Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 227 |
1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato di 300 euro a decorrere dal 1 gennaio 2014.
2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati dall'allegato alla legge 11 agosto 2003, n. 234, sono aumentati, limitatamente alle categorie dalla 2a alla 6a, di 300 euro a decorrere dal 1 gennaio 2014.
3. Per l'anno 2014, agli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.