto a 5 euro quando il soggetto premiato è un consumatore finale;
2) prevedere altresì che siano escluse:
2.1) le iniziative con premi concessi a titolo di incentivo dal mandante ai propri intermediari, a condizione che i premi siano costituiti da beni o da servizi oggetto dell'attività del mandante e non superino, per ogni intermediario, il valore di un decimo del volume di affari realizzato da quest'ultimo nei confronti del proprio mandante nell'anno solare precedente;
2.2) le vendite abbinate, quando i prodotti abbinati rientrano nella stessa categoria merceologica o sono funzionali tra loro o il bene o il servizio abbinato ha valore non eccedente il limite di cui al numero 1) e la corresponsione di esso non dipende dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali l'offerta è collegata;
h) limitare l'obbligo di versamento della cauzione ai soli concorsi a premio e nelle manifestazioni di cui alla lettera c) limitarlo ai premi assegnati ad alcuni dei partecipanti;
i) semplificare il procedimento di comunicazione secondo le modalità, i termini e le decorrenze previsti nell'articolo unico, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del direttore generale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 5 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2010, prevedendo altresì la facoltà di rideterminare, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le forme e le modalità, anche informatiche, delle comunicazioni relative all'avvio e alla conclusione dei concorsi a premio;
l) consentire la regolarizzazione delle manifestazioni a premio che, pur non rientrando nelle fattispecie vietate, siano realizzate in difformità dalle disposizioni del regolamento, entro quindici giorni dalla diffida notificata dal Ministero dello sviluppo economico;
m) consentire la proroga del termine delle operazioni a premio, nei limiti di
durata massima previsti dall'articolo 1, comma 3, del regolamento, e la modifica della composizione dei premi, purché sostanzialmente equivalente a quella prevista nel regolamento iniziale della manifestazione e fatti salvi i diritti acquisiti, mediante modifica al regolamento dell'operazione a premio tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio;n) per quanto riguarda il regolamento e il materiale pubblicitario delle manifestazioni a premio, prevedere:
1) che il regolamento delle manifestazioni a premio, messo a disposizione dei consumatori, e, salva impossibilità pratica, il materiale promozionale o informativo contengano anche l'indicazione della competenza territoriale per l'individuazione del funzionario responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: in mancanza, è competente la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione è situata la sede legale del promotore;
2) che i messaggi promozionali o informativi effettuati, anche tramite comunicazione informatica, da un promotore non residente, contengano anche l'indicazione del rappresentante di cui al numero 3) della lettera a);
o) rafforzare i sistemi di controllo sullo svolgimento delle manifestazioni a premio:
1) mediante la previsione di forme di informazione e di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'accertamento di coincidenze tra i contenuti dei concorsi a premio e le attività di gioco riservate allo Stato;
2) mediante l'attribuzione di competenze al funzionario responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica,
designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di vigilanza sulla regolarità dello svolgimento della manifestazione e sull'effettiva consegna dei premi previsti, subordinando la proponibilità di ricorsi all'autorità giudiziaria da parte dei partecipanti alla manifestazione o dei terzi destinatari della promessa alla previa segnalazione della ritenuta irregolarità al medesimo funzionario;p) prevedere che i criteri per l'esercizio della vigilanza di cui alla lettera o), numero 2), e il tariffario per la remunerazione delle attività svolte dal funzionario ivi indicato siano determinati con decreto interdirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
q) coordinare e adeguare il sistema sanzionatorio, prevedendo che:
1) in caso di effettuazione di manifestazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento, si applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro; la sanzione è raddoppiata qualora i concorsi e le operazioni a premio siano continuati dopo che ne è stato vietato lo svolgimento ed è quadruplicata qualora la prosecuzione avvenga successivamente al termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ravvisa una coincidenza tra il concorso a premio e un'attività di gioco riservata allo Stato;
2) in caso di effettuazione di concorsi a premio senza l'esecuzione della prescritta comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro; la sanzione è ridotta della metà nel caso in cui la comunicazione sia stata eseguita successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni;
3) in caso di effettuazione del concorso a premio con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
4) in caso di mancata consegna dei premi o di assegnazione di premi diversi da quelli previsti nel regolamento della manifestazione, constatata dal funzionario di cui alla lettera o), numero 2), si applica la sanzione amministrativa pari al 50 per cento del valore complessivo dei premi promessi e non consegnati o irregolarmente consegnati, oltre all'esecuzione della promessa qualora possibile;
5) in caso di effettuazione di manifestazioni a premio che, pur non rientrando nelle fattispecie vietate, siano realizzate in difformità dalle disposizioni del regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro qualora non sia eseguita la regolarizzazione ai sensi della lettera l);
6) le sanzioni di cui alla presente lettera sono ridotte a un sesto del massimo in caso di pagamento entro trenta giorni dalla notificazione della sanzione;
7) con il provvedimento che applica le sanzioni di cui alla presente lettera, il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico della sanzione irrogata, a spese del soggetto promotore della manifestazione e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi del comma 1:
a) l'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, è abrogato;
b) il comma 13-quater dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato;
c) il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo della lettera o) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono soppressi.
3. Entro il termine previsto dal comma 1, alinea, con decreto del direttore generale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo unico, comma 1, del decreto del medesimo direttore generale 5 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2010:
a) alla lettera b), le parole: «l'obbligo di comunicazione esclusivamente con modalità telematiche, fermo restando in questo caso il vigente termine di comunicazione, si applica anche per le operazioni a premio con la medesima decorrenza differita di sei mesi;» sono soppresse;
b) la lettera f) è abrogata;
c) alla lettera g), le parole: «di cui alle lettere a), e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) ed e)»;
d) la lettera h) è abrogata;
e) i rinvii all'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono sostituite dal rinvio alle relative disposizioni del regolamento, come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
1. Al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 30-bis. – (Ritenute sul valore dei premi nelle manifestazioni a premio). – 1.