Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 395 |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione.
2. Ferma restando la normativa vigente in materia di comitati aziendali europei, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) facoltà per le aziende di stipulare, con le organizzazioni sindacali operanti in azienda, un accordo collettivo per individuare forme di collaborazione alla gestione della azienda o, in alternativa, nelle aziende nelle quali non è presente una rappresentanza sindacale, di sottoporre ai lavoratori dipendenti l'ipotesi di introdurre forme di collaborazione alla gestione dell'azienda, attraverso referendum da approvare a maggioranza;
b) facoltà per le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti di stipulare un accordo collettivo interconfederale, anche territoriale, al fine di individuare forme di collaborazione alla gestione delle aziende;
c) autonomia delle parti contraenti l'accordo collettivo nella scelta della forma
di collaborazione da adottare fra le seguenti:1) istituzione di un organismo di sorveglianza e di indirizzo sull'andamento e sulle scelte di gestione aziendale che preveda la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori eletti o designati dalle organizzazioni sindacali operanti in azienda;
2) istituzione di organismi congiunti paritetici con competenze specifiche su materie individuate in sede di contrattazione collettiva; a titolo non esaustivo si individuano le seguenti materie: sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; pari opportunità; produttività e organizzazione del lavoro; politiche di family audit, intese quale strumento manageriale di organizzazione del lavoro e dei servizi aziendali in un'ottica di rafforzamento delle misure a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti; mobbing e discriminazioni nei luoghi di lavoro;
3) istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell'impresa, anche attraverso la distribuzione di quote di azioni o di capitale societario;
4) istituzione di soggetti collettivi, fondazioni, enti o società, per l'accesso dei lavoratori dipendenti al capitale dell'impresa;
5) previsione di un rafforzamento degli obblighi di informazione e consultazione periodici delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, se previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea o dai contratti collettivi nazionali di lavoro, o individuazione di nuovi obblighi aventi le medesime finalità informative e partecipative;
6) previsione di un rafforzamento delle procedure di verifica dei risultati e delle decisioni adottate nell'ambito di piani industriali o di altri progetti condivisi;
7) ogni altra forma di collaborazione riconosciuta dalla normativa nazionale
e dell'Unione europea e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;d) individuazione di agevolazioni fiscali e contributive da riconoscere in caso di sottoscrizione di un accordo collettivo che rafforzi la partecipazione economica o gli incrementi di produttività;
e) individuazione dei requisiti minimi di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per la stipulazione dell'accordo collettivo; in maniera non esaustiva si indicano i seguenti parametri di riferimento: stipula di accordi collettivi nazionali, anche interconfederali; presenza sul territorio nazionale e in azienda; risultati conseguiti nelle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie e nei fondi di previdenza complementare.
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro due mesi dalla data di assegnazione.
2. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge.
3. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2, entro un mese dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro un mese dalla data di assegnazione.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 481 e 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.