Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 357 |
1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi.
Le leggi di revisione della Costituzione sono approvate nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un terzo dei membri di ciascuna Camera o un milione di elettori o dieci Consigli regionali, se le modifiche riguardano l'interesse o le competenze delle Regioni. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non ottiene la maggioranza dei voti validi, previa la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto al voto.
Le altre leggi costituzionali sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge costituzionale è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi
All'articolo 139 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Non possono, altresì, essere oggetto di revisione costituzionale i principi che appartengono all'essenza dei valori supremi su cui si fonda la presente Costituzione».