Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 187


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Disciplina delle fondazioni politiche
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Con il tramonto della forma-partito che ha dominato la scena politica nella lunga stagione che va dalla nascita della Repubblica democratica all'avvento del sistema elettorale maggioritario, si sono rarefatti e trasfigurati i luoghi della dialettica politica e del confronto, interpartitico e infrapartitico. I luoghi «istituzionali» della elaborazione e del dibattito interno ai partiti politici, come le direzioni, gli uffici politici, le assemblee rappresentative e in genere gli organi di direzione politica, infatti, hanno ceduto il posto ai «non luoghi» del nuovo partito politico leaderistico e plebiscitario, caratterizzato talvolta da forti connotati populistici.
      In molte formazioni politiche questo nuovo assetto ha segnato una forte svolta autocratica nella gestione del partito politico che, per quanto svuotato da molte delle sue prerogative democratiche, continua a svolgere le fondamentali funzioni di rappresentanza politica riconosciute dalla Costituzione e dall'ordinamento giuridico.
      Una spinta decisiva verso la deriva autocratica l'ha determinata l'avvento dei sistemi elettorali maggioritari e, in particolare, la gestione da parte del vertice del partito politico delle liste bloccate e dei collegi uninominali, non assistiti da una minima regolazione in senso democratico delle procedure di selezione delle candidature.
      Ma l'avvento dei nuovi sistemi elettorali e il tramonto della forma-partito hanno generato un ulteriore negativo effetto sulla qualità del ceto politico dirigente e in specie del ceto parlamentare.
      Com’è noto la formazione politica è stata tradizionalmente svolta (in un Paese come il nostro dove manca una tradizione simile a quella francese di formazione dei «civil servant» da parte di scuole come l’École nationale d'administration francese) dai partiti politici che provvedevano efficacemente a promuovere gruppi dirigenti qualitativamente attrezzati.
      Il tramonto dalla forma-partito italiana, dunque, ha prodotto il declino della qualità politica del ceto dirigente, con effetti di inadeguatezza denunciati dai politologi e dall'evidenza dei fatti.
      Parallelamente all'obsolescenza della forma-partito va registrato un fenomeno nuovo che anima da qualche anno la scena politica nazionale e che si caratterizza con l'apparizione delle fondazioni politiche.
      La fondazione politica, che conta ormai più di una cinquantina di nuovi soggetti che attraversano l'intero arco politico nazionale, rappresenta in molti casi il «nuovo luogo» della dialettica infrapartitica, alla stregua delle vecchie correnti della tramontata forma-partito. Interessante è registrare come gli statuti e gli atti costitutivi delle moderne fondazioni politiche facciano riferimento a funzioni di studio, di dibattito e di formazione, tipiche delle strutture partitiche di precedente memoria. Il sistema politico italiano, come ogni organismo vitale, dunque, cerca di sopperire in qualche modo al grave deficit che gli attuali partiti politici denunciano, attrezzandosi in modo non troppo lontano da quanto avviene in altri Paesi europei, in particolare la Spagna e la Germania, che hanno da tempo attribuito alle fondazioni politiche una parte rilevante delle funzioni di studio e di formazione riferite ai partiti politici.
      Ma in questa fase dell'esperienza italiana c’è ancora un'incertezza normativa e anche teleologica sulla natura di questi pur importati strumenti di dialettica democratica.
      Innanzitutto con riferimento all'abito giuridico adoperato: la fondazione, com’è noto, è un istituto giuridico previsto dal codice civile che, apprezzandone lo scopo di utilità sociale, accorda alcuni importanti privilegi, primi fra tutti privilegi di natura fiscale. Ma se tali privilegi hanno senso e giustificazione alta per le fondazioni aventi scopo di solidarietà o di cultura, essi appaiono alquanto controversi se applicati a una fondazione politica, poiché l'assenza dell'obbligo di trasparenza nell'acquisizione di contributi e donazioni e, di conseguenza, anche i privilegi fiscali, si concreterebbero in un'ingiustificata esimente rispetto all'obbligo che i partiti e i candidati politici hanno di denunciare tutti i contributi a qualsiasi titolo ricevuti. Senza contare che l'attuale regime di sostanziale illimitata «extraterritorialità» di cui godono le fondazioni politiche potrebbero favorire l'ingresso di finanziamenti illeciti.
      Appare necessario, pertanto, intervenire con una regolazione delle fondazioni politiche certamente non punitiva e, anzi, volta a valorizzare l'importante potenziale in termini di supplenza alla funzione formativa che i partiti politici non svolgono più.
      La presente proposta di legge, che consta di quattro articoli, si fa carico di questa esigenza individuando innanzitutto nel più ampio genus delle fondazioni la species di quelle «politiche».
      All'articolo 1 è descritta la tipologia peculiare della fondazione politica, facendo riferimento all'attività svolta per il raggiungimento del suo scopo. Con l'articolo 2 è operata una distinzione con riferimento alle fondazioni politiche riconosciute, attraverso atti certi e inequivocabili, da partiti politici rappresentati nel Parlamento italiano, europeo o nelle Assemblee regionali. All'attività formativa svolta da queste fondazioni è devoluto un terzo del rimborso elettorale del partito politico che ha rilasciato l'atto di riconoscimento, atto che non può essere destinato che a una sola fondazione per ogni partito. Rimangono escluse dall'accesso alle risorse previste dall'articolo 2 le fondazioni politiche non riconosciute dai partiti (articolo 3). Entrambe le tipologie di fondazione politica non potranno godere dei privilegi fiscali di cui fruiscono ordinariamente le fondazioni (articolo 2, comma 5, e articolo 3) mentre i soggetti privati che assicurano il sostegno finanziario alle fondazioni politiche possono detrarre dagli oneri fiscali l'ammontare dell'importo oggetto della donazione.
      Con l'articolo 4, infine, è regolamentato e sanzionato l'obbligo di deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso un apposito registro istituito presso la Corte costituzionale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Tipologia della fondazione politica).

      1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina delle fondazioni costituite con atto pubblico ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, i cui atti fondativi o statutari prevedono come scopo un'attività diretta o indiretta di natura politica.
      2. La natura politica della fondazione rileva attraverso attività di studio, di ricerca, formativa, pubblicistica, editoriale, convegnistica e attraverso ogni altra forma di intervento nel dibattito politico nazionale e locale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie della comunicazione, volte a interagire con la dialettica interpartitica o infrapartitica.

Art. 2.
(Fondazioni politiche riconosciute).

      1. L'ordinamento giuridico riconosce come scopo di pubblica utilità la formazione della classe politica dirigente svolta dalle fondazioni politiche riconosciute, definite ai sensi del comma 2, e ne incentiva l'attività.
      2. Sono fondazioni politiche riconosciute gli enti, eretti ai sensi del libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, il cui riferimento a un partito politico rappresentato nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo o in un'assemblea regionale, risulta da un atto certo e inequivocabile di riconoscimento rilasciato dal segretario o dall'organo dirigente che ne ha potere.
      3. L'atto di riconoscimento del partito politico di cui al comma 2 può essere rilasciato a una sola fondazione politica.
      4. Allo svolgimento dell'attività di formazione svolta dalle fondazioni politiche riconosciute è destinato un terzo del rimborso elettorale riconosciuto al partito politico di riferimento della fondazione stessa.


      5. Le esenzioni e le agevolazioni previste ordinariamente dalla legislazione vigente in favore delle fondazioni non si applicano alle fondazioni politiche, riconosciute e non riconosciute.
Art. 3.
(Fondazioni politiche non riconosciute).

      1. Le fondazioni politiche non provviste dell'atto di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, non hanno diritto al rimborso di cui al medesimo articolo 2, comma 4.
      2. Le fondazioni politiche non riconosciute sono tenute a presentare la dichiarazione fiscale degli introiti da esse percepiti a qualsiasi titolo.
      3. I soggetti privati che assicurano il sostegno finanziario alle fondazioni politiche, riconosciute e non riconosciute, ai fini della dichiarazione dei redditi possono portare in detrazione gli importi delle donazioni o erogazioni effettuate in favore delle stesse fondazioni.

Art. 4.
(Registro delle fondazioni politiche).

      1. È istituito presso la Corte costituzionale il registro delle fondazioni politiche.
      2. È fatto obbligo alle fondazioni politiche, riconosciute e non riconosciute, che intendono fruire dei benefìci previsti dalla presente legge, di provvedere al deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso il registro di cui al comma 1.
      3. L'inosservanza dell'obbligo di deposito previsto dal comma 2 è sanzionata con un'ammenda da 20.000 euro a 100.000 euro.

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