Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 639


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato SALTAMARTINI
Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e altre disposizioni riguardanti l'ordinamento delle professioni del turismo montano
Presentata il 3 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Con la legge 2 gennaio 1989, n. 6, il legislatore statale intervenne per istituire l'ordine professionale delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna, superando l'originario carattere amatoriale di queste attività e trasformandole in vere e proprie professioni (Corte costituzionale, sentenza n. 372 del 3 luglio 1989). In particolare, la figura professionale della guida alpina è l'unica idonea a svolgere le attività espressamente codificate sia nella conduzione di clienti sia nell'insegnamento, ovvero quelle di:

          a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni di montagna;

          b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

          c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione di quelle sciistiche su piste di sci alpino e di sci nordico.

      Per poter essere abilitati all'esercizio dell'attività è necessario seguire appositi corsi teorico-pratici e superare i relativi esami. L'esercizio professionale non comporta necessariamente, invece, la continuità e l'esclusività della professione, che può quindi essere svolta anche saltuariamente o stagionalmente.


      La professione si articola in due gradi: «aspirante guida» e «guida alpina – maestro di alpinismo».
      All'aspirante guida – che deve conseguire il grado di guida alpina entro dieci anni dalla sua abilitazione, pena la decadenza dall'appartenenza all'albo – è permesso svolgere le attività di insegnamento all'interno delle scuole di alpinismo e quelle di accompagnamento ad esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, definite dalle leggi regionali in base alle caratteristiche dei territori montani.
      Le guide alpine e gli aspiranti guida possono, inoltre, conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi e il superamento dei relativi esami, le specializzazioni di «arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio» e di «speleologia», nonché di altre eventuali specializzazioni definite dal Collegio nazionale delle guide alpine.
      L'accompagnatore di media montagna svolge la medesima attività di accompagnamento prevista per la guida alpina (non quella di insegnamento), ma con l'esclusione «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di strumenti quali corda, piccozza e ramponi» (articolo 21, comma 2, della legge n. 6 del 1989).
      La legge nazionale si è limitata, però, a definire l'attività dell'accompagnatore di media montagna e a fissare gli elementi tipici della libera professione (obbligo di formazione, abilitazione e iscrizione all'albo), mentre ha demandato alle regioni non solo il compito di occuparsi delle loro formazione e abilitazione, ma soprattutto la scelta in merito alla previsione o meno di tale figura nel proprio ordinamento.
      La legge n. 6 del 1989 accennava, inoltre, alla figura della guida vulcanologica, ma solo per evitare che le sue competenze potessero sovrapporsi a quelle della guida alpina. A tale scopo, infatti, aveva previsto che l'attività di accompagnamento di persone in ascensioni o in escursioni sui vulcani fosse riservata alle guide alpine e agli ispiranti guida qualora avesse comportato «percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati» o avesse richiesto «per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi».
      Negli altri casi, l'attività poteva essere svolta anche dalle guide vulcanologiche «formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali» (articolo 23, comma 2, della legge n. 6 del 1989).
      La ricognizione della legislazione regionale relativa alle professioni del turismo montano ha messo in evidenza diversi aspetti.
      Innanzitutto solo alcune regioni hanno provveduto a emanare una disciplina attuativa della legge n. 6 del 1989 e hanno introdotto, nel proprio ordinamento, norme sulla professione della guida alpina.
      Un numero ancora più esiguo di regioni, soprattutto a causa della facoltà lasciata alle regioni stesse dalla legge n. 6 del 1989, ha introdotto norme relative alla professione di accompagnatore di media montagna.
      In molte regioni, poi, sono state create nuove figure professionali le cui competenze spesso si sovrappongono a quelle delle figure create dalla legge n. 6 del 1989.
      Occorre ricordare, al riguardo, che la competenza a istituire figure professionali, a prescindere dal settore in cui la professione si esplica, rientra, in base all'articolo 117 della Costituzione, nella competenza concorrente tra Stato e regioni. Ciò comporta, come ha più volte chiarito anche la Corte costituzionale (sentenze nn. 355 del 2005, 153 del 2006, 423 del 2006, 424 del 2006, 449 del 2006, 57 del 2007 e 179 del 2008) che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato.
      Esula, di conseguenza, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.
      Tale principio, indipendentemente dalla specifica area caratterizzante la «professione», si configura come principio fondamentale invalicabile dalla legge regionale (citate sentenze della Corte costituzionale nn. 424 del 2005 e 179 del 2008). Anche «l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale» da parte di leggi regionali viola la competenza dello Stato, «risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore della professione, costituente principio fondamentale della materia e quindi di competenza statale».
      L'istituzione di un ordinamento professionale trae origine, infatti, dall'esigenza di disciplinare alcuni aspetti di rilevanza nazionale legati a una data professione; sono, in altre parole, la rilevanza pubblica dell'attività e l'esigenza di uniformità e di uguale trattamento sul territorio nazionale a motivare – a tutela sia di chi la esercita sia del pubblico – l'intervento del legislatore e l'istituzione dell'ordinamento professionale.
      Si ricorda, infine, che con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, recante «Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131», il legislatore nazionale, nell'individuare i princìpi fondamentali in materia di professioni validi come cornice per le leggi regionali, ha ribadito che la potestà legislativa regionale può esercitarsi solo sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale e che spetta alla legge statale definire i requisiti tecnico-professionali e i titoli necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.
      Il mancato recepimento della normativa statale da parte di alcune regioni, la scelta, di un numero ancora maggiore di esse, di non istituire la figura dell'accompagnatore di media montagna e di creare, di propria iniziativa, nuove figure professionali le cui competenze possono sovrapporsi con quelle delle guide e degli accompagnatori, ha disatteso le aspettative del legislatore del 1989 e, soprattutto, ha creato un'accentuata disomogeneità tra le varie regioni italiane e ha causato una preoccupante confusione non solo per gli utenti del turismo, ma anche per gli stessi operatori del settore.
      La mancata attuazione della legge n. 6 del 1989, nonché l'assenza di adeguamento della materia ai cambiamenti sopravvenuti hanno portato, inoltre, ad una proliferazione di figure «non professionali» che svolgono attività con il pubblico pur essendo prive dell'adeguata formazione, il che vanifica proprio il senso della tutela pubblicistica della professione.
      Si rendono, pertanto, necessari una riforma e un parziale riordino del comparto professionale del turismo montano già esistente (guide alpine, accompagnatori di media montagna, guide vulcanologiche), con particolare attenzione all'armonizzazione delle norme regionali in vigore.
      Le trasformazioni intervenute in questi ultimi anni nel mondo del turismo montano rendono, inoltre, urgente l'individuazione e l'istituzione di nuove figure professionali, prima fra tutte quella del «maestro di arrampicata», attività che si realizza soprattutto in aree non alpine e che deve prevedere competenze specifiche sui terreni rocciosi.
      Tale intervento si rende necessario, in via prioritaria, per garantire la salute e la sicurezza degli utenti, nonché per offrire loro la certezza di potersi affidare a professionisti adeguatamente preparati e costantemente controllati nel loro operato.
      Il riordino della materia permetterebbe a numerose persone, che attualmente svolgono queste attività in forma non professionale, di accedere in forma professionale e con tutte le garanzie necessarie (coperture assicurative e previdenziali, forma giuridica corretta) all'attività di accompagnamento e di insegnamento in ambiente.
      L'intervento auspicato, inoltre, non solo andrebbe a vantaggio dell'intero comparto turistico traducendosi in una garanzia di offerta di servizi di alta qualità, ma andrebbe anche a beneficio dell'erario statale in quanto farebbe emergere settori attualmente non sottoposti a tassazione.
      Analizzando la proposta di legge, l'articolo 1 stabilisce che la legge statale reca i princìpi fondamentali sulla disciplina delle figure di guida alpina e di accompagnatore di media montagna.
      Alla normativa statale sono riservati l'individuazione dei princìpi fondamentali delle professioni del turismo montano abilitate all'insegnamento delle tecniche alpinistiche e all'accompagnamento su determinati terreni.
      La legge statale può individuare, altresì, nuove figure professionali (articolo 2), mentre le regioni, oltre ad adeguare la propria legislazione sulla base della legge statale, sono competenti alla formazione delle figure professionali. La formazione è effettuata tramite i collegi regionali delle guide alpine nel rispetto del «livello minimo di formazione» stabilito dal collegio nazionale delle guide alpine (articolo 3). Si tratta, in sostanza, di una piattaforma nazionale della formazione, che costituisce il riferimento programmatico di tutti i cicli di formazione per le diverse figure professionali. Questo al fine di garantire una formazione omogenea su tutto il territorio nazionale, presupposto indispensabile per il riconoscimento reciproco dei titoli rilasciati dalle regioni e quindi per garantire la libera circolazione dei professionisti abilitati.
      Per la professione di guida alpina il collegio nazionale deve attenersi ai criteri internazionali definiti dall'Unione internazionale delle associazioni delle guide di montagna, l'organizzazione in cui si riconoscono gli organismi di rappresentanza delle guide alpine di oltre ventitré Paesi, ivi inclusa l'Italia.
      Al fine di facilitare le regioni dove non è presente un collegio regionale delle guide alpine, tale servizio è fornito dal collegio nazionale tramite le proprie strutture.
      L'articolo 4 istituisce la nuova professione del maestro di arrampicata per sopperire alla mancanza di una figura professionale specificamente orientata all'arrampicata sportiva:

          1) l'esigenza di una figura dedicata all'arrampicata è sentita in molte parti d'Italia, particolarmente in quelle aree dove non sono presenti le guide alpine;

          2) attualmente operano in questo settore persone non abilitate, con formazione approssimativa e senza le adeguate coperture assicurative e previdenziali. Questo comporta un pericolo per la sicurezza degli utenti che non sanno se si stanno affidando (o se stanno affidando i loro figli) a persone adeguatamente preparate, aggiornate e controllate da un ordine professionale;

          3) la formazione del maestro di arrampicata è limitata al terreno roccioso che non presenti difficoltà di tipo alpinistico; si rende quindi necessario individuare quali sono gli ambienti di competenza nelle diverse regioni. In particolare vanno definiti gli ambiti entro i quali queste persone non solo siano in grado di svolgere il loro lavoro, ma soprattutto di garantire un livello di sicurezza adeguato per gli utenti;

          4) si fornisce un'adeguata risposta a coloro che scelgono di dedicarsi in modo serio e professionale a quest'attività garantendo loro un'adeguata preparazione, periodici corsi di aggiornamento e la possibilità di regolarizzare la loro posizione sia in termini fiscali che assicurativi. Inoltre i collegi regionali delle guide alpine possono offrire un valido appoggio per tutte le problematiche che riguardano l'attività;

          5) conseguentemente si determina un incremento dell'offerta turistica, in sintonia con quanto già avviene nelle altre nazioni;

          6) si tratta di un concreto contributo all'occupazione in attività ecosostenibili, particolarmente tra i giovani.

      Gli articoli 5 e 7 novellano, rispettivamente, le disposizioni relative alle professioni di accompagnatore di media montagna e di guida alpina vulcanologica e guida vulcanologica, contenute negli articoli 21 e 23 della legge n. 6 del 1989.
      L'esigenza di un accompagnamento escursionistico qualificato è sentita in molte parti d'Italia, particolarmente in quelle aree dove non sono presenti le

guide alpine. Attualmente espletano l'attività di accompagnatore sia operatori regolarmente abilitati, come previsto dall'articolo 21 della legge n. 6 del 1989, sia soggetti privi di una formazione riconosciuta, sia altri soggetti provvisti di titoli conseguiti in forza di legislazioni concorrenti degli enti locali. La formazione assente o approssimativa, le difformità nelle competenze tra aree geografiche, l'inadeguatezza delle coperture assicurative e previdenziali e la mancata iscrizione negli appositi elenchi speciali rendono, attualmente, aleatoria ogni pretesa identità professionale.
      La formazione dell'accompagnatore di media montagna è limitata al terreno escursionistico che non presenti difficoltà tali da richiedere l'utilizzo di materiale alpinistico; si rende quindi necessario individuare, da parte delle regioni, quali sono gli ambienti di loro competenza nelle diverse aree geografiche. In particolare vanno definiti gli ambiti a loro professionalmente preclusi, in quanto possono presentare insidie naturali e richiedere abilità tecniche che esulano dalla loro formazione, questo al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato agli utenti.
      Una formazione omogenea e incentrata sugli aspetti culturali negli ambiti naturalistici, storici e antropologici dell'escursionismo di media montagna consentirebbe la creazione di un'autentica figura professionale, oggi indispensabile per la valorizzazione del territorio sotto il profilo turistico.
      Si fornisce un'adeguata risposta a coloro che scelgono di dedicarsi in modo professionale, anche se non continuativo, a quest'attività garantendo loro un'adeguata preparazione, periodici corsi di aggiornamento e la possibilità di regolarizzare la loro posizione sia in termini fiscali che assicurativi. Inoltre i collegi regionali possono offrire un valido appoggio per tutte le problematiche che riguardano l'attività.
      L'articolo 6 interviene in merito agli elenchi speciali per le figure complementari e assimilabili alla guida alpina e riprende quanto già previsto dall'articolo 22 della legge n. 6 del 1989. La formula degli elenchi speciali permette di riunire figure che si differenziano solo per aree di competenza, ma che sono strettamente legate all'ambiente montano, creando così un unico referente per l'ambito delle professioni turistiche della montagna. L'accomunamento alla consolidata e prestigiosa professione di guida alpina, condotta oggi a tempo pieno da molti iscritti, con le figure nuove o in via di affermazione, che praticano perlopiù in modo non continuativo, potrà consentire una maggiore rappresentatività di tutto il comparto soprattutto a beneficio delle figure più deboli.
      L'inserimento tramite gli elenchi speciali nell'organizzazione delle guide alpine, oltre alla fruizione di tutti i servizi offerti dai collegi, consente a queste figure di adempiere alla propria formazione all'interno dei progetti formativi delle guide alpine. In tale modo i titoli di accompagnatore e di maestro di arrampicata sono riconosciuti come propedeutici all’iter formativo degli aspiranti guida alpina. Solo grazie alla tenuta degli elenchi da parte dei collegi regionali tali figure possono concorrere a determinare i criteri formativi da concordare con le regioni. Il comune di riferimento nel collegio nazionale, per le competenze in materia di formazione attribuitegli dall'articolo 16 della legge n. 6 del 1989, rappresenta una garanzia di uniformità dei titoli anche per le figure ricomprese negli elenchi speciali, presupposto indispensabile per ogni riconoscimento reciproco da parte dei competenti organi regionali, come già avviene per le guide alpine.
      Con l'articolo 7 si intende, oltre a quanto già rilevato, dare una soluzione ai problemi specifici dei collegi regionali delle guide alpine della Campania e della Sicilia. È assolutamente necessario consentire il prosieguo dell'attività a queste realtà molto particolari e di grande valenza storica, mantenendo, conformemente alla volontà da loro espressa, il legame con tutte le guide alpine d'Italia. Al momento i due collegi costituiti e operanti nelle regioni Campania e Sicilia possono esistere in ragione della presenza in tali regioni di guide alpine. Queste guide alpine conseguirono l'abilitazione grazie a una sanatoria che una trentina di anni fa aveva parificato il titolo di guida vulcanologica a quello di guida alpina. Da allora nessuno ha più ottenuto tale qualifica e il rischio che si corre è l'estinzione degli attuali titolati con conseguente chiusura dei collegi. L'intervento normativo, resosi necessario per scongiurare quest'evenienza, individua nella guida alpina vulcanologica la figura professionale equivalente e peculiare delle regioni Campania e Sicilia parificata alla guida alpina per la costituzione dei collegi e per la tenuta degli albi.
      La differenziazione, già insita nella denominazione, si esplicita attraverso un percorso formativo definito, che prevede un utilizzo di tecniche e di attrezzature alpinistiche limitato alle specificità del terreno di competenza e alle esigenze professionali connesse; ne consegue, pertanto, che il loro ambito operativo sarà limitato ai vulcani. Le guide vulcanologiche sono invece parificate agli accompagnatori di media montagna. Rimane inalterata la facoltà di esercitare sui vulcani delle guide alpine e degli aspiranti guida alpina, così come avviene attualmente.
      L'articolo 8 prevede la possibilità anche per gli accompagnatori di media montagna, per i maestri di arrampicata e per le guide vulcanologiche di ottenere le specializzazioni a loro riservate. È un aiuto che permette di ampliare il loro ambito di competenza e di fare di queste figure, qualora decidessero di fermarsi a questo livello e di non accedere alla qualifica di guida alpina, dei professionisti a tempo pieno. L'intervento tramite le specializzazioni contribuisce a parificare le competenze con i pari titolati provenienti dall'estero.
      L'articolo 9 ha lo scopo di risolvere l'annoso problema delle qualifiche con valenza regionale. È auspicabile che non esistano limitazioni di tipo amministrativo al lavoro dei professionisti, ma solamente limiti dati dalle diverse tipologie ambientali in funzione della preparazione degli operatori e della sicurezza che bisogna necessariamente garantire agli utenti.
      L'articolo 10 reca una disposizione transitoria: infatti agli attuali titolati da parte delle regioni e degli enti parco si riconosce la formazione già acquisita e, dopo una valutazione tecnica, si provvede a integrare la parte mancante. Al termine del percorso formativo un esame di abilitazione permetterà loro di iscriversi ai rispettivi elenchi speciali e quindi di operare come tutti gli altri soggetti. Vengono tenuti in considerazione i titoli posseduti alla data di entrata in vigore della legge e per un periodo di tempo limitato. Entro breve auspichiamo di raggiungere l'obiettivo di unificare titoli, competenze e capacità su tutto il territorio nazionale.
      L'articolo 11 corregge un punto controverso della normativa vigente. Allo stato attuale non è prevista nessuna forma di rappresentanza negli organi direttivi dei vari collegi regionali delle guide alpine, per gli iscritti negli elenchi speciali. Pur considerando la loro qualifica come parziale, rispetto al titolo di guida alpina, riteniamo che vada garantita una forma di rappresentanza diretta. La determinazione numerica dei rappresentanti in seno al direttivo del collegio nazionale è posta a salvaguardia delle guide alpine che sono i titolari dell'ente di rappresentanza della categoria professionale in tutti i suoi aspetti. Per tutte le figure assimilate va considerato come l'iscrizione negli elenchi speciali costituisca una fase transitoria per coloro che intendono poi proseguire nella formazione e ottenere il titolo di guida alpina.
      L'articolo 12 identifica nelle scuole di alpinismo la forma di lavoro associato delle guide alpine. Con tale articolo si afferma che gli iscritti negli elenchi speciali possono svolgere l'attività presso tali scuole, una questione che nella legge n. 6 del 1989 non è ben definita. Le scuole di alpinismo rappresentano la struttura di riferimento per le attività professionali della montagna nell'ambito dei comprensori turistici. La possibilità di operare unitamente alle guide alpine costituisce un'opportunità importante per le figure professionali iscritte negli elenchi speciali, che generalmente sono prive di una struttura di riferimento autonoma in ragione di una professione esercitata in modo non esclusivo e continuativo. Le scuole di alpinismo, con l'inserimento degli accompagnatori e dei maestri di arrampicata, divengono il riferimento dell'offerta dei servizi turistici inerenti la montagna. Le forme di lavoro associato così strutturate, soprattutto se opportunamente incentivate tramite iniziative delle istituzioni locali e interazione con il territorio, costituiscono una migliore offerta per il comparto turistico e un'opportunità di un rapido inserimento dei giovani in questa realtà lavorativa.
      L'articolo 13 interviene in merito alla definizione del concetto di «materiale alpinistico». L'elenco, già predisposto dal collegio nazionale nel 2007, costituisce un importante punto di riferimento in occasione di perizie, cause legali e controversie di vario genere. L'inserimento nella presente proposta di legge permette di «ufficializzare» uno strumento già largamente utilizzato.
      L'articolo 14 prevede il rinvio alla legge n. 6 del 1989 e ai regolamenti interni del collegio nazionale e dei collegi regionali per quanto non espressamente disciplinato dalla legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi fondamentali).

      1. La presente legge detta i princìpi fondamentali in materia di ordinamento delle professioni del turismo montano, abilitate all'insegnamento delle tecniche alpinistiche, sci-alpinistiche ed escursionistiche che richiedono per la progressione l'impiego di tecniche e di materiali alpinistici, nonché all'accompagnamento in ascensioni in roccia, neve e ghiaccio, in escursioni sul territorio montano e in ambiente ipogeo.
      2. Le figure professionali di guida alpina-maestro di alpinismo, di accompagnatore di media montagna e di guida vulcanologica sono disciplinate dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6.
      3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.
(Individuazione di nuove figure professionali).

      1. L'individuazione di nuove figure professionali del turismo montano e la fissazione dei pertinenti requisiti fondamentali spettano allo Stato, che istituisce con legge i relativi elenchi speciali, la cui tenuta è affidata ai collegi regionali delle guide di cui all'articolo 13 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, di seguito denominati «collegi regionali».

Art. 3.
(Formazione).

      1. La formazione delle figure professionali del turismo montano individuate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge è di competenza delle regioni, che vi provvedono attraverso i rispettivi collegi regionali, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, di seguito denominato «collegio nazionale».
      2. Per la formazione professionale delle guide alpine, il collegio nazionale si attiene ai criteri internazionali dell'Unione internazionale delle associazioni delle guide di montagna (UIAGM) o di un pari organismo internazionale.
      3. Nelle regioni prive di un proprio collegio regionale si fa riferimento al collegio nazionale.

Art. 4.
(Maestro di arrampicata).

      1. Sono istituiti la figura professionale del maestro di arrampicata e il relativo elenco speciale. È maestro di arrampicata chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

          a) accompagnamento di persone in arrampicata su roccia e su strutture, naturali e artificiali, appositamente predisposte, con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate;

          b) insegnamento delle tecniche di arrampicata su roccia e su strutture, naturali e artificiali, appositamente predisposte, con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate.

      2. Al maestro di arrampicata è permesso l'uso di tecniche e di materiale alpinistico relativi al terreno di competenza ai sensi di quanto previsto dal comma 1.


      3. Le regioni, acquisito il parere motivato del rispettivo collegio regionale o, se mancante, del collegio nazionale, provvedono a individuare e a delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività del maestro di arrampicata.
      4. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.
Art. 5.
(Accompagnatore di media montagna).

      1. L'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:
      «Art. 21. – (Accompagnatore di media montagna).1. È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici.
      2. L'accompagnamento in escursioni su terreno innevato è subordinato alla frequenza con esito positivo del relativo corso di specializzazione.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere motivato del rispettivo collegio regionale delle guide o, se mancante, del collegio nazionale delle guide, provvedono a individuare e a delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnamento in media montagna.
      4. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo».

Art. 6.
(Elenchi speciali).

      1. L'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, di cui all'articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, e l'elenco speciale dei maestri di arrampicata,

di cui all'articolo 4 della presente legge, sono tenuti dai competenti collegi regionali. Nelle regioni prive di un collegio regionale gli elenchi speciali sono tenuti dal collegio nazionale.
Art. 7.
(Guida alpina vulcanologica e guida vulcanologica).

      1. L'articolo 23 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:
      «Art. 23. – (Guida alpina vulcanologica e guida vulcanologica).1. È guida alpina vulcanologica chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni e in ascensioni su vulcani, con esclusione dei ghiacciai.
      2. Alla guida alpina vulcanologica è permesso l'uso di tecniche e di materiale alpinistici relativi al terreno di competenza.
      3. È guida vulcanologica chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su vulcani attivi, con l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici.
      4. Nelle regioni Campania e Sicilia possono essere istituiti i collegi regionali delle guide alpine vulcanologiche e delle guide vulcanologiche, con le stesse modalità previste per l'istituzione dei collegi regionali delle guide alpine, ai quali sono parificati.
      5. Le regioni Campania e Sicilia, sentito il parere motivato del rispettivo collegio regionale delle guide o, se mancante, del collegio nazionale delle guide, provvedono a individuare e a delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnamento in escursioni e in ascensioni su vulcani.
      6. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, in escursioni e in ascensioni su vulcani che presentino percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni

innevati o in zone che possano richiedere per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici è riservata alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti ai relativi albi.
      7. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo».
Art. 8.
(Specializzazioni).

      1. Gli accompagnatori di media montagna, i maestri di arrampicata e le guide vulcanologiche possono conseguire le specializzazioni per loro individuate dal collegio nazionale. I contenuti e le modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale.

Art. 9.
(Esercizio dell'attività).

      1. L'accompagnatore di media montagna, il maestro di arrampicata e la guida vulcanologica possono esercitare la propria attività senza limitazioni di carattere regionale, nel rispetto delle apposite aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 10.
(Riconoscimento dei titoli).

      1. Sono riconosciuti i titoli per l'accompagnamento in escursioni sul territorio montano rilasciati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Sono riconosciuti i titoli per l'accompagnamento in escursioni sul territorio montano rilasciati dagli enti parco e dagli altri enti gestori di aree protette prima della data di entrata in vigore della presente legge.


      3. I soggetti in possesso dei titoli di cui ai commi 1 e 2 devono conseguire la qualifica di accompagnatore di media montagna mediante il superamento di un apposito corso di formazione e il conseguimento dell'abilitazione tramite un esame regionale ed essere iscritti negli appositi elenchi speciali entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11.
(Rappresentanza degli elenchi speciali).

      1. Sono membri del direttivo del collegio nazionale, di cui all'articolo 15, commi 2 e seguenti, della legge 2 febbraio 1989, n. 6, anche un rappresentante dell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, un rappresentante dell'elenco speciale dei maestri di arrampicata e un rappresentante dell'elenco speciale delle guide vulcanologiche.
      2. Sono membri del direttivo del collegio regionale, di cui ai commi 4 e seguenti all'articolo 13 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, e hanno diritto di voto anche i rappresentanti degli elenchi speciali di cui al comma 1 del presente articolo, nelle seguenti misure: un rappresentante qualora il numero degli iscritti nell'elenco sia inferiore alla metà di quello degli iscritti all'albo delle guide alpine e degli aspiranti guida; due rappresentanti qualora il numero degli iscritti nell'elenco sia pari o superiore alla metà di quello degli iscritti al citato albo delle guide alpine e degli aspiranti guida.

Art. 12.
(Scuola di alpinismo).

      1. Le scuole di alpinismo di cui all'articolo 19 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, rappresentano la forma di lavoro associato delle guide alpine.
      2. Gli accompagnatori di media montagna, i maestri di arrampicata e le guide vulcanologiche, iscritti negli elenchi speciali

dei rispettivi collegi regionali, possono svolgere le attività di loro competenza nelle scuole di alpinismo con le stesse modalità previste per gli aspiranti guida alpina.
Art. 13.
(Materiale alpinistico e tecniche alpinistiche).

      1. Per materiale alpinistico si intende il materiale compreso nell'elenco approvato dal collegio nazionale periodicamente aggiornato.
      2. Per tecniche alpinistiche si intendono le tecniche individuate dai testi tecnici del collegio nazionale e oggetto di insegnamento nei corsi di formazione e di aggiornamento.

Art. 14.
(Norme di rinvio).

      1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 2 gennaio 1989, n. 6, nonché i regolamenti interni del collegio nazionale e dei collegi regionali.

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