Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 570


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LAFFRANCO, BIANCONI
Disposizioni per l'adeguamento del trattamento pensionistico del personale militare, delle Forze di polizia ed equiparato in quiescenza che abbia riportato invalidità per causa di servizio
Presentata il 27 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge si vuole provvedere all'adeguamento dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia ed equiparato già in servizio effettivo o permanente. Si propone, altresì, di sanare la questione relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e all'indennizzo che lo Stato concede al suddetto personale, rimasto mutilato o invalido per servizio, facente parte delle categorie dalla seconda all'ottava.
      A tale proposito si ricorda che diverse volte è stato affermato che l'IRPEF non debba gravare sulle pensioni, principalmente quando esse abbiano un valore medio rispetto alla norma. Inoltre, la categoria di personale in esame ha servito onorevolmente lo Stato e non merita quindi di vedersi tassato anche il decimo di pensione ad esso concessa a causa delle mutilazioni o delle invalidità permanenti riportate in servizio o per causa di servizio. L'IRPEF veniva anche applicata alle pensioni privilegiate tabellari e, per ottenere l'esenzione da tale fardello, è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 387 del 4 luglio 1989.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. L'importo delle pensioni in godimento del personale militare, delle Forze di polizia ed equiparato già in servizio effettivo o permanente alle dipendenze dello Stato, che ha riportato o che riporta un'invalidità o una mutilazione per causa di servizio, è aumentato di un quinto.
      2. Il trattamento di cui al comma 1 è esente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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