Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 227


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FEDRIGA, CAPARINI, MATTEO BRAGANTINI
Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La legge 11 agosto 2003, n. 234, approvata in sede deliberante dalle Commissioni parlamentari di merito con il consenso unanime di tutti i Gruppi parlamentari nella XIV legislatura, ha previsto l'aumento degli importi delle pensioni di reversibilità spettanti alle vedove e agli orfani dalla seconda alla quinta categoria della tabella N allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e a quelli di cui alla tabella G allegata al medesimo testo unico. Ciò anche in considerazione del fatto che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) aveva previsto un apposito accantonamento per adeguare i trattamenti pensionistici di guerra indiretti pari a 20 miliardi di lire per l'anno 2002 e a 40 miliardi di lire per l'anno 2003, risorse non utilizzate in quanto il disegno di legge n. 4677 approvato dal Senato della Repubblica era decaduto per la fine della legislatura.
      Purtroppo l'aumento di cui alla citata legge n. 234 del 2003 risulta essere irrisorio rispetto alle difficoltà economiche in cui si trovano le vedove di guerra, essendo le stesse prive sia di un proprio reddito da lavoro sia di una pensione ordinaria di reversibilità, con l'aggravio di non poter accedere ad alcun impiego data l'età avanzata.
      Per questi motivi, la presente proposta di legge prevede un ulteriore incremento di 300 euro sull'importo del trattamento come fissato ai sensi della citata legge n. 234 del 2003, prevedendo altresì che, per l'anno 2014, non si applica agli aumenti introdotti l'adeguamento automatico di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato di 300 euro a decorrere dal 1 gennaio 2014.
      2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati dall'allegato alla legge 11 agosto 2003, n. 234, sono aumentati, limitatamente alle categorie dalla 2a alla 6a, di 300 euro a decorrere dal 1 gennaio 2014.
      3. Per l'anno 2014, agli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

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