Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 263


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FUCCI
Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Dopo che in fase di sperimentazione non aveva dimostrato alcun effetto collaterale, nel 1957 fu messo in commercio il «Contergan», un farmaco sedativo destinato in particolare alle donne in gravidanza a base del principio attivo della talidomide che, quattro anni dopo, si rivelò responsabile di gravissime malformazioni. All'inizio del 1961 furono segnalati casi in cui, dopo una lunga assunzione del farmaco, veniva avvertito un formicolio nervoso alle estremità degli arti. La ditta produttrice reagì imponendo l'utilizzo del farmaco solo previa presentazione di ricetta medica. Tuttavia fino all'autunno del 1961 il «Contergan» fu ancora considerato un buon tranquillante e sonnifero.
      La catastrofica conseguenza dell'uso del «Contergan» furono 2.625 bambini tedeschi affetti da varie forme di malformazioni. Solo il 27 maggio 1968, dopo lunghi anni di indagini, ad Aquisgrana iniziò il processo contro la ditta produttrice del farmaco. Anche in altri cinquanta Paesi circa – soprattutto in Europa e in Africa – il farmaco è stato molto venduto. Si calcola che tra il 1957 e il 1962 circa 10.000 bambini siano nati con deformazioni – in particolare la focomelia che colpisce gli arti superiori – dovute al talidomide. Oggi in Italia sono circa 400 le persone che sono nate con le deformazioni causate da quel principio attivo.
      L'articolo 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), ha esteso ai soggetti affetti da sindrome da talidomide il beneficio dell'indennizzo già spettante alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, di cui all'articolo 1 della legge n. 229 del 2005. Il beneficio previsto dalla legge finanziaria 2008 è stato poi di fatto concretizzato dall'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che, in riferimento ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, recita: «L'indennizzo (...) si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965». Tale norma ha rappresentato una svolta dopo quaranta anni di battaglie perché, con questa formulazione, non si vincola più la richiesta di indennizzo all'obbligo (praticamente impossibile dopo tanti decenni) di produrre una documentazione scritta che dimostri l'assunzione del farmaco da parte delle madri dei soggetti affetti da sindrome da talidomide. La conclusione della vicenda è giunta con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, che ha previsto il riconoscimento e la corresponzione di un indennizzo ora pari a 4.000 euro (metà alla vittima e metà ai familiari che lo assistono).
      È però successivamente giunta, al presentatore di questa proposta di legge, la segnalazione di cittadini italiani che soffrono di sindrome da talidomide ma che, essendo nati poco prima o poco dopo gli anni 1959-1965, si sono visti esclusi dal sistema degli indennizzi. È quindi necessario prendere in esame la questione e, tenendo anche conto dell'ampia possibilità di coprire gli oneri derivanti da indennizzi che sarebbero destinati a una quota certamente esigua di persone colpite dalla sindrome, fare un'operazione di giustizia dando la possibilità di accedere agli indennizzi previsti dalle norme richiamate anche a quanti, pur essendo nati prima o dopo gli anni dal 1959 al 1965, patiscono le sofferenze della sindrome da talidomide.
      A tale fine la presente proposta di legge prevede che tra gli anni di nascita che danno diritto all'indennizzo siano compresi anche il 1958 e il 1966. Inoltre prevede che, con un meccanismo non automatico, anche chi è nato prima o dopo tali anni abbia la possibilità di rivolgersi alla commissione medica ospedaliera per dimostrare il nesso di causalità senza che la sua domanda sia respinta a priori per una questione puramente anagrafica. Infine prevede, a seguito di tale modifica, che sia adeguato il citato regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 163 del 2009 che detta le regole per la concreta concessione dell'indennizzo.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:
      «1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1958 al 1966. I soggetti che hanno malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide possono comunque chiedere di essere sottoposti a visita medica per accertare l'eventuale nesso di causalità e, in caso di riscontro positivo, per avere diritto all'indennizzo di cui al primo periodo».

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

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