Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 75


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
REALACCI, ANZALDI, ARLOTTI, BARETTA, BERLINGHIERI, BIFFONI, BINI, BONACCORSI, FRANCO BORDO, BORGHI, BURTONE, CARRA, CARRESCIA, CENNI, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, COVA, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, DURANTI, ERMINI, FAMIGLIETTI, FARAONE, FEDI, FIANO, FOLINO, FREGOLENT, GADDA, GASPARINI, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, GINOBLE, GIULIETTI, GNECCHI, GRASSI, TINO IANNUZZI, IORI, KYENGE, LA MARCA, LODOLINI, LOSACCO, MARAZZITI, MARCON, MARTELLA, MARTELLI, MATTIELLO, MELILLA, MISIANI, OLIVERIO, PARIS, PELLEGRINO, PES, PICCOLI NARDELLI, RICHETTI, RUBINATO, SBROLLINI, SENALDI, TARICCO, TENTORI, VALIANTE, VERINI, VIGNALI, ZANIN, ZARDINI
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge vuole rispondere all'esigenza di chiarezza e inquadramento giuridico di un fenomeno in progressiva crescita. Il commercio equo e solidale è un'esperienza consolidata che ormai da alcuni decenni rappresenta una pratica concreta per mettere in relazione le esigenze dei piccoli produttori del «sud del mondo» con la scelta di maggiore solidarietà ed equità negli scambi commerciali e nelle relazioni tra comunità e Paesi.
      Dagli anni ’50, quando nacque in Olanda, il commercio equo e solidale ha saputo crescere in quantità e in qualità diventando, nell'ultimo ventennio, sia a livello globale che europeo, e soprattutto italiano, oggetto di interesse da parte dei cittadini, dei gruppi di ricerca delle università e dei decisori politici.
      A livello mondiale, l'andamento del fatturato dei prodotti certificati Fairtrade è passato da 238 milioni di euro nel 2001 a 4,9 miliardi di euro nel 2011 (Fonte FairTrade International Annual Report 2011-2012 ultimo report disponibile), con una crescita del 12 per cento sul 2010, coinvolgendo un numero complessivo di 1,2 milioni di agricoltori associati in 991 organizzazioni di produttori certificati in 66 Paesi e oltre 120 Paesi consumatori. Tra gli Stati membri dell'Unione europea, la rete commerciale del commercio equo solidale è particolarmente diffusa in Germania, Francia, Italia, Norvegia, Olanda, Gran Bretagna e Svizzera, mentre le prime esperienze si stanno diffondendo anche nei Paesi di nuova adesione all'Unione. Per capire quanto sia diffuso il commercio equo solidale in Europa, basti pensare che nel 2009, tra il 60 per cento e il 70 per cento delle vendite mondiali provenienti dal commercio equo e solidale hanno avuto luogo nel vecchio continente.
      Attualmente, in Italia, dove il movimento del commercio equo e solidale si è diffuso a partire dagli anni ottanta, sono presenti 90 organizzazioni equosolidali associate all'assemblea generale italiana del commercio equo e solidale (AGICES Rapporto Annuale 2013). Queste organizzazioni gestiscono 247 botteghe nel mondo distribuite in 15 regioni italiane, garantendo uno spazio di lavoro a oltre 1.000 persone e coinvolgendo circa 5.000 volontari. Tali botteghe, oltre a occuparsi della vendita dei prodotti del commercio equo e solidale (con ricavi di 81.700.000 euro nel 2010), svolgono un'importante attività di informazione e di sensibilizzazione delle società civili su queste tematiche. Altra importante realtà italiana dell'equo solidale è rappresentata dalla rete CTM Altromercato, alla quale aderiscono 118 soci e che gestisce 300 botteghe del Mondo Altromercato.
      Se il dato della produzione e della commercializzazione di prodotti equosolidali registra un successo crescente, sia nelle scelte dei consumatori che nell'attenzione da parte dei media e dell'opinione pubblica molta strada resta ancora da percorrere. In Italia, ad esempio, solo circa lo 0,13 per cento del caffè venduto è stato acquistato a condizioni eque, pagandolo cioè al «giusto prezzo» al produttore (e anche per altri prodotti siamo su percentuali molto basse: da circa lo 0,63 per cento del tè allo scarso 0,08 per cento del cioccolato).
      In gioco non sono soltanto questioni legate a dinamiche di mercato: dietro la commercializzazione di questi prodotti operano infatti realtà produttive concentrate nei Paesi in via di sviluppo che coniugano il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela dell'ambiente e che fondano la loro prassi economica sulla collaborazione responsabile con i produttori. I canali di vendita garantiscono non solo, quindi, il riconoscimento di un giusto prezzo a chi li produce e la massima trasparenza per chi li acquista, ma anche il sostegno e lo sviluppo di una filiera produttiva «corta». Valori che possono «contagiare» positivamente anche i processi di globalizzazione in atto.
      Negli ultimi anni si è fatto strada, tra i parametri che regolano le leggi del mondo imprenditoriale e tra quelli che determinano le scelte dei cittadini-consumatori, un approccio alternativo alla produzione, al commercio e al consumo, incentrato sulla relazione etica.
      Si tratta di una forma di lotta alla povertà che si basa sull'accompagnamento nell'accesso al mercato e che è caratterizzata da pochi ma ben saldi princìpi: partenariato responsabile; un prezzo più equo pagato alle imprese dei produttori; salari adeguati; relazioni commerciali durature; opere sociali per le comunità coinvolte; sostenibilità ambientale dei processi di lavorazione; miglioramento qualitativo della filiera produttiva. Per fare un esempio, si pensi che oggi un produttore di caffè latino-americano percepisce circa il 3 per cento del prezzo finale del suo prodotto. Con il commercio equo e solidale lo stesso produttore e la sua comunità non solo ricevono circa il 30 per cento di quel prezzo, ma riescono anche ad accedere al mercato come attori e non solo come soggetti passivi.
      Se la responsabilità sociale delle imprese e la sostenibilità ambientale ed etica dello sviluppo sono i nuovi valori da cui partire per la rigenerazione del sistema economico globale, lo «strumento» del parametro etico deve incidere il più possibile in tutti i contesti sociali.
      Non a caso la rilevanza dell'approccio equo e solidale al ciclo delle merci è stata riconosciuta anche in sede istituzionale, a cominciare da quella europea: ad esempio, il Parlamento europeo aveva approvato la risoluzione A3-0373/93 del 19 gennaio 1994, sulla promozione del commercio equo e solidale fra nord e sud, e la risoluzione 198/98/CE del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale, che ne riconoscevano il valore sociale, e lo stesso Parlamento aveva invitato la Commissione europea a prendere una serie di misure volte a premiare prodotti certificati equo solidali, incoraggiando la creazione di un marchio comune e favorendo una politica di incentivi. Negli ultimi anni, una risoluzione sul commercio equo e solidale e lo sviluppo è stata approvata il 6 luglio 2006 – risoluzione 2005/2245 (INI) – dal Parlamento di Strasburgo su sollecitazione della Commissione per lo sviluppo di Bruxelles e un'altra risoluzione sulla responsabilità sociale delle imprese è stata approvata il 13 gennaio 2007 – risoluzione 2006/2133 (INI).
      Lo stesso Parlamento italiano nelle passate legislature ha approvato diverse mozioni, in particolare nel biennio 2002-2003, che indicano il commercio equo e solidale come possibile e ulteriore strumento di lotta alla povertà, con particolare riferimento ai piccoli produttori, a partire da quelli coinvolti nella filiera del caffè.
      Parallelamente, sono diverse le regioni che hanno deciso di disciplinare il settore: il Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, le Marche, con la manovra pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Marche n. 82 del 17 ottobre 1995, la Toscana, con la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37, l'Umbria, con la legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3, la giunta regionale del Trentino-Alto Adige, con la delibera n. 232 del 27 luglio 2005, l'Abruzzo, con la legge regionale 28 marzo 2006, n. 7, la Liguria, con la legge regionale 13 agosto 2007, n. 32, nonché il Piemonte, con la legge regionale 28 ottobre 2009, n. 26, e il Veneto, con la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 6.
      Molti enti locali, inoltre, hanno manifestato grande interesse per questi temi, attraverso la partecipazione alle iniziative promosse dall'arcipelago del commercio equo e solidale, come la campagna «Città eque e solidali», promossa da FairTrade/TransFair Italia, AGICES, Coordinamento agende 21 locali italiane e Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, con l'adesione dell'Associazione botteghe del Mondo Italia e dei soci AGICES CTM Altromercato e Commercio alternativo. Una campagna che ha l'obiettivo di coinvolgere gli enti locali nella promozione delle istanze del commercio equo e solidale.
      Nonostante tutto ciò, il nostro Paese non ha ancora riconosciuto ufficialmente l'importanza di questa esperienza attraverso una legge di riordino del settore e quindi risulta ancora più importante sostenere questo processo e spingere affinché il Parlamento italiano introduca misure per la promozione e per lo sviluppo del commercio equo e solidale.
      La presente proposta di legge è il risultato di un approfondito percorso di confronto all'interno del tavolo di coordinamento delle tre realtà maggiormente significative nel contesto del commercio equo e solidale italiano, AGICES, AssoBotteghe e Fairtrade/TransFair Italia (iniziativa italiana dell'Organizzazione internazionale di certificazione di prodotti del commercio equo e solidale).
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, nel quadro delle politiche promosse e realizzate a sostegno della cooperazione internazionale e dell'economia sociale nonché nel rispetto dei princìpi di solidarietà della Costituzione, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nel sostegno alla crescita economica e sociale dei Paesi in via di sviluppo, nella pratica di un modello di economia partecipata, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione dell'incontro fra culture diverse.
      2. La Repubblica promuove la diffusione del commercio equo e solidale e della sua cultura e attiva iniziative di sostegno e di agevolazione alla loro attività e ai prodotti realizzati nell'ambito della loro filiera produttiva.
      3. La Repubblica favorisce e promuove la distribuzione dei prodotti del commercio equo e solidale e sostiene le organizzazioni della filiera integrale del commercio equo e solidale e quelle iscritte nella sezione speciale dell'Albo di cui all'articolo 7, mediante azioni volte a promuoverne, coordinarne e finanziarne i progetti.

Art. 2.
(Commercio equo e solidale).

      1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale, svolta con produttori di beni o di servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva, allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il

loro accesso al mercato, quando l'attività è realizzata mediante accordi di lunga durata che prevedono i seguenti requisiti:

          a) il pagamento di un prezzo equo;

          b) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;

          c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;

          d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;

          e) l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.

      2. La proposta contrattuale del committente deve essere accompagnata dall'offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine. Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta, l'accordo di cui al comma 1 deve darne espressamente atto, indicandone i motivi.

Art. 3.
(Prezzo equo).

      1. Il prezzo pagato ai produttori è equo quando è definito dalle parti all'esito di un processo fondato sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità reciproci, in cui il prezzo è proposto dal produttore ed eventualmente modificato tramite accordo tra le parti sulla base di una valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore e degli effetti che il suo livello produce sulla filiera produttiva e distributiva fino al consumatore.


      2. In relazione all'entità dei prodotti venduti il prezzo deve altresì essere idoneo a generare per l'impresa del produttore un reddito da destinare agli investimenti e a consentire allo stesso produttore di remunerare i lavoratori in misura adeguata a condurre un'esistenza libera e dignitosa nonché di coprire gli altri costi inerenti gli obblighi espressamente assunti dalle parti nel contratto.
Art. 4.
(Organizzazioni di commercio equo e solidale).

      1. Sono organizzazioni del commercio equo e solidale le società cooperative, i consorzi, le associazioni e gli enti, comunque costituiti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che:

          a) in via prevalente stipulano accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi;

          b) adottano e attuano, anche per mezzo dei loro consorzi, un programma di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale e sui progetti a esse connessi, sulle tematiche relative al divario tra il nord e il sud del mondo, allo sviluppo economico e sociale, al commercio internazionale e al consumo critico;

          c) perseguono per statuto modelli di sviluppo sostenibile, nel rispetto delle persone e dell'ambiente; fondano la loro attività sulla cooperazione e promuovono relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore;

          d) sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo di cui all'articolo 4 e si impegnano a rispettare il relativo disciplinare.

      2. Gli enti pubblici, i partiti e i movimenti politici e le organizzazioni sindacali nonché gli enti da essi istituiti o diretti non possono assumere la qualità di organizzazione del commercio equo e solidale.
      3. Alle cooperative che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di cooperative sociali, e del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, in materia di impresa sociale.
      4. Alle associazioni che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in materia di associazioni di promozione sociale.
      5. Le organizzazioni di commercio equo e solidale perseguono la giustizia economica e sociale, uno sviluppo sostenibile nel rispetto delle persone e dell'ambiente attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica. Tali organismi fondano la loro attività sulla cooperazione e promuovono una relazione più diretta tra produttore e consumatore.
      6. Sono organizzazioni di commercio equo e solidale i soggetti, organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro, che stipulano gli accordi di cui all'articolo 2 con i produttori, nonché quelli che svolgono un'attività diversa da quella di cui al medesimo articolo 2, quando essa consiste congiuntamente:

          a) nella distribuzione all'ingrosso o al dettaglio di prodotti o di servizi oggetto di accordi aventi il contenuto di cui all'articolo 2, se è accompagnata:

              1) dall'illustrazione della ripartizione del prezzo tra i diversi soggetti che hanno partecipato alla catena produttiva del bene o del servizio;

              2) dall'illustrazione dell'accordo di cui all'articolo 2;

              3) dall'indicazione della filiera produttiva, con particolare riguardo alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione;

          b) nell'educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario tra il nord e il sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;

          c) nella formazione degli operatori e dei produttori svolta in Italia o all'estero.

      7. L'attività di cui al comma 2, lettera a), deve essere prevalente rispetto a quelle indicate alle lettere b) e c) del medesimo comma.
      8. L'iscrizione in un registro della filiera integrale del commercio equo e solidale, ai sensi dell'articolo 8, è condizione costitutiva della natura di organizzazione di commercio equo e solidale.

Art. 5.
(Filiera integrale del commercio equo e solidale).

      1. Nella filiera integrale del commercio equo e solidale la relazione tra produttore e consumatore è mediata dalle organizzazioni di commercio equo e solidale di cui all'articolo 4.
      2. Nella filiera integrale del commercio equo e solidale l'accordo di cui all'articolo 2 è sempre stipulato dalle organizzazioni di commercio equo e solidale di cui all'articolo 4.

Art. 6.
(Prodotti del commercio equo e solidale).

      1. Sono prodotti del commercio equo e solidale quelli realizzati, importati e distribuiti nella filiera integrale del commercio equo e solidale ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5.
      2. Sono altresì prodotti del commercio equo e solidale quelli realizzati nella filiera

di prodotto ai sensi dell'articolo 2, quando sono certificati da parte di un ente di certificazione iscritto nella sezione speciale dell'Albo nazionale istituito dall'articolo 7.
Art. 7.
(Albo nazionale delle organizzazioni di commercio equo e solidale).

      1. Ai fini della concessione dei benefìci di cui alla presente legge, è istituito l'Albo nazionale delle organizzazioni di commercio equo e solidale, di seguito denominato «Albo».
      2. All'Albo possono aderire solo i soggetti iscritti nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente iscritto nella sezione speciale di cui al comma 3.
      3. L'Albo contiene una sezione speciale destinata all'iscrizione degli enti maggiormente rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale, nonché degli enti che svolgono attività di certificazione della filiera di prodotto.
      4. Hanno diritto di essere iscritti nella sezione speciale dell'Albo gli enti di cui al comma 3 che, senza fini di lucro, hanno come scopo statutario la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale attraverso la verifica del rispetto della filiera integrale e che non svolgono attività commerciale, se non in via limitata e residuale e al solo fine di coprire i costi di gestione. Tali enti devono possedere i seguenti requisiti:

          a) una base sociale di almeno settanta iscritti complessivamente presenti in almeno dieci regioni italiane;

          b) un registro della filiera integrale;

          c) un regolamento che disciplina la filiera integrale in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 4 e 5;

          d) un sistema di vigilanza interno in grado di verificare il rispetto della filiera integrale del commercio equo e solidale;

          e) una struttura democratica e aperta.

      5. Hanno altresì diritto di essere iscritti nella sezione speciale dell'Albo gli enti che, senza fini di lucro, hanno come scopo statutario la certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale e che non svolgono attività commerciale, se non in via limitata e residuale e al solo fine di coprire i costi di gestione. Tali enti devono possedere i seguenti requisiti:

          a) una base sociale di almeno quindici enti presenti in almeno dieci regioni italiane;

          b) un registro dei licenziatari cui le imprese possono aderire solo per i prodotti che rispettano i criteri di cui all'articolo 2;

          c) un marchio registrato;

          d) un regolamento che disciplina la filiera in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2;

          e) una struttura democratica e aperta;

          f) un'organizzazione conforme alle normative dell'Organizzazione internazionale per le standardizzazioni (ISO) stabilite per gli enti di certificazione.

      6. L'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo è consentita solo a condizione dell'espressa accettazione del potere di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 9.

Art. 8.
(Registro della filiera integrale del commercio equo e solidale).

      1. Hanno diritto di essere iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente iscritto nella sezione speciale dell'Albo di cui al comma 3 dell'articolo 7 le organizzazioni di commercio equo e solidale socie dello stesso ente che:

          a) hanno per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di commercio equo e solidale, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5;

          b) hanno un ricavato che proviene per almeno il 70 per cento dalle attività di cui all'articolo 2 ovvero all'articolo 4, comma 2;

          c) sono organizzazioni senza fini di lucro;

          d) hanno una struttura sociale a base democratica e aperta;

          e) rispettano i criteri e le norme del regolamento della filiera integrale del commercio equo e solidale dell'ente cui appartengono.

      2. Non possono essere iscritti nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale gli enti pubblici, i partiti, i movimenti politici e le organizzazioni sindacali.
      3. Il rifiuto di iscrizione o l'esclusione dal registro della filiera integrale del commercio equo e solidale devono essere impugnati avanti all'Autorità di cui all'articolo 9 prima di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 9.
(Autorità del commercio equo e solidale).

      1. L'Albo è gestito dall'Autorità del commercio equo e solidale, di seguito denominata «Autorità», alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) iscrizione e cancellazione delle organizzazioni di commercio equo e solidale;

          b) verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli iscritti;

          c) verifica della rispondenza alla legge dei regolamenti adottati dai soggetti iscritti nella sezione speciale dell'Albo di cui al comma 3 dell'articolo 7;

          d) vigilanza sugli iscritti e contro gli abusi dei terzi, consistenti nell'uso indebito dell'espressione «commercio equo e solidale», della qualifica di «organizzazione di commercio equo e solidale» o dell'attributo di «prodotto del commercio equo e solidale»;

          e) potere sanzionatorio;

          f) potere decisorio sui ricorsi contro il rifiuto di iscrizione o l'esclusione dal registro della filiera integrale del commercio equo e solidale.

      2. L'Autorità è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ed è composta da cinque membri, nominati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui due scelti in una rosa di nominativi proposta dagli enti iscritti nella sezione speciale dell'Albo di cui al comma 3 dell'articolo 7.
      3. I componenti dell'Autorità durano in carica per tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
      4. L'Autorità può nominare un comitato tecnico composto da persone appartenenti alle organizzazioni di cui all'articolo 4 o agli enti iscritti nella sezione speciale dell'Albo di cui al comma 3 dell'articolo 7.

Art. 10.
(Tutela del commercio equo e solidale).

      1. Un ente può qualificarsi come organizzazione di commercio equo e solidale solo in presenza dei presupposti stabiliti dalla presente legge. Nessuno può qualificare i prodotti propri o altrui come prodotti del commercio equo e solidale in assenza dei presupposti stabiliti dalla presente legge.
      2. L'uso indebito delle dizioni «organizzazione di commercio equo e solidale» o «prodotto del commercio equo e solidale» è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro e con la sospensione dell'attività fino a trenta giorni. In caso di recidiva si applica la sospensione dell'attività fino a sei mesi e la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
      3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche in caso di uso indebito delle dizioni «commercio equo», «Fair Trade», «Comercio Justo» e «Commerce

Equitable», siano esse riferite all'organizzazione o al prodotto.
      4. Gli enti iscritti nella sezione speciale dell'Albo di cui al comma 3 dell'articolo 7 sono legittimati ad agire per inibire l'uso indebito della qualifica e per il risarcimento del danno che la condotta illecita ha arrecato alle organizzazioni di commercio equo e solidale.
Art. 11.
(Forma giuridica).

      1. Alle cooperative che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui all'articolo 4, commi da 1 a 3, della presente legge, si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, della legge 13 giugno 2005, n. 118, e del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
      2. Alle associazioni che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui all'articolo 4, commi da 1 a 3, della presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Art. 12.
(Benefìci).

      1. Lo Stato, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove, sostiene e coordina progetti relativi alla formazione e all'aggregazione di risorse umane, tecniche e finanziarie, a favore degli enti iscritti all'Albo.
      2. Sono in particolare finanziabili direttamente dallo Stato ovvero dalle regioni interventi concernenti:

          a) iniziative culturali e azioni di sensibilizzazione;

          b) iniziative di formazione, anche a livello scolastico;

          c) iniziative nel campo della cooperazione;

          d) investimenti in infrastrutture per le botteghe del commercio equo e solidale;

          e) la costituzione di garanzia per linee di credito promossi da banche o da soggetti autorizzati che perseguono una finanza etica o di solidarietà a favore di progetti promossi da botteghe del commercio equo e solidale;

          f) la copertura fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti all'inserimento nei bandi relativi della priorità di prodotti del commercio equo e solidale, nelle forniture per mense scolastiche nella ristorazione collettiva pubblica, nei centri automatici di distribuzione, nei bar interni;

          g) attività di consulenza legale e di valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale;

          h) la realizzazione di fiere periodiche del commercio equo e solidale;

          i) copertura fino al 50 per cento dei costi sostenuti da istituti scolastici per interventi sul commercio equo, rivolti agli studenti e al corpo docente e realizzati da soggetti iscritti all'Albo;

          l) copertura fino al 50 per cento degli oneri sociali relativi al personale, costituito da dipendenti, soci lavoratori o mediante altre forme di lavoro previste dalla legislazione vigente in materia, per un massimo di 1.500 euro all'anno per una bottega del commercio equo e solidale e per un periodo non superiore a cinque anni per addetto;

          m) iniziative di cooperazione con i produttori per l'avviamento di nuove produzioni o filiere o per l'implementazione di quelle esistenti;

          n) forme di sostegno per i soggetti che intendono chiedere l'iscrizione nel registro della filiera integrale di cui all'articolo 8 per ottenere la qualificazione di organizzazione di commercio equo e solidale.

      3. Iniziative culturali e di formazione che riguardano i temi del commercio equo e solidale, del divario tra nord e sud del

mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico possono essere finanziate dallo Stato e dalle regioni, anche se non sono svolte da organizzazioni di commercio equo e solidale, purché siano realizzate in collaborazione con un'organizzazione iscritta nella sezione speciale dell'Albo di cui al comma 3 dell'articolo 7.
Art. 13.
(Giornata nazionale del commercio equo e solidale).

      1. È istituita la «Giornata nazionale del commercio equo e solidale», da tenere annualmente, quale momento di incontro tra la comunità e la realtà del commercio equo e solidale.

Art. 14.
(Sostegno ai prodotti).

      1. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo devono prevedere nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale.
      2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un fondo per la promozione del commercio equo e solidale e, in particolare, per il sostegno dell'Albo e delle organizzazioni di commercio equo e solidale di cui all'articolo 4, nonché per il monitoraggio della filiera integrale di cui all'articolo 5.
      3. Le risorse derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, comma 2, sono assegnate al fondo istituito ai sensi del comma 2 del presente articolo.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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