Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 100


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BINETTI
Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge scaturisce dalla necessità di regolamentare la pratica della dissezione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, una pratica purtroppo divenuta in Italia poco frequente e, tuttavia, indispensabile per tutta la medicina e principalmente per l'esercizio della chirurgia.
      Per gli studenti di medicina e chirurgia è infatti molto importante e, in alcuni casi, indispensabile, fare pratica di dissezione, soprattutto per quel che concerne lo studio dell'anatomia, tuttavia l'unico modo per poterlo fare è quello di recarsi in altri Paesi europei, dove è possibile frequentare corsi pratici.
      La proposta di legge è resa necessaria da una normativa vigente purtroppo non del tutto chiara né esaustiva. La normativa di riferimento è il regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578, recante «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte», dalla legge 1 aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti». Purtroppo, la normativa a cui si fa riferimento non disciplina né il percorso della «donazione» dal soggetto donatore alla struttura competente fruitrice, né la salvaguardia del principio dell'autodeterminazione e delle conseguenti modalità attuative fino al momento del decesso.
      Per colmare questa lacuna e per venire incontro a tali esigenze, negli ultimi anni si sono succedute numerose iniziative parlamentari sollecitate da istituzioni scientifiche, universitarie e associative, che hanno tentato di dare una definizione normativa alla libera scelta dei cittadini dell'utilizzo del proprio corpo dopo la morte e alla fruizione scientifico-didattica dello stesso nei centri competenti.
      L'obiettivo che si intende raggiungere attraverso questa proposta di legge è quello di dare ai cittadini la possibilità di donare il proprio corpo affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico e umano, dando così la possibilità di studiare tutte quelle malattie di cui non si conosce la natura e su cui è difficile la ricerca scientifica, ma su cui tale ricerca potrebbe impegnarsi maggiormente, attraverso la pratica delle nuove tecniche chirurgiche, microscopiche e mininvasive.
      Il testo in esame si compone di otto articoli.
      L'articolo 1 disciplina la donazione del corpo post mortem a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione.
      L'articolo 2 stabilisce le forme e i modi della scelta di donazione del proprio corpo, che devono essere espressi in maniera chiara e inequivocabile e per iscritto.
      L'articolo 3 dispone in merito alla formazione e alla promozione dell'informazione ai cittadini.
      L'articolo 4 stabilisce che la donazione del corpo post mortem non può avvenire a fini di lucro.
      L'articolo 5 determina le modalità e i tempi di attuazione della legge.
      L'articolo 6 istituisce il registro per l'utilizzo dei cadaveri.
      L'articolo 7 prevede il regolamento di attuazione.
      L'articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge disciplina la donazione del corpo post mortem, a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, dei soggetti di cui è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità definite all'articolo 2 della presente legge, nonché dei soggetti deceduti non riconosciuti e conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria per dodici mesi.
      2. La donazione del corpo post mortem è informata ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

Art. 2.
(Manifestazione del consenso).

      1. I cittadini devono esprimere la volontà di donare il proprio corpo post mortem, per le finalità di cui all'articolo 1, in modo chiaro e inequivocabile, per iscritto, e devono mostrare di conoscere con chiarezza l'uso che si farà del loro corpo, sottoscrivendo anche se desiderano essere tumulati o cremati al termine dell'attività di studio, di ricerca scientifica o di formazione. Le loro volontà possono essere revocate in qualsiasi momento.
      2. La mancata dichiarazione di volontà o la modifica anche solo verbale prima della morte è considerata quale dissenso all'utilizzo del proprio corpo.
      3. Per i minori di età il consenso di cui ai commi 1 e 2 è manifestato dai genitori o dal tutore legale.

Art. 3.
(Promozione dell'informazione ai cittadini).

      1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.
(Donazione del corpo post mortem).

      1. La donazione del corpo post mortem non può avere fini di lucro.
      2. Eventuali donazioni effettuate da privati a fini di studio, di ricerca scientifica o di formazione mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 5.

Art. 5.
(Modalità e tempi di attuazione).

      1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) stabilisce le modalità e i tempi, non superiori a dodici mesi, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione del cadavere alla famiglia o per la tumulazione dei cadaveri

di soggetti non riconosciuti, da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera c);

          b) indica le cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri nel rispetto della salvaguardia dei princìpi di igiene e di tutela pubblica;

          c) individua le strutture universitarie e le strutture ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione del cadavere ai fini di cui alla presente legge.

Art. 6.
(Istituzione del registro per l'utilizzo dei cadaveri).

      1. Presso le strutture di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è istituito il registro per l'utilizzo dei cadaveri per fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, nel quale sono annotati i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo del cadavere, nel rispetto del corpo umano.

Art. 7.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il regolamento di attuazione della medesima legge.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale

di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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