Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 187 |
1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina delle fondazioni costituite con atto pubblico ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, i cui atti fondativi o statutari prevedono come scopo un'attività diretta o indiretta di natura politica.
2. La natura politica della fondazione rileva attraverso attività di studio, di ricerca, formativa, pubblicistica, editoriale, convegnistica e attraverso ogni altra forma di intervento nel dibattito politico nazionale e locale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie della comunicazione, volte a interagire con la dialettica interpartitica o infrapartitica.
1. L'ordinamento giuridico riconosce come scopo di pubblica utilità la formazione della classe politica dirigente svolta dalle fondazioni politiche riconosciute, definite ai sensi del comma 2, e ne incentiva l'attività.
2. Sono fondazioni politiche riconosciute gli enti, eretti ai sensi del libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, il cui riferimento a un partito politico rappresentato nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo o in un'assemblea regionale, risulta da un atto certo e inequivocabile di riconoscimento rilasciato dal segretario o dall'organo dirigente che ne ha potere.
3. L'atto di riconoscimento del partito politico di cui al comma 2 può essere rilasciato a una sola fondazione politica.
4. Allo svolgimento dell'attività di formazione svolta dalle fondazioni politiche riconosciute è destinato un terzo del rimborso elettorale riconosciuto al partito politico di riferimento della fondazione stessa.
1. Le fondazioni politiche non provviste dell'atto di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, non hanno diritto al rimborso di cui al medesimo articolo 2, comma 4.
2. Le fondazioni politiche non riconosciute sono tenute a presentare la dichiarazione fiscale degli introiti da esse percepiti a qualsiasi titolo.
3. I soggetti privati che assicurano il sostegno finanziario alle fondazioni politiche, riconosciute e non riconosciute, ai fini della dichiarazione dei redditi possono portare in detrazione gli importi delle donazioni o erogazioni effettuate in favore delle stesse fondazioni.
1. È istituito presso la Corte costituzionale il registro delle fondazioni politiche.
2. È fatto obbligo alle fondazioni politiche, riconosciute e non riconosciute, che intendono fruire dei benefìci previsti dalla presente legge, di provvedere al deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso il registro di cui al comma 1.
3. L'inosservanza dell'obbligo di deposito previsto dal comma 2 è sanzionata con un'ammenda da 20.000 euro a 100.000 euro.