Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 639 |
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni di montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione di quelle sciistiche su piste di sci alpino e di sci nordico.
Per poter essere abilitati all'esercizio dell'attività è necessario seguire appositi corsi teorico-pratici e superare i relativi esami. L'esercizio professionale non comporta necessariamente, invece, la continuità e l'esclusività della professione, che può quindi essere svolta anche saltuariamente o stagionalmente.
1) l'esigenza di una figura dedicata all'arrampicata è sentita in molte parti d'Italia, particolarmente in quelle aree dove non sono presenti le guide alpine;
2) attualmente operano in questo settore persone non abilitate, con formazione approssimativa e senza le adeguate coperture assicurative e previdenziali. Questo comporta un pericolo per la sicurezza degli utenti che non sanno se si stanno affidando (o se stanno affidando i loro figli) a persone adeguatamente preparate, aggiornate e controllate da un ordine professionale;
3) la formazione del maestro di arrampicata è limitata al terreno roccioso che non presenti difficoltà di tipo alpinistico; si rende quindi necessario individuare quali sono gli ambienti di competenza nelle diverse regioni. In particolare vanno definiti gli ambiti entro i quali queste persone non solo siano in grado di svolgere il loro lavoro, ma soprattutto di garantire un livello di sicurezza adeguato per gli utenti;
4) si fornisce un'adeguata risposta a coloro che scelgono di dedicarsi in modo serio e professionale a quest'attività garantendo loro un'adeguata preparazione, periodici corsi di aggiornamento e la possibilità di regolarizzare la loro posizione sia in termini fiscali che assicurativi. Inoltre i collegi regionali delle guide alpine possono offrire un valido appoggio per tutte le problematiche che riguardano l'attività;
5) conseguentemente si determina un incremento dell'offerta turistica, in sintonia con quanto già avviene nelle altre nazioni;
6) si tratta di un concreto contributo all'occupazione in attività ecosostenibili, particolarmente tra i giovani.
Gli articoli 5 e 7 novellano, rispettivamente, le disposizioni relative alle professioni di accompagnatore di media montagna e di guida alpina vulcanologica e guida vulcanologica, contenute negli articoli 21 e 23 della legge n. 6 del 1989.
L'esigenza di un accompagnamento escursionistico qualificato è sentita in molte parti d'Italia, particolarmente in quelle aree dove non sono presenti le
1. La presente legge detta i princìpi fondamentali in materia di ordinamento delle professioni del turismo montano, abilitate all'insegnamento delle tecniche alpinistiche, sci-alpinistiche ed escursionistiche che richiedono per la progressione l'impiego di tecniche e di materiali alpinistici, nonché all'accompagnamento in ascensioni in roccia, neve e ghiaccio, in escursioni sul territorio montano e in ambiente ipogeo.
2. Le figure professionali di guida alpina-maestro di alpinismo, di accompagnatore di media montagna e di guida vulcanologica sono disciplinate dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. L'individuazione di nuove figure professionali del turismo montano e la fissazione dei pertinenti requisiti fondamentali spettano allo Stato, che istituisce con legge i relativi elenchi speciali, la cui tenuta è affidata ai collegi regionali delle guide di cui all'articolo 13 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, di seguito denominati «collegi regionali».
1. La formazione delle figure professionali del turismo montano individuate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge è di competenza delle regioni, che vi provvedono attraverso i rispettivi collegi regionali, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, di seguito denominato «collegio nazionale».
2. Per la formazione professionale delle guide alpine, il collegio nazionale si attiene ai criteri internazionali dell'Unione internazionale delle associazioni delle guide di montagna (UIAGM) o di un pari organismo internazionale.
3. Nelle regioni prive di un proprio collegio regionale si fa riferimento al collegio nazionale.
1. Sono istituiti la figura professionale del maestro di arrampicata e il relativo elenco speciale. È maestro di arrampicata chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in arrampicata su roccia e su strutture, naturali e artificiali, appositamente predisposte, con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate;
b) insegnamento delle tecniche di arrampicata su roccia e su strutture, naturali e artificiali, appositamente predisposte, con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate.
2. Al maestro di arrampicata è permesso l'uso di tecniche e di materiale alpinistico relativi al terreno di competenza ai sensi di quanto previsto dal comma 1.
1. L'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:
«Art. 21. – (Accompagnatore di media montagna). – 1. È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici.
2. L'accompagnamento in escursioni su terreno innevato è subordinato alla frequenza con esito positivo del relativo corso di specializzazione.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere motivato del rispettivo collegio regionale delle guide o, se mancante, del collegio nazionale delle guide, provvedono a individuare e a delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnamento in media montagna.
4. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo».
1. L'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, di cui all'articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, e l'elenco speciale dei maestri di arrampicata,
di cui all'articolo 4 della presente legge, sono tenuti dai competenti collegi regionali. Nelle regioni prive di un collegio regionale gli elenchi speciali sono tenuti dal collegio nazionale. 1. L'articolo 23 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:
«Art. 23. – (Guida alpina vulcanologica e guida vulcanologica). – 1. È guida alpina vulcanologica chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni e in ascensioni su vulcani, con esclusione dei ghiacciai.
2. Alla guida alpina vulcanologica è permesso l'uso di tecniche e di materiale alpinistici relativi al terreno di competenza.
3. È guida vulcanologica chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su vulcani attivi, con l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici.
4. Nelle regioni Campania e Sicilia possono essere istituiti i collegi regionali delle guide alpine vulcanologiche e delle guide vulcanologiche, con le stesse modalità previste per l'istituzione dei collegi regionali delle guide alpine, ai quali sono parificati.
5. Le regioni Campania e Sicilia, sentito il parere motivato del rispettivo collegio regionale delle guide o, se mancante, del collegio nazionale delle guide, provvedono a individuare e a delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnamento in escursioni e in ascensioni su vulcani.
6. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, in escursioni e in ascensioni su vulcani che presentino percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni
1. Gli accompagnatori di media montagna, i maestri di arrampicata e le guide vulcanologiche possono conseguire le specializzazioni per loro individuate dal collegio nazionale. I contenuti e le modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale.
1. L'accompagnatore di media montagna, il maestro di arrampicata e la guida vulcanologica possono esercitare la propria attività senza limitazioni di carattere regionale, nel rispetto delle apposite aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Sono riconosciuti i titoli per l'accompagnamento in escursioni sul territorio montano rilasciati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono riconosciuti i titoli per l'accompagnamento in escursioni sul territorio montano rilasciati dagli enti parco e dagli altri enti gestori di aree protette prima della data di entrata in vigore della presente legge.
1. Sono membri del direttivo del collegio nazionale, di cui all'articolo 15, commi 2 e seguenti, della legge 2 febbraio 1989, n. 6, anche un rappresentante dell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, un rappresentante dell'elenco speciale dei maestri di arrampicata e un rappresentante dell'elenco speciale delle guide vulcanologiche.
2. Sono membri del direttivo del collegio regionale, di cui ai commi 4 e seguenti all'articolo 13 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, e hanno diritto di voto anche i rappresentanti degli elenchi speciali di cui al comma 1 del presente articolo, nelle seguenti misure: un rappresentante qualora il numero degli iscritti nell'elenco sia inferiore alla metà di quello degli iscritti all'albo delle guide alpine e degli aspiranti guida; due rappresentanti qualora il numero degli iscritti nell'elenco sia pari o superiore alla metà di quello degli iscritti al citato albo delle guide alpine e degli aspiranti guida.
1. Le scuole di alpinismo di cui all'articolo 19 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, rappresentano la forma di lavoro associato delle guide alpine.
2. Gli accompagnatori di media montagna, i maestri di arrampicata e le guide vulcanologiche, iscritti negli elenchi speciali
1. Per materiale alpinistico si intende il materiale compreso nell'elenco approvato dal collegio nazionale periodicamente aggiornato.
2. Per tecniche alpinistiche si intendono le tecniche individuate dai testi tecnici del collegio nazionale e oggetto di insegnamento nei corsi di formazione e di aggiornamento.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 2 gennaio 1989, n. 6, nonché i regolamenti interni del collegio nazionale e dei collegi regionali.