Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 601


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BOCCI, GRASSI, BENAMATI
Modifica all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di composizione e di nomina del collegio sindacale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
Presentata il 29 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il collegio sindacale rappresenta, insieme al direttore generale, l'altro organo istituzionale della direzione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, deputato al controllo del sistema contabile delle aziende attraverso la verifica sulla rispondenza delle attività di governo e di gestione ai princìpi di legalità e di economicità.
      Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, non ha inciso sulla sola denominazione (collegio dei revisori nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), ma ha riformulato l'elencazione analitica dei compiti del collegio sindacale, tramite l'introduzione di una rilevante funzione: il controllo di tipo economico da intendere non solo quale verifica dell'efficacia aziendale, ma anche quale verifica dell'efficacia delle strategie.
      Il collegio sindacale delle aziende sanitarie locali e ospedaliere viene quindi ad avere le seguenti importati funzioni:

          a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;

          b) vigila sull'osservanza della legge;

          c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;

          d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera sotto il profilo economico rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o all'organismo individuato dalla regione.

      I componenti del collegio possono, inoltre, effettuare controlli e ispezioni anche individualmente (articolo 3-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992).
      Il collegio sindacale è composto da cinque membri, così designati, secondo l'attuale formulazione dell'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992: «3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali».
      La formulazione della norma risente del mancato adeguamento alle modifiche normative intervenute dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229 del 1999.
      In forza delle modifiche alle denominazioni e alle articolazioni dei Ministeri, attualmente i membri del collegio sindacale sono nominati dalla regione, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute e dalla Conferenza dei sindaci.
      Inoltre, il registro dei revisori contabili, che il predetto comma 3 dell'articolo 3-ter indica tenuto presso il Ministero di grazia e giustizia, con l'entrata a regime delle disposizioni del decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28 (abrogato poi dal decreto legislativo n. 39 del 2010, ma le cui disposizioni continuano a trovare applicazione fino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi), è oggi tenuto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
      Con la presente proposta di legge si intendono apportare modifiche al comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, adeguandone la formulazione alle modifiche legislative intervenute nei dodici anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e inserire nello stesso comma un ulteriore periodo per prevedere quale requisito per la nomina a membro del collegio sindacale la residenza nella regione ove è situata l'azienda sanitaria presso la quale è espletato l'incarico.
      La finalità delle modifiche è quella di facilitare l'espletamento dell'attività sindacale, stanti le delicate e importanti funzioni che sono demandate ai membri del collegio, che possono essere svolte in maniera più efficace con una presenza costante nel territorio di riferimento del componente del collegio sindacale.
      La situazione attuale, infatti, vede i membri di nomina ministeriale scelti normalmente tra professionisti che hanno la loro residenza e il loro centro di interessi in regioni diverse da quelle ove esercitano le funzioni di sindaco di un'azienda sanitaria o tra funzionari ministeriali parimenti residenti in altre regioni, con la conseguenza che la loro attività di controllo è esercitata soltanto in maniera formale o non è esercitata affatto, in contrasto con quanto previsto dalla legge che vorrebbe il controllo sindacale continuo e penetrante, come dimostra la facoltà conferita ai sindaci di esercitare controlli e ispezioni anche individualmente.


      La previsione della residenza del membro del collegio sindacale nella regione ove è espletato l'incarico avrebbe quale effetto immediato e diretto quello di rendere costante la presenza del sindaco nell'azienda sanitaria, aumentando l'efficacia dell'azione di controllo e di verifica, e come effetto collaterale anche un consistente risparmio economico, limitando i pagamenti delle onerose spese di missione dei funzionari ministeriali nominati nei collegi, che verrebbero meno qualora gli stessi esercitassero le funzioni di sindaco nella regione di residenza.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:
      «3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che hanno esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali. Per la nomina a membro del collegio sindacale e per la permanenza nella carica è richiesta la residenza nella regione ove è situata l'azienda sanitaria locale o l'azienda ospedaliera presso la quale è espletato l'incarico».

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