Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 406


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, MOLTENI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, BORGHESI, BUSIN, CAON, MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI
Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie
Presentata il 21 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'attuale formulazione dell'articolo 490 del codice di procedura civile, rubricato «Pubblicità degli avvisi», dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia con un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico. Il giudice può anche disporre che l'avviso sia inserito una o più volte in determinati giornali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Ad avviso dei proponenti questa formulazione risulta incompleta, poiché – per la pubblicità delle aste giudiziarie – prevede solo la carta stampata e internet. Entrambi sono mezzi di «nicchia» per target culturali e di età. Il mezzo televisivo, invece, è il mezzo generalista per antonomasia, quello che è visto da utenti di tutti i ceti, sesso, età e livelli culturali. Il decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2006, stabilisce i criteri e le modalità con cui sono individuati i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. In base a tale provvedimento i siti internet sono formalmente autorizzati a effettuare la pubblicità delle vendite giudiziarie per tutti i tribunali appartenenti ai distretti di corte d'appello italiani. Pertanto è necessario liberalizzare il sistema, includendo anche il mezzo televisivo nelle previsioni dell'articolo 490 del codice di procedura civile, poiché esso è l'unico mezzo in grado di raggiungere l'intera popolazione e quindi di far crescere e aumentare le offerte per le aste giudiziarie e di dar loro maggiore trasparenza. Inoltre, in tal modo, si assicurerebbero entrate per le emittenti televisive locali, dal cui sviluppo dipende il futuro delle piccole e medie imprese (PMI) che rappresentano il 70,8 per cento del prodotto interno lordo (PIL) nazionale e oltre 9 milioni di posti di lavoro. Con maggiori entrate le emittenti televisive locali potrebbero investire di più in termini di produzione e di acquisto di programmi che porterebbero ad ascolti maggiori; in tal modo, molti più soggetti vedrebbero la pubblicità dei prodotti locali, di cui aumenterebbero i consumi. Aumentando i consumi dei prodotti locali, crescerebbero le PMI, il PIL complessivo del Paese e i livelli occupazionali.
      Con la presente proposta di legge si prevede una modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile in materia di pubblicità degli avvisi nel procedimento di espropriazione forzata, allargando gli obblighi di pubblicazione delle aste giudiziarie alle emittenti televisive locali e abolendo il privilegio esistente in favore della carta stampata.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale» sono inserite le seguenti: «nonché sulle emittenti televisive locali che trasmettono in tecnica digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie e che registrano maggiori ascolti certificati dalla società Auditel».

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