Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 71 |
1. La presente legge è finalizzata a favorire e a disciplinare le attività di demolizione degli immobili costruiti abusivamente, qualunque ne sia l'utilizzo, mediante nuovi strumenti d'intervento nonché mediante lo stanziamento di risorse.
1. Le amministrazioni comunali notificano con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ciascun anno e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alle regioni, alle prefetture – uffici territoriali del Governo e alle procure della Repubblica competenti per territorio, nonché ai Ministeri interessati, l'elenco degli immobili abusivi presenti nel loro territorio, inclusi gli immobili che non possono essere soggetti a sanatoria edilizia.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di compilazione e di trasmissione dell'elenco di cui al comma 1.
1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le amministrazioni comunali predispongono un piano comunale di demolizione
degli immobili contenuti nell'elenco di cui all'articolo 2 e di ripristino dei luoghi. 1. Il comma 13 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dai seguenti:
«13. Al fine di arginare la crescita dell'abusivismo edilizio e di incrementare l'attività di demolizione degli immobili abusivi, attraverso il coordinamento tra i Ministeri competenti, le regioni, gli enti locali, gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio, di seguito denominato “Osservatorio”.
a) promuovere e assicurare, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni coinvolte, il coordinamento tra gli enti locali, le regioni, le prefetture – uffici territoriali del Governo, le procure della Repubblica e le Forze dell'ordine, al fine di rafforzare l'opera di individuazione e di repressione dell'abusivismo edilizio;
b) provvedere al monitoraggio sull'attuazione dei piani comunali di demolizione degli immobili abusivi e di ripristino dei luoghi;
c) provvedere all'elaborazione di proposte normative finalizzate al contrasto dell'abusivismo edilizio;
d) promuovere e coordinare la raccolta delle segnalazioni pubbliche e private su manufatti abusivi;
e) provvedere all'attuazione e alla realizzazione del piano comunale di evasione delle domande di sanatoria edilizia ai sensi della normativa vigente;
f) provvedere alla stesura di una relazione annuale, con particolare riferimento ai dati sull'abusivismo edilizio e sull'abbattimento degli edifici abusivi, da presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle Camere.
13-quater. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, o da un suo delegato, ed è composto da:a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero della giustizia;
f) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) un rappresentante della Polizia di Stato;
h) un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;
i) un rappresentante del Corpo della guardia di finanza;
l) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
m) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale.
13-quinquies. Per l'espletamento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
13-sexies. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo».
1. Le amministrazioni comunali che accertano che un immobile, anche allo stato iniziale, è stato realizzato senza alcun titolo autorizzatorio o comunque in aree soggette a vincolo di inedificabilità, ovvero in difformità con la normativa nazionale o regionale o con altre norme urbanistiche vigenti o adottate, sono tenute a notificare al responsabile dell'abuso, entro venti giorni, l'obbligo di demolizione e il ripristino dei luoghi, che devono essere eseguiti entro i successivi quaranta giorni.
2. Qualora il responsabile, trascorsi i quaranta giorni di cui al comma 1, non abbia provveduto alla demolizione dell'immobile abusivo, l'amministrazione comunale esegue d'ufficio, entro venti giorni, la demolizione e il ripristino dei luoghi, senza obbligo di ulteriore notifica al responsabile dell'abuso, a carico del quale sono in ogni caso poste le relative spese.
3. L'acquisizione dell'immobile al patrimonio disponibile dello Stato opera qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dei luoghi nei termini di cui ai commi 1 e 2 e costituisce il titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari.
4. Le procure della Repubblica competenti per territorio possono procedere, quando lo ritengano necessario, alla demolizione d'ufficio e al ripristino dei luoghi, anche di propria iniziativa. Le relative spese sono poste a carico del responsabile dell'abuso.
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, gli immobili abusivi
non suscettibili di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, realizzati nelle aree soggette a vincolo, sono acquisiti al patrimonio disponibile dello Stato mediante la procedura di cui al presente articolo, fino all'esecuzione degli interventi di demolizione e di ripristino dei luoghi. L'acquisizione è estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. Qualora l'abuso sia stato compiuto in aree assoggettate alla tutela prevista dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni del presente articolo.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali trasmettono all'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui all'articolo 32, commi 13 e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rispettivamente sostituito e introdotti dall'articolo 4 della presente legge, le seguenti informazioni:
a) il numero totale delle domande di sanatoria edilizia presentate, il numero delle domande evase, il numero delle domande in via di esame e il numero di quelle ancora in attesa di essere esaminate;
b) un piano comunale che prevede criteri e modalità per l'evasione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle domande di sanatoria edilizia in attesa di essere esaminate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, le amministrazioni comunali trasmettono all'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio una relazione sull'attuazione del piano comunale di cui al comma 1, lettera b).
3. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico preposto alla realizzazione e all'attuazione del piano comunale, di cui al comma 1, lettera b), che per inerzia o per dolo non lo predisponga e non lo realizzi, entro il termine di cui alla medesima lettera b), è sottoposto a procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-bis del
a) i commi 40 e 41 sono sostituiti dai seguenti:
«40. All'istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini dell'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino a un massimo del 40 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e gli oneri di cui al periodo precedente per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario e straordinario.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, l'85 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, quattordicesimo comma, della
b) il comma 43-bis è sostituito dal seguente:
«43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, si applicano anche alle domande già presentate ai sensi della legislazione vigente».
1. Dopo il comma 30 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti:
«30-bis. Qualora in sede giudiziaria sia riconosciuta in via definitiva la buona fede del proprietario dell'immobile abusivo, quest'ultimo ha diritto a un indennizzo equo, ferma restando l'obbligatorietà dell'acquisizione, per la successiva immediata demolizione, da parte dell'amministrazione comunale.
30-ter. L'amministrazione comunale che, ai sensi del comma 30-bis, acquisisce l'immobile deve entro centottanta giorni, rivalersi sui soggetti riconosciuti responsabili in sede giudiziaria di dolo, colpa grave od omessa vigilanza».
1. Il comma 1 dell'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:a) l'ammenda fino a 40.658 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a tre anni e l'ammenda da 20.328 a 203.290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a tre anni e l'ammenda da 40.986 a 203.290 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal comma 1 dell'articolo 30;
d) l'arresto fino a cinque anni e l'ammenda da 100.000 a 500.000 euro nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico o ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso».
1. Le amministrazioni comunali, al fine di provvedere alle demolizioni degli immobili abusivi ai sensi della presente legge, possono avvalersi, sulla base della Convenzione nazionale di cui al comma 2, dell'opera di imprese private, ai sensi della normativa vigente, che devono essere iscritte all'albo speciale delle imprese per la demolizione di immobili abusivi e per il ripristino dei luoghi di cui all'articolo 11, o delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa.
2. La Convenzione nazionale sulle demolizioni degli immobili abusivi è adottata
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è istituito l'albo speciale delle imprese abilitate alla demolizione di immobili abusivi e al ripristino dei luoghi, di seguito denominato «albo speciale».
2. Le imprese edili in possesso dei requisiti per partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 34 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di iscriversi all'albo speciale.
3. Le imprese edili, pena l'immediata cancellazione dall'albo speciale, hanno l'obbligo di procedere al totale recupero del materiale derivante dalle demolizioni.
4. La mancata iscrizione, o la successiva cancellazione, delle imprese edili all'albo speciale è sanzionata con la cancellazione delle imprese dai registri delle
1. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:
«12-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 150 milioni di euro in favore del Fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui al comma 12. A decorrere dal medesimo esercizio finanziario, le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di dieci anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le amministrazioni
statali centrali assicurano un'ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. In caso di scostamento dalle previsioni di cui al periodo precedente, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione
1. Gli introiti derivanti dal pagamento delle spese di cui agli articoli 5 e 6 confluiscono nel Fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dalla presente legge.
2. Gli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge confluiscono in un apposito fondo comunale e devono essere utilizzati dall'amministrazione comunale per interventi di manutenzione stradale e del verde pubblico, di realizzazione e manutenzione di piste ciclabili o di aree pedonali e di miglioramento del decoro urbano.