Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 522 |
la centralità del mondo degli adolescenti e dei giovani in quanto non solo futuro del mondo, ma anche soggetti del presente;
il riconoscimento dei giovani come soggetti di diritti;
valore dell'aggregazione giovanile, attribuendo un significato alla cultura dello stare insieme alla lotta contro l'anonimato e alla necessità di socializzare anche fuori dagli ambiti istituzionali (necessità degli spazi di aggregazione);
l'importanza di favorire politiche e azioni tese all'inclusione sociale dei giovani in quanto portatori di innovazione e di risorse per la società;
il diritto all'espressione ed all'espressività va inteso anche come relazione tra individui e comunità, senza creare discrepanze tra comunicazione e espressione artistica, troppo spesso considerata avulsa dalle dinamiche sociali.
Ciò significa che la formazione individuale e la formazione di società richiede una scuola pubblica di qualità. Questa proposta di legge quindi difende e riconosce le forme di aggregazione, l'auto-organizzazione dei cittadini e la promozione sociale, quali parti essenziali della formazione culturale dei cittadini.
1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, un aspetto fondamentale della cultura nazionale e un bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana. La musica giovanile in particolare rappresenta un'importante forma di espressione dell'identità dei giovani e della loro creatività ed è promossa e sostenuta in tutto il territorio nazionale quale bisogno espressivo, di comunicazione e di condivisione.
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano gli interventi necessari a:
a) promuovere lo sviluppo della musica giovanile, anche con riferimento alle forme di produzione, di distribuzione, di promozione e di ricerca;
b) favorire la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;
c) garantire e promuovere la sperimentazione e la ricerca.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze, elaborano indicazioni programmatiche e programmi triennali per lo sviluppo delle attività musicali giovanili, con l'obiettivo di assicurarne l'equilibrata diffusione sull'intero territorio nazionale.
1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, lo Stato, anche attraverso la predisposizione di un programma nazionale triennale per lo sviluppo delle attività musicali giovanili:
a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali giovanili, valorizzandone su tutto il territorio nazionale la qualità e la progettualità;
b) favorisce la diffusione della musica giovanile nelle scuole e nelle università, stabilendo forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche, teatri ed altri soggetti operanti nel settore musicale;
c) promuove le attività musicali giovanili quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, sulla base dei princìpi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità;
d) istituisce, avvalendosi dell'insieme dei diversi linguaggi e tecnologie, l'Archivio delle attività musicali giovanili, al fine di conservare la memoria creativa e mettere in rete e diffondere le esperienze culturali e giovanili;
e) promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture per la produzione e la fruizione della musica giovanile, per la ricerca e l'elaborazione musicale e per la sua distribuzione;
f) riconosce la musica giovanile come settore per nuove possibilità professionali e lavorative e favorisce le iniziative di soggetti pubblici e privati finalizzate alla formazione ed alla selezione di giovani musicisti, cantanti, esecutori ed operatori del settore;
g) favorisce azioni per garantire la creazione, il recupero e la riqualificazione di spazi nel territorio nazionale al fine di agevolare l'aggregazione e la socializzazione
tra i ragazzi e promuovere la nascita e l'affermazione di gruppi musicali giovanili;h) coordina e rende disponibili nella rete internet le attività musicali giovanili al fine di favorire il raccordo tra le varie realtà del territorio nazionale nonché la qualificazione culturale, associativa e artistica della musica rivolta al mondo dei giovani, nelle sue diverse forme ed espressioni;
i) favorisce l'individuazione di forme facilitate di corresponsione dei diritti dovuti alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ed all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) commisurate alle esigenze della musica giovanile, per favorire l'espressività e la creatività dei giovani.
2. Il programma nazionale triennale di cui al comma 1 è elaborato dal Ministro per i beni e le attività culturali sentito il Dipartimento della gioventù e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze:
a) definiscono, con cadenza triennale, il programma regionale degli interventi per la promozione e lo sviluppo delle attività musicali giovanili nonché dei servizi e delle strutture ad esse collegate;
b) possono prevedere incentivi in favore degli enti locali che, in forma singola o associata, operano per favorire il raccordo tra le varie realtà sociali del territorio e per la qualificazione culturale, associativa ed artistica della musica giovanile, nelle sue diverse forme ed espressioni;
c) garantiscono la creazione, il recupero e la riqualificazione di spazi logistici territoriali, al fine di favorire l'aggregazione e la socializzazione tra i ragazzi e di sostenere la nascita e l'affermazione di gruppi musicali giovanili;
d) favoriscono la realizzazione di siti Internet ed altri servizi allo scopo di creare a favore della musica giovanile reti e coordinamenti nel territorio, in collegamento con le attività svolte dallo Stato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e h);
e) possono prevedere incentivi per l'imprenditoria giovanile nel settore delle attività musicali e in quelli ad esso collegati, nonché nei settori della discografia e della distribuzione dei prodotti musicali;
f) operano, anche attraverso la promozione di una specifica formazione professionale, al fine di valorizzare la musica giovanile come fonte di nuove possibilità occupazionali.
1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, gli enti locali, in forma singola o associata:
a) concorrono alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) operano al fine di favorire il raccordo tra le varie realtà sociali del territorio e la qualificazione culturale, associativa e artistica della musica giovanile, nelle sue diverse forme ed espressioni;
c) attuano interventi per la creazione e il recupero di spazi logistici territoriali al fine di favorire l'aggregazione e la socializzazione dei ragazzi e di sostenere la nascita e l'affermazione di gruppi musicali giovanili;
d) realizzano sinergie con le istituzioni scolastiche in vista dell'individuazione e della concessione di spazi da destinare alle attività musicali giovanili.