Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 522


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ANTEZZA, BIONDELLI, SBROLLINI, BENI, CARRA, CARRESCIA, CIMBRO, D'INCECCO, FERRANTI, GASPARINI, GIULIETTI, LODOLINI, MARCHI, RAMPI, ROTTA, TULLO
Disposizioni per la promozione e il sostegno della musica e della creatività giovanile
Presentata il 25 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il tema della musica giovanile si situa all'interno di un quadro di riferimento più ampio che pone attenzione ai giovani e tende a riconoscerli come soggetti di diritti, oltre che a non ritardare la loro autonomia in quanto futuro del mondo e a valorizzarli anche nell'oggi, in quanto presente.
      Rifuggendo dalla classificazione «i giovani» che li sintetizza in un'unica categoria, la presente proposta di legge si apre ad una prospettiva di riconoscimento per la quale l'universo giovanile presenta una serie di fenomeni complessi, che non sono uniformi nel loro verificarsi.
      Essi richiedono un'attenzione e uno studio particolare che non può risolversi in una mera indagine statistica, ovvero in un complesso di operazioni rivolte alla numerazione e classificazione degli stessi fenomeni ma, al contrario, richiedono un'apertura dinamica e relazionale in grado di produrre nuove ricchezze culturali, scambi tra generazioni, nuovi criteri di appartenenza e quindi la creazione della identità futura di nazione.
      La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, un aspetto fondamentale della cultura nazionale ed è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana.
      In particolare, la musica giovanile intesa come bisogno espressivo e desiderio di comunicare e condividere è un frammento dell'universo dei bisogni e desideri dei giovani.
      Al tempo stesso, collegandosi ad un look, ad uno stile di vita, alla ricerca di valori nuovi in grado di risvegliare passioni, ad una cultura, rappresenta una forma importante di espressione dell'identità giovanile.
      Infatti sulla musica si può costruire tanta parte di una identità singola o collettiva.
      Riconoscere la musica giovanile porta in sé alcuni princìpi fondanti del rapporto con i giovani, quali:

          la centralità del mondo degli adolescenti e dei giovani in quanto non solo futuro del mondo, ma anche soggetti del presente;

          il riconoscimento dei giovani come soggetti di diritti;

          valore dell'aggregazione giovanile, attribuendo un significato alla cultura dello stare insieme alla lotta contro l'anonimato e alla necessità di socializzare anche fuori dagli ambiti istituzionali (necessità degli spazi di aggregazione);

          l'importanza di favorire politiche e azioni tese all'inclusione sociale dei giovani in quanto portatori di innovazione e di risorse per la società;

          il diritto all'espressione ed all'espressività va inteso anche come relazione tra individui e comunità, senza creare discrepanze tra comunicazione e espressione artistica, troppo spesso considerata avulsa dalle dinamiche sociali.

      Ciò significa che la formazione individuale e la formazione di società richiede una scuola pubblica di qualità. Questa proposta di legge quindi difende e riconosce le forme di aggregazione, l'auto-organizzazione dei cittadini e la promozione sociale, quali parti essenziali della formazione culturale dei cittadini.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi).

      1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, un aspetto fondamentale della cultura nazionale e un bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana. La musica giovanile in particolare rappresenta un'importante forma di espressione dell'identità dei giovani e della loro creatività ed è promossa e sostenuta in tutto il territorio nazionale quale bisogno espressivo, di comunicazione e di condivisione.

Art. 2.
(Interventi pubblici per la musica giovanile).

      1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano gli interventi necessari a:

          a) promuovere lo sviluppo della musica giovanile, anche con riferimento alle forme di produzione, di distribuzione, di promozione e di ricerca;

          b) favorire la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;

          c) garantire e promuovere la sperimentazione e la ricerca.

      2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze, elaborano indicazioni programmatiche e programmi triennali per lo sviluppo delle attività musicali giovanili, con l'obiettivo di assicurarne l'equilibrata diffusione sull'intero territorio nazionale.

Art. 3.
(Compiti dello Stato).

      1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, lo Stato, anche attraverso la predisposizione di un programma nazionale triennale per lo sviluppo delle attività musicali giovanili:

          a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali giovanili, valorizzandone su tutto il territorio nazionale la qualità e la progettualità;

          b) favorisce la diffusione della musica giovanile nelle scuole e nelle università, stabilendo forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche, teatri ed altri soggetti operanti nel settore musicale;

          c) promuove le attività musicali giovanili quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, sulla base dei princìpi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità;

          d) istituisce, avvalendosi dell'insieme dei diversi linguaggi e tecnologie, l'Archivio delle attività musicali giovanili, al fine di conservare la memoria creativa e mettere in rete e diffondere le esperienze culturali e giovanili;

          e) promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture per la produzione e la fruizione della musica giovanile, per la ricerca e l'elaborazione musicale e per la sua distribuzione;

          f) riconosce la musica giovanile come settore per nuove possibilità professionali e lavorative e favorisce le iniziative di soggetti pubblici e privati finalizzate alla formazione ed alla selezione di giovani musicisti, cantanti, esecutori ed operatori del settore;

          g) favorisce azioni per garantire la creazione, il recupero e la riqualificazione di spazi nel territorio nazionale al fine di agevolare l'aggregazione e la socializzazione

tra i ragazzi e promuovere la nascita e l'affermazione di gruppi musicali giovanili;

          h) coordina e rende disponibili nella rete internet le attività musicali giovanili al fine di favorire il raccordo tra le varie realtà del territorio nazionale nonché la qualificazione culturale, associativa e artistica della musica rivolta al mondo dei giovani, nelle sue diverse forme ed espressioni;

          i) favorisce l'individuazione di forme facilitate di corresponsione dei diritti dovuti alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ed all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) commisurate alle esigenze della musica giovanile, per favorire l'espressività e la creatività dei giovani.

      2. Il programma nazionale triennale di cui al comma 1 è elaborato dal Ministro per i beni e le attività culturali sentito il Dipartimento della gioventù e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze:

          a) definiscono, con cadenza triennale, il programma regionale degli interventi per la promozione e lo sviluppo delle attività musicali giovanili nonché dei servizi e delle strutture ad esse collegate;

          b) possono prevedere incentivi in favore degli enti locali che, in forma singola o associata, operano per favorire il raccordo tra le varie realtà sociali del territorio e per la qualificazione culturale, associativa ed artistica della musica giovanile, nelle sue diverse forme ed espressioni;

          c) garantiscono la creazione, il recupero e la riqualificazione di spazi logistici territoriali, al fine di favorire l'aggregazione e la socializzazione tra i ragazzi e di sostenere la nascita e l'affermazione di gruppi musicali giovanili;

          d) favoriscono la realizzazione di siti Internet ed altri servizi allo scopo di creare a favore della musica giovanile reti e coordinamenti nel territorio, in collegamento con le attività svolte dallo Stato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e h);

          e) possono prevedere incentivi per l'imprenditoria giovanile nel settore delle attività musicali e in quelli ad esso collegati, nonché nei settori della discografia e della distribuzione dei prodotti musicali;

          f) operano, anche attraverso la promozione di una specifica formazione professionale, al fine di valorizzare la musica giovanile come fonte di nuove possibilità occupazionali.

Art. 5.
(Compiti degli enti locali).

      1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, gli enti locali, in forma singola o associata:

          a) concorrono alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);

          b) operano al fine di favorire il raccordo tra le varie realtà sociali del territorio e la qualificazione culturale, associativa e artistica della musica giovanile, nelle sue diverse forme ed espressioni;

          c) attuano interventi per la creazione e il recupero di spazi logistici territoriali al fine di favorire l'aggregazione e la socializzazione dei ragazzi e di sostenere la nascita e l'affermazione di gruppi musicali giovanili;

          d) realizzano sinergie con le istituzioni scolastiche in vista dell'individuazione e della concessione di spazi da destinare alle attività musicali giovanili.

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