Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 560 |
1. Il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
1. Il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Tutela e promuove il paesaggio e il patrimonio storico, artistico e culturale della Nazione».
1. Il primo comma dell'articolo 17 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi».
1. Il primo comma dell'articolo 18 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Tutti hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale».
1. L'articolo 19 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 19. – Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non sia violata la legge penale».