Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 350 |
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«5-bis. Qualora, in ragione di un prolungato periodo di affidamento, il minore dichiarato adottabile risulti unito alla famiglia affidataria da un rapporto stabile e duraturo e da un legame affettivo significativo, la famiglia affidataria è valutata preferenzialmente ai fini adottivi. In tali casi è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni consolidatesi durante l'affidamento».
2. All'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) dalla famiglia unita al minore da un preesistente rapporto stabile e duraturo e da un legame affettivo significativo maturato nel corso di un protratto periodo di affidamento»;
b) al comma 3, dopo le parole: «lettere a),» è inserita la seguente: «a-bis),».