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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 386 |
a) quelle che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi non finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
b) quelle che attraverso la gestione di diverse tipologie di attività – agricole, industriali, commerciali o di servizi – sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in stato di svantaggio.
Nelle cooperative sociali di cui alla lettera b) potremo avere: soci ordinari (lavoratori) che esercitano una attività retribuita sia di natura subordinata che autonoma (legge 3 aprile 2001, n. 142); soci volontari in misura non superiore alla metà del numero complessivo dei soci; soci «persone svantaggiate» che, compatibilmente con il loro stato di salute fisica e psichica, partecipano alla attività lavorativa prevista dallo statuto.
Il numero dei lavoratori svantaggiati deve essere pari almeno al 30 per cento dei lavoratori, soci e non soci, della cooperativa.
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare la vita lavorativa e la vita familiare; qualsiasi persona priva di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; qualsiasi persona con più di cinquant'anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per dodici dei sedici mesi precedenti o per sei degli otto mesi precedenti nel caso di persone con meno di venticinque anni di età; donne straniere vittime della tratta, costrette a prostituirsi, che abbiano deciso di abbandonare la loro condizione di sottomissione e di sfruttamento e che usufruiscono del programma di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone