Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 191 |
1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale».
2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «sono pubblicate,» sono inserite le seguenti: «senza commento,»;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia alla quale si riferiscono»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di
cui sono state pubblicate immagini o ai quali sono stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonee collocazione e caratteristiche grafiche e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa.
2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale,
4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. – (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.
2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
3. L'autore dell'offesa non è punibile se provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.
4. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.
5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».
1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). – Salva la responsabilità dell'autore della
2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 594. – (Ingiuria). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».
3. All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 3.000 a euro 8.000.
Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell'altrui reputazione.
Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».
Art. 4.
(Giurì per la correttezza dell'informazione).
1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 65-bis. – (Giurì per la correttezza dell'informazione). – 1. È istituito presso ogni distretto di corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato «Giurì», composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d'appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.
2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».