Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 471 |
1. Ai malati oncologici, riconosciuti invalidi civili ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, così come prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per tutto il periodo in cui devono sottoporsi ai cicli di cure chemioterapiche e radioterapiche indipendentemente dall'accertamento dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o dall'essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 100 milioni di euro l'anno per il triennio 2013-2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.