Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 100 |
1. La presente legge disciplina la donazione del corpo post mortem, a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, dei soggetti di cui è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità definite all'articolo 2 della presente legge, nonché dei soggetti deceduti non riconosciuti e conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria per dodici mesi.
2. La donazione del corpo post mortem è informata ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
1. I cittadini devono esprimere la volontà di donare il proprio corpo post mortem, per le finalità di cui all'articolo 1, in modo chiaro e inequivocabile, per iscritto, e devono mostrare di conoscere con chiarezza l'uso che si farà del loro corpo, sottoscrivendo anche se desiderano essere tumulati o cremati al termine dell'attività di studio, di ricerca scientifica o di formazione. Le loro volontà possono essere revocate in qualsiasi momento.
2. La mancata dichiarazione di volontà o la modifica anche solo verbale prima della morte è considerata quale dissenso all'utilizzo del proprio corpo.
3. Per i minori di età il consenso di cui ai commi 1 e 2 è manifestato dai genitori o dal tutore legale.
1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.
1. La donazione del corpo post mortem non può avere fini di lucro.
2. Eventuali donazioni effettuate da privati a fini di studio, di ricerca scientifica o di formazione mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 5.
1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) stabilisce le modalità e i tempi, non superiori a dodici mesi, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione del cadavere alla famiglia o per la tumulazione dei cadaveri
di soggetti non riconosciuti, da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera c);b) indica le cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri nel rispetto della salvaguardia dei princìpi di igiene e di tutela pubblica;
c) individua le strutture universitarie e le strutture ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione del cadavere ai fini di cui alla presente legge.
1. Presso le strutture di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è istituito il registro per l'utilizzo dei cadaveri per fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, nel quale sono annotati i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo del cadavere, nel rispetto del corpo umano.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il regolamento di attuazione della medesima legge.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale
di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.