Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 358 |
1. Al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso in favore di candidati in collegi uninominali, collegati a liste concorrenti nelle circoscrizioni.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. In queste circoscrizioni, i seggi sono attribuiti con metodo maggioritario ed eventuale secondo turno di votazione a candidati concorrenti nei collegi uninominali, e in ragione proporzionale a candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali e nel collegio unico nazionale»;
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.c) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, che vale anche per la lista circoscrizionale cui è collegato il candidato uninominale prescelto»;
d) all'articolo 14:
1) al primo comma, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e le candidature nei collegi uninominali che ad esse si collegano ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17-bis»;
2) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Non è ammessa la presentazione di contrassegni che riproducono in qualsiasi loro parte e composizione il nome, il cognome o il nome di notorietà di uno o più candidati presenti nelle liste o di uno o più candidati nei collegi uninominali
collegati al partito o gruppo politico organizzato che presenta il contrassegno»;e) l'articolo 14-bis è abrogato;
f) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. – 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati che si collegano alle liste di cui all'articolo 1, comma 1, alle quali gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione
non sia presentata, ovvero sia ricusata, la lista circoscrizionale alla quale il candidato ha dichiarato di collegarsi.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e, fatto salvo quanto stabilito al comma 1, il contrassegno della lista circoscrizionale al quale egli è collegato. Il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, è il medesimo che contraddistingue nella circoscrizione la lista alla quale il candidato è collegato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. La presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 750 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio
g) all'articolo 18-bis:
1) al comma 2, le parole: «abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e» sono soppresse;
2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati che concorrono ai seggi da assegnare nella circoscrizione. I candidati nelle liste circoscrizionali sono elencati in ordine alternato di sesso. Il numero dei candidati concorrenti nella circoscrizione non può essere superiore alla metà dei seggi da distribuire su scala circoscrizionale, con arrotondamento all'unità superiore. Pena la nullità della candidatura, nessuno può essere presente nell'elenco dei candidati nella medesima lista in più di una circoscrizione, né può candidarsi in più di un collegio uninominale. Il numero minimo e massimo delle
candidature è ridotto a un quinto, con arrotondamento all'unità inferiore, per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche.h) dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:
«Art. 18-ter. – 1. A pena di inammissibilità, nel totale dato dalla somma delle candidature presentate nei collegi uninominali e dei candidati contenuti nell'elenco che compone la lista circoscrizionale alla quale sono collegate nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore»;
i) all'articolo 22, primo comma:
1) al numero 3), le parole: «al comma 2 dell'articolo 18-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3 dell'articolo 18-bis»;
2) dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
«6-bis) dichiara nulle le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio;
6-ter) dichiara nulle le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con più di una lista circoscrizionale e, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 17-bis, dichiara nulle le candidature uninominali di candidati che non risultino collegati a una lista circoscrizionale validamente presentata»;
l) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. – 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; il contrassegno di ogni candidato è riportato sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nome del candidato stesso;
2) comunica ai delegati di lista e dei candidati nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
3) trasmette immediatamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione i nomi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 4) del presente comma;
4) provvede, per mezzo della prefettura-ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione, alla stampa, su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, dei nomi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste, nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni.
Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione»;m) all'articolo 25:
1) al primo comma:
1.1) le parole: «di cui all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 17-bis e 20»;
1.2) le parole: «due rappresentanti della lista» sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale o della lista»;
2) al terzo comma:
2.1) le parole: «i delegati di lista» sono sostituite dalle seguenti: «i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista»;
2.2) le parole: «del deposito delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste di candidati»;
2.3) le parole: «del deposito delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste»;
n) all'articolo 26, primo comma, le parole: «Il rappresentante di ogni lista di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Il rappresentante di ogni candidato nel collegio uninominale e di ogni lista di candidati»;
o) all'articolo 30:
1) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e»;
2) al numero 6), le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e di lista»;
p) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Le schede riportano in successione, secondo l'ordine del sorteggio, il cognome e il nome di ciascun candidato con accanto il rispettivo contrassegno e, accanto ad esso, il contrassegno della lista con questo collegata e i nomi dei candidati in essa riportati. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. Qualora per l'assegnazione del seggio nei collegi uninominali debba procedersi a un secondo turno di votazione, nella scheda, con le medesime caratteristiche del modello di cui alla citata tabella B, sono riportati soltanto i nomi e i contrassegni dei candidati i quali nel primo turno elettorale abbiano ottenuto il voto di almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio e che non abbiano presentato espressa rinuncia secondo i termini previsti dall'articolo 77, comma 1, numero 1)»;
q) all'articolo 42, settimo comma, le parole: «del manifesto contenente le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei manifesti contenenti l'elenco delle candidature uninominali e le liste dei candidati circoscrizionali e nazionali»;
r) i commi secondo e terzo dell'articolo 58 sono sostituiti dai seguenti:
«L'elettore si reca a uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, vota tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e il nome del candidato preferito e il contrassegno relativo. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore piega poi la scheda secondo le linee in essa tracciate e
la chiude inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente fornisce preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.s) all'articolo 67, primo comma, numero 2), dopo le parole: «nonché i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
t) all'articolo 68:
1) i commi 1 e 2 riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270;
2) i commi 3 e 3-bis sono abrogati;
u) all'articolo 72, secondo comma, dopo le parole: «le firme» sono inserite le seguenti: «dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e»;
v) il terzo comma dell'articolo 73 è sostituito dal seguente:
«Alla cassetta, all'urna e al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo con il bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori»;
z) all'articolo 75, primo comma, dopo le parole: «dai rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e»;
aa) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
«Art. 77 – 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove
lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi almeno pari alla metà più uno, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei voti validi espressi nel collegio. Qualora nessun candidato abbia ottenuto tale risultato, si procede nella seconda domenica successiva a un secondo turno di votazione al quale sono ammessi i candidati che nel primo turno elettorale abbiano ottenuto voti pari ad almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio e che non abbiano presentato espressa rinuncia all'ufficio centrale circoscrizionale entro il primo venerdì successivo allo svolgimento del primo turno elettorale. Nel secondo turno elettorale risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi; in caso di parità l'ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto tra essi il candidato che al primo turno elettorale ha ottenuto il maggior numero di voti;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale teorica di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dai candidati dei collegi uninominali collegati alla lista stessa al primo turno. Sono escluse dal riparto al livello circoscrizionale le liste che non abbiano ottenuto una cifra teorica almeno pari al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi;
3) determina il quoziente elettorale circoscrizionale; a tal fine aumenta di una unità il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 3 e divide per tale numero il totale dei voti validi espressi per tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione al primo turno; la parte intera di tale risultato costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
4) al termine delle operazioni del secondo turno elettorale, calcola la cifra
elettorale circoscrizionale effettiva di ciascuna lista ammessa sottraendo alla cifra elettorale circoscrizionale teorica di ciascuna lista determinata ai sensi del numero 2) i voti ottenuti al primo turno elettorale dai candidati in collegi uninominali con essa collegati che siano risultati eletti;5) divide la cifra elettorale circoscrizionale effettiva di ciascuna lista calcolata ai sensi del numero 4) per il quoziente elettorale circoscrizionale determinato ai sensi del numero 3) e attribuisce a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi ottenuti da tale operazione; i seggi che residuano sono attribuiti, uno ciascuno, alle liste i cui voti residuali risultino più alti, con arrotondamento all'unità superiore; a tal fine si considerano voti residuali anche le cifre elettorali delle liste ammesse che non hanno dato luogo all'attribuzione di alcun quoziente intero;
6) determina il numero dei voti validi non utilizzati da ciascuna lista per l'attribuzione dei seggi in sede circoscrizionale;
7) al termine delle operazioni relative al secondo turno di votazione comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista, non utilizzati per l'attribuzione di seggi alle liste circoscrizionali.
2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati nei collegi uninominali secondo le risultanze delle attribuzioni di cui al comma 1, numero 1), e successivamente proclama eletti i candidati compresi nell'elenco di ciascuna lista circoscrizionale alla quale l'ufficio ha attribuito seggi ai sensi del citato comma 1, numero 5), procedendo secondo l'ordine in cui i candidati sono collocati nella lista e fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto. Qualora il numero di seggi da assegnare risulti superiore al numero dei candidati contenuti nella lista circoscrizionale, i seggi ulteriori sono assegnati ai candidati nei collegi uninominali collegati
alla medesima lista che abbiano ottenuto la maggiore cifra elettorale. Parimenti, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale procede alla proclamazione dei candidati eletti nei collegi uninominali secondo l'attribuzione dei seggi effettuata a seguito del secondo turno di votazione»;bb) all'articolo 79, commi quinto e sesto, dopo le parole: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
cc) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – 1. Al termine delle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali relative al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina:
a) il totale nazionale dei voti attribuiti ai candidati nei collegi uninominali che non siano stati eletti e le cui liste circoscrizionali collegate non abbiano conseguito seggi nel riparto proporzionale circoscrizionale;
b) le liste che abbiano ottenuto una quota dei voti di cui alla lettera a) che si siano presentate con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni;
c) il totale nazionale dei voti di cui alla lettera a) spettante a ciascuna lista di cui alla lettera b);
2) divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa all'attribuzione dei seggi successivamente per 1, 2, 3, 4, ... fino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio»;
dd) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 83, l'ufficio centrale nazionale procede ad assegnare i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 2) del comma 1 del medesimo articolo 83 secondo l'ordine di presentazione dei candidati.
2. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale nazionale è redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;
ee) l'articolo 85 è abrogato;
ff) i commi 1 e 2 dell'articolo 86 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nella medesima circoscrizione al candidato che segue nella graduatoria compilata ai sensi dell'articolo 77. Qualora cessi dalla carica il deputato proclamato nei collegi uninominali si dà luogo ad elezione suppletiva.
2. Si applicano, quando ne ricorrono le circostanze, le disposizioni di cui all'articolo 83».
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvi i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle
seguenti: «espresso in favore di candidati in collegi uninominali, collegati a liste concorrenti nelle circoscrizioni regionali»;c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1. Coloro che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni»;
d) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. – 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste circoscrizionali regionali alle quali gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione regionale non sia presentata, ovvero venga
ricusata, la lista circoscrizionale regionale alla quale il candidato ha dichiarato di collegarsi.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno della lista circoscrizionale alla quale egli è collegato. Il
e) all'articolo 10:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 8 e 9»;
2) al comma 2, le parole: «delle liste di candidati» sono soppresse;
3) al comma 5, dopo le parole: «delle liste di candidati» sono inserite le seguenti: «o di singoli candidati»;
f) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11 – 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi
uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; il contrassegno di ogni candidato è riportato sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nome del candidato stesso;b) comunica ai delegati delle liste e dei candidati nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
c) trasmette immediatamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione regionale i nomi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui alla lettera d) del presente comma;
d) provvede, per mezzo della prefettura-ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione regionale, alla stampa su distinti manifesti, riproducenti i rispettivi contrassegni, dei nomi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione;
e) provvede alla stampa delle schede di votazione, recanti il contrassegno di ogni candidato accanto al nome del candidato stesso. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle D ed E allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi
uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione regionale. Qualora per l'assegnazione del seggio nei collegi uninominali debba procedersi a un secondo turno di votazione, nella scheda, con le medesime caratteristiche del modello di cui alla citata tabella D, sono riportati soltanto i nomi e i contrassegni dei candidati i quali nel primo turno elettorale abbiano ottenuto il voto di almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio e che non abbiano presentato rinuncia secondo i termini previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a). Le schede riportano in successione, secondo l'ordine del sorteggio, il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale con accanto il rispettivo contrassegno e, accanto a questo, il contrassegno della lista collegata al candidato e i nomi dei candidati in essa riportati. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. 2. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
3. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana e in lingua francese»;
g) all'articolo 12, comma 1, le parole: «delle liste di candidati» sono soppresse;
h) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14 – 1. Ogni elettore traccia con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e il nome del candidato preferito e il contrassegno relativo. Sono vietati altri segni o indicazioni»;
i) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16 – 1. L'ufficio elettorale regionale, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati
accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi almeno pari alla metà più uno, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei voti validi espressi nel collegio. Qualora nessun candidato abbia ottenuto tale risultato, si procede nella seconda domenica successiva a un secondo turno di votazione al quale sono ammessi i candidati che nel primo turno elettorale abbiano ottenuto voti pari ad almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio e che non abbiano presentato espressa rinuncia all'ufficio elettorale regionale entro il primo venerdì successivo allo svolgimento del primo turno elettorale. Nel secondo turno elettorale risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità l'ufficio elettorale regionale proclama eletto tra essi il candidato che al primo turno elettorale ha ottenuto il maggior numero di voti;b) determina la cifra elettorale regionale teorica di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dai candidati dei collegi uninominali collegati alla lista stessa al primo turno. Sono escluse dal riparto al livello circoscrizionale le liste che non hanno ottenuto una quota almeno pari al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi;
c) determina il quoziente elettorale regionale; a tal fine aumenta di una unità il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e divide per tale numero il totale dei voti validi espressi per tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione regionale nel primo turno elettorale; la parte intera di tale risultato costituisce il quoziente elettorale regionale;
d) al termine delle operazioni del secondo turno elettorale, calcola la cifra elettorale regionale effettiva di ciascuna lista ammessa, sottraendo alla cifra elettorale regionale teorica di ciascuna lista
ammessa, determinata ai sensi della lettera b), i voti ottenuti al primo turno elettorale dai candidati nei collegi uninominali con essa collegati, che siano risultati eletti;e) divide la cifra elettorale regionale effettiva di ciascuna lista di cui alla lettera a) per il quoziente elettorale circoscrizionale determinato ai sensi della lettera c) e attribuisce a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi ottenuti da tale operazione; i seggi che residuano sono attribuiti, uno ciascuno, alle liste i cui voti residuali risultino più alti; a tal fine si considerano voti residuali anche le cifre elettorali delle liste ammesse che non hanno dato luogo all'attribuzione di alcun quoziente intero.
2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti i candidati nei collegi uninominali secondo le risultanze delle attribuzioni di cui al medesimo comma 1, lettera a), e successivamente proclama eletti i candidati compresi nell'elenco di candidati di ciascuna lista regionale alla quale l'ufficio ha attribuito seggi ai sensi del citato comma 1, lettera e), procedendo secondo l'ordine in cui i candidati sono collocati nella lista e fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Parimenti, il presidente dell'ufficio centrale regionale procede alla proclamazione dei candidati eletti nei collegi uninominali secondo l'attribuzione dei seggi effettuata a seguito del secondo turno di votazione»;
l) l'articolo 17 è abrogato;
m) all'articolo 19, comma 1, le parole da: «al candidato che nella lista segue» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità di cui all'articolo 16. Qualora cessi dalla carica il senatore proclamato nei collegi uninominali si dà luogo ad elezione suppletiva».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, fatto salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, fatto salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendono al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune è suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135. La circoscrizione dei collegi tende a conformarsi, per quanto possibile, a unità multiple delle circoscrizioni dei collegi uninominali disposti per l'elezione dei consigli provinciali. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e ai criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione in misura non superiore al 10 per cento, in
eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a), per le zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati in misura non superiore al 15 per cento, in eccesso o in difetto. Successivamente alla prima determinazione dei collegi uninominali, si procede alla revisione delle loro circoscrizioni per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando lo scarto dalla media circoscrizionale supera in eccesso o in difetto il 25 per cento. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato arrotondando all'unità inferiore il quoziente ottenuto dividendo per due il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. 2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Commissione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 4 agosto 1993, n. 277. Lo schema è predisposto entro due mesi dalla data dell'insediamento quando i Presidenti delle Camere procedono al rinnovo della Commissione.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Qualora lo schema si discosti dalle proposte della Commissione, il Governo ne indica i motivi alle Camere. Il parere parlamentare è espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla presente legge.
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge continuano ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e la disciplina per le elezioni del Senato della Repubblica prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.