Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 57 |
1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 143-bis. – (Cognome dei coniugi). – Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».
2. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.
3. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono abrogati.
1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-bis.1. – (Cognome dei figli di genitori coniugati). – Ai figli di genitori coniugati è attribuito, nell'ordine, il cognome del padre e quello della madre. Se uno o entrambi i genitori hanno un doppio cognome, se ne considera soltanto il primo.
I coniugi possono stabilire un ordine diverso con dichiarazione concorde resa all'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio o, in mancanza, all'atto della registrazione della nascita del primo figlio.
Ai figli successivamente generati dai medesimi genitori è attribuito lo stesso cognome del primo figlio, anche se nato prima del matrimonio ma riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori».
2. Al comma 2 dell'articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonché nel caso di accordo sul cognome da attribuire al primo figlio ai sensi dell'articolo 143-bis.1, secondo comma, del codice civile». 1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – Al figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, è attribuito il cognome a norma dell'articolo 143-bis.1, primo comma; i genitori possono stabilire un ordine diverso con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile all'atto della registrazione della nascita.
Il figlio riconosciuto da un solo genitore assume il cognome di questi.
Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il primo cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge al primo cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide sentito il minore. Nel caso di maggiore età, è comunque necessario il consenso espresso dell'interessato.
Ai figli successivi, riconosciuti dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio».
1. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 237. – (Fatti costitutivi del possesso di stato). – Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso
1) che la persona abbia sempre portato il cognome del padre ovvero della madre ovvero di entrambi i genitori che essa pretende di avere;
2) che il genitore o i genitori che la persona pretende di avere l'abbiano trattata come figlio e abbiano provveduto in questa qualità al suo mantenimento, alla sua educazione e al suo collocamento;
3) che la persona sia stata costantemente considerata come figlio nei rapporti sociali;
4) che la persona sia stata riconosciuta quale figlio dalla famiglia».
1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 299. – (Cognome dell'adottato). – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Se l'adottato ha due cognomi a norma dell'articolo 143-bis.1 o dell'articolo 262, indica quale dei due intende conservare.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume, nell'ordine, il cognome del padre e quello della madre adottivi, limitatamente al primo cognome di ciascuno. Gli adottanti possono stabilire un ordine diverso con dichiarazione concorde resa nella domanda di adozione ai sensi dell'articolo 143-bis.1, secondo comma».
2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. – 1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista, nei confronti degli
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie agli articoli 33 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, al fine di adeguare le norme ivi contenute ai seguenti princìpi:
a) Il figlio legittimato assume il cognome secondo quanto dispone l'articolo 143-bis.1 del codice civile. Tuttavia il figlio che è maggiorenne alla data della legittimazione può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, il primo cognome di uno dei legittimanti;
b) uguale facoltà di scelta ai sensi del comma 1 è riconosciuta al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché al figlio di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi;
c) il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno sulla base della normativa vigente al momento della nascita e che non ha fatto ricorso alle procedure di cui al titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può aggiungere al proprio il cognome materno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita;d) le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dai genitori o dal figlio, personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio;
e) è vietato imporre al figlio lo stesso nome del padre o della madre viventi, di un fratello o di una sorella viventi se ne deriva l'omonimia con il congiunto, nonché un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, relative all'attribuzione del cognome ai figli, si applicano a tutti i nati dopo la data della sua entrata in vigore che non hanno fratelli viventi nati dagli stessi genitori.
2. Nel caso di minori nati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di minori nati successivamente che hanno fratelli viventi nati dagli stessi genitori, è possibile l'aggiunta del cognome dell'altro genitore con dichiarazione resa, di persona o con comunicazione scritta recante sottoscrizione, congiuntamente dagli esercenti la potestà dei genitori, ovvero dall'unico esercente in via esclusiva, e rivolta all'ufficiale dello stato civile, il quale procede all'annotazione dell'aggiunta del cognome dell'altro genitore nell'atto di nascita del minore.
1. Il Governo, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, che provveda all'integrazione delle disposizioni da essa introdotte con le norme dell'ordinamento civile e ogni altra disposizione normativa vigente in materia.a) osservanza dei vincoli derivanti da trattati internazionali, con particolare riguardo a quelli che impegnano a eliminare ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome familiare;
b) osservanza della necessità che risultino introdotte norme finalizzate a realizzare il principio di eguaglianza anche rispetto alla filiazione;
c) osservanza, in particolare, dei vincoli derivanti dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132;
d) osservanza, in particolare, dei vincoli derivanti dalla risoluzione n. 37 del 27 settembre 1978 del Consiglio d'Europa e dalle raccomandazioni n. 1271 del 28 aprile 1995 e n. 1362 del 18 marzo 1998 del medesimo Consiglio d'Europa.
3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri di cui al comma 3, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi dei decreti, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e ai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.