Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 570 |
1. L'importo delle pensioni in godimento del personale militare, delle Forze di polizia ed equiparato già in servizio effettivo o permanente alle dipendenze dello Stato, che ha riportato o che riporta un'invalidità o una mutilazione per causa di servizio, è aumentato di un quinto.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è esente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.