Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 345 |
1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni costituite esclusivamente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei Programmi operativi nazionali e nei Programmi operativi regionali adottati nell'ambito dei fondi strutturali per il periodo 2013-2019.
2. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbani individuati con il decreto di cui al comma 6, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto e compatibilmente con le tipologie e le strutture originarie, attraverso gli strumenti all'uopo previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono, altresì, promuovere la valorizzazione dei «centri commerciali naturali» e la rivitalizzazione economica degli «aggregati commerciali urbani», con le modalità di cui al comma 5.
1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione nei comuni e nelle unioni di comuni di cui all'articolo 1, è istituito il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è emanato ogni anno un bando di gara, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, destinato ai comuni e alle unioni di comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge, ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Una quota pari ad almeno il 25 per cento delle risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni ai quali è stato attribuito il marchio di «borghi antichi d'Italia» ai sensi del comma 6 dell'articolo 1.
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.