Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 391 |
1. Dopo il primo comma dell'articolo 2449 del codice civile è inserito il seguente:
«Lo Stato e gli enti pubblici che hanno partecipazioni in una società per azioni indicano gli amministratori, i sindaci e i componenti dei consigli di sorveglianza scegliendoli all'interno di terne di nomi selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica, a pena di nullità delle nomine».
2. Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a disciplinare le procedure di evidenza pubblica previste dal secondo comma dell'articolo 2449 del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.